Attenzione-sequestro fucili a raffica!

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  • Essebie
    ⭐⭐⭐
    • Jul 2008
    • 1443
    • Toscana/Veneto

    #61
    Originariamente inviato da sly8489
    Tu non vuoi chiarire tu vuoi confondere.[:-bunny][:D]
    Forse mi sono spiegato male.
    Ripeto che la catalogazione "da caccia" non esiste. Quello che fa un'arma da caccia catalogata "comune" è il calibro, stabilito dalla 157/92 art. 13.
    Fin qui è chiaro?
    Quindi ne consegue che di armi (lunghe) "comuni" in calibro venatorio ne puoi detenere illimitatamente.
    Il limite di 3 è per le "comuni" non da caccia, quindi armi corte o, armi lunghe ma con calibro al di fuori della 157/92.
    Di "sportive" ne puoi detenere 6. Tra le sportive puoi trovare, ad esempio, anche un .308, calibro per caccia, ma in questo caso la catalogazione(sportiva) ne vieta il porto diverso da attività sportiva.

    La Beretta C4 storm è arma "comune" lunga con calibro consentito per caccia (Circolare del Ministero dell'Interno numero 559/C-50.065-E-97 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 122 del 28-5-1997) quindi la puoi usare tranquillamente al cinghiale e non rientra nelle 3 comuni.
    Meglio di così non so spiegarmi.......
    Si vis pacem, para bellum

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    • Manhunter1984
      • Apr 2009
      • 159
      • formia
      • Setter inglese

      #62
      Originariamente inviato da giuseppe770
      Credo di avere capito di cosa si tratta.

      Siccome sulle canne degli automatici a canna liscia è punzonato il peso, controllano il peso,e che si tratti di inserimento di filettatura a seguito scoppio o altro, si deve per forza di cose tagliare la porzione di canna interessata da strozzatura quindi la canna pesa meno del peso punzonato.

      Siccome ancora, carissimi residenti a Brescia e in altre parti di Italia, chi risiede in Campania o, come il sottoscritto a Corleone, e accorcia una canna sicuramente non lo fa per uso venatorio ma per usare l'arma in attentati camorristi o mafiosi, ecco che il malaugurato ha bisogno di un buon avvocato e di una buona dose di fortuna consistente nel trovare forze dell'ordine e magistrati che non hanno proprio bisogno di fare carriera, altrimenti addio caccia e si può andare a pesca.
      ciao, dal sud (eufemismo per indicare il nord dell'africa)
      ma che raccontiamo le favole????
      io nn son campano,sn laziale,mala zona de lcasertano nn mi è lontana!!!
      un cacciatore(anche campano)che accorcia una canna,di sicuro non lo fa' per usarla in attentati mafiosi o camorristici......
      lo fa per esempio se ha una canna fissa che non usa(per esempio 72 2*).e vuole farla diventare cilindrica(con boccola filettata)!!!fa tagliare quei 10 cm,monta la boccola,monta il mirino,e risparmia 400-500è di una canna nuova....
      oppure lo fa(come nel mio caso),se il vivo di volata si abbozza,ed il fucile diventa inutilizzabile!!!!
      per fare gli attentati mafiosi ce ne sono in giro di armi con matricola abbrasa!!!!
      chi ha un arma registrata,non ci va a fare gli attentati!!!!!fidati...........

      secondo me vogliono disarmarci tutti!!!!!tutti sono contro di noi cacciatori,basta il minimo pretesto per toglierci il p.d e quant'altro.....non vi racconto la mia storia.....ma se ogni tanto leggete la sezione dedicata alla leglislazione venatoria potete trovarla.....
      in italia quasi quasi conviene diventare un bracconiere,senza p.d e senza fucile!!!!
      in quelle condizioni nessuno puo' accusarti di niente!!!!I.M.H.O.
      Ultima modifica Manhunter1984; 11-11-09, 01:58.

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      • epagneul
        Banned
        • Apr 2008
        • 2438
        • Spoleto
        • Epagneul Breton, Kurzhaar

        #63
        Legge 18 aprile 1975, n. 110


        Articolo 2
        Armi e munizioni comuni da sparo.
        Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:
        a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
        b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
        c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
        d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
        e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;
        f) le rivoltelle a rotazione;
        g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
        h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo (5).
        Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.
        Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona (1)(6).
        Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore (2).
        Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile (3) (4).

