Sentenza sul risarcimento del danno cagionato da selvaggina

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  • pi&ro
    ⭐⭐
    • Oct 2010
    • 541
    • FROSINONE
    • Cocker inglese e Bracco Italiano

    #1

    Sentenza sul risarcimento del danno cagionato da selvaggina

    Buongiorno a tutti,
    vi pubblico il link di una recente sentenza di un Giudice di Pace di Firenze che ha condannato la Provincia, quale proprietario delle strade ed ente preposto anche alla gestione della fauna, al risarcimento del danno ex art 2043 del cod. civ. in seguito ad un incidente stradale causato da selvaggina, quale patrimonio indisponibile dello Stato.
    Solitamente per i risarcimenti del danno cagionati da fauna selvatica, veniva applicato l'art 2051 del cod. civ., dove il danno arrecato da selvaggina era riconducibile ad una cattiva/mancata custodia della stessa.
    Il Giudice di Pace di Firenze in questo caso ha invece ritenuto che:
    " il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall’art. 2051 c.c., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A., ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall’art. 2043 c.c., con la conseguente necessaria individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico”




    Ciaooo [regol]
    Ciao, Ruzzicone [:-golf]
  • michele14
    ⭐⭐⭐
    • Oct 2011
    • 1003
    • Anoia(RC)
    • breton

    #2
    Prima risarcivano il danno. Adesso non lo risarciscono più e fra qualche anno dovremo risarcire noi lo stato, se con la macchina ammazziamo qualche selvatico. Non c'è niente da meravigliarsi.... Siamo in Italia!!!
    Ciao

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    • Alessandro il cacciatore
      🥇🥇
      • Feb 2009
      • 20197
      • al centro della Toscana
      • Deutsch Kurzhaar

      #3
      L’automobilista percorrendo una strada comunale a bordo della propria autovettura impatta contro un cinghiale che si immetteva improvvisamente sulla carreggiata andando ad impattare contro la fiancata laterale destra dell’autoveicolo.

      E' l'animale che investe l'auto. Da noi la Provincia paga solo in questo caso.
      Altrimenti se si investe con l'auto un ungulato (ed è il 99% dei casi), nessun risarcimento se ci sono i cartelli che avvertono del pericolo (sono dappertutto).
      Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)

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      • paolohunter
        ⭐⭐⭐
        • Apr 2011
        • 9468
        • Romagna

        #4
        Originariamente inviato da Alessandro il cacciatore
        .... Altrimenti se si investe con l'auto un ungulato (ed è il 99% dei casi), nessun risarcimento se ci sono i cartelli che avvertono del pericolo (sono dappertutto).
        Da qualche parte avevo letto di regole ben precise su questi cartelli (ogni quanti metri, se devono essere rimessi dopo un incrocio, ecc..).

        Qualcuno conosce la specifica ?

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        • Avvocatocb
          ⭐⭐⭐
          • Nov 2009
          • 3408
          • Bari

          #5
          Originariamente inviato da pi&ro
          Buongiorno a tutti,
          vi pubblico il link di una recente sentenza di un Giudice di Pace di Firenze che ha condannato la Provincia, quale proprietario delle strade ed ente preposto anche alla gestione della fauna, al risarcimento del danno ex art 2043 del cod. civ. in seguito ad un incidente stradale causato da selvaggina, quale patrimonio indisponibile dello Stato.
          Solitamente per i risarcimenti del danno cagionati da fauna selvatica, veniva applicato l'art 2051 del cod. civ., dove il danno arrecato da selvaggina era riconducibile ad una cattiva/mancata custodia della stessa.
          Il Giudice di Pace di Firenze in questo caso ha invece ritenuto che:
          " il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall’art. 2051 c.c., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A., ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall’art. 2043 c.c., con la conseguente necessaria individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico”




          Ciaooo [regol]
          In realtà la materia è davvero variegata e spesso i giudici di pace sparsi per l'Italia adottano correnti minoritario e/o maggioritarie in base alle ultime sentenze della Cassazione o al proprio convincimento.
          Non vi è dubbio che la Cassazione nell'ultimo decennio su questo tema si è espressa in maniera non unanime e conseguentemente le interpretazioni dei giudici di merito abbondano.
          Nel caso di specie l'applicazione degli art. 2051 (danno da cosa in custodia) o 2043 (responsabilità extracontrattuale o anche detta "aquiliana") è fondamentale soprattutto per quel che riguarda l'onere della prova.
          Infatti se viene applicato l'art. 2051 sarà sufficiente per il danneggiato dimostrare il nesso causale tra l'evento e il danno. Pertanto l'onere di dimostrare il caso fortuito è in capo all'ente pubblico "custode".
          Se viceversa si ritiene che il danno vada inquadrato nell'alveo dell'art. 2043 l'onere della prova spetta al danneggiato.
          Ecco perché noi avvocati spesso cerchiamo di inquadrare la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 che è sicuramente norma di maggior tutela.
          Tuttavia è importante anzi fondamentale seguire la giurisprudenza costantemente perché mai come in questo caso l'interpretazione più recente è quella da seguire ma ciò non esclude (anzi...) che il giudice di primo grado possa seguire una teoria non maggioritaria.
          Avv. Luca Cecinati

