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  • lietuva
    ⭐⭐⭐
    • Dec 2007
    • 1946
    • vilnius

    #1

    Risposta scontata???

    Ho letto questa notizia, molto piu' dettagliata, riporto solo il senso della riforma.
    Voi che ne pensate?
    Doppiette senza freni. Si comincerà a sparare ad agosto, quando ancora il periodo della riproduzione non si è concluso, e si finirà a fine febbraio, colpendo i migratori protetti dall'Europa. Nel mirino finiranno peppole, fringuelli, corvi e cormorani, tutte specie tutelate dalla direttiva 409 di Bruxelles. E i cacciatori non saranno più vincolati al territorio di residenza, come è previsto dalla legge attuale per evitare una pressione squilibrata sul territorio e sulla fauna, ma per 15 - 30 giorni all'anno potranno concentrarsi a loro piacimento, magari nella zona di passaggio dei migratori.
    Dalla Lituania un saluto a tutti!

    fabio garanzini
  • cuba7179
    ⭐⭐⭐
    • Jul 2007
    • 7127
    • Passignano sul Trasimeno, Perugia, Umbria.
    • Pointer/ Pablo Escobar Pointer/ Maritza Setter/ Vanja od Bebija [url=https://postimages.org/]

    #2
    questo è il "senso della riforma" alla legge 157 secondo i verdi (ma non si erano estinti?) e altri anticaccia.
    La proposta di riforma è molto più dettagliata e completa e trovo ingiusto, oltre che offensivo, riassumerla con una frase (o poco più).
    Trovo questa notizia alquanto fastidiosa e faziosa.
    sigpicAlessandro # half drahthaar inside#

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    • Valerio
      ⭐⭐⭐
      • Apr 2005
      • 4181
      • Torre del Lago Puccini, Toscana
      • Bracco Italiano

      #3
      Molto fastidiosa e molto faziosa!
      Valerio

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      • silvio roncallo
        ⭐⭐⭐
        • Dec 2006
        • 5650
        • genova, Genova, Liguria.
        • spinone

        #4
        E' possibile trovare da qualche parte il testo di questa ipotesi di riforma?
        silvio

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        • Gianmauro
          Ho rotto il silenzio
          • Oct 2008
          • 36
          • Emilia
          • setter inglesi

          #5
          Ciao a tutti, ho letto l'articolo su repubblica e come al solito quando si tratta il tema della caccia la faziosità, la banalità e il pressapochismo regnano.
          Inoltre ieri sera al tg2 di prima serata mentre passava il servizio del bambino di 9 anni ucciso dai cani randagi hanno pensato bene di dichiarare che "secondo gli ambientalisti il fenomeno del randagismo si acuisce in questo periodo perchè spesso i cacciatori abbandonano i cani meno bravi".
          Ho scritto al direttore del TG2 rimarcando il contenuto qualunquista della notizia con tutte le sue contraddizióni.
          Ho il sospetto che, nonostante tutti gli sforzi profusi, qualcuno voglia utilizzare il tema della ns passione come strumento politico e ritornare indietro di qualche decennio.
          Esistono belle trasmissioni come Pianeta Mare dove fanno vedere la pesca a strascico, la mattanza dei tonni, la pesca al pesce spada ma nessuno di questi pseudo giornalisti/ambientalisti si scandalizza.
          Perchè non riusciamo a farci conoscere realmente?

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          • silvio roncallo
            ⭐⭐⭐
            • Dec 2006
            • 5650
            • genova, Genova, Liguria.
            • spinone

            #6
            Originariamente inviato da Gianmauro
            .....
            Perchè non riusciamo a farci conoscere realmente?
            Forse e per alcuni, sarebbe proprio meglio di no.
            silvio

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            • ragno
              coniglio blablabla
              • Jul 2007
              • 2642
              • Fornaci, Perugia, Umbria.
              • Drahthaar/Aurora Drahthaar/Ruby Drahthaar/Cuba

              #7
              Originariamente inviato da silvio roncallo
              Forse e per alcuni, sarebbe proprio meglio di no.
              Quoto....Verissimo![:-cry]
              Passione Drahthaar
              Posta alla beccaccia? No grazie, roba da sfigati

              Commenta

              • PigKill

                #8
                perchè il mondo ambientalista è ignorante..a prescindere!!
                - ignora tutte le varie "motivazioni" che siamo sempre pronti a dare alla nostra passione,anche se correlate da spiegazioni scientifiche(vedi i censimenti e i relativi piani di prelievo)
                - ignora le leggi che ci tutelano
                - ignora tutto quello che di buono un cacciatore è sempre pronto a fare per un miglioramento sia faunistico che ambientale
                l'unica cosa che sanno fare è inorridirsi ogni volta che leggono o sentono la parola caccia...spronati da un paio di bionde presentatrici che a volte meriterebbero di essere oscurate per le stupidaggini che dicono!!

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                • Giampaoletti
                  ⭐⭐⭐
                  • Aug 2008
                  • 1863
                  • Ascoli Piceno

                  #9
                  Perchè non riusciamo a farci conoscere realmente?(Silvio Roncallo)

                  E' molto difficile farsi conoscere realmente (noi cacciatori) perchè siamo una realtà molto diversificata,con obiettivi diversi e a volte contrastanti tra loro che nessuno riesce a portare ad una sintesi unitaria.

                  Punto secondo la lotta è improba perchè i mezzi messi in campo contro la caccia
                  (da quelli finanziari alla autorevolezza di certi personaggi, alla capacità di comunicare efficacemente) sono veramente notevoli.

                  Tuttavia credo che le associazioni venatorie dovrebbero fare molto di più in questo senso attivando una comunicazione efficace che contesti le posizioni più intransigenti con argomentazioni valide sul piano tecnico-scientifico ed etico-storico.
                  Non è facile ma occorre farlo.Così come a mio avviso è necessario evitare le posizioni più oltranziste di alcuni cacciatori.

                  Commenta

                  • Giampaoletti
                    ⭐⭐⭐
                    • Aug 2008
                    • 1863
                    • Ascoli Piceno

                    #10
                    Perchè non riusciamo a farci conoscere realmente?

                    Scusate ho attribuito questa frase interrogativa di Gianmauro a Silvio Roncallo.
                    Non me ne vogliano i due amici.<!-- / message -->

                    Commenta

                    • cuba7179
                      ⭐⭐⭐
                      • Jul 2007
                      • 7127
                      • Passignano sul Trasimeno, Perugia, Umbria.
                      • Pointer/ Pablo Escobar Pointer/ Maritza Setter/ Vanja od Bebija [url=https://postimages.org/]

                      #11
                      per chi vuole farsi una bella lettura questa è la proposta di modifica della 157 per la quale sono state raccolte 540000 firme.
                      ho riportato soltanto gli articoli della 157 soggetti a modifica, il resto della legge dovrebbe rimanere uguale.
                      Buona lettura e via ai commenti su base di cose dettagliate invece che su titoli faziosi di giornali e telegiornali



                      <TABLE borderColor=#000000 cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=1><COLGROUP><COL width=127><COL width=129><TBODY><TR vAlign=top><TD width="50%" height=958>VECCHIA






                      Legge 11 febbraio 1992, n. 157
                      Norme per la protezione della fauna selvatica
                      omeoterma e per il prelievo venatorio




                      Articolo 2
                      (Oggetto della tutela)






                      2. Le norme della presente legge non si
                      applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.





























                      3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta
                      esclusivamente da impianti della cui
                      autorizzazione siano titolari le province e che
                      siano gestiti da personale qualificato e valutato
                      idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna
                      selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali
                      impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il
                      quale svolge altresì compiti di controllo e di
                      certificazione dell'attività svolta dagli impianti
                      stessi e ne determina il periodo di attività.









