Ennesima sentenza... del cavolo!!

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  • Alboinensis
    Moderatore Continentali Esteri
    • Nov 2008
    • 8422
    • Brescia - Lombardia
    • Cane da ferma tedesco a pelo corto - Kurzhaar

    #1

    Ennesima sentenza... del cavolo!!

    Sentenza di Corte Costituzionale n°193 del 3 luglio 2013..... è passata in sordina, nessuno ne parla, ma nelle considerazioni ci sono dei passaggi che lasciano perplessi e potrebbero dichiarare la fine dell'allenamento ed addestramento cani fuori dal periodo venatorio (ante caccia) in territorio libero.
    A cosa è servita la modifica del titolo V della Costituzione se poi le Regioni non possono legiferare nulla e l'avvocatura dello Stato prima e la Corte Costituzionale poi sentenziano cose inaudite!!!!

    Leggetela attentamente... poi ne parliamo!!
    Bruno Decca
    "Multi sunt vocati... pàuci vero electi"
  • leocla67
    • Feb 2013
    • 131
    • rivarolo canavese
    • petit basset griffon vendeen segugi italiani

    #2
    Non ho parole , dove siamo finiti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![:142][:142][:142][:142][:142][:142][:142]

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    • athos
      ⭐⭐
      • May 2006
      • 592
      • Benevento, Benevento, Campania.
      • Bracco Italiano

      #3
      Purtroppo per colpa del nostro sistema governativo e legislativo ovvero per questa forma di dittatura silenziosa siamo sempre più costretti a fare i " bracconieri " anche senza fucile.
      Viva i forconi che ben vengano.
      Aldo

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      • AngeloDiMaggio
        ⭐⭐⭐
        • Feb 2010
        • 1066
        • Cesenatico
        • Setter inglese

        #4
        Originariamente inviato da Alboinensis
        Sentenza di Corte Costituzionale n°193 del 3 luglio 2013..... è passata in sordina, nessuno ne parla, ma nelle considerazioni ci sono dei passaggi che lasciano perplessi e potrebbero dichiarare la fine dell'allenamento ed addestramento cani fuori dal periodo venatorio (ante caccia) in territorio libero.
        A cosa è servita la modifica del titolo V della Costituzione se poi le Regioni non possono legiferare nulla e l'avvocatura dello Stato prima e la Corte Costituzionale poi sentenziano cose inaudite!!!!

        Leggetela attentamente... poi ne parliamo!!
        http://www.cortecostituzionale.it/ac...013&numero=193
        Caro Bruno,
        personalmente mi augurerei che tale parere rimanesse "in sordina", ma so che non sarà così.
        Così, su due piedi e letto tutto, ti dico che ci va ancora bene.
        Non si rischia, infatti, di non poter addestrare nel periodo ante caccia, ma di poter addestrare nel periodo a partire dal mese di settembre.
        Per essere più chiaro, da noi, in Emilia Romagna, si può allenare ed addestrare dal primo giorno utile dopo il 15 di agosto e fino al 3° giovedì di settembre, perchè la caccia col cane apre la terza domenica.
        Ora, con questa sentenza, si deve cambiare accorciando addestramento ed allenamento a partire dal 1° settembre al terzo giovedì del mese.
        Al momento tale parere di incostituzionalità si riferisce alle due leggi regionali (Lombardia e Veneto); ciò non toglie che tutte le regioni ne faranno tesoro già a partire dalla compilazione del prossimo calendario venatorio.
        Angelo Di Maggio

        « Non c'è patto che non sia stato rotto, non c'è fedeltà che non sia stata tradita, fuorché quella di un cane fedele. » (Konrad Lorenz)

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        • Alboinensis
          Moderatore Continentali Esteri
          • Nov 2008
          • 8422
          • Brescia - Lombardia
          • Cane da ferma tedesco a pelo corto - Kurzhaar

          #5
          Angelo, non so in Emilia, ma in Lombardia e Veneto si poteva allenare nei 30 gg antecedenti l'apertura generale (a Brescia erano solo 3 settimane, perchè l'ultima era di rispetto), con questa cavolata viene ulteriormente accorciato il periodo di allenamento ed addestramento, senza contare che la mia Regione dava la possibilità di allenare in territorio libero con cuccioli sino a 15 mesi, dando la possibilità alle Provincie di stabilirne tempi e modi... ad esempio in Prov. di Brescia si potevano allenare nei terreni incolti e nei boschi a febbraio, marzo, luglio ed agosto e per chi doveva far vedere la prima becca di ripasso o qualche quaglia selvatica al giovane cucciolone era una manna.

