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Ho letto questa notizia, molto piu' dettagliata, riporto solo il senso della riforma.
Voi che ne pensate?
Doppiette senza freni. Si comincerà a sparare ad agosto, quando ancora il periodo della riproduzione non si è concluso, e si finirà a fine febbraio, colpendo i migratori protetti dall'Europa. Nel mirino finiranno peppole, fringuelli, corvi e cormorani, tutte specie tutelate dalla direttiva 409 di Bruxelles. E i cacciatori non saranno più vincolati al territorio di residenza, come è previsto dalla legge attuale per evitare una pressione squilibrata sul territorio e sulla fauna, ma per 15 - 30 giorni all'anno potranno concentrarsi a loro piacimento, magari nella zona di passaggio dei migratori.
questo è il "senso della riforma" alla legge 157 secondo i verdi (ma non si erano estinti?) e altri anticaccia.
La proposta di riforma è molto più dettagliata e completa e trovo ingiusto, oltre che offensivo, riassumerla con una frase (o poco più).
Trovo questa notizia alquanto fastidiosa e faziosa.
Ciao a tutti, ho letto l'articolo su repubblica e come al solito quando si tratta il tema della caccia la faziosità, la banalità e il pressapochismo regnano.
Inoltre ieri sera al tg2 di prima serata mentre passava il servizio del bambino di 9 anni ucciso dai cani randagi hanno pensato bene di dichiarare che "secondo gli ambientalisti il fenomeno del randagismo si acuisce in questo periodo perchè spesso i cacciatori abbandonano i cani meno bravi".
Ho scritto al direttore del TG2 rimarcando il contenuto qualunquista della notizia con tutte le sue contraddizióni. Ho il sospetto che, nonostante tutti gli sforzi profusi, qualcuno voglia utilizzare il tema della ns passione come strumento politico e ritornare indietro di qualche decennio.
Esistono belle trasmissioni come Pianeta Mare dove fanno vedere la pesca a strascico, la mattanza dei tonni, la pesca al pesce spada ma nessuno di questi pseudo giornalisti/ambientalisti si scandalizza.
Perchè non riusciamo a farci conoscere realmente?
perchè il mondo ambientalista è ignorante..a prescindere!!
- ignora tutte le varie "motivazioni" che siamo sempre pronti a dare alla nostra passione,anche se correlate da spiegazioni scientifiche(vedi i censimenti e i relativi piani di prelievo)
- ignora le leggi che ci tutelano
- ignora tutto quello che di buono un cacciatore è sempre pronto a fare per un miglioramento sia faunistico che ambientale
l'unica cosa che sanno fare è inorridirsi ogni volta che leggono o sentono la parola caccia...spronati da un paio di bionde presentatrici che a volte meriterebbero di essere oscurate per le stupidaggini che dicono!!
Perchè non riusciamo a farci conoscere realmente?(Silvio Roncallo)
E' molto difficile farsi conoscere realmente (noi cacciatori) perchè siamo una realtà molto diversificata,con obiettivi diversi e a volte contrastanti tra loro che nessuno riesce a portare ad una sintesi unitaria.
Punto secondo la lotta è improba perchè i mezzi messi in campo contro la caccia
(da quelli finanziari alla autorevolezza di certi personaggi, alla capacità di comunicare efficacemente) sono veramente notevoli.
Tuttavia credo che le associazioni venatorie dovrebbero fare molto di più in questo senso attivando una comunicazione efficace che contesti le posizioni più intransigenti con argomentazioni valide sul piano tecnico-scientifico ed etico-storico.
Non è facile ma occorre farlo.Così come a mio avviso è necessario evitare le posizioni più oltranziste di alcuni cacciatori.
per chi vuole farsi una bella lettura questa è la proposta di modifica della 157 per la quale sono state raccolte 540000 firme.
ho riportato soltanto gli articoli della 157 soggetti a modifica, il resto della legge dovrebbe rimanere uguale.
