amministrativo/penale e richiami elettronici
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amministrativo/penale e richiami elettronici
Buongiorno.Qualche giorno fa si e' acceso tra amici una discussione sul genere di condanna applicabile in caso di detenzione e utilizzo dei cosidetti richiami elettronici.Alcuni sostenevano che il reato e' penale amministrativo,percio' pagando una sanzione decadeva il procedimento penale (?????) e solo se recidivo si applicava la sospensione o revoca del pda,altri sostenevano la sospensione immediata o addirittura il ritiro a vita del pda...quale fazione ha ragione? -
la seconda, almeno qui da noi.
Il problema è che oltre allo specifico articolo di legge sui richiami, ti contestano anche l'ABUSO del titolo di polizia (PdA) previsto dal TU, quindi come minimo te lo sospendono.Mala tempora currunt -
La cosa assume del ridicolo se si pensa che in altri paesi è perfettamente legale e se si pensa che se un giorno toglieranno i richiami vivi...dovremo usare quelli elettronici [:-bunny]Dio salvi la Regina.
Smell the flowers while you can.Commenta
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Se volete vi affitto il mio amico calabrese che con un fischietto da 2 euro stacca i tordi dalle stelle....
Io sto imparando, e qualche suicida sprovveduto ha "abboccato"...
Per come la vedo io, il gioco non vale assolutamente la candela...visto che i "reati" venatori sono puniti peggio che le rapine a mano armata....anzi, per noi la CERTEZZA DEL DIRITTO esiste, per i rapinatori qualcuno un occhio lo chiude sempre.Ultima modifica fabryboc; 18-12-14, 13:35.Mala tempora curruntCommenta
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Buongiorno.Qualche giorno fa si e' acceso tra amici una discussione sul genere di condanna applicabile in caso di detenzione e utilizzo dei cosidetti richiami elettronici.Alcuni sostenevano che il reato e' penale amministrativo,percio' pagando una sanzione decadeva il procedimento penale (?????) e solo se recidivo si applicava la sospensione o revoca del pda,altri sostenevano la sospensione immediata o addirittura il ritiro a vita del pda...quale fazione ha ragione?
In base all'art. 30 lett. h) della legge 157/92 è punito con l'ammenda fino ad € 1549,00 chi utilizza il fonofil. Si tratta di una sanzione penale e dunque l'uso del fonofil costituisce reato.
E' possibile tuttavia estinguere il reato attraverso l'oblazione, mediante il pagamento a tale titolo di 1/3 del massimo dell'ammenda, oltre alle spese del procedimento, prima dell'emissione del decreto penale di condanna oppure prima dell'apertura del dibattimento, in forza dell'art. 162 del codice penale.
Il pagamento estingue il reato, e quindi avremo una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta estinzione del reato, a seguito della quale verrà restituito il fucile precedentemente sequestrato ed in deposito all'ufficio corpi di reato. Il fonofil, invece, verrà confiscato.
Per quanto attiene alla sospensione della licenza, è stabilito, sempre dalla legge 157/92 mi pare all'art. 32, che essa si applica, per questa ipotesi, solo in caso della recidiva di cui all'art. 99 c.p.
E' interessante notare che la recidiva nelle contravvenzioni (cioè tutti i reati puniti con le pene dell'arresto e/o dell'ammenda) di cui all'art. 99 c.p. è stata abrogata, e ad oggi la recidiva è contestabile solo per i delitti (cioè per tutti i reati puniti con l'ergastolo, la reclusione e/o la multa).
Non dobbiamo però confondere la sospensione per recidiva di cui sopra né con la sospensione cautelare del pda stabilita dalla stessa legge 157 per certi reati venatori, né con il potere delle questure di sospendere o revocare l'autorizzazione di polizia per mancato affidamento nell'uso delle armi ai sensi del TULPS. Se, infatti, si in tutti e tre questi casi si parla pur sempre di sospensione del pda, sono differenti i presupposti e le finalità della sospensione stessa, e quindi si tratta di ipotesi assolutamente differenti tra loro.
Messa da parte la sospensione per recidiva per intervenuta abrogazione, la sospensione cautelare in attesa della definizione del giudizio può essere disposta dal questore per gli specifici reati elencati mi pare all'art. 32 (non ho sotto mano la 157 in questo momento) della legge sulla caccia, tra cui però non compare il 30 h).