                      4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è
                      consentita solo per esemplari appartenenti alle
                      seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello;
                      tordo bottaccio; storno; merlo; passero; passera
                      mattugia; pavoncella e colombaccio. Gli
                      esemplari appartenenti ad altre specie
                      eventualmente catturati devono essere inanellati
                      ed immediatamente liberati.




                      5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o
                      rinviene uccelli inanellati di darne notizia
                      all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al
                      comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il
                      quale provvede ad informare il predetto Istituto.










                      Articolo 5
                      (Esercizio venatorio da appostamento fisso e
                      richiami vivi)
                      1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per
                      la fauna selvatica, emanano norme per
                      regolamentare l'allevamento, la vendita e la
                      detenzione di uccelli allevati appartenenti alle
                      specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione
                      di richiami.
                      2. Le regioni emanano altresì norme relative alla
                      costituzione e gestione del patrimonio di
                      richiami vivi di cattura appartenenti alle specie
                      di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad
                      ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai
                      sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la
                      detenzione di un numero massimo di dieci unità
                      per ogni specie, fino ad un massimo complessivo
                      di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano
                      l'attività venatoria da appostamento temporaneo
                      con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non
                      potrà superare il numero massimo complessivo
                      di dieci unità.
























                      Articolo 7
                      (Istituto nazionale per la fauna selvatica)


                      2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con
                      sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è
                      sottoposto alla vigilanza della Presidenza del
                      Consiglio dei ministri. Il Presidente del
                      Consiglio dei ministri, di intesa con le regioni,
                      definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto
                      nazionale per la fauna selvatica l'istituzione di
                      unità operative tecniche consultive decentrate
                      che forniscono alle regioni supporto per la
                      predisposizione dei piani regionali.





















                      Articolo 10
                      (Piani faunistico-venatori)


                      3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni
                      regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per
                      cento a protezione della fauna selvatica, fatta
                      eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna
                      regione, che costituisce zona faunistica a sé
                      stante ed è destinato a protezione nella
                      percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette
                      percentuali sono compresi i territori ove sia
                      comunque vietata l'attività venatoria anche per
                      effetto di altre leggi o disposizioni.

















































                      6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le
                      regioni promuovono forme di gestione
                      programmata della caccia, secondo le modalità
                      stabilite dall'articolo 14.












                      8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7
                      comprendono:




                      e) le zone e i periodi per l'addestramento,
                      l'allenamento e le gare di cani anche su fauna
                      selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna
                      di allevamento appartenente a specie cacciabili,
                      la cui gestione può essere affidata ad
                      associazioni venatorie e cinofile ovvero ad
                      imprenditori agricoli singoli o associati













                      h) l'identificazione delle zone in cui sono
                      collocabili gli appostamenti fissi.



















                      14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia
                      presentata opposizione motivata, in carta
                      semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei
                      proprietari o conduttori dei fondi costituenti
                      almeno il 40 per cento della superficie
                      complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.






                      17. Nelle zone non vincolate per la opposizione
                      manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso
                      l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni
                      possono destinare le suddette aree ad altro uso
                      nell'ambito della pianificazione faunisticovenatoria.



                      Articolo 12
                      (Esercizio dell'attività venatoria)



                      5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o
                      con il falco, l'esercizio venatorio stesso può
                      essere praticato in via esclusiva in una delle
                      seguenti forme:
                      a) vagante in zona Alpi;
                      b) da appostamento fisso;
                      c) nell'insieme delle altre forme di attività
                      venatoria consentite dalla presente legge e
                      praticate nel rimanente territorio destinato
                      all'attività venatoria programmata.




                      7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo
                      di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di
                      cui all'articolo 10, comma 8, lettera d).





                      8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi
                      abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia
                      munito di licenza di porto di fucile per uso di
                      caccia, di polizza assicurativa per la
                      responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso
                      delle armi o degli arnesi utili all'attività
                      venatoria, con massimale di lire un miliardo per
                      ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni
                      persona danneggiata e lire 250 milioni per danni
                      ad animali ed a cose, nonché di polizza
                      assicurativa per infortuni correlata all'esercizio
                      dell'attività venatoria, con massimale di lire 100
                      milioni per morte o invalidità permanete.



















                      Articolo 13
                      (Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)


                      1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.









































                      Articolo 14
                      (Gestione programmata della caccia)




                      5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore,
                      previa domanda all'amministrazione competente,
                      ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di
                      caccia o in un comprensorio alpino compreso
                      nella regione in cui risiede e può aver accesso ad
                      altri ambiti o ad altri comprensori anche
                      compresi in una diversa regione, previo consenso
                      dei relativi organi di gestione.







































                      6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori
                      comunicano alla provincia di residenza la propria
                      opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31
                      dicembre 1993 le province trasmettono i relativi
                      dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.






                      7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del
                      termine di cui al comma 6, il Ministero
                      dell'agricoltura e delle foreste comunica alle
                      regioni e alle province gli indici di densità
                      minima di cui ai commi 3 e 4.
                      Nei successivi novanta giorni le regioni
                      approvano e pubblicano il piano faunisticovenatorio
                      e il regolamento di attuazione, che non
                      può prevedere indici di densità venatoria
                      inferiori a quelli stabiliti dal Ministero
                      dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di
                      attuazione del piano faunistico-venatorio deve
                      prevedere, tra l'altro, le modalità di prima
                      costituzione degli organi direttivi degli ambiti
                      territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la
                      loro durata in carica nonché le norme relative
                      alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o
                      revisioni del piano faunistico-venatorio e del
                      regolamento di attuazione con periodicità
                      quinquennale.



                      10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali
                      di caccia deve essere assicurata la presenza
                      paritaria, in misura pari complessivamente al 60
                      per cento dei componenti, dei rappresentanti di
                      strutture locali delle organizzazioni professionali
                      agricole maggiormente rappresentative a livello
                      nazionale e delle associazioni venatorie nazionali
                      riconosciute, ove presenti in forma organizzata
                      sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è
                      costituito da rappresentanti di associazioni di
                      protezione ambientale presenti nel Consiglio
                      nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da
                      rappresentanti degli enti locali.

































                      16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996
                      i calendari venatori delle province devono
                      indicare le zone dove l'attività venatoria è
                      consentita in forma programmata, quelle
                      riservate alla gestione venatoria privata e le zone
                      dove l'esercizio venatorio non è consentito.


                      17. Le regioni a statuto speciale e le province
                      autonome di Trento e di Bolzano, in base alle
                      loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai
                      rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della
                      legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei
                      principi della presente legge, provvedono alla
                      pianificazione faunistico-venatoria, alla
                      suddivisione territoriale, alla determinazione
                      della densità venatoria, nonché alla
                      regolamentazione per l'esercizio di caccia nel
                      territorio di competenza
































                      Articolo 16
                      (Aziende faunistico-venatorie e aziende
                      agrituristico-venatorie)






                      1. Le regioni, su richiesta degli interessati e
                      sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
                      entro i limiti del 15 per cento del proprio
                      territorio agro-silvo-pastorale, possono:


                      b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di
                      aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di
                      impresa agricola, soggette a tassa di concessione
                      regionale, nelle quali sono consentiti
                      l'immissione e l'abbattimento per tutta la
                      stagione venatoria di fauna selvatica di
                      allevamento.