Buona lettura e via ai commenti su base di cose dettagliate invece che su titoli faziosi di giornali e telegiornali
Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio
Articolo 2 (Oggetto della tutela)
2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.
3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta
esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali
impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il
quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti
stessi e ne determina il periodo di attività.
4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è
consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; storno; merlo; passero; passera mattugia; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati
ed immediatamente liberati.
5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o
rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il
quale provvede ad informare il predetto Istituto.
Articolo 5
(Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi) 1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami. 2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo
di dieci unità.
Articolo 7 (Istituto nazionale per la fauna selvatica)
2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con
sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per la
predisposizione dei piani regionali.
Articolo 10 (Piani faunistico-venatori)
3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni
regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per
effetto di altre leggi o disposizioni.
6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le
regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità
stabilite dall'articolo 14.
8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:
e) le zone e i periodi per l'addestramento,
l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad
imprenditori agricoli singoli o associati
h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.
14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia
presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie
complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.
17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso
l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso
nell'ambito della pianificazione faunisticovenatoria.
Articolo 12 (Esercizio dell'attività venatoria)
5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o
con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme: a) vagante in zona Alpi; b) da appostamento fisso; c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato
all'attività venatoria programmata.
7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo
di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di
cui all'articolo 10, comma 8, lettera d).
8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi
abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100
milioni per morte o invalidità permanete.
Articolo 13 (Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
Articolo 14 (Gestione programmata della caccia)
5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore,
previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso
dei relativi organi di gestione.
6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori
comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunisticovenatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative
alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o
revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità
quinquennale.
10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali
di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da
rappresentanti degli enti locali.
16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996
i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone
dove l'esercizio venatorio non è consentito.
17. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai
rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei
principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel
territorio di competenza
Articolo 16
(Aziende faunistico-venatorie e aziende
agrituristico-venatorie)
1. Le regioni, su richiesta degli interessati e
sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio
territorio agro-silvo-pastorale, possono:
b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di
aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di
allevamento.
Articolo 18 (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)
1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); [passero (Passer italiae)] (Nota4); [passera mattugia (Passer montanus)] (Nota4); [passera oltremontana (Passer domesticus)] (Nota 4); allodola (Alauda arvensis); [colino della Virginia (Colinus virginianus)] (Nota 4); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus
c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); [francolino di
monte (Bonasa bonasia)] (Nota 4); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);
d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus
scrofa).
2. I termini di cui al comma 1 possono essere
modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunisticovenatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel
rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.
4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la
fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il
15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3,
e con l'indicazione del numero massimo di capi
da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.
5. Il numero delle giornate di caccia settimanali
non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni
caso sospeso.
6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni
di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra
il 1° ottobre e il 30 novembre.
7. La caccia è consentita da un'ora prima del
sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di
selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.
Articolo 19 (Controllo della fauna selvatica)
2. Le regioni, per la migliore gestione del
patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente,
viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale
per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di
licenza per l'esercizio venatorio.
Articolo 21
(Divieti)
1. È vietato a chiunque
g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle
altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso
venatorio che non siano scariche e in custodia;
i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;
m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella
maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni
emanate dalle regioni interessate;
n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli
specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni
allagati da piene di fiume;
p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti
dall'articolo 5;
q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
u) usare munizione spezzata nella caccia agli
ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato
dalla preda;fare impiego di balestre;
ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di
fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le
norme sulla tassidermia;
ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.
3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani
interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi. (Nota 6) Lettera così modificata dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della
legge di conversione del suddetto decreto-legge
Articolo 22
(Licenza di porto di fucile per uso di caccia e
abilitazione all'esercizio venatorio)
4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo
svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti
materie:
Articolo 26
(Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna
selvatica e dall'attività venatoria)
1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla
fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una
percentuale dei proventi di cui all'articolo 23.
Articolo 27 (Vigilanza venatoria)
5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti
di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio
delle loro funzioni.
