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Salve a tutti,
vorrei sapere in quale reato si potrebbe incorrere nel possesso oltre il limite di munizioni spezzate. So che si possono detenere fino a 1000 cartucce. Da 1000 a 1500 ci vuole la denuncia come per quelle a palla. Oltre le 1500 l'autorizzazione del prefetto. Ma esattamente di quale reato si parla?
Grazie a tutti.
Salve a tutti,
vorrei sapere in quale reato si potrebbe incorrere nel possesso oltre il limite di munizioni spezzate. So che si possono detenere fino a 1000 cartucce. Da 1000 a 1500 ci vuole la denuncia come per quelle a palla. Oltre le 1500 l'autorizzazione del prefetto. Ma esattamente di quale reato si parla?
Grazie a tutti.
Detenzione illegale.
Articolo 697 CP. Detenzione abusiva di armi.
"Chiunque detiene armi o munizioni senza averne fatto denuncia all’Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l’arresto fino a dodici mesi o con l’ammenda fino a lire settecentoventimila.
Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all’autorità, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a lire cinquecentomila (1)."
(1) Comma così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
"Chiunque detiene armi o munizioni senza averne fatto denuncia all’Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l’arresto fino a dodici mesi o con l’ammenda fino a lire settecentoventimila.
Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all’autorità, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a lire cinquecentomila (1)."
(1) Comma così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Io quest'anno ho comprato usato un sovrapposto Beretta essendo consapevole di aver sforato il limite di acquisto delle cartucce a pallini riguardo a 2 anni di limitazione calendario venatorio in Sardegna ho preferito con l'occasione arrivare a denunciarne 1500 ....a questo punto posso stare piu' tranquillo se le consumo, non ci sono problemi e posso reintegrare la scorta se mi capitasse l'occasione di un buon acquisto a prezzo scontato
Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura, te lo rivelan gli occhi e le battute della gente e la curiosita' di una ragazza irriverente ....
Scusami essebie...praticamente ho visto che l'art. 697 prevede alcune cose tra cui arresto O ammenda..l'art. 678 invece prevede arresto E ammenda....era solo per capire la differenza visto che la materia è la stessa....
Salve a tutti,
vorrei sapere in quale reato si potrebbe incorrere nel possesso oltre il limite di munizioni spezzate. So che si possono detenere fino a 1000 cartucce. Da 1000 a 1500 ci vuole la denuncia come per quelle a palla. Oltre le 1500 l'autorizzazione del prefetto. Ma esattamente di quale reato si parla?
Grazie a tutti.
Hai già scritto bene però, dato che c'è ancora molta confusione in proposito, incollo la disposizione di Legge:
... per quanto riguarda le munizioni da caccia a pallini, in base a quanto disposto dall’art. 26 della legge 110/75, è possibile detenerne fino a 1000 senza obbligo di denuncia, fermo restando il tetto massimo di 1500 cartucce da caccia detenibili fissato dall’art. 97 del Regolamento del TULPS. Ne consegue che, le cartucce da caccia a palla unica o a “pallettoni”, sono sempre soggette all’obbligo di denuncia, qualunque sia il quantitativo detenuto. Né la legge, né alcuna circolare ministeriale o altro atto amministrativo ha mai, tuttavia, chiarito quando una cartuccia sia da intendersi “a pallini”. Se come criterio di distinzione tra i pallini o i pallettoni si volesse usare quello commerciale, allora si dovrebbero ritenere a pallini le munizioni che contengono sfere dal diametro inferiore o uguale a 5,6 mm ed a pallettoni quelle di misura superiore. La circolare ministeriale del 7 agosto 2006, nel dare interpretazione all’art. 58 del Regolamento TULPS, ha stabilito che non è necessario procedere ad una nuova denuncia delle munizioni acquistate o ricaricate, qualora queste vadano a reintegrare quelle già in precedenza denunciate ed in seguito consumate. Lo stesso principio deve trovare applicazione per le polveri da caricamento. Sono espressamente esentati dall’obbligo di denunciare le armi e le munizioni in loro possesso, i soggetti indicati nell’art. 73 del Regolamento del TULPS (ovvero coloro che possono portare armi senza licenza in forza della qualifica permanente rivestita), i quali, tuttavia, debbono comunque attenersi ai limiti quantitativi previsti per ogni altro cittadino, le Sezioni del Tiro a Segno Nazionale ed i musei o enti pubblici; sia i poligoni che gli enti debbono, comunque, tenere costantemente aggiornato il libro di carico delle armi e munizioni detenute.
