Norme per il trasporto dei cani

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  • gugio
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    • Dec 2009
    • 259
    • Arezzo
    • kurzhaar e drahthaar

    #1

    Norme per il trasporto dei cani

    Salve a tutti! scrivo questo post per chiedere, a chi conosce l'argomento, lumi riguardo il trasporto degli animali domestici. Dalle mie parti, sabato scorso, le forestali hanno fatto una strage multando gente con carrelli non a norma, trasportini non omologati e cose del genere. Da quello che mi è stato riferito pare che le contestazioni riguardassero soprattutto trasportini non omologati CE e sprovvisti di griglia e cassetto raccogli liquami...da ricerche che ho fatto sul trasporto di animali sembra che il testo di riferimento sia il codice della strada art. 169 comma 6, ma questo testo, a parte dire che un animale può essere trasportato [custodito in apposita gabbia o contenitore o (in alternativa) nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo] non dice nient'altro. C'è qualcuno che sa come stanno veramente le cose e se c'è qualche altra legge a cui fare riferimento? grazie
  • maspiz
    ⭐⭐
    • May 2013
    • 319
    • Tra Roma e Cosenza
    • Mirta: incrocio beagle-volpe. Claus: incrocio beagle-tirannosauro.

    #2
    Bisogna fare una distinzione tra il trasportino che si usa dentro l'auto ed il trasporto con un rimorchio.
    Per quanto riguarda i trasportini da tenere dentro l'auto non è prevista alcuna omologazione, ci sono le norme IATA per il trasporto aereo ma ci si può far riferimento eventualmente solo per stabilire se c'è maltrattamento, non certo per quanto riguarda il codice della strada. Anche il riferimento al cassetto per la raccolta del liquami non capisco da dove venga fuori, a dire la verità non ho mai visto un trasportino del genere.
    Per quanto riguarda invece i rimorchi la situazione è più complicata, bisogna fare riferimento al regolamento di polizia veterinaria (dpr 320/1954, art. 38): in questo caso il carrello deve avere una serie di requisiti e deve essere autorizzato dall'asl al trasporto di animali vivi.

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    • Lucio Marzano
      Lo zio
      • Mar 2005
      • 30090
      • chiasso svizzera
      • bracco italiano

      #3
      Originariamente inviato da maspiz
      Bisogna fare una distinzione tra il trasportino che si usa dentro l'auto ed il trasporto con un rimorchio.
      Per quanto riguarda i trasportini da tenere dentro l'auto non è prevista alcuna omologazione, ci sono le norme IATA per il trasporto aereo ma ci si può far riferimento eventualmente solo per stabilire se c'è maltrattamento, non certo per quanto riguarda il codice della strada. Anche il riferimento al cassetto per la raccolta del liquami non capisco da dove venga fuori, a dire la verità non ho mai visto un trasportino del genere.
      Per quanto riguarda invece i rimorchi la situazione è più complicata, bisogna fare riferimento al regolamento di polizia veterinaria (dpr 320/1954, art. 38): in questo caso il carrello deve avere una serie di requisiti e deve essere autorizzato dall'asl al trasporto di animali vivi.

      Corretto, in auto bisogna che i cani siano divisi dal posto di guida con una rete fissa o stiano in apposite casse o trasportini, riguardo al maltrattamento animali, a parte considerazioni personali, l'unico regolamento esistente é quello della IATA (trasporti aerei) che dice che il trasportino debba essere di dimensioni tali da permettere al cane di alzarsi in piedi e di girarsi.
      I trasporti ruotati (rimorchi o furgoni) devono essere approvati dalla ASL e dal comune e riportare la scritta animali vivi.
      lucio

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      • inDianaG.R
        ⭐⭐
        • Sep 2014
        • 394
        • Napoli
        • Pointer -Bea