Articolo 30 (Sanzioni penali)
f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire
1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di
silenzio venatorio;
h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire
1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte
annotazioni sul tesserino regionale;
Articolo 31
(Sanzioni amministrative)
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo
12, comma 5;
d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire
1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunisticovenatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di
caccia viciniore a quello autorizzato;
g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire
1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la
sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;
m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire
300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque
giorni.
</TD><TD width="50%">NUOVA
Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio.
Articolo 2 (Oggetto della tutela)
2. Le norme della presente legge non si applicano
alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole, anche alle forme inselvatichite del
piccione domestico, la nutria e le altre specie alloctone ovvero esotiche o aliene che non
appartengono alla fauna originaria della regione Paleartica, ma che vi sono giunte per l’intervento diretto (internazionale o accidentale) dell’uomo. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è redatta la lista delle specie alloctone e le misure di controllo da applicarsi a esse anche in conformità dell’articolo 19 della presente
legge. Note: Si escludono dalla tutela, oltre che le talpe, i
ratti, i topi propriamente detti e le arvicole, anche le forme inselvatichite del piccione domestico e le specie alloctone non appartenenti alla fauna
originaria della regione Paleartica.
3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la
cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica ovvero, se istituiti ai sensi dell’articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, degli Istituti Regionali, i quali svolgono altresì compiti di controllo e di certificazione dell’attività svolta dagli impianti stessi e ne determinano il periodo di attività. Note: Viene sancito il diritto delle regioni di dotarsi degli Istituti Regionali per la Fauna Selvatica,
coordinati nella loro attività dall'INFS di Bologna
4. Abrogato
Note: Si amplia la possibilità di catturare e di detenere per l'utilizzo a fini di richiamo tutte le specie cacciabili (anche quelle in deroga) e non solo le 10
(poi ridotte a 7) previste dall'attuale 157/92.
5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura
o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ovvero, se istituiti ai sensi dell’articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, agli Istituti regionali, ovvero al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto. L’Istituto regionale e il comune provvedono ad informare l’Istituto Nazionale. Note: Viene sancito il diritto delle regioni di dotarsi degli Istituti Regionali per la Fauna Selvatica,
coordinati nella loro attività dall'INFS di Bologna.
Articolo 5
(richiami vivi) 1. Nell’esercizio dell’attività venatoria da appostamento possono essere utilizzati in funzione di richiami vivi uccelli appartenenti alle specie cacciabili, provenienti dagli impianti di cattura e dagli allevamenti autorizzati dalle province. 2. Ogni cacciatore può impiegare
contemporaneamente non più di dieci richiami di cattura per ogni singola specie
cacciabile. Non sono posti limiti numerici all’utilizzo di richiami nati e allevati in cattività. 3. La legittima detenzione degli uccelli da richiamo è attestata dal documento di provenienza rilasciato dalle province titolari degli impianti di cattura, che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione ad altro cacciatore. È vietata la cessione a titolo oneroso degli uccelli da richiamo di cattura di cui al presente comma. 4. Le regioni disciplinano l’attività di allevamento degli uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili e le modalità di detenzione e di cessione per l’attività venatoria. 5. Le regioni emanano norme per l’autorizzazione degli appostamenti fissi, sulla
base delle domande presentate annualmentealle amministrazioni provinciali.
Note: Nel ribadire la possibilità di catturare e di detenere per l'utilizzo a fini di richiamo tutte le specie cacciabili (anche quelle in deroga) e non solo le 10 (poi ridotte a 7) previste dall'attuale 157/92, viene tolto l'obbligo di detenzione dei richiami vivi con l'anello inamovibile, sostituendolo con il documento di attestazione di provenienza rilasciato dalle
province competenti.