        (1) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 21 febbraio 1990, n. 36.
        (2) Comma così modificato dall'art. 12, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
        (3) Con L. 6 marzo 1987, n. 89 (Gazz. Uff. 18 marzo 1987, n. 64) sono state approvate norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino. Successivamente, con D.M. 15 settembre 1989 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1989, n. 244) sono state dettate le condizioni e caratteristiche tecniche e strutturali degli strumenti lanciarazzi e relative munizioni da utilizzare nel soccorso alpino.
        (4) Comma così modificato dall'art. 1, L. 21 febbraio 1990, n. 36.
        (5) Comma così modificato dall'art. 11, L. 21 dicembre 1999, n. 526.
        (6) Comma così modificato dall'art. 11, L. 21 dicembre 1999, n. 526.

        Articolo 3
        Alterazione di armi.

        Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

        Ognuno di noi può vederla e/o interpretarla come vuole come, ma rimane un punto fermo ed è quello dell'art. 3 della legge 18 aprile 1975 n. 110 del t.u.l.p.s dove viene dato assoluto divieto di modificare un'arma in qualsiasi sua parte canna compresa dove ogni qual modifica dovrà successivamente revisionata dal banco di prova, omologata e ripunzonata.

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        • phalacrocorax
          ⭐⭐⭐
          • Apr 2009
          • 5961
          • Veneto, Verona
          • Indy, epagneul breton femmina

          #64
          [QUOTE=epagneul;316568
          Ognuno di noi può vederla e/o interpretarla come vuole come, ma rimane un punto fermo ed è quello dell'art. 3 della legge 18 aprile 1975 n. 110 del t.u.l.p.s dove viene dato assoluto divieto di modificare un'arma in qualsiasi sua parte canna compresa dove ogni qual modifica dovrà successivamente revisionata dal banco di prova, omologata e ripunzonata.[/QUOTE]

          Sì ma l'art. 3 da te postato non dice questo, dice che la modifica, per integrare il delitto previsto, deve essere finalizzata all'aumento della capacità offensiva (come nel caso di chi modifichi un'arma semiautomatica per farla sparare a raffica), oppure ad agevolarne il porto, l'occultamento o l'uso.
          Il fatto di togliere la strozzatura fissa e predisporre quella mobile, o di alesare la strozzatura per allargara di qualche decimo o per renderla cilindrica, non integra né l'idoneità ad essere l'arma maggiormente offensiva, né l'idoneità ad essere occultata, usata, o portata più agevolmente.
          Se poi uno sega le canne a 30 cm. e sega la pala del calcio per avere la sola pistola, allora sì che ne rende più agevole il porto, l'occultamento e l'uso.

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          • sly8489
            ⭐⭐⭐⭐
            • Mar 2009
            • 12078
            • Trieste
            • spring spaniel

            #65
            Originariamente inviato da Essebie
            Forse mi sono spiegato male.
            Ripeto che la catalogazione "da caccia" non esiste. Quello che fa un'arma da caccia catalogata "comune" è il calibro, stabilito dalla 157/92 art. 13.
            Fin qui è chiaro?
            Quindi ne consegue che di armi (lunghe) "comuni" in calibro venatorio ne puoi detenere illimitatamente.
            Il limite di 3 è per le "comuni" non da caccia, quindi armi corte o, armi lunghe ma con calibro al di fuori della 157/92.
            Di "sportive" ne puoi detenere 6. Tra le sportive puoi trovare, ad esempio, anche un .308, calibro per caccia, ma in questo caso la catalogazione(sportiva) ne vieta il porto diverso da attività sportiva.