La valutazione di non affidamento che dà luogo alla ricusazione del titolo generalmente al momento della domanda di rinnovo meriterebbe una discussione approfondita, in quanto costituisce terreno di scontro tra le visioni differenti degli operatori, e sposso porta, a mio modo di vedere, alcune questure a negare le autorizzazioni in maniera un po' troppo disinvolta. Ma questo è un discorso che esula dal nostro tema.
Diciamo solo che il non affidamento costituisce una valutazione che non si basa solo su eventuali condanne penali, potendo anche totalmente prescinderne e potendo pertanto il porto d'armi essere negato anche a chi di condanne non ne ha mai subite quando per il modo di vita della persona o per altre circostanze si ritenga possibile, in via del tutto prognostica, che essa possa abusare delle armi.
Tale valutazione, anche se normalmente comporta un provvedimento di diniego di rilascio della licenza, ben potrebbe giustificare anche una sospensione della stessa, magari in vista di ulteriori accertamenti istruttori.
Per rispondere alla tua domanda finale, l'intervenuta estinzione del reato per oblazione non è una condanna.
Essa non comporta, sulla base della legge 157, alcun tipo di sanzione accessoria consistente nella sospensione della licenza, e non è applicabile al caso la sospensione cautelare della licenza da parte del questore come prescrive la 157 per altri reati.
Non dovrebbe comportare neppure conseguenze in ordine a valutazioni di non affidamento da parte delle questure, anche se qui il condizionale è d'obbligo...
Ciò che comporta l'uso del fonofil è il pagamento di 516 euro più spese procedimentali per l'oblazione, più onorari avvocato, più confisca e distruzione del fonofil. Arriviamo quindi agevolmente, tutto considerato, al migliaio e mezzo di euro o forse anche di più. Il gioco non vale la candela anche sotto un profilo squisitamente economico.
Senza contare che prima di tutto dovrebbero valere considerazioni etiche, comunque.Commenta
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Grazie per la risposta esauriente.Per assurdo ti metti in tasca un 1000/1200 euro( se le hai) e te ne vai beatamente con il fonofil a caccia.Se ti beccano gli dai fonofil,money e temporaneamente fucile e stai a posto.......e quelli che hanno passato mesi e mesi a curare i richiami vivi? risparmiano solo la multa....Commenta
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Bhe' ormai con l'entrata in europa e' vietato quasi dappertutto ...la cosa ridicola e' che sia penale...ma in Italia e' tutto penale o quasi andando a caccia mentre se metti le reti in un fiume o lo avveleni non ti fanno quasi nulla...siamo nel ridicolo ormai
e quelli che hanno passato mesi e mesi a curare i richiami vivi? risparmiano solo la multa....
Non vorrai mica paragonare l'uno agli altri? Fidati...non c'e' guerra, se hai i richiami in batteria non c'e' plurifon che reggaCosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura, te lo rivelan gli occhi e le battute della gente e la curiosita' di una ragazza irriverente ....Commenta
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Hai fatto una disamina davvero eccellente!!! Non posso aggiungere altro... Complimenti![clap][clap][clap]In base all'art. 30 lett. h) della legge 157/92 è punito con l'ammenda fino ad € 1549,00 chi utilizza il fonofil. Si tratta di una sanzione penale e dunque l'uso del fonofil costituisce reato.
E' possibile tuttavia estinguere il reato attraverso l'oblazione, mediante il pagamento a tale titolo di 1/3 del massimo dell'ammenda, oltre alle spese del procedimento, prima dell'emissione del decreto penale di condanna oppure prima dell'apertura del dibattimento, in forza dell'art. 162 del codice penale.
Il pagamento estingue il reato, e quindi avremo una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta estinzione del reato, a seguito della quale verrà restituito il fucile precedentemente sequestrato ed in deposito all'ufficio corpi di reato. Il fonofil, invece, verrà confiscato.
Per quanto attiene alla sospensione della licenza, è stabilito, sempre dalla legge 157/92 mi pare all'art. 32, che essa si applica, per questa ipotesi, solo in caso della recidiva di cui all'art. 99 c.p.
E' interessante notare che la recidiva nelle contravvenzioni (cioè tutti i reati puniti con le pene dell'arresto e/o dell'ammenda) di cui all'art. 99 c.p. è stata abrogata, e ad oggi la recidiva è contestabile solo per i delitti (cioè per tutti i reati puniti con l'ergastolo, la reclusione e/o la multa).