                      Articolo 18
                      (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)




                      1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito
                      abbattere esemplari di fauna selvatica
                      appartenenti alle seguenti specie e per i periodi
                      sottoindicati:

















                      a) specie cacciabili dalla terza domenica di
                      settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix
                      coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo
                      (Turdus merula); [passero (Passer italiae)] (Nota4); [passera mattugia (Passer montanus)] (Nota4); [passera oltremontana (Passer domesticus)]
                      (Nota 4); allodola (Alauda arvensis); [colino
                      della Virginia (Colinus virginianus)] (Nota 4);
                      starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris
                      rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre
                      comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus
                      capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus
                      cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus);


                      b) specie cacciabili dalla terza domenica di
                      settembre al 31 gennaio: [storno (Sturnus
                      vulgaris)] (Nota 4); cesena (Turdus pilaris);
                      tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo
                      sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus
                      colchicus ); germano reale (Anas platyrhynchos);
                      folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua
                      (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca);
                      canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus
                      aquaticus); fischione (Anas penelope); codone
                      (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula);
                      mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya
                      ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino
                      (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba
                      palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus);
                      [fringuello (Fringilla coelebs)] (Nota 5);
                      [peppola (Fringilla montifringilla)] (Nota 5);
                      combattente (Philomachus pugnax); beccaccia
                      (Scolopax rusticola); [taccola (Corvus onedula)]
                      (Nota 4); [corvo (Corvus frugilegus)] (Nota 4);
                      cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella
                      (Vanellus vanellus); [pittima reale (Limosa
                      limosa)] (Nota 4); cornacchia grigia (Corvus
                      corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius);
                      gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);


                      c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30
                      novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); [francolino di
                      monte (Bonasa bonasia)] (Nota 4); coturnice
                      (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra
                      rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus);
                      cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama);
                      muflone (Ovis musimon), con esclusione della
                      popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);



                      d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre
                      o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus
                      scrofa).



























                      2. I termini di cui al comma 1 possono essere
                      modificati per determinate specie in relazione
                      alle situazioni ambientali delle diverse realtà
                      territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche
                      previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna
                      selvatica. I termini devono essere comunque
                      contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio
                      dell'anno nel rispetto dell'arco temporale
                      massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione
                      regionale è condizionata alla preventiva
                      predisposizione di adeguati piani faunisticovenatori.
                      La stessa disciplina si applica anche per
                      la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di
                      piani di abbattimento selettivi approvati dalle
                      regioni; la caccia di selezione agli ungulati può
                      essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel
                      rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.



































                      4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la
                      fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il
                      15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria,
                      nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3,
                      e con l'indicazione del numero massimo di capi
                      da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.











































                      5. Il numero delle giornate di caccia settimanali
                      non può essere superiore a tre. Le regioni
                      possono consentirne la libera scelta al cacciatore,
                      escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei
                      quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni
                      caso sospeso.











                      6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni
                      di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto
                      nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto
                      delle consuetudini locali, possono, anche in
                      deroga al comma 5, regolamentare diversamente
                      l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna
                      selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra
                      il 1° ottobre e il 30 novembre.











                      7. La caccia è consentita da un'ora prima del
                      sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di
                      selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.


















                      Articolo 19
                      (Controllo della fauna selvatica)




                      2. Le regioni, per la migliore gestione del
                      patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo,
                      per motivi sanitari, per la selezione biologica,
                      per la tutela del patrimonio storico-artistico, per
                      la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed
                      ittiche, provvedono al controllo delle specie di
                      fauna selvatica anche nelle zone vietate alla
                      caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente,
                      viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale
                      per la fauna selvatica.
                      Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei
                      predetti metodi, le regioni possono autorizzare
                      piani di abbattimento. Tali piani devono essere
                      attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle
                      amministrazioni provinciali. Queste ultime
                      potranno altresì avvalersi dei proprietari o
                      conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani
                      medesimi, purché muniti di licenza per
                      l'esercizio venatorio, nonché delle guardie
                      forestali e delle guardie comunali munite di
                      licenza per l'esercizio venatorio.



















                      Articolo 21
                      (Divieti)


                      1. È vietato a chiunque

                      g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle
                      altre zone ove è vietata l'attività venatoria,
                      ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e
                      comunque nei giorni non consentiti per
                      l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle
                      disposizioni regionali, di armi da sparo per uso
                      venatorio che non siano scariche e in custodia;










                      i) cacciare sparando da veicoli a motore o da
                      natanti o da aeromobili;





















                      m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella
                      maggior parte di neve, salvo che nella zona
                      faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni
                      emanate dalle regioni interessate;








                      n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli
                      specchi d'acqua artificiali in tutto o nella
                      maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni
                      allagati da piene di fiume;






                      p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti
                      dall'articolo 5;















                      q) usare richiami vivi non provenienti da
                      allevamento nella caccia agli acquatici;



                      u) usare munizione spezzata nella caccia agli
                      ungulati; usare esche o bocconi avvelenati,
                      vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti,
                      tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare
                      impiego di civette; usare armi da sparo munite di
                      silenziatore o impostate con scatto provocato
                      dalla preda;fare impiego di balestre;



                      ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di
                      fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati
                      come richiami vivi nel rispetto delle modalità
                      previste dalla presente legge e della fauna
                      selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione
                      viene regolamentata dalle regioni anche con le
                      norme sulla tassidermia;





                      ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.










                      3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani
                      interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna,
                      per
                      una distanza di mille metri dagli stessi.
                      (Nota 6) Lettera così modificata dall'art. 11-bis,
                      D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo
                      ha, inoltre, disposto che non sono punibili i fatti
                      commessi, in violazione delle presenti norme, in
                      data anteriore a quella di entrata in vigore della
                      legge di conversione del suddetto decreto-legge






                      Articolo 22
                      (Licenza di porto di fucile per uso di caccia e
                      abilitazione all'esercizio venatorio)


                      4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo
                      svolgimento degli esami, che devono in
                      particolare riguardare nozioni nelle seguenti
                      materie:
















                      Articolo 26
                      (Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna
                      selvatica e dall'attività venatoria)




                      1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili
                      arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla
                      fauna selvatica, in particolare da quella protetta,
                      e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni
                      regione un fondo destinato alla prevenzione e ai
                      risarcimenti, al quale affluisce anche una
                      percentuale dei proventi di cui all'articolo 23.




                      Articolo 27
                      (Vigilanza venatoria)


                      5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti
                      di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio
                      nell'ambito del territorio in cui esercitano le
                      funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è
                      vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio
                      delle loro funzioni.





                      Articolo 30
                      (Sanzioni penali)




                      f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire
                      1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di
                      silenzio venatorio;




                      h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire
                      1.800.000 per chi si avvale di richiami non
                      autorizzati, ovvero in violazione delle
                      disposizioni emanate dalle regioni ai sensi
                      dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è
                      nuovamente commessa, la sanzione è da lire
                      500.000 a lire 3.000.000;


                      i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire
                      900.000 per chi non esegue le prescritte
                      annotazioni sul tesserino regionale;








                      Articolo 31
                      (Sanzioni amministrative)


                      1. Per le violazioni delle disposizioni della
                      presente legge e delle leggi regionali, salvo che il
                      fatto sia previsto dalla legge come reato, si
                      applicano le seguenti sanzioni amministrative:


                      a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire
                      2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma
                      diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo
                      12, comma 5;


                      d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire
                      1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione
                      la caccia all'interno delle aziende faunisticovenatorie,
                      nei centri pubblici o privati di
                      riproduzione e negli ambiti e comprensori
                      destinati alla caccia programmata; se la
                      violazione è nuovamente commessa, la sanzione
                      è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di
                      ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000
                      a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla
                      presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto
                      è commesso mediante sconfinamento in un
                      comprensorio o in un ambito territoriale di
                      caccia viciniore a quello autorizzato;


                      g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire
                      1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione
                      degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene
                      fringillidi in numero non superiore a cinque; se
                      la violazione è nuovamente commessa, la
                      sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;







                      m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire
                      300.000 per chi, pur essendone munito, non
                      esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza,
                      la polizza di assicurazione o il tesserino
                      regionale; la sanzione è applicata nel minimo se
                      l'interessato esibisce il documento entro cinque
                      giorni.


