Consigli per acquisto prima carabina ad aria compressa.
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Ciao inglese!Tutto condivisibile, tranne che per l' uso nel giardino, di casa.
Da quel che so, le carabine AC Full si possono usare SOLO nei poligoni autorizzati.
Inoltre le PCP Full hanno una potenza da essere letali anche a distanza ragguardevoli.
Armi fantastiche con la tua Daystate che, anche se datata, ne mette in fila più di una anche ora...
L' ho vista da un amico e mi ha impressionato![brindisi]
La cosa che sia vietato sparare all'interno della proprietà privata, seppur controintuitiva, è questione priva di fondamento.
Se ti organizzi in modo da non recare pericolo agli altri e, fatto importante, in modo da non recare fastidio, sei in regola.
Una carabina ad aria compressa è l'ideale per questa attività e non c'è alcun vincolo legale che impedisca di usarla a casa tua, ne' al chiuso e neppure all'aperto.
Sconsiglio l'uso di una carabina oltre i 30 J perchè seppure lo sparo è silenzioso, il pallino che colpisce il bersaglio è rumoroso.
Per non infastidire nessuno e divertirsi, ritegno che una bella PCA, molto precisa, sia il massimo per passare qualche ora a divertirsi ogni tanto.
A me è capitato l'arrivo di una vicina mezza matta,ora passata a miglior vita, che odiava caccia, cacciatori ed armi: per non aver grane ho preferito vendere l'arma piuttosto che essere indotto in tentazione: ragione o torto, il 703cp sempre incombe e se arriva un CC scemo ed un magistrato sprovveduto poi sono anni di tiritera.
In verità, devo dirlo, la vendita era già in programma perchè gestire una carabina da 300 bar è troppo invasivo.
Di seguito, a ribadire che non esiste un divieto a quanto in parola, ti pubblico due senteze recentissime.
Pubblicato il 12/10/2021
N. 01205/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00969/2021 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 969 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele De Gotzen e Bruno Gazzola, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e il -OMISSIS-di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari,
1) del provvedimento del -OMISSIS-, con il quale si vieta al sig. -OMISSIS- di detenere armi, munizioni e
materie esplodenti e gli si ingiunge di cedere entro 150 giorni le proprie armi e munizioni ad un'armeria o a
persona autorizzata;
2) di ogni altro atto procedimentale, preparatorio, presupposto, conseguente, esecutivo o meno, anche
sconosciuto, comunque connesso al provvedimento di cui al punto 1);
nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente all'adozione delle misure idonee a tutelare la
situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, disponendo altresì le misure idonee ad assicurare
l'attuazione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso:
- che con verbale del -OMISSIS-e -OMISSIS-, -OMISSIS-, entrambi titolari di licenza di porto di fucile ad uso
tiro a volo, “avevano sparato, rispettivamente n. 50 proiettili cal. 9x21 con le armi ognuno intestate, nel
campo di terra adiacente la loro abitazione, la quale si trova nelle immediate vicinanze di altre abitazioni,
creando così pericolo per l’incolumità pubblica” (documento 2, pagina 5, del ricorrente);
- che, a seguito della segnalazione dei -OMISSIS-ad indagini per il reato di cui all’art. 703 cod. pen. e la -
OMISSIS- di -OMISSIS- ha comunicato ai medesimi signori l’avvio del procedimento per l’adozione del
provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, ai sensi dell’art. 39 del
T.U.LP.S.;
- che, nell’ambito del procedimento amministrativo, il ricorrente ha presentato una memoria in cui ha
evidenziato che il procedimento penale avviato nei suoi confronti era stato archiviato per infondatezza
della notizia di reato e che non vi sarebbe alcuna disposizione che vieti lo sparo in un luogo non abitato o
comunque non adiacente ad un luogo abitato;
- che con il provvedimento impugnato la -OMISSIS- ha vietato al ricorrente, ai sensi dell’art. 39 del
T.U.L.P.S., di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, “vista la -OMISSIS-ha espresso l'avviso che il
predetto abbia abusato delle armi detenute, alla luce del comportamento assunto che appare pericoloso
per l'incolumità pubblica, per il luogo improvvisato a poligono di tiro ‘fai da te’ e per il tipo di armi
utilizzate”;
- che con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato tale provvedimento di divieto di detenzione armi per
difetto di istruttoria e di motivazione e per travisamento dei fatti ed irragionevolezza;
- che l’Amministrazione resistente benché regolarmente notificata non si è costituita in giudizio;
Considerato:
- che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi
dell’art. 60 cod. proc. amm.;
- che la condotta contestata al ricorrente non risulta espressamente vietata da alcuna norma giuridica;
- che nell’ambito del procedimento penale attivato nei confronti del ricorrente, il Pubblico Ministero ha