Articolo 7 (Istituto nazionale per la fauna selvatica)
2. L’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica,
con sede centrale in Ozzano dell’Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Note: Si riporta l'I.N.F.S. sotto la vigilanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentreprecedentemente era stato collocato sotto la vigilanza
del Ministero dell'Ambiente. 2-bis. Le regioni possono istituire con legge l’Istituto Regionale per la Fauna Selvatica che svolge nell’ambito del territorio di competenza i compiti di cui al comma 3, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e delle province. 2-ter. L’Istituito è sottoposto alla vigilanza del Presidente della giunta regionale. Gli Istituti regionali collaborano con l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, che ne coordina l’azione, nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale. 2-quater. Alle funzioni attribuite agli Istituti regionali per la fauna selvatica, istituiti a norma dal comma 2-bis, provvedono gli organo istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le norme vigenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Articolo 10
(Piani faunistico-venatori)
3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni
regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni e in particolari i territori sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, siano stati già costituiti o vengano costituiti parchi nazionali o regionali all’interno dei quali operi il divieto di caccia, nonché le oasi di protezione, i rifugi faunistici, le zone di ripopolamento e cattura, le fasce di rispetto dei fabbricati , i centri pubblici per la produzione di fauna selvatica, le fasce di rispetto alle vie di comunicazione, le zone di protezione lungo le principali rotte di migrazione dell’avifauna. 3-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, tramite intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono a garantire il rispetto delle percentuali di territorio agrosilvo-pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica, riportandole altresì
all’interno dei limiti previsti dal comma 3 se superati.
Note: Nel ribadire che la percentuale di territorio agro-silvo-pastorale da precludere all'attività venatoria non deve superare il 30% (20% in Zona Alpi), si obbligano lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, tramite intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a riperimetrare le aree protette e ridurle alla
percentuale prevista dalla legge.
3-ter. In caso di inosservanza, da parte delle
regioni, dei limiti di cui al comma 3, il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, sentito il Ministro dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare, interviene in via sostitutiva entro e non oltre i successivi 90 giorni, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Comitato
Faunistico-Venatorio Nazionale.
6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le
regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14. Sono ricompresi in tale territorio, e sono soggetti alla programmazione venatoria, i territori e le foreste del demanio statale, regionale e degli enti pubblici in genere.
Note: Si inseriscono le aree demaniali nella
programmazione faunistico venatoria. L'attuale norma le considerava aree dove non era possibile esercitare l'attività venatoria.
8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:
e) le zone e i periodi per l'addestramento,
l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni
venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati. In tali zone l’attività
cinofila con abbattimento della fauna, purchè di allevamento e liberata per l’occasione può essere svolta anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all’art. 18 perché non è considerabile come attività venatoria;
Note: Si stabilisce che l'addestramento cani con sparo all'interno dei campi addestramento appositamente autorizzati non è considerata come attività venatoria e puó quindi essere esercitata anche fuori dai periodi di caccia aperta.
h) l'identificazione delle zone in cui sono
collocabili gli appostamenti fissi.
h-bis). I parchi, le riserve naturali, i rifugi faunistici destinati a favorire la sosta della fauna stanziale e migratoria e l’irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti;
h-ter). Tutte le zone comunque precluse all’attività venatoria e, ai fini della sua utilizzazione faunistica e faunistico-venatoria, il demanio agricolo e forestale dello Stato e
delle regioni.
14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia
presentata opposizione motivata in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari, o conduttori interessati, che rappresentino la maggior parte del territorio
interessato, la zona non può essere istituita.
17. Abrogato
Note: Si stabilisce che, qualora i proprietari o conduttori dei fondi agricoli che rappresentino la maggior parte del territorio interessato, manifestino il loro diniego alla costituzione di un'area protetta, la stessa non puó essere istituita e rimane territorio
cacciabile.
Articolo 12 (Esercizio dell'attività venatoria)
5. Abrogato
Note: Viene tolto l'obbligo della scelta di caccia in via esclusiva che imponeva al cacciatore di scegliere preventivamente quale forma di caccia esercitare in via esclusiva (Vagante in zona alpi, da appostamento
fisso, vagante in pianura).
7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievodi fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d), art. 16 comma 1 lettera b) e di cui all’art. 10 comma 8 lettera e) .
