Cordialità, tullio
Due o più polveri.... legale?
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L'ho già scritto in un altro post, sono in possesso di un catalogo della Winchester e alla descrizione di alcune cartucce è scritto chiaramente che sono caricate con miscele di polveri. Non sono pratico ad usare scanner ed altre diavolerie altrimenti attaccherei qui quanto detto sopra.
Cordialità, tullio -
Vorrei sapere chi appone il marchio CE alle munizioni assemblate con propellenti ad uso civile ibridi e non omologati ad uso commerciale ..... Con questo ho finito di discutere del niente .... non devo argomentare ulteriormente visto l'ovvietà delle deduzioni .... Buon Lavoro a tuttisigpicCommenta
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Vorrei sapere chi appone il marchio CE alle munizioni assemblate con propellenti ad uso civile ibridi e non omologati ad uso commerciale ..... Con questo ho finito di discutere del niente .... non devo argomentare ulteriormente visto l'ovvietà delle deduzioni .... Buon Lavoro a tuttisigpicCommenta
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Vorrei sapere chi appone il marchio CE alle munizioni assemblate con propellenti ad uso civile ibridi e non omologati ad uso commerciale ..... Con questo ho finito di discutere del niente .... non devo argomentare ulteriormente visto l'ovvietà delle deduzioni .... Buon Lavoro a tuttisigpicCommenta
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La norma succitata la conosco anch'io.
Seguono poi gli allegati ( per esteso) coi diversi tipi di esplosivi, che sono classificati "per categorie" molto "ampie", a seconda della destinazione e dei requisiti minimi.(Grosso modo: l'importante è - a livello europeo- non confondere un esplosivo civile per le mine ad uso estrattivo, con un'esplosivo per munizioni, o un'esplosivo per effetti pirotecnici o altro...).
Pervero nella legislazione europea sono seguite anche altre norme destinate - ad esempio- all'armonizzazione in ordine al trasporto degli esplosivi, ecc..
Il marchio C.I.P. (il proiettile con uno scudetto coi fucili incrociati sopra un martello) è l'unico marchio richiesto per la commercializzazione delle cartucce, proprio in forza della l.509/93 ( in nessuna scatola di cartucce c'è il marchio CE, nè la norma specifica lo prevede- cfr art. 4 l.509).
Questo perchè lo Stato ( invece di compiere il generico controllo sulla tipologia di esplosivo imposto dalla norma di armonizzazione Europea, ( onde capire di che tipo di esplosivo si tratti, e nella fattispecie se si tratti di esplosivo per carica munizioni- CFR legge citata da Valerio) [u]compie uno specifico e più approfondito controllo sulla composizione della singola cartuccia </u> che va comunque caricata con esplosivo per cartucce, non certo da mina).
Per questo, dovo aver verificato quale polvere o quali polveri per carica munizione ci sono dentro la munizione stessa, ne testa il livello pressorio e dimensionale e rilascia l'autorizzazione all'apposizione del marchio CIP, requisito indispensabile per la commercializzazione. ( e poi fa fare dei controlli presso le ditte per accertare la corrispondenza della cartuccia al tipo omologato).
Giova ricordare che il marchio CIP è il marchio della Commissione Europea, che può anche modificare e attualizzare le norme regolamentari, costituisce la più alta ( e moderna e veloce) garanzia di "armonizzazione" Europea, o per dir meglio, di rispetto e attuazione delle norme comunitarie nei singoli stati.
Concludo: l'interpetazione di Valerio appare sicuramente pregevole in linea teorica, ma cozza ( secondo me) con la più precisa e specifica ( e speciale) norma sul caricamento delle munizioni ad uso civile e del relativo e più calzante sistema di controlli,e di consequenziali procedure autorizzative, che non impedisce comunque il miscuglio di polveri, se le prove di banco danno risultati accettabili.
E con questo ho finito anch'io di argomentare in questa discussione aperta solo per soddisfare più che altro una curiosità teorica.
apacheCommenta
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La norma succitata la conosco anch'io.
Seguono poi gli allegati ( per esteso) coi diversi tipi di esplosivi, che sono classificati "per categorie" molto "ampie", a seconda della destinazione e dei requisiti minimi.(Grosso modo: l'importante è - a livello europeo- non confondere un esplosivo civile per le mine ad uso estrattivo, con un'esplosivo per munizioni, o un'esplosivo per effetti pirotecnici o altro...).
Pervero nella legislazione europea sono seguite anche altre norme destinate - ad esempio- all'armonizzazione in ordine al trasporto degli esplosivi, ecc..
Il marchio C.I.P. (il proiettile con uno scudetto coi fucili incrociati sopra un martello) è l'unico marchio richiesto per la commercializzazione delle cartucce, proprio in forza della l.509/93 ( in nessuna scatola di cartucce c'è il marchio CE, nè la norma specifica lo prevede- cfr art. 4 l.509).