rilevato che “gli indagati sparavano a fini ludici/sportivi con armi regolarmente detenute, in aperta area
campestre di loro proprietà pertinente alla loro abitazione, con modalità pertanto non tali da porre
concretamente in pericolo l’incolumità di indeterminate persone” e ha chiesto l’archiviazione del
procedimento;
- che il giudice per le indagini preliminari ha “osservato che le argomentazioni del PM sono pienamente
condivisibili” e ha disposto l’archiviazione del procedimento e la restituzione delle armi sequestrate;
- che la documentazione fotografica prodotta in giudizio risulta coerente con le valutazioni poste in essere
dal P.M. e dal G.I.P., confermando che il ricorrente ha sparato in un’ampia area agricola aperta, in una
direzione distante da zone abitate e da vie di comunicazione;
- che le condotte contestate sono state poste in essere nel periodo di c.d. “lockdown” derivante dalla
pandemia Covid-19, in cui vi era un generalizzato divieto di circolazione;
- che il ricorrente ha giustificato la propria condotta in relazione all’eccezionalità della situazione
contingente che ha comportato la chiusura, tra l’altro, del poligono solitamente frequentato;
Ritenuto:
- che alla luce di tali rilievi, già contenuti nella memoria prodotta dal ricorrente in sede procedimentale,
risultino fondati i proposti vizi di difetto di istruttoria e di motivazione;
- che pertanto il ricorso debba essere accolto e, per l’effetto, debba essere annullato il provvedimento di
divieto di detenzione di armi impugnato, fermo restando il potere dell’Amministrazione di riprovvedere;
- che, per la peculiarità della fattispecie, sussistono i presupposti per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di divieto di
detenzione armi impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere
all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le
persone menzionate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
Inoltre, bella fresca:
Cass. pen., sez. I, ud. 20 aprile 2022, n. 19888
Presidente Bricchetti - Relatore Poscia
1. Con sentenza del 25 gennaio 2021 il Tribunale di Grosseto ha dichiarato F.M. colpevole del reato di cui all'art. 703 c.p., per avere, senza licenza, nelle adiacenze di un luogo abitato, sparato diversi colpi di arma da fuoco il giorno 22 aprile (...) in (...); con la stessa sentenza il Tribunale ha invece assolto il F. dalla imputazione di avere portato illegalmente in luogo la pistola cal. 22 B.B., con matricola n. (omissis), perché il fatto non sussiste e ha infine ordinato la confisca della stessa arma.
2. In particolare il Tribunale ha osservato che poteva ritenersi pacifico che il F., titolare di porto d'armi per l'esercizio del tiro a volo, il 22 aprile (...) si stava esercitando con la sopra indicata pistola, ai sua proprietà e regolarmente denunciata, all'interno di un appezzamento di terreno di proprietà della suocera sito in (...), frazione di (omissis), dove egli aveva sistemato una cassetta di legno con attaccato un foglio con cerchi concentrici che fungeva da bersaglio.
I carabinieri, intervenuti sul posto a seguito di segnalazioni di colpi di arma da fuoco, avevano individuato il punto in cui l'imputato si stava esercitando con la pistola poco prima del loro arrivo ed avevano rinvenuto due bossoli calibro 22 sul terreno.
2.1. Il Giudice ha escluso, sulla base del materiale probatorio acquisito, che, nell'occasione, il F. abbia svolto l'attività ludico sportiva in condizioni di massima sicurezza ritenendo che l'area di tiro predisposta - sebbene collocata all'interno della proprietà della suocera - di fatto era aperta e posta in prossimità ai una strada parallela al terreno e che collega i diversi agglomerati di case esistenti nella zona in modo tale che chiunque si sarebbe potuto avvicinare all'area degli spari con le relative pericolose conseguenze; inoltre, l'area dove l'imputato si era esercitato era nelle adiacenze della abitazione della suocera con la conseguenza che qualcuno dei presenti in casa avrebbe potuto avvicinarsi all'area di tiro ed essere così attinto dai colpi.
2.2. Il Tribunale ha invece pronunciato assoluzione rispetto all'altra imputazione non essendo stato dimostrato il porto in luogo pubblico dell'arma.
3. Avverso tale sentenza F.M., per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a nove motivi.
3.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'alt 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché il travisamento della prova con riferimento ai fatti accertati in dibattimento e comunque indiscutibili a conferma che l'imputato il giorno dell'evento; i) si è recato nel campo recintato poste nelle vicinanze della casa rurale della suocera; ii) ha chiuso il recinto e ha sparato, avendo alle spalle la casa, alcuni colpi in direzione di una cassetta posta a terra a 3 o 4 metri di distanza; iii) a suoi lati cerano cataste di legna e ha sparato in direzione di una collina terrapieno posta a 150 metri, sempre chiusa e di proprietà della suocera.