8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi
abbia compiuto il diciottesimo anno di età e da quelli che, avendo compiuto i sedici anni, presentano insieme alla richiesta esplicito atto di assenso scritto ai genitori esercenti la potestà, e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale unico non inferiore a 1 milione di euro per ogni sinistro, nonché di polizza assicurativa per infortuni conseguenti all’attività venatoria con massimale di 250 mila euro per morte o invalidità permanente. Fino al compimento della maggiore età, i cittadini in possesso di porto di fucile per uso caccia, dovranno esercitare l’attività venatoria accompagnati da altra persona che abbia conseguito l’abilitazione all’esercizio venatorio da almeno tre anni.
Note: Si adeguano i massimali per la copertura assicurativa. Note: Si riporta l’età minima per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio a 16 anni previa firma di assunzione di responsabilità da parte di chi esercita la patria potestà, così come avviene
nella maggior parte dei paesi europei.
Articolo 13
(Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)
1. L'attività venatoria è consentita
con l'uso:
a) del fucile con canna ad anima liscia
fino a due colpi, a ripetizione esemiautomatico, con caricatore contenente
non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12; b) del fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 dotato di caricatore omologato o catalogato; c) del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6; d) dell’arco che deve avere un carico trazione minimo di 5 libbre A.M.O. (50#@28”) oppure deve essere in grado di
scagliare a 200 metri una freccia di massa non inferiore a 30 grammi; la punta di
freccia deve essere munita di lama tagliente o più lame la cui sezione di taglio non deve essere inferiore a 16 mm, e massa non inferiore ai 4,5 grammi. Non sono ammesse lame a geometria variabile o ad apertura all’impatto; e) del falco.
Note: Rimane tutto invariato come la precedente normativa, consentendo l’uso del fucile a tre colpi con cacca ad anima liscia (due nel caricatore o serbatoio ed uno in canna) e si attesta l'utilizzabilità dei fucili a canna rigata con caricatore a più di tre colpi purchè omologato o catalogato dalla fabbrica produttrice, Si specificano le norme per l’utilizzo
dell’arco.
Articolo 14 (Gestione programmata della caccia)
5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore,previa domanda all'amministrazione competente,
ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione. 5-bis. Il titolare di licenza di caccia in possesso del tesserino regionale ha diritto di esercitare l’attività venatoria alla selvaggina migratoria in tutti gli ambiti territoriali di caccia costituiti entro i confini della regione di
residenza venatoria.
5-ter. Le regioni garantiscono l’accesso a tutti
gli ambiti territoriali di caccia costituiti nel territorio di competenza ai cacciatori che non vo abbiano la residenza venatoria per la caccia all’avifauna migratoria per un numero di trenta giornate complessive a livello nazionale nell’arco di ogni annata venatoria, secondo i parametri di accesso stabiliti ogni tre anni con Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale.
Note: Si sancisce il diritto per ogni cacciatore di esercitare la caccia alla selvaggina migratoria in tutti
gli ATC della regione di residenza venatoria. Oltre a questo il cacciatore puó usufruire di un pacchetto di 30 giornate per spostarsi su tutto il territorio nazionale al di fuori della regione di residenza venatoria esclusivamente per esercitare la caccia alla selvaggina migratoria.
6. ABROGATO
7. ABROGATO
10. Negli organi direttivi degli ambiti
territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali. La rappresentanza delle associazioni venatorie deve garantire la presenza paritetica dei rappresentanti di tutte le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale. Nessun compenso è previsto per i componenti dei comitati direttivi degli ATC e dei Comprensori Alpini, salvo il rimborso
documentato delle spese sostenute.
10-bis. Nel quadro della pianificazione
venatoria possono essere istituite aree convenzionate con accordi o convenzioni tra i conduttori dei fondi ed associazioni di cacciatori interessate, al fine di ottenere una particolare gestione del fondo medesimo, destinata ad una miglioramento ambientale, alla realizzazione di zone umide, a coltivazioni a perdere, alla realizzazione di siepi e boschetti ed ad aree di rifugio per la fauna, che possono aumentare e migliorare una presenza faunistica anche a fini venatori. Tali interventi sul territorio sono concordati, anche sul piano economico, in chiave di valorizzazione della multifunzionalità dell’impresa e del suo cambio di gestione del
territorio, da agricolo a faunistico. Dall’attività di gestione del fondo gli agricoltori devono trarre beneficio economico.