Scusami essebie...praticamente ho visto che l'art. 697 prevede alcune cose tra cui arresto O ammenda..l'art. 678 invece prevede arresto E ammenda....era solo per capire la differenza visto che la materia è la stessa....
Premesso che non sono un giurista, io la interpreto così:
- se il quantitativo detenuto illegalmente è dalle 1000 alle 1500 cartucce si applica il 697;
- se il quantitativo supera le 1500 e si applica il 678. Tale quantitativo viene ritenuto "materiale esplodente" dalla Cassazione (26.09.1978-Lippi)
Considera che sono reati previsti da due titoli diversi:
678 = "Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie e nella custodia di materie esplodenti"
697 = "Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale"
Al lato pratico, se ti trovano in esubero di cartucce, ti becchi una denuncia per detenzione abusiva poi sarà il Giudice a decidere quale articolo applicarti.
Premesso che la denuncia all’Autorità di P.S. (oppure alla Stazione carabinieri nei comuni dove non vi è la Questura o il commissariato di P.S.) è la comunicazione mediante la quale la persona, munita di apposito titolo di polizia, informa le predette autorità dove le armi e le munizioni sono custodite, ex art. 38 T.U.L.P.S., e che l’art. 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S. dispone che in denuncia devono essere indicate le caratteristiche delle armi, delle munizioni, delle materie esplodenti e, con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità; l’art. 97 Reg. Esec. T.U.L.P.S. indica che possono detenersi un numero di 1500 cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati. Con sentenza n. 1282 – I Sez. Pen. Dell’1 dic. 1993, la Suprema Corte di Cassazione (diffusa anche dal M.I. - Dipartimento della Pubblica Sicurezza) ha stabilito che l’obbligo di denuncia deve ritenersi posto a carico del detentore di munizioni nella sola ipotesi di modificazione in aumento del quantitativo delle medesime, mentre il detentore è esentato da detto obbligo (e dunque la relativa omissione non è penalmente perseguibile) in caso di modificazioni in decremento delle munizioni stesse. Anche il reintegro non deve essere denunciato, in quanto non pregiudica la ratio della norma in esame.
L’art. 26 L. 110/75, limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni, recita:
… è soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall'articolo 38 del T.U.L.P.S. chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1.000 cartucce a pallini per fucili da caccia.
La detenzione di munizioni deve essere obbligatoriamente presentata per le cartucce destinate ad armi comuni (pistola, rivoltella) ed il numero massimo è di 200 pezzi. Analogamente la denuncia è obbligatoria per le munizioni da caccia avente caricamento diverso da quello spezzato (calibro non inferiore a 5,6 mm con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm) fino a 1500 pezzi. Le cartucce da caccia a pallini, invece, non devono essere denunciate sino a 1000 pezzi. Scatta l’obbligo quando il numero è compreso tra i 1000 e i 1500 pezzi. Oltre le 1500 occorre la licenza del Prefetto.
La detenzione di munizionamento spezzato da caccia, per arma di calibro diverso da quello regolarmente denunciato (es. cartucce cal. 20 anziché cal. 20 dell’unica arma in denuncia), entro il quantitativo di 1000 pezzi, non devono essere denunciate.