                      </TD><TD width="50%">NUOVA






                      Legge 11 febbraio 1992, n. 157
                      Norme per la protezione della fauna selvatica
                      omeoterma e per il prelievo venatorio.




                      Articolo 2
                      (Oggetto della tutela)






                      2. Le norme della presente legge non si applicano
                      alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle
                      arvicole, anche alle forme inselvatichite del
                      piccione domestico, la nutria e le altre specie alloctone ovvero esotiche o aliene che non
                      appartengono alla fauna originaria della
                      regione Paleartica, ma che vi sono giunte per
                      l’intervento diretto (internazionale o
                      accidentale) dell’uomo. Con decreto del
                      Ministro delle Politiche agricole alimentari e
                      forestali, di concerto con il Ministero
                      dell’Ambiente, della tutela del territorio e del
                      mare, entro novanta giorni dalla data di
                      entrata in vigore della presente legge, è
                      redatta la lista delle specie alloctone e le
                      misure di controllo da applicarsi a esse anche
                      in conformità dell’articolo 19 della presente
                      legge.
                      Note: Si escludono dalla tutela, oltre che le talpe, i
                      ratti, i topi propriamente detti e le arvicole, anche le
                      forme inselvatichite del piccione domestico e le
                      specie alloctone non appartenenti alla fauna
                      originaria della regione Paleartica.








                      3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la
                      cessione a fini di richiamo può essere svolta
                      esclusivamente da impianti della cui
                      autorizzazione siano titolari le province e che
                      siano gestiti da personale qualificato e valutato
                      idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna
                      selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali
                      impianti è concessa dalle regioni su parere
                      dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica
                      ovvero, se istituiti ai sensi dell’articolo 7,
                      commi 2-bis e 2-ter, degli Istituti Regionali, i
                      quali svolgono altresì compiti di controllo e di
                      certificazione dell’attività svolta dagli impianti
                      stessi e ne determinano il periodo di attività.
                      Note: Viene sancito il diritto delle regioni di dotarsi
                      degli Istituti Regionali per la Fauna Selvatica,
                      coordinati nella loro attività dall'INFS di Bologna




                      4. Abrogato
                      Note: Si amplia la possibilità di catturare e di
                      detenere per l'utilizzo a fini di richiamo tutte le specie
                      cacciabili (anche quelle in deroga) e non solo le 10
                      (poi ridotte a 7) previste dall'attuale 157/92.








                      5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura
                      o rinviene uccelli inanellati di darne notizia
                      all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica
                      ovvero, se istituiti ai sensi dell’articolo 7,
                      commi 2-bis e 2-ter, agli Istituti regionali,
                      ovvero al comune nel cui territorio è avvenuto
                      il fatto. L’Istituto regionale e il comune
                      provvedono ad informare l’Istituto Nazionale.
                      Note: Viene sancito il diritto delle regioni di dotarsi
                      degli Istituti Regionali per la Fauna Selvatica,
                      coordinati nella loro attività dall'INFS di Bologna.




                      Articolo 5
                      (richiami vivi)
                      1. Nell’esercizio dell’attività venatoria da
                      appostamento possono essere utilizzati in
                      funzione di richiami vivi uccelli appartenenti
                      alle specie cacciabili, provenienti dagli
                      impianti di cattura e dagli allevamenti
                      autorizzati dalle province.
                      2. Ogni cacciatore può impiegare
                      contemporaneamente non più di dieci richiami di cattura per ogni singola specie
                      cacciabile. Non sono posti limiti numerici
                      all’utilizzo di richiami nati e allevati in
                      cattività.
                      3. La legittima detenzione degli uccelli da
                      richiamo è attestata dal documento di
                      provenienza rilasciato dalle province titolari
                      degli impianti di cattura, che deve
                      accompagnare gli uccelli anche nel caso di
                      cessione ad altro cacciatore. È vietata la
                      cessione a titolo oneroso degli uccelli da
                      richiamo di cattura di cui al presente comma.
                      4. Le regioni disciplinano l’attività di
                      allevamento degli uccelli da richiamo
                      appartenenti alle specie cacciabili e le
                      modalità di detenzione e di cessione per
                      l’attività venatoria.
                      5. Le regioni emanano norme per
                      l’autorizzazione degli appostamenti fissi, sulla
                      base delle domande presentate annualmentealle amministrazioni provinciali.




                      Note: Nel ribadire la possibilità di catturare e di
                      detenere per l'utilizzo a fini di richiamo tutte le specie
                      cacciabili (anche quelle in deroga) e non solo le 10
                      (poi ridotte a 7) previste dall'attuale 157/92, viene
                      tolto l'obbligo di detenzione dei richiami vivi con
                      l'anello inamovibile, sostituendolo con il documento
                      di attestazione di provenienza rilasciato dalle
                      province competenti.




                      Articolo 7
                      (Istituto nazionale per la fauna selvatica)


                      2. L’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica,
                      con sede centrale in Ozzano dell’Emilia
                      (Bologna), è sottoposto alla vigilanza della
                      Presidenza del Consiglio dei Ministri.
                      Note: Si riporta l'I.N.F.S. sotto la vigilanza della
                      Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentreprecedentemente era stato collocato sotto la vigilanza
                      del Ministero dell'Ambiente.
                      2-bis. Le regioni possono istituire con legge
                      l’Istituto Regionale per la Fauna Selvatica che
                      svolge nell’ambito del territorio di
                      competenza i compiti di cui al comma 3, quale
                      organo scientifico e tecnico di ricerca e
                      consulenza delle regioni e delle province.
                      2-ter. L’Istituito è sottoposto alla vigilanza del
                      Presidente della giunta regionale. Gli Istituti
                      regionali collaborano con l’Istituto Nazionale
                      per la Fauna Selvatica, che ne coordina
                      l’azione, nei progetti e nelle attività di
                      carattere nazionale e internazionale.
                      2-quater. Alle funzioni attribuite agli Istituti
                      regionali per la fauna selvatica, istituiti a
                      norma dal comma 2-bis, provvedono gli
                      organo istituiti per le corrispondenti funzioni
                      secondo le norme vigenti delle regioni a
                      statuto speciale e delle province autonome di
                      Trento e Bolzano.




                      Articolo 10
                      (Piani faunistico-venatori)


                      3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni
                      regione è destinato per una quota dal 20 al 30
                      per cento a protezione della fauna selvatica,
                      fatta eccezione per il territorio delle Alpi di
                      ciascuna regione, che costituisce zona
                      faunistica a se stante ed è destinato a
                      protezione nella percentuale dal 10 al 20 per
                      cento. In dette percentuali sono compresi i
                      territori ove sia comunque vietata l'attività
                      venatoria anche per effetto di altre leggi o
                      disposizioni e in particolari i territori sui
                      quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n.
                      394, e successive modificazioni, siano stati già
                      costituiti o vengano costituiti parchi nazionali
                      o regionali all’interno dei quali operi il divieto
                      di caccia, nonché le oasi di protezione, i rifugi
                      faunistici, le zone di ripopolamento e cattura,
                      le fasce di rispetto dei fabbricati , i centri
                      pubblici per la produzione di fauna selvatica,
                      le fasce di rispetto alle vie di comunicazione, le
                      zone di protezione lungo le principali rotte di
                      migrazione dell’avifauna.
                      3-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata
                      in vigore della presente disposizione lo Stato e
                      le regioni, nell’ambito delle rispettive
                      competenze, tramite intesa in sede di
                      Conferenza permanente per i rapporti tra lo
                      Stato, le regioni e le province autonome di
                      Trento e di Bolzano, provvedono a garantire il rispetto delle percentuali di territorio agrosilvo-pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica, riportandole altresì
                      all’interno dei limiti previsti dal comma 3 se superati.