          Esiste un solo bene, la conoscenza, e un solo male, l'ignoranza.
          Socrate

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          • silvio roncallo
            ⭐⭐⭐
            • Dec 2006
            • 5650
            • genova, Genova, Liguria.
            • spinone

            #6
            caro avvocato, sei sempre precisissssssimo...[brindisi]
            silvio

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            • Avvocatocb
              ⭐⭐⭐
              • Nov 2009
              • 3408
              • Bari

              #7
              Originariamente inviato da silvio roncallo
              caro avvocato, sei sempre precisissssssimo...[brindisi]
              Grazie caro Silvio![:-golf]
              Avv. Luca Cecinati

              Esiste un solo bene, la conoscenza, e un solo male, l'ignoranza.
              Socrate

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              • Il Lupo di Gubbio
                ⭐⭐⭐
                • Dec 2008
                • 4456
                • Gubbio
                • Kurzhaar

                #8
                Grazie Luca, comunque se ho ben capito ciascun giudice di pace fa legge a se stante !!!!!!

                Ciaooooooo
                Homo homini lupus.

                Claudio.

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                • Avvocatocb
                  ⭐⭐⭐
                  • Nov 2009
                  • 3408
                  • Bari

                  #9
                  Originariamente inviato da Il Lupo di Gubbio
                  Grazie Luca, comunque se ho ben capito ciascun giudice di pace fa legge a se stante !!!!!!

                  Ciaooooooo
                  Diciamo così: ci sono due correnti giurisprudenziali una maggioritaria ed una minoritaria. I giudici di pace o il giudice di primo grado (ricordo che il giudice di pace è competente fino a danni pari ad € 5.000 o 25.000 in caso di danni prodotto da circolazione di veicoli o natanti) potrà ritenere una determinata fattispecie tipo quella in esame rientrante nell'ambito dell'art. 2043 o del 2051.
                  Avv. Luca Cecinati

                  Esiste un solo bene, la conoscenza, e un solo male, l'ignoranza.
                  Socrate

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                  • pietro.pirredda
                    ⭐⭐
                    • Jan 2010
                    • 948
                    • Arzachena (SS)
                    • Setter Inglese

                    #10
                    Originariamente inviato da paolohunter
                    Da qualche parte avevo letto di regole ben precise su questi cartelli (ogni quanti metri, se devono essere rimessi dopo un incrocio, ecc..).

                    Qualcuno conosce la specifica ?
                    Ciò che dici tu è riferito al codice della strada ed al suo regolamento. Vedasi
                    In particolare artt. 37-38 -39 al CdS e relativo regolamento. In particolare Paolo tu fai riferimento all'art. 81 del regolamento al cds
                    Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta!!

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                    • jzcia
                      ⭐⭐⭐
                      • Mar 2009
                      • 1704
                      • provincia di roma
                      • breton

                      #11
                      In un breve tratto di strada provinciale, circa 3 km, vicino casa mia, vista la gran quantità di incidenti di auto contro cinghiali e relative richieste di rimborso, la provincia ha adottato il metodo descritto nella 157 per l'istituzione di aziende faunistiche, cioè a vista tra una tabella e l'altra, oltre a tabelle riportante il limite di velocità di 50 km orari.
                      In questo modo non rimborsa più nessuno.