Il soggetto che ha ottenuto il titolo di polizia idoneo all’acquisto di arma e munizioni potrà acquistare un fucile da caccia cal. 12 e relative munizioni a pallini. Il fucile lo dovrà denunciare senza ritardo, mentre le munizioni no, se non eccedono le 1000 unità. La stessa persona potrà cedere l’arma precedentemente acquistata “sostituendola” con un’altra di calibro diverso, ad esempio un cal. 20. Anche in questo caso acquisterà il relativo munizionamento spezzato avendo, magari, in avanzo qualche cartuccia del precedente fucile cal. 12. Va da se che il cal. 20 lo dovrà denunciare ma il munizionamento cal. 20 ed il restante cal. 12 non deve essere denunciato – sempre che rientri nei limiti di 1000 pezzi. La normativa non pone nessun obbligo di specificare il calibro di tale munizionamento ma solamente il numero massimo che si può detenere. Entrambe le munizioni posso essere detenute senza alcun problema.
---------- Messaggio inserito alle 10:55 AM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 10:52 AM ----------
Non si deve denunciare il consumo di munizioni
Una delle disposizioni di legge che più desta perplessità negli appassionati e soprattutto, nei funzionari di ps, è quella relativa alla denuncia delle munizioni. Spesso, infatti, accade che i commissariati di ps non solo richiedano la denuncia delle munizioni all'atto dell'acquisto, ma richiedano anche una nuova denuncia nel caso in cui, recandosi a sparare, il tiratore si ritrovi con meno cartucce rispetto a quelle denunciate. Ancor peggio, gli stessi uffici di ps pretendono che le cartucce acquistate allo scopo di reintegrare le scorte di cartucce denunciate che si sono sparate siano nuovamente denunciate. Per chiarire le idee, è opportuno riportare la sentenza n° 1327 emessa dalla I sezione penale della Cassazione il 4 febbraio 1994: "L'obbligo di denuncia di cui all'articolo 58 rd 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento di esecuzione del Tulps) è posto a carico del legittimo detentore di munizioni nella sola ipotesi di modificazione in aumento del quantitativo delle medesime rispetto a quello per il quale è autorizzato dalla competente autorità, mentre è esentato da detto obbligo -e la relativa omissione non è penalmente perseguibile- nel caso che le munizioni legittimamente detenute subiscano una modificazione in decremento (fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio di sentenza di condanna per avere l'imputato omesso di denunciare l'avvenuta modificazione, dalle dieci regolarmente detenute alle tre rinvenute in corso di perquisizione, nella quantità di cartucce in suo possesso)". L'articolo 58 del regolamento di esecuzione del Tulps, infatti, prescrive che deve essere denunciata "qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità" delle armi e munizioni detenute. Per questo, alcuni solerti funzionari hanno ipotizzato che il privato che vuole acquistare 50 cartucce per ripristinare la propria scorta, dopo averne sparate altrettante, fosse obbligato prima a presentare una denuncia in cui rendeva noto il consumo delle cartucce e, successivamente, una seconda in cui denunciava l'acquisto delle cartucce. La sentenza chiarisce, una volta per tutte, che le uniche cartucce che devono essere denunciate sono quelle che, acquistate, vanno a modificare IN AUMENTO il quantitativo risultante nella denuncia. In pratica, se un tiratore ha in denuncia 150 cartucce per pistola e ne consuma 50, dovrà effettuare una nuova denuncia solo se ne acquista più di 50. Anche perché l'ordinamento giuridico non prescrive alcuna sanzione nel caso in cui un soggetto abbia MENO cartucce di quelle denunciate...
Buonasera,volevo sapere dove devo detenere secondo la legge le munizioni a pallini che uso per la caccia,da quanto ho sentito i carabinieri possono venire...
Visto l'aria che tira, finito il pacco di munizioni Winchester Extreme point di cui posso parlare solo bene, voglio provare ad utilizzare delle munizioni...
Buon giorno.
Spesso assisto, sia di persona, che sul forum a diversi discorsi tra cacciatori che vertono sulla scelta delle armi e relative munizioni......
23-07-25, 10:56
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