          Cmq secondo me leggendo i passaggi e confrontandoli con gli art. di LR. dichiarati illegittimi, c'è anche di più... sembrerebbe che il terreno libero diventi off-limits ed i cani da caccia vadano allenati ed addestrati esclusivamente nelle ZAC e che l'attività di allenamento dei cani venga equiparata all'attività venatoria... aprendo degli scenari poco piacevoli!!
          Bruno Decca
          "Multi sunt vocati... pàuci vero electi"

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          • AngeloDiMaggio
            ⭐⭐⭐
            • Feb 2010
            • 1066
            • Cesenatico
            • Setter inglese

            #6
            Infatti, Bruno, addestramento ed allenamento vengono equiparati ad attività venatoria.
            La Corte, con la sua sentenza di incostituzionalità, ha ripreso e fatto suo il parere dato dall'ISPRA a parlamentare europeo e ripreso, in ricorso, dal Presidente del Consiglio che era il ricorrente avverso le leggi regionali della Lombardia e del Veneto.
            Se la Corte ha fatto suo questo parere, pur non esprimendosi direttamente, ha lasciato intendere che gli allenamenti ed addestramenti dei cani da caccia "debbano" essere appositamente regolamentati dalle regioni in specifico calendario venatorio, con inizio dal mese di settembre.
            L'accorciamento dei tempi d'addestramento, in effetti, avverrà ma, a mio avviso, le Regioni Lombardia e Veneto avevano arbitrariamente arrogatosi il potere di lasciar allenare/addestrare cani da caccia fino ai 15 mesi di età in territori liberi, pertanto soggetti a nidificazioni, incolti o boschi che siano. Cosa, che io sappia, non consentita/autorizzata da altre Regioni e motivo per il quale non ne ho fatto menzione per ciò che riguarda il mio esempio sulla Regione Emilia Romagna.

            Da cacciatore cinofilo posso nutrire tutta la comprensione possibile nei confronti di cani giovani e proprietari ma, ad essere obbiettivi, non è che poi l'ISPRA, il ricorrente e la Corte abbiano peccato più di tanto nell'affermare, una volta per tutte e per tutti, che portare cani in terreno libero nei mesi che vanno da febbraio ad agosto, non si fa altro che "disturbare", danneggiare o uccidere, "direttamente od indirettamente", covate o piccoli non ancora del tutto idonei al volo.
            In quanto a tempi e luoghi, credo che il parere della Corte sarà vincolante già dai prossimi calendari regionali.

            Le rimostranze, se fossimo tutti uniti (ma è pura utopia) le si dovrebbero fare a livello europeo, per far sì che non sia solo l'Italia ad essere discriminata in rapporto ai comportamenti di altre nazioni europee, ove quasi tutto è lecito, quasi tutto è legale, basta che sia il dio denaro a far da legiferatore.
            Angelo Di Maggio

            « Non c'è patto che non sia stato rotto, non c'è fedeltà che non sia stata tradita, fuorché quella di un cane fedele. » (Konrad Lorenz)

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            • Generale Lee
              ⭐⭐⭐
              • Jan 2012
              • 6061
              • Cairo Montenotte
              • Bracco Italiano Argus

              #7
              Come al solito una sentenza truffa, perchè tutti gli sportivi si allenano tutto l'anno ed i cani no? Paese del ca**o.

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              • Alboinensis
                Moderatore Continentali Esteri
                • Nov 2008
                • 8422
                • Brescia - Lombardia
                • Cane da ferma tedesco a pelo corto - Kurzhaar