                      Note: Nel ribadire che la percentuale di territorio
                      agro-silvo-pastorale da precludere all'attività
                      venatoria non deve superare il 30% (20% in Zona
                      Alpi), si obbligano lo Stato e le regioni, nell'ambito
                      delle rispettive competenze, tramite intesa in sede di
                      Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
                      regioni e le province autonome di Trento e di
                      Bolzano, a riperimetrare le aree protette e ridurle alla
                      percentuale prevista dalla legge.


                      3-ter. In caso di inosservanza, da parte delle
                      regioni, dei limiti di cui al comma 3, il
                      Ministro delle Politiche Agricole e Forestali,
                      sentito il Ministro dell’Ambiente, della tutela
                      del territorio e del mare, interviene in via
                      sostitutiva entro e non oltre i successivi 90
                      giorni, sentiti la Conferenza permanente per i
                      rapporti tra lo Stato,le regioni e le province
                      autonome di Trento e di Bolzano e il Comitato
                      Faunistico-Venatorio Nazionale.




                      6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le
                      regioni promuovono forme di gestione
                      programmata della caccia, secondo le modalità
                      stabilite dall'articolo 14. Sono ricompresi in tale territorio, e sono soggetti alla
                      programmazione venatoria, i territori e le
                      foreste del demanio statale, regionale e degli
                      enti pubblici in genere.


                      Note: Si inseriscono le aree demaniali nella
                      programmazione faunistico venatoria. L'attuale norma le considerava aree dove non era possibile esercitare l'attività venatoria.




                      8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:




                      e) le zone e i periodi per l'addestramento,
                      l'allenamento e le gare di cani anche su fauna
                      selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di
                      allevamento appartenente a specie cacciabili, la
                      cui gestione può essere affidata ad associazioni
                      venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati. In tali zone l’attività
                      cinofila con abbattimento della fauna, purchè
                      di allevamento e liberata per l’occasione può
                      essere svolta anche al di fuori dei periodi e
                      degli orari di cui all’art. 18 perché non è
                      considerabile come attività venatoria;
                      Note: Si stabilisce che l'addestramento cani con sparo all'interno dei campi addestramento appositamente autorizzati non è considerata come attività venatoria e puó quindi essere esercitata anche fuori dai periodi di caccia aperta.






                      h) l'identificazione delle zone in cui sono
                      collocabili gli appostamenti fissi.


                      h-bis). I parchi, le riserve naturali, i rifugi
                      faunistici destinati a favorire la sosta della
                      fauna stanziale e migratoria e l’irradiamento
                      della fauna selvatica nei territori circostanti;


                      h-ter). Tutte le zone comunque precluse
                      all’attività venatoria e, ai fini della sua
                      utilizzazione faunistica e faunistico-venatoria,
                      il demanio agricolo e forestale dello Stato e
                      delle regioni.






                      14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia
                      presentata opposizione motivata in carta
                      semplice ed esente da oneri fiscali, da parte
                      dei proprietari, o conduttori interessati, che
                      rappresentino la maggior parte del territorio
                      interessato, la zona non può essere istituita.






                      17. Abrogato
                      Note: Si stabilisce che, qualora i proprietari o
                      conduttori dei fondi agricoli che rappresentino la
                      maggior parte del territorio interessato, manifestino il loro diniego alla costituzione di un'area protetta, la
                      stessa non puó essere istituita e rimane territorio
                      cacciabile.



                      Articolo 12
                      (Esercizio dell'attività venatoria)



                      5. Abrogato


                      Note: Viene tolto l'obbligo della scelta di caccia in via
                      esclusiva che imponeva al cacciatore di scegliere
                      preventivamente quale forma di caccia esercitare in
                      via esclusiva (Vagante in zona alpi, da appostamento
                      fisso, vagante in pianura).








                      7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievodi fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d), art. 16
                      comma 1 lettera b) e di cui all’art. 10 comma 8 lettera e) .




                      8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi
                      abbia compiuto il diciottesimo anno di età e da
                      quelli che, avendo compiuto i sedici anni,
                      presentano insieme alla richiesta esplicito atto
                      di assenso scritto ai genitori esercenti la
                      potestà, e sia munito di licenza di porto di fucile
                      per uso di caccia, di polizza assicurativa per la
                      responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività
                      venatoria, con massimale unico non inferiore a
                      1 milione di euro per ogni sinistro, nonché di
                      polizza assicurativa per infortuni conseguenti
                      all’attività venatoria con massimale di 250
                      mila euro per morte o invalidità permanente.
                      Fino al compimento della maggiore età, i
                      cittadini in possesso di porto di fucile per uso caccia, dovranno esercitare l’attività venatoria accompagnati da altra persona che abbia conseguito l’abilitazione all’esercizio
                      venatorio da almeno tre anni.


                      Note: Si adeguano i massimali per la copertura
                      assicurativa.
                      Note: Si riporta l’età minima per il conseguimento
                      dell’abilitazione all’esercizio venatorio a 16 anni
                      previa firma di assunzione di responsabilità da parte
                      di chi esercita la patria potestà, così come avviene
                      nella maggior parte dei paesi europei.









                      Articolo 13
                      (Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)


                      1. L'attività venatoria è consentita
                      con l'uso:


                      a) del fucile con canna ad anima liscia
                      fino a due colpi, a ripetizione esemiautomatico, con caricatore contenente
                      non più di due cartucce, di calibro non
                      superiore al 12;
                      b) del fucile con canna ad anima rigata a
                      caricamento singolo manuale o a
                      ripetizione semiautomatica di calibro non
                      inferiore a millimetri 5,6 dotato di
                      caricatore omologato o catalogato;
                      c) del fucile a due o tre canne
                      (combinato), di cui una o due ad anima
                      liscia di calibro non superiore al 12 ed una
                      o due ad anima rigata di calibro non
                      inferiore a millimetri 5,6;
                      d) dell’arco che deve avere un carico
                      trazione minimo di 5 libbre A.M.O.
                      (50#@28”) oppure deve essere in grado di
                      scagliare a 200 metri una freccia di massa non inferiore a 30 grammi; la punta di
                      freccia deve essere munita di lama
                      tagliente o più lame la cui sezione di taglio
                      non deve essere inferiore a 16 mm, e massa
                      non inferiore ai 4,5 grammi. Non sono
                      ammesse lame a geometria variabile o ad
                      apertura all’impatto;
                      e) del falco.




                      Note: Rimane tutto invariato come la precedente
                      normativa, consentendo l’uso del fucile a tre colpi
                      con cacca ad anima liscia (due nel caricatore o
                      serbatoio ed uno in canna) e si attesta l'utilizzabilità
                      dei fucili a canna rigata con caricatore a più di tre
                      colpi purchè omologato o catalogato dalla fabbrica
                      produttrice, Si specificano le norme per l’utilizzo
                      dell’arco.




                      Articolo 14
                      (Gestione programmata della caccia)




                      5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore,previa domanda all'amministrazione competente,
                      ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di
                      caccia o in un comprensorio alpino compreso
                      nella regione in cui risiede e può aver accesso ad
                      altri ambiti o ad altri comprensori anche
                      compresi in una diversa regione, previo consenso
                      dei relativi organi di gestione.
                      5-bis. Il titolare di licenza di caccia in possesso
                      del tesserino regionale ha diritto di esercitare
                      l’attività venatoria alla selvaggina migratoria
                      in tutti gli ambiti territoriali di caccia
                      costituiti entro i confini della regione di
                      residenza venatoria.