            La Beretta C4 storm è arma "comune" lunga con calibro consentito per caccia (Circolare del Ministero dell'Interno numero 559/C-50.065-E-97 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 122 del 28-5-1997) quindi la puoi usare tranquillamente al cinghiale e non rientra nelle 3 comuni.
            Meglio di così non so spiegarmi.......
            Adesso è più chiaro, forse quando parlano di di armi comuni lo fanno per distinguerle da quelle da guerra. Dopo hanno fatto la catalogazione delle armi comuni e hanno diviso le armi in armi comuni comuni, armi comuni sportive e armi comuni da caccia. Se una carabina sportiva pur avendo un calibro consentito per la caccia non ha le caratteristiche per essere portata a caccia, allo stesso modo un fucile da tiro a piattello non ha le caratteristiche per essere portato a caccia. Se non ricordo male quando c'era la limitazione per le armi da caccia per ovviare hanno catalogate armi sportive alcuni fucile destinati al piattello e fra questi c'era il 682s. Ora veniamo al punto, la Beretta C4 storm avrà sicuramente la canna non inferiore a 45 cm. altrimenti non poteva essere catalogata arma comune da caccia o arma lunga . Il motivo perchè la beretta ha fatto di tutto perchè quest'arma fosse catalogata carabina comune da caccia non ha niente a che vedere con la caccia. Quando hai detto da dove escono questi 45 cm io non ho letto niente. Forse i 45 cm sono il limite minimo per catalogare un'arma lunga, sotto questo limite si entra nella categoria delle armi corte.

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            • Essebie
              ⭐⭐⭐
              • Jul 2008
              • 1443
              • Toscana/Veneto

              #66
              Originariamente inviato da sly8489
              Adesso è più chiaro, forse quando parlano di di armi comuni lo fanno per distinguerle da quelle da guerra. Dopo hanno fatto la catalogazione delle armi comuni e hanno diviso le armi in armi comuni comuni, armi comuni sportive e armi comuni da caccia. Se una carabina sportiva pur avendo un calibro consentito per la caccia non ha le caratteristiche per essere portata a caccia, allo stesso modo un fucile da tiro a piattello non ha le caratteristiche per essere portato a caccia. Se non ricordo male quando c'era la limitazione per le armi da caccia per ovviare hanno catalogate armi sportive alcuni fucile destinati al piattello e fra questi c'era il 682s. Ora veniamo al punto, la Beretta C4 storm avrà sicuramente la canna non inferiore a 45 cm. altrimenti non poteva essere catalogata arma comune da caccia o arma lunga . Il motivo perchè la beretta ha fatto di tutto perchè quest'arma fosse catalogata carabina comune da caccia non ha niente a che vedere con la caccia. Quando hai detto da dove escono questi 45 cm io non ho letto niente. Forse i 45 cm sono il limite minimo per catalogare un'arma lunga, sotto questo limite si entra nella categoria delle armi corte.
              Non ti è ancora tutto chiaro. Un 682s da piattello non ha nessun tipo di catalogazione. L'arma non riporta nessun numero di catalogo sulla carcassa, quindi, trap, sporting o skeet li puoi "portare" tranquillamente a caccia.
              La C4 storm, carabina, ha la canna di 41 o 42 cm, non ricordo bene.

              La liberalizzazione di quel tipo di calibri, che erano prettamente da pistola, è servita per agevolare i tiratori sportivi di tiro dinamico che, sparando parecchio, avevano sempre proplemi di numero di colpi (max 200). Ora, essendo diventati calibri venatori, possono così detenere (avendo naturalmente l'arma in denuncia) fino a 1500 colpi in 9 mm, .40 sw, .45 ecc.
              Si vis pacem, para bellum

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              • sly8489
                ⭐⭐⭐⭐
                • Mar 2009
                • 12078
                • Trieste
                • spring spaniel

                #67
                Originariamente inviato da Essebie
                Non ti è ancora tutto chiaro. Un 682s da piattello non ha nessun tipo di catalogazione. L'arma non riporta nessun numero di catalogo sulla carcassa, quindi, trap, sporting o skeet li puoi "portare" tranquillamente a caccia.
                La C4 storm, carabina, ha la canna di 41 o 42 cm, non ricordo bene.

                La liberalizzazione di quel tipo di calibri, che erano prettamente da pistola, è servita per agevolare i tiratori sportivi di tiro dinamico che, sparando parecchio, avevano sempre proplemi di numero di colpi (max 200). Ora, essendo diventati calibri venatori, possono così detenere (avendo naturalmente l'arma in denuncia) fino a 1500 colpi in 9 mm, .40 sw, .45 ecc.
                Si hai ragione, Ciò non togli che sulla detenzione vanno divise per categorie, comuni, sportive, da caccia. La C4 storm ha la canna di cm 42,5. Non so in che anno è stata catalogata, comunque la Beretta riuscirebbe a far catalogare carabina anche una con la canna da 10 cm.