                #8
                Originariamente inviato da AngeloDiMaggio
                Infatti, Bruno, addestramento ed allenamento vengono equiparati ad attività venatoria.
                La Corte, con la sua sentenza di incostituzionalità, ha ripreso e fatto suo il parere dato dall'ISPRA a parlamentare europeo e ripreso, in ricorso, dal Presidente del Consiglio che era il ricorrente avverso le leggi regionali della Lombardia e del Veneto.
                Se la Corte ha fatto suo questo parere, pur non esprimendosi direttamente, ha lasciato intendere che gli allenamenti ed addestramenti dei cani da caccia "debbano" essere appositamente regolamentati dalle regioni in specifico calendario venatorio, con inizio dal mese di settembre.
                L'accorciamento dei tempi d'addestramento, in effetti, avverrà ma, a mio avviso, le Regioni Lombardia e Veneto avevano arbitrariamente arrogatosi il potere di lasciar allenare/addestrare cani da caccia fino ai 15 mesi di età in territori liberi, pertanto soggetti a nidificazioni, incolti o boschi che siano. Cosa, che io sappia, non consentita/autorizzata da altre Regioni e motivo per il quale non ne ho fatto menzione per ciò che riguarda il mio esempio sulla Regione Emilia Romagna.............................
                Angelo forse non hai letto le LR..... in Lombardia non è stata impugnata la norma che da possibilità di addestramento dei cuccioli fino a 15 mesi (questa è anni che c'è, e posso dire che c'è pure il mio zampino), ma una legge del 2012 che menziona la possibilità di allenare dal 1° di agosto (anzichè normalmente dal 16/18 di agosto)... adesso qualcuno mi dovrebbe spiegare quale specie stanziale (di terra) è in nidificazione... che Zanoni spari alto e dica che l'addestramento disturba il periodo pre e post nunziale ci può stare, ma che questa tesi sia avvallata dall'ISPRA è un pò inconcepibile!!![:142]
                Bruno Decca
                "Multi sunt vocati... pàuci vero electi"

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                • Generale Lee
                  ⭐⭐⭐
                  • Jan 2012
                  • 6061
                  • Cairo Montenotte
                  • Bracco Italiano Argus

                  #9
                  Originariamente inviato da Alboinensis
                  che Zanoni spari alto e dica che l'addestramento disturba il periodo pre e post nunziale ci può stare, ma che questa tesi sia avvallata dall'ISPRA è un pò inconcepibile!!![:142]
                  Ma l'ISPRA è peggio che Zanoni, se non li rottamano con gli enti inutili tra poco la caccia finirà per colpa dei pareri assurdi che produce.

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                  • AngeloDiMaggio
                    ⭐⭐⭐
                    • Feb 2010
                    • 1066
                    • Cesenatico
                    • Setter inglese