Non dobbiamo però confondere la sospensione per recidiva di cui sopra né con la sospensione cautelare del pda stabilita dalla stessa legge 157 per certi reati venatori, né con il potere delle questure di sospendere o revocare l'autorizzazione di polizia per mancato affidamento nell'uso delle armi ai sensi del TULPS. Se, infatti, si in tutti e tre questi casi si parla pur sempre di sospensione del pda, sono differenti i presupposti e le finalità della sospensione stessa, e quindi si tratta di ipotesi assolutamente differenti tra loro.
Messa da parte la sospensione per recidiva per intervenuta abrogazione, la sospensione cautelare in attesa della definizione del giudizio può essere disposta dal questore per gli specifici reati elencati mi pare all'art. 32 (non ho sotto mano la 157 in questo momento) della legge sulla caccia, tra cui però non compare il 30 h).
La valutazione di non affidamento che dà luogo alla ricusazione del titolo generalmente al momento della domanda di rinnovo meriterebbe una discussione approfondita, in quanto costituisce terreno di scontro tra le visioni differenti degli operatori, e sposso porta, a mio modo di vedere, alcune questure a negare le autorizzazioni in maniera un po' troppo disinvolta. Ma questo è un discorso che esula dal nostro tema.
Diciamo solo che il non affidamento costituisce una valutazione che non si basa solo su eventuali condanne penali, potendo anche totalmente prescinderne e potendo pertanto il porto d'armi essere negato anche a chi di condanne non ne ha mai subite quando per il modo di vita della persona o per altre circostanze si ritenga possibile, in via del tutto prognostica, che essa possa abusare delle armi.
Tale valutazione, anche se normalmente comporta un provvedimento di diniego di rilascio della licenza, ben potrebbe giustificare anche una sospensione della stessa, magari in vista di ulteriori accertamenti istruttori.
Per rispondere alla tua domanda finale, l'intervenuta estinzione del reato per oblazione non è una condanna.
Essa non comporta, sulla base della legge 157, alcun tipo di sanzione accessoria consistente nella sospensione della licenza, e non è applicabile al caso la sospensione cautelare della licenza da parte del questore come prescrive la 157 per altri reati.
Non dovrebbe comportare neppure conseguenze in ordine a valutazioni di non affidamento da parte delle questure, anche se qui il condizionale è d'obbligo...
Ciò che comporta l'uso del fonofil è il pagamento di 516 euro più spese procedimentali per l'oblazione, più onorari avvocato, più confisca e distruzione del fonofil. Arriviamo quindi agevolmente, tutto considerato, al migliaio e mezzo di euro o forse anche di più. Il gioco non vale la candela anche sotto un profilo squisitamente economico.
Senza contare che prima di tutto dovrebbero valere considerazioni etiche, comunque.Avv. Luca Cecinati
Esiste un solo bene, la conoscenza, e un solo male, l'ignoranza.
SocrateCommenta
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non sono esperto di fonofil ne di gabbie....ma ti credo anche perche' tra simili si capiscono bene!!!!!
Bhe' ormai con l'entrata in europa e' vietato quasi dappertutto ...la cosa ridicola e' che sia penale...ma in Italia e' tutto penale o quasi andando a caccia mentre se metti le reti in un fiume o lo avveleni non ti fanno quasi nulla...siamo nel ridicolo ormai
e quelli che hanno passato mesi e mesi a curare i richiami vivi? risparmiano solo la multa....
Non vorrai mica paragonare l'uno agli altri? Fidati...non c'e' guerra, se hai i richiami in batteria non c'e' plurifon che reggaCommenta
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...caro Cicalone, questa volta hai "gufato" bene.....pare che nella legge "semplificazioni" in discussione e forse già approvata, sia stato abolito il "penale" per quasi tutti i reati "leggeri" (moooolto discutibile.....) ma tanto è!Bhe' ormai con l'entrata in europa e' vietato quasi dappertutto ...la cosa ridicola e' che sia penale...ma in Italia e' tutto penale o quasi andando a caccia mentre se metti le reti in un fiume o lo avveleni non ti fanno quasi nulla...siamo nel ridicolo ormai
e quelli che hanno passato mesi e mesi a curare i richiami vivi? risparmiano solo la multa....
Non vorrai mica paragonare l'uno agli altri? Fidati...non c'e' guerra, se hai i richiami in batteria non c'e' plurifon che regga
MB,Tecna,Sipe,JK6, mah, le uniche che mi funzionano sono quelle caricate con la "CENTRITE"![:D]Commenta
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Salve.
Senza nulla togliere agli esperti Avvocati vorrei però rilevare che ( salvo qualche modifica recentissima ) la situazione della "recidiva " nel caso di specie non dovrebbe (uso il condizionale non essendo un penalista ) essere esattamente quello descritto.