        #4
        Originariamente inviato da gugio
        Salve a tutti! scrivo questo post per chiedere, a chi conosce l'argomento, lumi riguardo il trasporto degli animali domestici. Dalle mie parti, sabato scorso, le forestali hanno fatto una strage multando gente con carrelli non a norma, trasportini non omologati e cose del genere. Da quello che mi è stato riferito pare che le contestazioni riguardassero soprattutto trasportini non omologati CE e sprovvisti di griglia e cassetto raccogli liquami...da ricerche che ho fatto sul trasporto di animali sembra che il testo di riferimento sia il codice della strada art. 169 comma 6, ma questo testo, a parte dire che un animale può essere trasportato [custodito in apposita gabbia o contenitore o (in alternativa) nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo] non dice nient'altro. C'è qualcuno che sa come stanno veramente le cose e se c'è qualche altra legge a cui fare riferimento? grazie
        Per quanto riguarda il trasportino mi sembra un assurdità quella dell'omologazione CE, anche perchè questo vorrebbe dire che chiunque si è costruito un trasportino da auto in legno o in alluminio (anche se lo progetta in modo da garantire al cane il massimo confort) ogni volta che esce con il suo ausiliare tecnicamente da quello che leggo non sta in regola.
        Per esperienza personale, siccome mi son trovato in un caso analogo a questo, posso dirti con certezza che le leggi sono abbastanza chiare in materia, ma sul campo, ognuo le interpreta a modo suo e fino a prova prova contraria c'è la tua (nostra) parola nei confronti di un pubblico ufficiale.
        Allora in questi casi, molte persone, (sbagliato o giusto che sia) si comportano come faccio io, ovvero fin quando la multa (anche se ingiusta) ha dei costi irrisori, piuttosto che perdere tempo nel contestarla e sprecare altri soldi in ricorsi e via discorrendo, uno la paga e finisce li.
        Purtroppo questo paese funziona così, ci sono tante leggi ma al momento opportuno ognuno fa valere ciò che crede e se a contestarti un reato è un vigile urbano con la terza media, che prima di prendere il fatidico "posto" faceva il netturbino, è sempre la tua parola contro la sua.
        Cmq alla fine del discorso, se uno garantisce il massimo confort al cane, non vedo l'utilità di questi trasportini omologati ecc.. stiamo viaggiando in auto mica in aereo.
        'O Napulitan' se fa sicc' ma nun more.

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        • maremmano
          ⭐⭐⭐
          • Sep 2010
          • 3013
          • grosseto
          • setter ombra e otto

          #5
          ma roba da matti : cassettino per i liquami !!! cosa gliene frega se il cane mi caga in macchina ... mica gliela porto a casa loro !!!

          sei sicuro che siano forestali e non i soliti "idioti" ... ?

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          • Alessandro il cacciatore
            🥇🥇
            • Feb 2009
            • 20197
            • al centro della Toscana
            • Deutsch Kurzhaar

            #6
            Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.



            TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

            Art. 169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.

            1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.





            6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.



            10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.
            Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)

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            • maspiz
              ⭐⭐
              • May 2013
              • 319
              • Tra Roma e Cosenza
              • Mirta: incrocio beagle-volpe. Claus: incrocio beagle-tirannosauro.

              #7
              La cosa importante é controllare che nel verbale sia indicata la norma violata, perché in mancanza (o in caso di palese erronea indicazione) basta fare un ricorso al prefetto di due righe per ottenere l'annullamento della sanzione.

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              • Alessandro il cacciatore
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                • Feb 2009
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                • al centro della Toscana
                • Deutsch Kurzhaar

                #8
                Originariamente inviato da maremmano
                ma roba da matti : cassettino per i liquami !!! cosa gliene frega se il cane mi caga in macchina ... mica gliela porto a casa loro !!!

                sei sicuro che siano forestali e non i soliti "idioti" ... ?
                Ho guardato qua e là, ma credo che la vasca raccolta liquami sia prevista solo per ovini, caprini, bovini etc, cioè quelli che si mangiano...i cani non sono elencati.
                Se nel verbale hanno indicato questo, mi sa che hanno preso fischi per fiaschi...

                Che poi i cinghialai mettano nei carrelli cani fino a che ce ne entrano e qualche volta anche qualcuno in più....non sarebbe una novità.
                Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)

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                • maremmano
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                  • 3013
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                  • setter ombra e otto

                  #9
                  Originariamente inviato da Alessandro il cacciatore
                  Ho guardato qua e là, ma credo che la vasca raccolta liquami sia prevista solo per ovini, caprini, bovini etc, cioè quelli che si mangiano...i cani non sono elencati.
                  Se nel verbale hanno indicato questo, mi sa che hanno preso fischi per fiaschi...

                  Che poi i cinghialai mettano nei carrelli cani fino a che ce ne entrano e qualche volta anche qualcuno in più....non sarebbe una novità.

                  ma certo ... quelle sono norme per trasporti ad uso commerciale ...che possono impegnare per lunghi tragitti di tempo o chilometraggio , e non per trasporto di animali domestici di affezione .

                  per questo chiedevo se fossero agenti forestali ..che dovrebbero essere al corrente delle norme ..e non di volontari di associazioni etc. etc.