16 ABROGATO
17. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.
17-bis. Per quanto concerne la definizione delle aree di ripopolamento e cattura, la relativa perimentazione è concordata con le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative.
Note: Si inserisce il concetto di fauna selvatica come risorsa che puó contribuire ad incrementare il reddito
dell'imprenditore agricolo.
Articolo 16
(Aziende faunistico-venatorie e aziende
agrituristico-venatorie)
1. Le regioni, su richiesta degli interessati e
sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio
territorio agro-silvo-pastorale, possono:
b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di
aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutto il tempo
dell’anno di fauna selvatica di allevamento.
Articolo 18 (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)
1. L’esercizio dell’attività venatoria è
consentito esclusivamente nei confronti delle specie sotto indicate. La stagione venatoria è strutturata per periodi e per specie: inizia la prima decade di settembre e termina nella terza decade di febbraio di ogni anno. All’interno di tale arco temporale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano con propri provvedimenti, in conformità al comma 1-bis, i periodi in cui si
articola la stagione venatoria e i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie
cacciabili.
1-bis. Ai fini dell’esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e nei periodi di seguito indicati.
a) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di gennaio: germano reale (Anas platyrhynchos), canapiglia (Anas strepera)
b) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla seconda decade di febbraio: porciglione (Rallus aquaticus), fischione (Anas penelope), codone (Anas acuta), mestolone (Anas clipeata), moriglione (Aythya ferin), moretta (Aythya fuligila), combattente (Philomachus pugnax), folaga (Fulica atra), gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), oca granaiola (Anser fabalis), oca selvatica (Anser anser), beccaccia (Scolopax rusticola),
d) specie cacciabili dalla seconda decade di settembre alla seconda decade di dicembre: lepre italica (Lepus corsicanus), lepre comune(lepus europaeus), lepre sarda (Lepus capensis), starna (Perdix perdix);
e) specie cacciabili dalla seconda decade di settembre alla terza decade di dicembre: pernice rossa (Alectoris rufa), pernice sarda (Alectoris barbara), merlo (Turdus merula), minilepre (Silvilagus floridamus), coniglio
selvatico(Oryctolagus cuniculus);
f) specie cacciabili dalla seconda decade disettembre alla terza decade di gennaio.
g) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di febbraio: cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), pavoncella (Vanellus vanellus), allodola (Alauda arvensis), colombaccio (Colomba palumbus);
h) specie cacciabili dalla prima decade di ottobre alla terza decade di novembre: pernice bianca (Lago pus mutus), fagiano di monte (Tetrao tetrix), coturnice (Alectoris graeca), camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama), muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione
sarda, lepre bianca (Lepus timidus).
2. I termini di cui al comma 1-bis
possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.
2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica o, se istituiti, degli Istituti regionali o delle province autonome.
2-ter. I termini di cui al comma 1-bis devono essere comunque contenuti tra la terza decade
di agosto e la terza decade di febbraio. 2-quater. L'autorizzazione regionale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. Le regioni e le province autonome, sentito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica o, se istituiti, degli Istituti regionali e delle province autonome, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, regolamentare il prelievo di selezione degli
ungulati appartenenti alle specie cacciabilianche al di fuori dei periodi e degli orari di cui commi 1-bis e 7;
Note: Si inserisce il concetto delle cacce per periodi e
per specie, come avviene in tutta Europa, prevedendo un arco temporale massimo che va dalla prima decade di settembre alla terza decade di febbraio. L'apertura per alcune specie puó essere anticipata dalle regioni alla terza decade di agosto. Si inseriscono alcune specie (come le oche ed il piccione selvatico) nell'elenco delle specie cacciabili dal momento che la loro cacciabilità nel nostro Paese è esplicitamente consentita dall'Unione europea. All’art. 18 possono essere inserite come specie normalmente cacciabili solo le specie ricompresse nell’Allegato II/I della Direttiva CEE 409/79 e quelle esplicitamente menzionate come cacciabili in Italia nell’Allegato II/II della stessa Direttiva. Tutte le altre specie
possono essere cacciate solo in deroga in applicazione dell’art. 9 della Direttiva 409/79.
4. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano con propri provvedimenti determinano, in conformità alle disposizioni del presente articolo, il periodo in cui si articola la stagione venatoria, indicando altresì, all'interno dei periodi fissati dalla presente legge, i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie ammesse all'attività venatoria.
4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica o, se istituiti,gli Istituti regionali e delle province autonome,pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il rispettivo calendario regionale e provinciale e il regolamento per la caccia nella zona faunistica delle Alpi, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 1-bis e con l'indicazione del numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria.
4-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì regolamentare diversamente la sola caccia vagante con l'uso del cane nelle tre decadi del mese di febbraio limitandola, per esigenze di tutela delle specie stanziali oggetto di ripopolamento, alle immediate vicinanze dei corsi e specchi d'acqua, naturali o artificiali,
segnalati nei rispettivi calendari venatori.
4-quater. Per garantire un prelievo
venatorio coordinato e controllato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono inoltre, relativamente alle tre decadi del mese di febbraio, diversi limiti di carniere giornalieri per singole specie e limiti complessivi»;
5. Il numero delle giornate di caccia settimanali, di cui se ne consente la libera scelta al cacciatore, non può essere superiore a tre
Note: Vengono eliminate le giornate di silenzio venatorio (martedí e venerdí), dal momento che l'Italia è l'unico paese in Europa ad adottare questa insensata restrizione. Il cacciatore potrà scegliere tre giornate di caccia tra le sette disponibili nell'arco
della settimana.
6. Le regioni, sentito l’Istituto Nazionale per
la Fauna Selvatica o, se istituiti, gli Istituti regionali e delle province autonome, e tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, possono anche in deroga al comma 5 , regolamentare diversamente l’esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti tra il 1° ottobre ed il 30 novembre, consentendo il prelievo per
ulteriori due giornate settimanali
Note: Le tre giornate settimanali a scelta sono
integrabili con altre due giornate per la caccia alla
selvaggina migratoria nei mesi di ottobre e novembre.
7. La caccia è consentita da un'ora prima del
sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati e la caccia da appostamento agli acquatici e ai turdidi sono consentite un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto.
Note: Si prolunga la giornata di caccia ad un'ora dopo il tramonto, oltre che per la caccia di selezione agli ungulati, anche per la caccia da appostamento agli acquatici ed ai turdidi. Attualmente la giornata di caccia termina al
tramonto
Articolo 19 (Controllo della fauna selvatica)
2. Le regioni, per la migliore gestione del
patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia e anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti faunistici regionali. Qualora si verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia ed ai comprensori alpini delle aree interessate, coordinati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi anche dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonchè delle guardie forestali, delle guardie volontarie, degli operatori faunistici e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.
Note: Si estende la possibilità di effettuare i piani di abbattimento agli animali nocivi anche ai cacciatori appositamente autorizzati ed anche in periodi diversi
da quelli consentiti per l'attività venatoria.
