vi pubblico il link di una recente sentenza di un Giudice di Pace di Firenze che ha condannato la Provincia, quale proprietario delle strade ed ente preposto anche alla gestione della fauna, al risarcimento del danno ex art 2043 del cod. civ. in seguito ad un incidente stradale causato da selvaggina, quale patrimonio indisponibile dello Stato.
Solitamente per i risarcimenti del danno cagionati da fauna selvatica, veniva applicato l'art 2051 del cod. civ., dove il danno arrecato da selvaggina era riconducibile ad una cattiva/mancata custodia della stessa.
Il Giudice di Pace di Firenze in questo caso ha invece ritenuto che:
" il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall’art. 2051 c.c., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A., ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall’art. 2043 c.c., con la conseguente necessaria individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico”
Ciaooo [regol]

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