                    #10
                    Quanto all’art. 2, comma 3, della impugnata legge regionale, il ricorrente sostiene che esso eccederebbe dalle competenze regionali e violerebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto consente che cani di qualsiasi razza, ivi compresi quelli da addestrare all’attività venatoria, possano vagare liberi, privi di guinzaglio, ed essere addestrati secondo lo stile di razza su tutto il territorio regionale (ad eccezione delle zone nelle quali è vietata la caccia), senza porre alcun limite temporale a tale attività.
                    Il Presidente del Consiglio rileva un contrasto con l’art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157 del 1992, che, ai fini della regolamentazione del prelievo venatorio, stabilisce che l’addestramento dei cani può essere consentito senza limiti di tempo solo nelle zone di addestramento all’uopo istituite dalle amministrazioni.
                    Dopo aver rammentato la riconducibilità dell’attività di allenamento e addestramento dei cani all’attività venatoria, il ricorrente segnala come al riguardo l’ISPRA abbia avuto modo di esprimersi, affermando che consentire l’allenamento e l’addestramento dei cani durante il periodo riproduttivo degli uccelli e dei mammiferi selvatici determina un evidente ed indesiderabile fattore di disturbo, in grado di comportare in maniera diretta od indiretta una mortalità aggiuntiva per le popolazioni faunistiche interessate, precisando inoltre che questa attività dovrebbe essere consentita solo nel periodo che precede l’apertura della caccia in forma vagante, in ogni caso mai prima dei primi giorni di settembre ed escludendo quindi i mesi che vanno da febbraio ad agosto.
                    Pertanto le disposizioni in esame che consentono il movimento e l’addestramento dei cani, ivi compresi i cani da addestrare all’attività venatoria, sull’intero territorio regionale ove non è vietata la caccia, senza limiti di tempo, anche durante i periodi in cui l’esercizio venatorio è vietato, senza circoscrivere detta attività alle zone di addestramento all’uopo istituite dalle amministrazioni ai sensi dell’art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157 del 1992, e senza rispettare il calendario venatorio, si porrebbero in netto contrasto con la citata disposizione statale, la quale, dettando norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, stabilisce standard minimi e uniformi di tutela della fauna in tutto il territorio nazionale.
                    6.− La Regione Veneto si è costituita in giudizio, prospettando profili di inammissibilità e di infondatezza della questione.
                    Sotto il profilo della inammissibilità la Regione si limita a rilevare che si tratterebbe di norme che, in assenza delle necessarie disposizioni attuative-integrative della disciplina, sono inidonee a generare un vulnus alle prerogative costituzionali garantite allo Stato in materia ambientale.
                    Affrontando il merito, la difesa della Regione Veneto sostiene che la disciplina de qua, nella sua totalità, sarebbe estranea all’attività venatoria.
                    La difesa della Regione rimarca, quindi, che non sarebbe profilabile alcun contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. delle disposizioni contenute nell’art. 2, comma 3, della legge reg. n. 31 del 2012.
                    E ciò in quanto, in primo luogo, la norma regionale escluderebbe inequivocabilmente la praticabilità delle attività di movimento dei giovani cani nelle zone di protezione previste dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e nelle zone di protezione della fauna previste dalla legge n. 157 del 1992, in evidente conformità alla finalità di conservazione dell’ambiente e della fauna selvatica alle quali entrambe le regolazioni di tipo statale sono indiscutibilmente finalizzate.
                    In secondo luogo, lo stesso art. 2 citato, al comma 5, attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire modalità attuative e limiti all’applicabilità della norma, in attinenza con la specificità delle razze e le peculiarità agronomiche, faunistiche e orografiche del territorio; mentre il successivo articolo 3 conferisce alla Provincia il potere di emanare, in aggiunta a quelli di spettanza della Giunta regionale, ulteriori limitazioni ai luoghi, agli orari ed al periodo di esercizio delle attività motorie de quibus. Ne conseguirebbe, a parere della Regione, che sia l’organo esecutivo regionale che la Provincia, nell’ambito delle rispettive competenze, potranno, con successivo autonomo intervento attuativo, introdurre quelle limitazioni giustificate dalla morfologia del territorio interessato dall’attività, al fine di mantenere inalterato l’obiettivo di tutela perseguito dal legislatore statale anche escludendo delle zone del territorio regionale e vietando l’esercizio delle attività de quibus nei periodi interessati dalla nidificazione.

                    Considerato in diritto
                    1.− I due giudizi di cui in epigrafe sono oggettivamente connessi e pertanto possono essere riuniti e decisi con un’unica pronuncia.
                    ......
                    ......
                    L’oggetto della norma quindi − contrariamente a quanto prospettato dalla regione resistente − è il medesimo di quello dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia n. 15 del 2012 di cui al ricorso connesso.
                    Ne consegue che le censure mosse dal ricorrente, in termini analoghi a quelle indirizzate avverso la norma di quest’ultima legge, sono fondate alla stregua delle medesime argomentazioni sviluppate nella motivazione della illegittimità della stessa. Anche in questo caso si deve pertanto concludere nel senso della illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.


                    -.-.-.-.-.
                    Bruno... non ho letto le due leggi regionali ma, a mio avviso, la sentenza ingloba tutto, ravvisando la Corte le incostituzionalità degli articoli delle due L.R. per le parti relative al ricorso, ivi compreso l'addestramento/allenamento dei giovani che le due regioni autorizzavano in terreno libero e in periodo di caccia chiusa.

                    Angelo Di Maggio

                    « Non c'è patto che non sia stato rotto, non c'è fedeltà che non sia stata tradita, fuorché quella di un cane fedele. » (Konrad Lorenz)

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                    • Alboinensis
                      Moderatore Continentali Esteri
                      • Nov 2008
                      • 8422
                      • Brescia - Lombardia
                      • Cane da ferma tedesco a pelo corto - Kurzhaar