                      5-ter. Le regioni garantiscono l’accesso a tutti
                      gli ambiti territoriali di caccia costituiti nel
                      territorio di competenza ai cacciatori che non
                      vo abbiano la residenza venatoria per la
                      caccia all’avifauna migratoria per un numero
                      di trenta giornate complessive a livello
                      nazionale nell’arco di ogni annata venatoria,
                      secondo i parametri di accesso stabiliti ogni
                      tre anni con Decreto del Ministro delle
                      politiche agricole e forestali, previa intesa in
                      sede di Conferenza permanente per i rapporti
                      tra lo Stato, le regioni e le province autonome
                      di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato
                      Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale.


                      Note: Si sancisce il diritto per ogni cacciatore di
                      esercitare la caccia alla selvaggina migratoria in tutti
                      gli ATC della regione di residenza venatoria. Oltre a questo il cacciatore puó usufruire di un pacchetto di 30 giornate per spostarsi su tutto il territorio nazionale al di fuori della regione di residenza venatoria esclusivamente per esercitare la caccia alla selvaggina migratoria.








                      6. ABROGATO










                      7. ABROGATO
























                      10. Negli organi direttivi degli ambiti
                      territoriali di caccia deve essere assicurata la
                      presenza paritaria, in misura pari
                      complessivamente al 60 per cento dei
                      componenti, dei rappresentanti di strutture
                      locali delle organizzazioni professionali
                      agricole maggiormente rappresentative a
                      livello nazionale e delle associazioni venatorie
                      nazionali riconosciute, ove presenti in forma
                      organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei
                      componenti è costituito da rappresentanti di
                      associazioni di protezione ambientale presenti
                      nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20
                      per cento da rappresentanti degli enti locali.
                      La rappresentanza delle associazioni venatorie
                      deve garantire la presenza paritetica dei
                      rappresentanti di tutte le associazioni
                      venatorie riconosciute a livello nazionale o
                      regionale. Nessun compenso è previsto per i
                      componenti dei comitati direttivi degli ATC e
                      dei Comprensori Alpini, salvo il rimborso
                      documentato delle spese sostenute.


                      10-bis. Nel quadro della pianificazione
                      venatoria possono essere istituite aree
                      convenzionate con accordi o convenzioni tra i
                      conduttori dei fondi ed associazioni di
                      cacciatori interessate, al fine di ottenere una
                      particolare gestione del fondo medesimo,
                      destinata ad una miglioramento ambientale,
                      alla realizzazione di zone umide, a coltivazioni
                      a perdere, alla realizzazione di siepi e
                      boschetti ed ad aree di rifugio per la fauna,
                      che possono aumentare e migliorare una
                      presenza faunistica anche a fini venatori. Tali
                      interventi sul territorio sono concordati, anche sul piano economico, in chiave di
                      valorizzazione della multifunzionalità
                      dell’impresa e del suo cambio di gestione del
                      territorio, da agricolo a faunistico. Dall’attività di gestione del fondo gli
                      agricoltori devono trarre beneficio economico.




                      16 ABROGATO








                      17. Le regioni a statuto speciale e le province
                      autonome di Trento e di Bolzano, in base alle
                      loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai
                      rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della
                      legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei
                      principi della presente legge, provvedono alla
                      pianificazione faunistico-venatoria, alla
                      suddivisione territoriale, alla determinazione
                      della densità venatoria, nonché alla
                      regolamentazione per l'esercizio di caccia nel
                      territorio di competenza.


                      17-bis. Per quanto concerne la definizione
                      delle aree di ripopolamento e cattura, la
                      relativa perimentazione è concordata con le
                      organizzazioni agricole maggiormente
                      rappresentative.


                      Note: Si inserisce il concetto di fauna selvatica come
                      risorsa che puó contribuire ad incrementare il reddito
                      dell'imprenditore agricolo.




















                      Articolo 16
                      (Aziende faunistico-venatorie e aziende
                      agrituristico-venatorie)






                      1. Le regioni, su richiesta degli interessati e
                      sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
                      entro i limiti del 15 per cento del proprio
                      territorio agro-silvo-pastorale, possono:


                      b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di
                      aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa
                      agricola, soggette a tassa di concessione
                      regionale, nelle quali sono consentiti
                      l'immissione e l'abbattimento per tutto il tempo
                      dell’anno di fauna selvatica di allevamento.



                      Articolo 18
                      (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)




                      1. L’esercizio dell’attività venatoria è
                      consentito esclusivamente nei confronti delle
                      specie sotto indicate. La stagione venatoria è
                      strutturata per periodi e per specie: inizia la
                      prima decade di settembre e termina nella
                      terza decade di febbraio di ogni anno.
                      All’interno di tale arco temporale le regioni e
                      le province autonome di Trento e di Bolzano
                      determinano con propri provvedimenti, in
                      conformità al comma 1-bis, i periodi in cui si
                      articola la stagione venatoria e i tempi in cui è
                      consentito il prelievo di una o più specie
                      cacciabili.


                      1-bis. Ai fini dell’esercizio venatorio è
                      consentito abbattere esemplari di fauna
                      selvatica appartenenti alle seguenti specie e
                      nei periodi di seguito indicati.


                      a) specie cacciabili dalla prima decade di
                      settembre alla terza decade di gennaio:
                      germano reale (Anas platyrhynchos),
                      canapiglia (Anas strepera)










                      b) specie cacciabili dalla prima decade di
                      settembre alla seconda decade di febbraio:
                      porciglione (Rallus aquaticus), fischione (Anas
                      penelope), codone (Anas acuta), mestolone
                      (Anas clipeata), moriglione (Aythya ferin),
                      moretta (Aythya fuligila), combattente
                      (Philomachus pugnax), folaga (Fulica atra),
                      gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), oca
                      granaiola (Anser fabalis), oca selvatica (Anser
                      anser), beccaccia (Scolopax rusticola),
                      pettegola (Tringa totanus);
















                      c) specie cacciabili dalla prima decade di
                      settembre alla terza decade di febbraio:
                      quaglia (Coturnix coturnix), tortora
                      (Streptopeia turtur), marzaiola (Anas
                      querquedula), volpe (Vulpes vulpes),
                      cornacchia nera (Corvus corone), cornacchia
                      grigia (Corvus corone cornix), ghiandaia
                      (Garrulus glandarius), gazza (Pica pica),
                      alzavola (Anas crecca), beccaccino (Gallinago
                      gallinago), frullino (Lymnocryptes minimus),
                      piccione selvatico(Colomba livia);

                      d) specie cacciabili dalla seconda decade di
                      settembre alla seconda decade di dicembre:
                      lepre italica (Lepus corsicanus), lepre
                      comune(lepus europaeus), lepre sarda (Lepus
                      capensis), starna (Perdix perdix);


                      e) specie cacciabili dalla seconda decade di
                      settembre alla terza decade di dicembre:
                      pernice rossa (Alectoris rufa), pernice sarda
                      (Alectoris barbara), merlo (Turdus merula),
                      minilepre (Silvilagus floridamus), coniglio
                      selvatico(Oryctolagus cuniculus);


                      f) specie cacciabili dalla seconda decade disettembre alla terza decade di gennaio.
                      fagiano (Phasianus colchicus), cinghiale (Sus
                      scrofa);


                      g) specie cacciabili dalla terza decade di
                      settembre alla terza decade di febbraio:
                      cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio
                      (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus
                      iliacus), pavoncella (Vanellus vanellus),
                      allodola (Alauda arvensis), colombaccio
                      (Colomba palumbus);


                      h) specie cacciabili dalla prima decade di
                      ottobre alla terza decade di novembre: pernice
                      bianca (Lago pus mutus), fagiano di monte
                      (Tetrao tetrix), coturnice (Alectoris graeca),
                      camoscio alpino (Rupicapra rupicapra),
                      capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus
                      elaphus), daino (Dama dama), muflone (Ovis
                      musimon), con esclusione della popolazione
                      sarda, lepre bianca (Lepus timidus).