Questo perchè lo Stato ( invece di compiere il generico controllo sulla tipologia di esplosivo imposto dalla norma di armonizzazione Europea, ( onde capire di che tipo di esplosivo si tratti, e nella fattispecie se si tratti di esplosivo per carica munizioni- CFR legge citata da Valerio) [u]compie uno specifico e più approfondito controllo sulla composizione della singola cartuccia </u> che va comunque caricata con esplosivo per cartucce, non certo da mina).
Per questo, dovo aver verificato quale polvere o quali polveri per carica munizione ci sono dentro la munizione stessa, ne testa il livello pressorio e dimensionale e rilascia l'autorizzazione all'apposizione del marchio CIP, requisito indispensabile per la commercializzazione. ( e poi fa fare dei controlli presso le ditte per accertare la corrispondenza della cartuccia al tipo omologato).
Giova ricordare che il marchio CIP è il marchio della Commissione Europea, che può anche modificare e attualizzare le norme regolamentari, costituisce la più alta ( e moderna e veloce) garanzia di "armonizzazione" Europea, o per dir meglio, di rispetto e attuazione delle norme comunitarie nei singoli stati.
Concludo: l'interpetazione di Valerio appare sicuramente pregevole in linea teorica, ma cozza ( secondo me) con la più precisa e specifica ( e speciale) norma sul caricamento delle munizioni ad uso civile e del relativo e più calzante sistema di controlli,e di consequenziali procedure autorizzative, che non impedisce comunque il miscuglio di polveri, se le prove di banco danno risultati accettabili.
E con questo ho finito anch'io di argomentare in questa discussione aperta solo per soddisfare più che altro una curiosità teorica.
apacheCommenta
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La norma succitata la conosco anch'io.
Seguono poi gli allegati ( per esteso) coi diversi tipi di esplosivi, che sono classificati "per categorie" molto "ampie", a seconda della destinazione e dei requisiti minimi.(Grosso modo: l'importante è - a livello europeo- non confondere un esplosivo civile per le mine ad uso estrattivo, con un'esplosivo per munizioni, o un'esplosivo per effetti pirotecnici o altro...).
Pervero nella legislazione europea sono seguite anche altre norme destinate - ad esempio- all'armonizzazione in ordine al trasporto degli esplosivi, ecc..
Il marchio C.I.P. (il proiettile con uno scudetto coi fucili incrociati sopra un martello) è l'unico marchio richiesto per la commercializzazione delle cartucce, proprio in forza della l.509/93 ( in nessuna scatola di cartucce c'è il marchio CE, nè la norma specifica lo prevede- cfr art. 4 l.509).
Questo perchè lo Stato ( invece di compiere il generico controllo sulla tipologia di esplosivo imposto dalla norma di armonizzazione Europea, ( onde capire di che tipo di esplosivo si tratti, e nella fattispecie se si tratti di esplosivo per carica munizioni- CFR legge citata da Valerio) [u]compie uno specifico e più approfondito controllo sulla composizione della singola cartuccia </u> che va comunque caricata con esplosivo per cartucce, non certo da mina).
Per questo, dovo aver verificato quale polvere o quali polveri per carica munizione ci sono dentro la munizione stessa, ne testa il livello pressorio e dimensionale e rilascia l'autorizzazione all'apposizione del marchio CIP, requisito indispensabile per la commercializzazione. ( e poi fa fare dei controlli presso le ditte per accertare la corrispondenza della cartuccia al tipo omologato).
Giova ricordare che il marchio CIP è il marchio della Commissione Europea, che può anche modificare e attualizzare le norme regolamentari, costituisce la più alta ( e moderna e veloce) garanzia di "armonizzazione" Europea, o per dir meglio, di rispetto e attuazione delle norme comunitarie nei singoli stati.
Concludo: l'interpetazione di Valerio appare sicuramente pregevole in linea teorica, ma cozza ( secondo me) con la più precisa e specifica ( e speciale) norma sul caricamento delle munizioni ad uso civile e del relativo e più calzante sistema di controlli,e di consequenziali procedure autorizzative, che non impedisce comunque il miscuglio di polveri, se le prove di banco danno risultati accettabili.
E con questo ho finito anch'io di argomentare in questa discussione aperta solo per soddisfare più che altro una curiosità teorica.
apacheCommenta
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e chi certifica l'omologazione del miscuglio di polveri secondo la normativa europea ????? ... solo il fabbricante può certificarla come avevo accennato nel caso della RS1 e della MB 209 ed ottenere l'omologazione ... nessuna legge, come ho affermato impone l'utilizzo della singola polvere nel confezionamento della cartuccia ( l'ho ribadito più volte !!!!!! ) ma l'utilizzo per scopi commerciali di una polvere non omologata e riconoscibile per le sue caratteristiche espone il fabbricante ( che ha usato un prodotto non omologato come previsto dalla normativa europea ) ad una risarcimento danni e, se ha usato impropriamente un nome di un prodotto omologato all'imputazione di truffa tentata o consumata.