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                  • Alessandro il cacciatore
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                    • al centro della Toscana
                    • Deutsch Kurzhaar

                    #10
                    Bah ....per esperienza personale qualcuno di loro (forestali) non conosce bene il Regolamento Forestale della Toscana nella parte del vincolo idrogeologico. ....questo per dire: non dare mai nulla per scontato.
                    Ultima modifica Alessandro il cacciatore; 30-09-16, 09:52.
                    Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)

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                    • danguerriero
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                      • Feb 2010
                      • 5311
                      • ai confini dell'Impero
                      • Elsa Donderius: Deutsch Kurzhaar

                      #11
                      Originariamente inviato da Alessandro il cacciatore
                      Bah ....per esperienza personale qualcuno di loro (forestali) non conosce bene il Regolamento Forestale della Toscana nella parte del vincolo idrogeologico. ....questo per dire: non dare mai nulla per scontato.
                      Per esperienza personale.
                      Nessuno conosce mai bene questioni legato anche al suo lavoro se non quando la sua ignoranza può bruciargli il culo.
                      ...Im heil'gen Land Tirol...

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                      • Alessandro il cacciatore
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                        • Feb 2009
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                        • al centro della Toscana
                        • Deutsch Kurzhaar

                        #12
                        Originariamente inviato da danguerriero
                        Per esperienza personale.
                        Nessuno conosce mai bene questioni legato anche al suo lavoro se non quando la sua ignoranza può bruciargli il culo.
                        !


                        Comunque leggendo il codice della strada, fino a che si porta UN cane, si puo' fare sedere anche accanto al guidatore, puRche' messo in condizioni di non dar fastidio al guidatore (guinzaglio corto). Le prescrizioni (separatori) inziano se sono piu' di uno. Uno dei principi cardini mi sembra che tutto ciò che non e' vietato è ammesso. O dobbiamo rifare la Rivoluzione Francese?
                        Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)

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                        • gugio
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                          • Dec 2009
                          • 259
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                          • kurzhaar e drahthaar

                          #13
                          Allora vi ragguaglio su quello che è successo: ho avuto l'occasione di parlare con una delle guardie forestali che erano quel giorno al posto di blocco. Mi ha smentito di aver fatto verbali riguardanti cassette e trasportini omologati o meno che fossero . Evidentemente qualcuno ci ha aggiunto del proprio nel colorire il racconto...soliti discorsi da bar. Mi ha confermato che il testo di riferimento sia il codice stradale art. 169...non ce ne sono altri. I cani quindi possono essere trasportati in modo libero con il posto guida opportunamente isolato dal posto cani con una rete o con un divisorio o, in alternativa, rinchiusi in una cassetta o trasportino che non necessita di nessuna omologazione e di nessuna griglia o cassetto per liquami. L'importante è che il cane possa starci in posizione comoda.

                          Quello che mi è stato confermato da questa guardia forestale e che è interessante sapere è che, in questo posto di blocco, era coadiuvata da un poliziotto. La forestale si occupava di cani, microchip, licenze, radioline (è stato fatto un verbale di 600E ad uno che non aveva pagato la tassa di 12 E) e il poliziotto, molto fiscale, che si occupava di auto e carrelli ha fatto numerose multe perchè ha contestato il trasporto di cani su vetture omologate ad autocarro con relativo sequestro di 3 mesi del libretto. A quanto pare un'auto omologata come autocarro NON può trasportare nel vano posteriore, o cassone che sia, persone ma neanche cassette con animali.

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                          • inDianaG.R
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                            • Sep 2014
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                            • Pointer -Bea

                            #14
                            Originariamente inviato da gugio
                            un'auto omologata come autocarro NON può trasportare nel vano posteriore, o cassone che sia, persone ma neanche cassette con animali.
                            Non voglio crederci[:142][:142]. Che "cazzimma" si dice da noi.
                            'O Napulitan' se fa sicc' ma nun more.

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                            • maspiz
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                              • May 2013
                              • 319
                              • Tra Roma e Cosenza
                              • Mirta: incrocio beagle-volpe. Claus: incrocio beagle-tirannosauro.

                              #15
                              Originariamente inviato da gugio
                              il poliziotto, molto fiscale, che si occupava di auto e carrelli ha fatto numerose multe perchè ha contestato il trasporto di cani su vetture omologate ad autocarro con relativo sequestro di 3 mesi del libretto. A quanto pare un'auto omologata come autocarro NON può trasportare nel vano posteriore, o cassone che sia, persone ma neanche cassette con animali.
                              Vorrei capire dove il poliziotto ha preso questo divieto. Giudidicamente i cani sono cose, e gli autocarri sono veicoli destinati proprio al trasporto di cose.
                              Visto che non stiamo parlando di trasporti professionali o di animali da reddito mi sembra che l'unica norma applicabile rimanga comunque l'art. 169 cds.
                              Più che altro il problema sarebbe un eventuale passeggero, non solo nel vano di carico ma anche sui sedili in cabina, perché possono essere trasportate solo "persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse" (art. 54 cds).

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