                      #11
                      Originariamente inviato da AngeloDiMaggio
                      ................. Pertanto le disposizioni in esame che consentono il movimento e l’addestramento dei cani, ivi compresi i cani da addestrare all’attività venatoria, sull’intero territorio regionale ove non è vietata la caccia, senza limiti di tempo, anche durante i periodi in cui l’esercizio venatorio è vietato, senza circoscrivere detta attività alle zone di addestramento all’uopo istituite dalle amministrazioni ai sensi dell’art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157 del 1992, e senza rispettare il calendario venatorio, si porrebbero in netto contrasto con la citata disposizione statale, la quale, dettando norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, stabilisce standard minimi e uniformi di tutela della fauna in tutto il territorio nazionale...............
                      Beeh se seguiamo il dettato alla virgola, secondo me c'è un buco legislativo grande come una casa e senza alcuna interpretazione, gettiamo alle ortiche una ventina di anni di legislazione e regolamentazione regionale in materia (altro che modifica del titolo V°) e ne esce che l'allenamento ed addestramento dei cani da caccia in territorio "libero" (o meglio a caccia programmata) prima dell'apertura dell'attività venatoria non è consentito in alcun modo.

                      A questo punto potrebbero anche sorgermi dei dubbi... se la norma sancisce che "... le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale....", le prove ufficiali si potranno fare solo nelle ZAC ed in periodi che con si accavallino con i pre e post nunziale delle specie selvatiche? Il modello sinora portato avanti era di istituire zone add. cani tipo "A" nelle bandite e nelle oasi per consentire la fruizione per le prove tutti i periodi dell'anno... ma ora il dubbio viene spontaneo, la norma non prevede l'accavallamento di due istituti sul medesimo territorio: cosa ci dobbiamo aspettare??

                      PS. hanno preso due Regioni a caso neee... però dove la LR Toscana dice che si può vendere carne di selvaggina, quando la legge quadro lo vieta, nessuno l'ha letta... che dimenticanza nee, eppure io ero rimasto che la legge era uguale per tutti!!
                      Bruno Decca
                      "Multi sunt vocati... pàuci vero electi"

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                      • AngeloDiMaggio
                        ⭐⭐⭐
                        • Feb 2010
                        • 1066
                        • Cesenatico
                        • Setter inglese

                        #12
                        Caro Bruno,
                        personalmente mi augurerei che tale parere rimanesse "in sordina", ma so che non sarà così.


                        Bruno, tanto avevo scritto in apertura del mio primo intervento.
                        Quello che non ho scritto allora era giusto ciò che non volevo scrivere perché, spero di non essere buona Cassandra, i miei dubbi erano esattamente quelli che ora hai evidenziato tu.[:142]

                        Angelo Di Maggio

                        « Non c'è patto che non sia stato rotto, non c'è fedeltà che non sia stata tradita, fuorché quella di un cane fedele. » (Konrad Lorenz)

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                        • Alessandro.C.
                          • Mar 2012
                          • 66
                          • Roma

                          #13
                          La sentenza e' legittima.la materia e' concorrente tra stato e regioni,lo Stato detta regole minime e le regioni o le mantengono e son piu' restrittive,in questa fase la regione ha superato la legge Nazionale.

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                          • phalacrocorax
                            ⭐⭐⭐
                            • Apr 2009
                            • 5961
                            • Veneto, Verona
                            • Indy, epagneul breton femmina

                            #14
                            Al di là della impossibilità di allenare o addestrare i cani giovani sull'intero territorio degli atc, quello che mi risulta di difficile comprensione, in alcuni punti, è il percorso logico-argomentativo usato dalla Corte quale premessa della declaratoria di incostituzionalità, nonché la portata che tale rilievo è in grado di assumere anche oltre lo specifico thema decidendum.
                            Cerco di sintetizzarlo al massimo.

                            1. l'addestramento dei cani, in quanto attività strumentale all'esercizio venatorio, rientra nella materia della caccia.

                            2. Da ciò deriva che è nella disciplina sulla caccia che vanno ricercati i principi comuni (alla caccia e all'addestramento/allenamento dei cani da caccia) all'intera materia.

                            Vediamo i principi comuni:

                            3. Art. 10 L. 157/92: tutto il tasp è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria. Pianificazione faunistico-venatoria = gestione programmata della caccia.

                            4. La gestione programmata si articola su più livelli: a) livello statale (legge 157/92); b) livello di indirizzo su base statale (documento orientativo ISPRA su congruenza e omogeneità della pianificazione ex art. 10 comma 11 L. 157/92); c) livello attuativo.

                            5. Il livello attuativo è affidato a regioni e province, le quali realizzano la pianificazione nei modi di cui all'art. 10 commi 7 e 10 della legge statale.