                      2. I termini di cui al comma 1-bis
                      possono essere modificati per determinate
                      specie in relazione alle situazioni ambientali
                      delle diverse realtà territoriali.


                      2-bis. Le regioni e le province autonome di
                      Trento e di Bolzano autorizzano le modifiche
                      previo parere dell'Istituto Nazionale per la
                      Fauna Selvatica o, se istituiti, degli Istituti
                      regionali o delle province autonome.


                      2-ter. I termini di cui al comma 1-bis devono
                      essere comunque contenuti tra la terza decade
                      di agosto e la terza decade di febbraio.
                      2-quater. L'autorizzazione regionale e delle
                      province autonome di Trento e di Bolzano è
                      condizionata alla preventiva predisposizione
                      di adeguati piani faunistico-venatori. Le
                      regioni e le province autonome, sentito il
                      parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna
                      Selvatica o, se istituiti, degli Istituti regionali e
                      delle province autonome, possono, sulla base
                      di adeguati piani di abbattimento selettivi,
                      regolamentare il prelievo di selezione degli
                      ungulati appartenenti alle specie cacciabilianche al di fuori dei periodi e degli orari di cui commi 1-bis e 7;




                      Note: Si inserisce il concetto delle cacce per periodi e
                      per specie, come avviene in tutta Europa, prevedendo
                      un arco temporale massimo che va dalla prima decade
                      di settembre alla terza decade di febbraio. L'apertura
                      per alcune specie puó essere anticipata dalle regioni
                      alla terza decade di agosto. Si inseriscono alcune
                      specie (come le oche ed il piccione selvatico)
                      nell'elenco delle specie cacciabili dal momento che la loro cacciabilità nel nostro Paese è esplicitamente
                      consentita dall'Unione europea. All’art. 18 possono
                      essere inserite come specie normalmente cacciabili
                      solo le specie ricompresse nell’Allegato II/I della
                      Direttiva CEE 409/79 e quelle esplicitamente
                      menzionate come cacciabili in Italia nell’Allegato
                      II/II della stessa Direttiva. Tutte le altre specie
                      possono essere cacciate solo in deroga in applicazione dell’art. 9 della Direttiva 409/79.






                      4. Le regioni e le province autonome di Trento
                      e di Bolzano con propri provvedimenti
                      determinano, in conformità alle disposizioni
                      del presente articolo, il periodo in cui si
                      articola la stagione venatoria, indicando
                      altresì, all'interno dei periodi fissati dalla
                      presente legge, i tempi in cui è consentito il
                      prelievo di una o più specie ammesse
                      all'attività venatoria.

                      4-bis. Le regioni e le province autonome di
                      Trento e di Bolzano, sentito l'Istituto
                      Nazionale per la Fauna Selvatica o, se istituiti,gli Istituti regionali e delle province autonome,pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il rispettivo calendario regionale e provinciale e il regolamento per la caccia nella zona faunistica delle Alpi, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 1-bis e con l'indicazione del numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria.


                      4-ter. Le regioni e le province autonome di
                      Trento e di Bolzano possono altresì
                      regolamentare diversamente la sola caccia
                      vagante con l'uso del cane nelle tre decadi del
                      mese di febbraio limitandola, per esigenze di
                      tutela delle specie stanziali oggetto di
                      ripopolamento, alle immediate vicinanze dei
                      corsi e specchi d'acqua, naturali o artificiali,
                      segnalati nei rispettivi calendari venatori.


                      4-quater. Per garantire un prelievo
                      venatorio coordinato e controllato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
                      prevedono inoltre, relativamente alle tre
                      decadi del mese di febbraio, diversi limiti di
                      carniere giornalieri per singole specie e limiti
                      complessivi»;










                      5. Il numero delle giornate di caccia
                      settimanali, di cui se ne consente la libera
                      scelta al cacciatore, non può essere superiore
                      a tre


                      Note: Vengono eliminate le giornate di silenzio
                      venatorio (martedí e venerdí), dal momento che
                      l'Italia è l'unico paese in Europa ad adottare questa
                      insensata restrizione. Il cacciatore potrà scegliere tre
                      giornate di caccia tra le sette disponibili nell'arco
                      della settimana.






                      6. Le regioni, sentito l’Istituto Nazionale per
                      la Fauna Selvatica o, se istituiti, gli Istituti
                      regionali e delle province autonome, e tenuto
                      conto delle consuetudini e tradizioni locali,
                      possono anche in deroga al comma 5 ,
                      regolamentare diversamente l’esercizio
                      venatorio alla fauna selvatica migratoria nei
                      periodi intercorrenti tra il 1° ottobre ed il 30
                      novembre, consentendo il prelievo per
                      ulteriori due giornate settimanali


                      Note: Le tre giornate settimanali a scelta sono
                      integrabili con altre due giornate per la caccia alla
                      selvaggina migratoria nei mesi di ottobre e novembre.




                      7. La caccia è consentita da un'ora prima del
                      sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di
                      selezione agli ungulati e la caccia da
                      appostamento agli acquatici e ai turdidi sono
                      consentite un'ora prima del sorgere del sole
                      fino a un'ora dopo il tramonto.




                      Note: Si prolunga la giornata di caccia ad un'ora
                      dopo il tramonto, oltre che per la caccia di
                      selezione agli ungulati, anche per la caccia da
                      appostamento agli acquatici ed ai turdidi.
                      Attualmente la giornata di caccia termina al
                      tramonto





                      Articolo 19
                      (Controllo della fauna selvatica)




                      2. Le regioni, per la migliore gestione del
                      patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo,
                      per motivi sanitari, per la selezione biologica,
                      per la tutela del patrimonio storico-artistico,
                      per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali
                      ed ittiche, provvedono al controllo
                      delle specie di fauna selvatica anche nelle zone
                      vietate alla caccia e anche al di fuori dei
                      periodi e degli orari di cui all'articolo 18. Tale
                      controllo, esercitato selettivamente, viene
                      praticato di norma mediante l'utilizzo di
                      metodi ecologici su parere dell'Istituto
                      nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti,
                      degli istituti faunistici regionali.
                      Qualora si verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia ed ai comprensori alpini delle aree interessate, coordinati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali.
                      Queste ultime potranno altresì avvalersi
                      anche dei proprietari o conduttori dei fondi
                      sui quali si attuano i piani medesimi, purchè
                      muniti di licenza per l'esercizio venatorio,
                      nonchè delle guardie forestali, delle guardie
                      volontarie, degli operatori faunistici e delle
                      guardie comunali munite di licenza per
                      l'esercizio venatorio.


                      Note: Si estende la possibilità di effettuare i piani di
                      abbattimento agli animali nocivi anche ai cacciatori
                      appositamente autorizzati ed anche in periodi diversi
                      da quelli consentiti per l'attività venatoria.