Qui c'è un equivoco se uno va dal gommista ( nello specifico il Banco di Prova) per testare la pressione dei pneumatici e gli viene risposto che tutto è ok ( nello specifico le cartucce sono a norma CIP) non significa che quei copertoni debbano essere in tutto e per tutto ok anche se non sono previsti dall'omologazione del veicolo ....
cosa dirà il malcapitato a cui viene sequestrata l'auto perchè i copertoni non sono omologati ?????? ...
Me lo immagino .....
Guardi agente che il capo supremo dei gommisti mi ha detto che era tutto ok !!!!!!!!
... l'utilizzo di materiali privi di omologazione espone all'azione del risarcimento il fabbricante ... così come l'assicurazione di un fabbricato non risponde ai danni con il risarcimento se l'impianto non è a norma ... quindi bisogna metter mano alla propria tasca ....e se il fatto accaduto ha dei risvolti penali ne risponde in prima persona ..... Spero sia chiaro il concettosigpicCommenta
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e chi certifica l'omologazione del miscuglio di polveri secondo la normativa europea ????? ... solo il fabbricante può certificarla come avevo accennato nel caso della RS1 e della MB 209 ed ottenere l'omologazione ... nessuna legge, come ho affermato impone l'utilizzo della singola polvere nel confezionamento della cartuccia ( l'ho ribadito più volte !!!!!! ) ma l'utilizzo per scopi commerciali di una polvere non omologata e riconoscibile per le sue caratteristiche espone il fabbricante ( che ha usato un prodotto non omologato come previsto dalla normativa europea ) ad una risarcimento danni e, se ha usato impropriamente un nome di un prodotto omologato all'imputazione di truffa tentata o consumata.
Qui c'è un equivoco se uno va dal gommista ( nello specifico il Banco di Prova) per testare la pressione dei pneumatici e gli viene risposto che tutto è ok ( nello specifico le cartucce sono a norma CIP) non significa che quei copertoni debbano essere in tutto e per tutto ok anche se non sono previsti dall'omologazione del veicolo ....
cosa dirà il malcapitato a cui viene sequestrata l'auto perchè i copertoni non sono omologati ?????? ...
Me lo immagino .....
Guardi agente che il capo supremo dei gommisti mi ha detto che era tutto ok !!!!!!!!
... l'utilizzo di materiali privi di omologazione espone all'azione del risarcimento il fabbricante ... così come l'assicurazione di un fabbricato non risponde ai danni con il risarcimento se l'impianto non è a norma ... quindi bisogna metter mano alla propria tasca ....e se il fatto accaduto ha dei risvolti penali ne risponde in prima persona ..... Spero sia chiaro il concettosigpicCommenta
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e chi certifica l'omologazione del miscuglio di polveri secondo la normativa europea ????? ... solo il fabbricante può certificarla come avevo accennato nel caso della RS1 e della MB 209 ed ottenere l'omologazione ... nessuna legge, come ho affermato impone l'utilizzo della singola polvere nel confezionamento della cartuccia ( l'ho ribadito più volte !!!!!! ) ma l'utilizzo per scopi commerciali di una polvere non omologata e riconoscibile per le sue caratteristiche espone il fabbricante ( che ha usato un prodotto non omologato come previsto dalla normativa europea ) ad una risarcimento danni e, se ha usato impropriamente un nome di un prodotto omologato all'imputazione di truffa tentata o consumata.
Qui c'è un equivoco se uno va dal gommista ( nello specifico il Banco di Prova) per testare la pressione dei pneumatici e gli viene risposto che tutto è ok ( nello specifico le cartucce sono a norma CIP) non significa che quei copertoni debbano essere in tutto e per tutto ok anche se non sono previsti dall'omologazione del veicolo ....
cosa dirà il malcapitato a cui viene sequestrata l'auto perchè i copertoni non sono omologati ?????? ...
Me lo immagino .....
Guardi agente che il capo supremo dei gommisti mi ha detto che era tutto ok !!!!!!!!
... l'utilizzo di materiali privi di omologazione espone all'azione del risarcimento il fabbricante ... così come l'assicurazione di un fabbricato non risponde ai danni con il risarcimento se l'impianto non è a norma ... quindi bisogna metter mano alla propria tasca ....e se il fatto accaduto ha dei risvolti penali ne risponde in prima persona ..... Spero sia chiaro il concettosigpicCommenta
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