E' vero che la recidiva dell 'art 99 è stata modificata con la L. 251 del 2005 nel senso tra l'altro di non renderla applicabile alle contravvenzioni ed ai delitti colposi ma l'interpretazione dell'art 32 della legge sulla caccia ( confronta tra l'altro Mori - La caccia- ) continua ad essere nel senso dell'applicabilità della sospensione ( non cautelare ) della licenza da uno a tre anni in caso di recidiva cioè nel caso in cui la violazione sia nuovamente commessa
(parafrasando quello che è detto in altri punti della legge più chiaramente ) e questo sia nel caso di oblazione che in caso di condanna , come prevede il comma 2 del citato art. 32.
Quindi è vero che nel caso di specie ( uso del richiamo elettronico) l'oblazione estingue il reato e non comporta la sospensione cautelare nè il ritiro immediato della licenza; sarei più cauto invece nel sostenere che non si è soggetti alla pena accessoria della sospensione della licenza nel caso di recidiva.
Sull' argomento sono certo di aver letto opinioni in tal senso sulle riviste di settore . Non conosco invece la recente giurisprudenza per la quale vi chiedo ragguagli.
Vorrei inoltre far notare la differenza di trattamento che si creerebbe tra le pene accessorie sicuramente applicabili per le sanzioni amministrative ove si parla di " violazione nuovamente commessa" e la presunta ( ma auspicabile!) non applicabilità delle pene accessorie alle sanzioni penali in caso di "recidiva di cui all'art 99".
Non è pertinente ma ritengo infine veramente assurda ( tra l'altro) la pena accessoria immediata della sospensione della licenza per un anno prevista dall'art 31 per chi esercita la caccia in forma diversa da quella scelta cioè vagante/ fissa/alpi .
Grazie dell'attenzione.Commenta
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Certissimo. Leggi l'art. 32 della legge 157, comma 4.
Però per l'uso del richiamo eletronico ho detto il contrario. In caso di recidiva ti sospendono il PDA per un anno.
ciaoCommenta
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Effettivamente non hai torto. Sulla questione sospensione in caso di recidiva ritengo che quanto tu dici sia condivisibile. Nel leggere il parere precedente non mi ero soffermato su quest'aspetto.Salve.
Senza nulla togliere agli esperti Avvocati vorrei però rilevare che ( salvo qualche modifica recentissima ) la situazione della "recidiva " nel caso di specie non dovrebbe (uso il condizionale non essendo un penalista ) essere esattamente quello descritto.
E' vero che la recidiva dell 'art 99 è stata modificata con la L. 251 del 2005 nel senso tra l'altro di non renderla applicabile alle contravvenzioni ed ai delitti colposi ma l'interpretazione dell'art 32 della legge sulla caccia ( confronta tra l'altro Mori - La caccia- ) continua ad essere nel senso dell'applicabilità della sospensione ( non cautelare ) della licenza da uno a tre anni in caso di recidiva cioè nel caso in cui la violazione sia nuovamente commessa
(parafrasando quello che è detto in altri punti della legge più chiaramente ) e questo sia nel caso di oblazione che in caso di condanna , come prevede il comma 2 del citato art. 32.
Quindi è vero che nel caso di specie ( uso del richiamo elettronico) l'oblazione estingue il reato e non comporta la sospensione cautelare nè il ritiro immediato della licenza; sarei più cauto invece nel sostenere che non si è soggetti alla pena accessoria della sospensione della licenza nel caso di recidiva.
Sull' argomento sono certo di aver letto opinioni in tal senso sulle riviste di settore . Non conosco invece la recente giurisprudenza per la quale vi chiedo ragguagli.
Vorrei inoltre far notare la differenza di trattamento che si creerebbe tra le pene accessorie sicuramente applicabili per le sanzioni amministrative ove si parla di " violazione nuovamente commessa" e la presunta ( ma auspicabile!) non applicabilità delle pene accessorie alle sanzioni penali in caso di "recidiva di cui all'art 99".
Non è pertinente ma ritengo infine veramente assurda ( tra l'altro) la pena accessoria immediata della sospensione della licenza per un anno prevista dall'art 31 per chi esercita la caccia in forma diversa da quella scelta cioè vagante/ fissa/alpi .
Grazie dell'attenzione.Avv. Luca Cecinati
Esiste un solo bene, la conoscenza, e un solo male, l'ignoranza.
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