                      Articolo 21
                      (Divieti)


                      1. È vietato a chiunque:

                      g) il trasporto, all'interno dei centri abitati,
                      lungo le vie di comunicazione dei parchi e
                      delle riserve naturali, e delle altre zone ove è
                      vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di
                      veicoli di qualunque genere, dei mezzi di
                      caccia di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, che
                      non siano scarichi e in custodia


                      Note: Si autorizza il trasporto delle armi, purchè
                      scariche ed in custodia, lungo le vie di comunicazione
                      all'interno dei parchi e delle aree protette (cosa
                      attualmente vietata dalla l.s. 394/91 sulle aree
                      protette)




                      i) cacciare sparando da aeromobili, da veicoli
                      a motore e da natanti in movimento spinti da
                      motore a velocità superiore a 5 Km/h, tranne
                      che in alto mare dove, per motivi di sicurezza,
                      è vietato il solo uso di natanti a motore con
                      velocità superiore a 18 Km/h, come previsto
                      dall'allegato IV della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;




                      Note: Si modifica il divieto previsto dall'attuale
                      normativa, consentendo l'esercizio venatorio da
                      natante alle stesse condizioni riportate dall'Allegato
                      IV della Direttiva CEE 409/79.








                      m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella
                      maggior parte da neve, salvo che da
                      appostamento e salvo che nella Zona
                      Faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni
                      emanate dalle regioni interessate;


                      Note: Si consente la caccia da appostamento con
                      terreno coperto da neve, cosa attualmente consentita
                      solo nella Zona faunistica delle Alpi.


                      n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli
                      specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior
                      parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da
                      piene di fiume con esclusione della caccia agli
                      uccelli acquatici;


                      Note: Si consente la caccia agli uccelli acquatici nei
                      terreni allagati dalle piene di fiume.


                      p) usare richiami vivi e zimbelli, al di fuori dei
                      casi previsti dall'articolo 5 salvo che per
                      l’anatra germanata per la caccia agli uccelli
                      acquatici, il piccione domestico per la caccia al colombaccio, la civetta viva proveniente da
                      allevamento per la caccia da appostamento;


                      Note: Si reintroduce la legittimità dell'uso degli
                      zimbelli, si sancisce la legittimità dell'uso come
                      richiami dell'anatra germanata, del piccione
                      domestico e della civetta viva proveniente da
                      allevamento.




                      q) soppressa




                      u) usare munizione spezzata nella caccia agli
                      ungulati; usare esche o bocconi avvelenati,
                      vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti,
                      tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare
                      impiego di civette non provenienti da
                      allevamento; usare armi da sparo munite di
                      silenziatore o impostate con scatto provocato
                      dalla preda; fare impiego di balestre;



                      ee) detenere, acquistare e vendere esemplari
                      di fauna selvatica, ad eccezione dei capi
                      legittimamente abbattuti e degli uccelli
                      detenuti quali richiami vivi nel rispetto della
                      normativa;


                      Note: Si reintroduce la possibilità di acquistare e
                      vendere esemplari di fauna selvatica purchè
                      legittimamente abbattuti o detenuti.



                      ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio;


                      ff-bis) praticare la caccia alla posta alla
                      beccaccia e la caccia da appostamento al
                      beccaccino.




                      3. La caccia alla fauna migratoria è vietata su
                      tutti i valichi montani individuati dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano come principali ai fini delle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi.


                      Note: Si limita il divieto di caccia su tutti i valichi
                      montani alla sola selvaggina migratoria, permettendo
                      quindi la caccia alla selvaggina stanziale.








                      Articolo 22
                      (Licenza di porto di fucile per uso di caccia e
                      abilitazione all'esercizio venatorio)


                      4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo
                      svolgimento degli esami, che devono in
                      particolare riguardare nozioni nelle seguenti
                      materie:


                      f) per ottenere l’abilitazione per la caccia con
                      l’arco, il candidato deve aver superato
                      apposito corso sulla “responsabilità del
                      cacciatore con l’arco” su standard
                      internazionale IBEP (International
                      Bowhunter Education Program) e superato la
                      prova teorica e pratica. Il corso e gli esami
                      devono essere tenuti da tecnici qualificati
                      secondo gli standard suddetti.




                      Articolo 26
                      (Indennizzodei danni prodotti dalla fauna
                      selvatica e dall'attività venatoria)




                      1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili
                      arrecati alla produzione agricola e alle opere
                      approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla
                      fauna selvatica, in particolare da quella protetta,
                      dalla nutria, e dall'attività venatoria, è costituito
                      a cura di ogni regione un fondo destinato alla
                      prevenzione e agli indennizzi, al quale affluisce
                      anche una percentuale dei proventi di cui
                      all'articolo 23.



                      Articolo 27
                      (Vigilanza venatoria)


                      5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 ed alle
                      guardie giurate volontarie con compiti di
                      vigilanza è vietato l'esercizio venatorio
                      durante l'esercizio delle loro funzioni.







                      Articolo 30
                      (Sanzioni penali)



                      f) soppressa






                      h) l’ammenda fino a lire 3.000.000 per chi
                      abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi
                      o uccelli di cui all’art. 2 o per chi esercita la
                      caccia con mezzi vietati;






                      i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a
                      lire 4.000.000 per chi esercita la caccia
                      sparando da autoveicoli, da aeromobili; o da
                      natanti spinti da motore al di fuori dei casi
                      previsti all’art. 21 comma 1 lettera i);





                      Articolo 31
                      (Sanzioni amministrative)


                      1. Per le violazioni delle disposizioni della
                      presente legge e delle leggi regionali, salvo che il
                      fatto sia previsto dalla legge come reato, si
                      applicano le seguenti sanzioni amministrative:


                      a) soppressa






                      d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire
                      1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la
                      caccia all'interno delle aziende faunisticovenatorie,
                      e agrituristiche - venatorie nei centri
                      pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e
                      comprensori destinati alla caccia programmata;
                      se la violazione è nuovamente commessa, la
                      sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in
                      caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire
                      700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste
                      dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il
                      fatto è commesso mediante sconfinamento in un
                      comprensorio o in un ambito territoriale di caccia
                      viciniore a quello autorizzato;


                      g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a
                      lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in
                      violazione degli orari consentiti o abbatte,
                      cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli
                      nei cui confronti la caccia non è consentita e
                      non elencati all’art. 2. La stessa pena si
                      applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di
                      richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1,
                      lettera r). Nel caso di recidiva di tale
                      infrazione si applica altresì la misura della
                      confisca dei richiami;


                      m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire
                      300.000 per chi esercita la caccia a rastrello e,pur essendone munito, non esibisce, se
                      legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di
                      assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione
                      è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il
                      documento entro cinque giorni.




                      Note: Si prevede la conversione da sanzioni penali a
                      sanzioni amministrative per alcune infrazioni
                      considerate "minori"


                      </TD></TR></TBODY></TABLE>
                      Ultima modifica cuba7179; 07-10-08, 06:20.
                      sigpicAlessandro # half drahthaar inside#

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                      • cuba7179
                        ⭐⭐⭐
                        • Jul 2007
                        • 7127
                        • Passignano sul Trasimeno, Perugia, Umbria.
                        • Pointer/ Pablo Escobar Pointer/ Maritza Setter/ Vanja od Bebija [url=https://postimages.org/]

                        #12
                        nel postare il messaggio mi si è incasinato tutto, sarà un po' più difficile da leggere ma meglio di niente.......
                        sigpicAlessandro # half drahthaar inside#

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                        • Giampaoletti
                          ⭐⭐⭐
                          • Aug 2008
                          • 1863
                          • Ascoli Piceno

                          #13
                          Non ho ben capito se quella che hai riportato è una proposta in discussione in Parlamento oppur no.
                          Puoi precisarlo?

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                          • Giampaoletti
                            ⭐⭐⭐
                            • Aug 2008
                            • 1863
                            • Ascoli Piceno

                            #14
                            Ho visto...

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                            • cuba7179
                              ⭐⭐⭐
                              • Jul 2007
                              • 7127
                              • Passignano sul Trasimeno, Perugia, Umbria.
                              • Pointer/ Pablo Escobar Pointer/ Maritza Setter/ Vanja od Bebija [url=https://postimages.org/]

                              #15
                              è la proposta di modifica presentata da a.n.l.c anuu e confavi per la quale sono state raccolte le firme e che dovrà essere discussa in parlamento
                              sigpicAlessandro # half drahthaar inside#

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