Articolo 21 (Divieti)
1. È vietato a chiunque:
g) il trasporto, all'interno dei centri abitati,
lungo le vie di comunicazione dei parchi e delle riserve naturali, e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere, dei mezzi di caccia di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, che
non siano scarichi e in custodia
Note: Si autorizza il trasporto delle armi, purchè
scariche ed in custodia, lungo le vie di comunicazione all'interno dei parchi e delle aree protette (cosa attualmente vietata dalla l.s. 394/91 sulle aree
protette)
i) cacciare sparando da aeromobili, da veicoli
a motore e da natanti in movimento spinti da motore a velocità superiore a 5 Km/h, tranne che in alto mare dove, per motivi di sicurezza, è vietato il solo uso di natanti a motore con velocità superiore a 18 Km/h, come previsto dall'allegato IV della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;
Note: Si modifica il divieto previsto dall'attuale normativa, consentendo l'esercizio venatorio da natante alle stesse condizioni riportate dall'Allegato
IV della Direttiva CEE 409/79.
m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella
maggior parte da neve, salvo che da appostamento e salvo che nella Zona Faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni
emanate dalle regioni interessate;
Note: Si consente la caccia da appostamento con
terreno coperto da neve, cosa attualmente consentita
solo nella Zona faunistica delle Alpi.
n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli
specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume con esclusione della caccia agli uccelli acquatici;
Note: Si consente la caccia agli uccelli acquatici nei
terreni allagati dalle piene di fiume.
p) usare richiami vivi e zimbelli, al di fuori dei
casi previsti dall'articolo 5 salvo che per l’anatra germanata per la caccia agli uccelli acquatici, il piccione domestico per la caccia al colombaccio, la civetta viva proveniente da allevamento per la caccia da appostamento;
Note: Si reintroduce la legittimità dell'uso degli zimbelli, si sancisce la legittimità dell'uso come richiami dell'anatra germanata, del piccione domestico e della civetta viva proveniente da allevamento.
q) soppressa
u) usare munizione spezzata nella caccia agli
ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette non provenienti da allevamento; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato
dalla preda; fare impiego di balestre;
ee) detenere, acquistare e vendere esemplari
di fauna selvatica, ad eccezione dei capi legittimamente abbattuti e degli uccelli detenuti quali richiami vivi nel rispetto della normativa;
Note: Si reintroduce la possibilità di acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica purchè legittimamente abbattuti o detenuti.
ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio;
ff-bis) praticare la caccia alla posta alla beccaccia e la caccia da appostamento al
beccaccino.
3. La caccia alla fauna migratoria è vietata su
tutti i valichi montani individuati dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano come principali ai fini delle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi.
Note: Si limita il divieto di caccia su tutti i valichi montani alla sola selvaggina migratoria, permettendo
quindi la caccia alla selvaggina stanziale.
Articolo 22
(Licenza di porto di fucile per uso di caccia e
abilitazione all'esercizio venatorio)
4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo
svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti
materie:
f) per ottenere l’abilitazione per la caccia con
l’arco, il candidato deve aver superato apposito corso sulla “responsabilità del cacciatore con l’arco” su standard internazionale IBEP (International Bowhunter Education Program) e superato la prova teorica e pratica. Il corso e gli esami devono essere tenuti da tecnici qualificati
secondo gli standard suddetti.
Articolo 26
(Indennizzodei danni prodotti dalla fauna
selvatica e dall'attività venatoria)
1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili
arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, dalla nutria, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e agli indennizzi, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui
all'articolo 23.
Articolo 27 (Vigilanza venatoria)
5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 ed alle
guardie giurate volontarie con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio
durante l'esercizio delle loro funzioni.
Articolo 30 (Sanzioni penali)
f) soppressa
h) l’ammenda fino a lire 3.000.000 per chi
abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli di cui all’art. 2 o per chi esercita la caccia con mezzi vietati;
i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da aeromobili; o da natanti spinti da motore al di fuori dei casi
previsti all’art. 21 comma 1 lettera i);
Articolo 31
(Sanzioni amministrative)
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) soppressa
d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire
1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunisticovenatorie, e agrituristiche - venatorie nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia
viciniore a quello autorizzato;
g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a
lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita e non elencati all’art. 2. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di recidiva di tale infrazione si applica altresì la misura della
confisca dei richiami;
m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire
300.000 per chi esercita la caccia a rastrello e,pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.
Note: Si prevede la conversione da sanzioni penali a sanzioni amministrative per alcune infrazioni
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