                            6. L'art. 10 della legge quadro stabilisce al comma 6 che sul rimanente tasp le Regioni promuovono forme di gestione della caccia secondo le modalità di cui all'art. 14 "articolo, quest'ultimo, che, oltre agli ambiti territoriali di caccia, prevede i cosiddetti calendari venatori".
                            Peccato solo che, nonostante ciò che afferma la Corte, l'art. 14 i calendari venatori non li menzioni neppure...[:-bunny]

                            7. L'art. 18 si occupa dei calendari venatori - e questa affermazione, stavolta, è corretta - soprattutto per quanto riguarda le i periodi di cacciabilità, che possono essere modificati dalle regioni previo parere ISPRA.

                            8. Da tale quadro normativo emerge una particolare disciplina procedimentale coerente con la visione ambientalista di fondo. In particolare emergono i seguenti principi: a) la disciplina statale che delimita il periodo di caccia rientra nella tutela ambientale vincolante per il legislatore regionale; b) il legislatore statale prescrivendo la pubblicazione del calendario venatorio e contestualmente del regolamento sull'attività venatoria, e imponendo il parere obbligatorio dell'ISPRA, ha inteso evitare che il procedimento si concludesse con l'adozione del calendario e del regolamento mediante una legge-provvedimento.

                            9. In questo quadro va collocata l'attività di addestramento/allenamento dei cani da caccia siccome rientrante nel concetto di attività venatoria.

                            10. Questa attività relativa ai cani deve pertanto ritenersi soggetta alla pianificazione con le medesime garanzie sostanziali e con le stesse modalità procedimentali, pur non essendo caccia e addestramento cani totalmente identificabili.

                            Ergo:

                            La norma censurata (che è quella lombarda ma è anche quella veneta data la coincidenza rilevata nel prosieguo della sentenza), disciplinando l'allenamento/addestramento cani con legge regionale, e quindi al di fuori della pianificazione faunistico-venatoria ex art. 10 L. 157/92, e senza le garanzie previste dall'art. 18 (che è quello relativo ai calendari venatori e ai periodi di cacciabilità della specie)viola gli standard minimi di tutela che sono di competenza esclusiva del legislatore statale ex art. 117 lett. s) Cost., ed è dunque illegittima.

                            ---------- Messaggio inserito alle 11:52 AM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 11:39 AM ----------

                            Ora ciò che mi risulta di difficile comprensione, oltre al percorso argomentativo a mio avviso in alcuni tratti non proprio limpido e azzeccato, è il ruolo effettivo della legge regionale in tema di disciplina dell'addestramento e allenamento dei cani da caccia.
                            E questo per le ragioni che seguono:
                            1. La legge regionale veneta 50/1993 dispone già il periodo in cui sono consentiti allenamento e addestramento dei cani caccia (dalla terza domenica di agosto alla seconda domenica di settembre) sul territorio dell'atc, anche se solo su determinate coltivazioni (prati naturali e di leguminose non oltre 10 gg. dall'ultimo sfalcio, stoppie, boschi di vecchio impianto, ecc.).
                            2. Il PFVR che, secondo la Corte, deve contenere la disciplina dell'allenamento e addestramento dei cani da caccia (e per il quale viene richiesto sempre il parere ISPRA), viene adottato con legge regionale, anche se è vero che è soggetto ad una procedura amministrativa molto complessa ed articolata.

                            La sentenza in esame, nell'utilizzare la seguente espressione: ...disciplinando l'allenamento e addestramento dei cani da caccia con legge regionale, e quindi al di fuori della pianificazione faunistico-venatoria prevista dall'art. 10 della legge... mi fa dubitare che l'utilizzo dello strumento della legge regionale sia censurabile.
                            Inoltre, il rimando alle garanzie dell'art. 18, che riguarda il calendario venatorio, e quindi le specie cacciabili, gli orari, i quantitativi e i periodi di cacciabilità delle singole specie, e non l'allenamento e addestramento dei cani, mi pare poco attinente, per non dire fuori tema.

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                            • Generale Lee
                              ⭐⭐⭐
                              • Jan 2012
                              • 6061
                              • Cairo Montenotte
                              • Bracco Italiano Argus

                              #15
                              In soldoni ci tolgono pure l'addestramento, ottimo siamo proprio in democrazia.

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