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                      • pi&ro
                        ⭐⭐
                        • Oct 2010
                        • 541
                        • FROSINONE
                        • Cocker inglese e Bracco Italiano

                        #12
                        Originariamente inviato da Avvocatocb
                        In realtà la materia è davvero variegata e spesso i giudici di pace sparsi per l'Italia adottano correnti minoritario e/o maggioritarie in base alle ultime sentenze della Cassazione o al proprio convincimento.
                        Non vi è dubbio che la Cassazione nell'ultimo decennio su questo tema si è espressa in maniera non unanime e conseguentemente le interpretazioni dei giudici di merito abbondano.
                        Nel caso di specie l'applicazione degli art. 2051 (danno da cosa in custodia) o 2043 (responsabilità extracontrattuale o anche detta "aquiliana") è fondamentale soprattutto per quel che riguarda l'onere della prova.
                        Infatti se viene applicato l'art. 2051 sarà sufficiente per il danneggiato dimostrare il nesso causale tra l'evento e il danno. Pertanto l'onere di dimostrare il caso fortuito è in capo all'ente pubblico "custode".
                        Se viceversa si ritiene che il danno vada inquadrato nell'alveo dell'art. 2043 l'onere della prova spetta al danneggiato.
                        Ecco perché noi avvocati spesso cerchiamo di inquadrare la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 che è sicuramente norma di maggior tutela.
                        Tuttavia è importante anzi fondamentale seguire la giurisprudenza costantemente perché mai come in questo caso l'interpretazione più recente è quella da seguire ma ciò non esclude (anzi...) che il giudice di primo grado possa seguire una teoria non maggioritaria.

                        Ciao Luca, concordo in pieno e capisco che chiedere un risarcimento ex art 2051 sarà cosa più semplice ai fini probatori, ma secondo me (e correggimi se sbaglio) definire lo Stato responsabile per mancata custodia della Selvaggina, che di per sé sono animali liberi e incontrollabili, mi sembra un pò impreciso..cosa diversa la vedo per gli animali domestici..
                        ricondurre tali fattispecie nell'alveo del 2043, sono sicuramente più difficili da dimostrare, ma sicuramente più realistici..
                        Ma invece per i danni alle colture si applicano le stesse norme???

                        Grazie mille
                        Ciao, Ruzzicone [:-golf]

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                        • cheytac
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                          • Jul 2009
                          • 4156
                          • Bollate(Mi)
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                          #13
                          Ora non ricordo ogni quanto (in distanza gli uni dagli altri)debbano essere posti i cartelli che preavvisano la possibilità di incontrare selvaggina o animali sulla carreggiata,ma ricordo distintamente una norma del codice della strada, che recita all'incirca così:"il conducente di un veicolo è tunuto a mantenere una andatura o distanza da altri veicoli ,che tendano a scongiurare a priori il verificarsi di incidenti ,con animali persone o cose"quindi incidenti dovuti anche al caso fortuito dove si ha l'investimento e conseguenti danni da fauna selvatica o animali liberi,ricade comunque sotto la responsabilità del conducente,con in più l'aggravente se c'è l'apposita segnaletica indicatrice di pericolo o limiti di velicità particolari.Credo che l'unico caso plausibile per poter richiedere eventuali danni debba essere similare a quanto descritto da (alessandro il cacciatore).Ciao veci
                          Waidmannsheil!!!

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                          • Avvocatocb
                            ⭐⭐⭐
                            • Nov 2009
                            • 3408
                            • Bari

                            #14
                            Originariamente inviato da pi&ro
                            Ciao Luca, concordo in pieno e capisco che chiedere un risarcimento ex art 2051 sarà cosa più semplice ai fini probatori, ma secondo me (e correggimi se sbaglio) definire lo Stato responsabile per mancata custodia della Selvaggina, che di per sé sono animali liberi e incontrollabili, mi sembra un pò impreciso..cosa diversa la vedo per gli animali domestici..
                            ricondurre tali fattispecie nell'alveo del 2043, sono sicuramente più difficili da dimostrare, ma sicuramente più realistici..
                            Ma invece per i danni alle colture si applicano le stesse norme???

                            Grazie mille
                            Caro amico mio, non è impreciso. Partiamo dal presupposto che la selvaggina è bene indisponibile dello Stato. E da ciò che nasce il principio.
                            Tuttavia se un cinghiale colpisce la nostra auto non faremo causa direttamente allo Stato, ma all'ente a cui è stato delegato il compito di controllo della fauna selvatica: Regione o Provincia ecc.. L'individuazione del soggetto passivo è forse la questione più spinosa. Sembra strano ma è così! Non è un caso che molto spesso le richieste di risarcimento siano inviate ad entrambe gli enti. E' necessario analizzare infatti se la Regione abbia delegato alle Province i compiti di vigilanza sulla selvaggina. Sono decine le interpretazioni della giurisprudenza così come sono numerose le volte che Regioni e Province cercano "pilatescamente" di rimpallarsi la responsabilità.
                            Condivido con te l'inquadratura della normativa: l'art. 2043 sicuramente è norma più confacente ai casi che ci occupano
                            Avv. Luca Cecinati

                            Esiste un solo bene, la conoscenza, e un solo male, l'ignoranza.
                            Socrate

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