3.2. Con il secondo motivo censura la decisione impugnata per violazione dell'art. 703 c.p., considerato che tale norma incriminatrice è relativa al centro abitato, mentre il luogo dei fatti tale non è come confermato dalle testimonianze della suocera e del giardiniere sig. F..
3.3. Il terzo motivo censura, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), la decisione per violazione dell'art. 703 c.p., e dell'art. 3 del codice della strada (D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285) per avere dato una erronea definizione del concetto di centro abitato che è comunque distinto e differente rispetto al luogo abitato.
3.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione del citato art. 703 c.p., in quanto la relativa fattispecie incriminatrice si riferisce alla ipotesi di concreto pericolo per la pubblica incolumità, differente rispetto a quanto verificatosi nel caso di specie.
3.5. Il quinto motivo riguarda, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., e art. 703 c.p., la manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione nonché travisamento della prova con riferimento allo stato dei luoghi rispetto alla strada ed al recinto chiuso.
3.6. Il sesto motivo riprende il quarto relativo alla necessità della concreta pericolosità per potere configurare il reato di cui all'art. 703 c.p..
3.7. Il settimo motivo ripropone, in sostanza, le censure del primo motivo riguardanti la mancata considerazione, da parte del Tribunale, che la zona dei fatti e aperta alla caccia.
3.8. L'ottavo motivo censura, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e dell'art. 703 c.p., il travisamento dei fatti e V'erroneità della motivazione in ordine ai criteri di sicurezza evidenziando che non è obbligatorio che gli spari avvengano in luogo chiuso e che comunque, il primo giudice, non ha valutato lo stato dei luoghi.
3.9. Infine, con il nono motivo si lamenta la violazione di legge con riferimento alla confisca dell'arma erroneamente ritenuta obbligatoria da parte del Tribunale ai sensi del L. n.152 del 22 maggio 1975, art. 6.
Considerato in diritto
1. Il ricorso merita accoglimento.
2. La contravvenzione prevista dall'alt. 703 c.p., richiede che la condotta (nella specie, lo sparo effettuato da un'arma da fuoco) sia compiuta "in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa".
2.1. Nel caso in esame, i colpi di pistola sono stati esplosi "in campagna", in luogo posto in prossimità (distanza non meglio precisata) di una strada rurale; non, pertanto, in uno dei luoghi indicati dalla norma incriminatrice. Nè dagli atti è dato evincersi che il fatto abbia posto in concreto pericolo il bene giuridico tutelato (la vita e l'incolumità fisica riferibile ad un numero indeterminato di soggetti) (cfr. Cass. I, 22.9.2006, n. 37384, Rv. 235082).
3. La sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste; consegue la revoca della confisca dell'arma con restituzione all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Revoca la confisca dell'arma e dispone la restituzione della stessa all avente diritto.
Ultima modifica selecon; 04-02-23, 09:54.A volte l'inutile si traveste da impossibile.Commenta
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@ l'inglese
"Tutto condivisibile, tranne che per l' uso nel giardino, di casa.
Da quel che so, le carabine AC Full si possono usare SOLO nei poligoni autorizzati.
Inoltre le PCP Full hanno una potenza da essere letali anche a distanza ragguardevoli"
Beh, non esageriamo, soprattutto visto che in questo forum si parla di munizioni che tranquillamente esprimono potenze ben superiori ai 50/90 joule di una pcp .22 che tradotti in kgm siamo tra i 5 e i 9!!!!
Qualunque centerfire che voi usate ( mi piacerebbe dire noi....ma non vado più a caccia[:-cry]) ha dai 250 kgm in su, quindi da 2.500 joule
Inoltre i diablo o domed non hanno certo l'aeredinamicità di un'ogiva da caccia, si destabilizzano velocemente.
Ultimamente anche nella ac vengono prodotti proiettili " slug" molto più performanti dei diablo, ma non non sono adatte a tutte le ac.
Per ultimo non è vero che le ac debbano essere usate esclusivamente nei poligoni.
Un orto con mura di cinta....un'avviso al vicinante, il quale curioso viene a bere un caffè ( è una scusa [:D]) e vuole provare pure lui, e non hai nessun problema con la legge attuale.
Per essere più silenzioso possibile, uso un pannello a cuspidi da 1mt quadro, arrotolato a cilindro, avvolto esternamente da una rete metallica, spari attraverso questo sistema di silenziamento e nessuno ti sente.
Questo è un mio modo per evitare inutili allarmismi, non per altro.
Inoltre il bersaglio non è posto sopra un legno o metallo,provocherebbe rumore all'impatto, ma davanti ad un'involucro di,,,stracci, ovviamente dietro vi è il muro di cinta.
[brindisi]
Mario556Commenta
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