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                • SARO
                  ⭐⭐⭐
                  • Oct 2009
                  • 3965
                  • Andria/Sannicola
                  • nessuno

                  #68
                  Originariamente inviato da salvatore63
                  Sai, ci sono talmente tante cose nel post di G.G. che rimane difficile capire cosa tu abbia quotato.....

                  Ciao
                  Salvatore
                  Volevo solo dimostrare il mio essere d'accordo con l'intervento dell'amico, ho sempre saputo che le armi ad anima liscia non si possono silenziare, salvo come dimostrato dalle immaggini, con procedimenti molto macchinosi; molto più semplice invece il discorso delle armi rigate.
                  Il discorso iniziale era un'altro - si possono montare strozzatori su una canna fissa? - SI - e mi ripeto a costo di essere noioso - WWF e CC ha commesso un ABUSO!!!!!!!!!
                  Cordialità [:-bunny]

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                  • vinfox
                    ⭐⭐⭐
                    • Apr 2008
                    • 2139
                    • prov. di avellino

                    #69
                    Anche oggi sono continuati i sequestri...........da quello che ho saputo "una decina", e mi hanno detto che hanno la bilancia dietro per confrontare il peso e non tollerano neanche 50g. di differenza.
                    Vorrei chiedervi se tutte le armi a canna liscia (anche quella piu datate hanno punzonato il peso), chiedo questo perchè un signore aveva un semiautomatico 12 che non aveva il peso punzonato dal BNP.
                    ciao
                    Poi ti stanchi anche di rimanerci male, fingi indifferenza e lasci stare.

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                    • giannettiluciano
                      ⭐⭐⭐
                      • Jan 2008
                      • 3103
                      • riotorto, Livorno, Toscana.
                      • denny-setter inglese

                      #70
                      Originariamente inviato da vinfox
                      Anche oggi sono continuati i sequestri...........da quello che ho saputo "una decina", e mi hanno detto che hanno la bilancia dietro per confrontare il peso e non tollerano neanche 50g. di differenza.
                      Vorrei chiedervi se tutte le armi a canna liscia (anche quella piu datate hanno punzonato il peso), chiedo questo perchè un signore aveva un semiautomatico 12 che non aveva il peso punzonato dal BNP.
                      ciao
                      [:-bunny]Anche la bilancia ? boia deh che scrupolo ed efficenza quando si tratta di inc....e i cacciatori [menaie] ma..visto che aria che tira non sarebbe meglio che chi ha un fucile solo, diciamo con una leggera modifica ,stesse a casa oppure se in possesso di piu' fucili ne portasse fuori uno in regola al 100% ? speriamo che tutto finisca in una bolla di sapone ma sicuramente a chi hanno beccato fanno girare le p...e. Questa ennesima carognata del wwf,a quel che sento e' pure partecipe dei controlli,gli andrebbe fatta pagare cara..ma come ? [:-bunny]
                      giannetti luciano

                      Commenta

                      • urika
                        ⭐⭐⭐
                        • Feb 2006
                        • 1627
                        • Bari-Puglia
                        • setter bn, Bracco tedesco

                        #71
                        proviamo ad analizzare il problema da un'altro punto, in caso di sinistro una compagnia assicuratrice come definirebbe una canna accorciata?
                        Non omologata? Potrebbe eludersi dal pagamento di eventuali sinistri?
                        Questo sempre tenendo conto della mancata ribancatura, diversamente avremmo una canna modificata, ma perfettamente in regola
                        IMHO
                        Che la passione non prenda mai il posto della ragione

                        Commenta

                        • enrico
                          ⭐⭐⭐
                          • Apr 2006
                          • 7098
                          • Casarza Ligure, Genova, Liguria.
                          • bracco italiano

                          #72
                          scusate pongo una domanda:
                          ho portato da un artigiano a modificare le canne di una doppietta vecchia, l'ho fatte portare la ds da 9 decimi a cil modificata e la sn da 11,5 dec a 6 decimi.
                          Ora , il peso delle canne è sicuramente diverso, non so se sopra c'è scritto il peso originale ma comunque risulterebbe diverso, l'artigiano mi ha detto che non serve portarla al banco di prova che va bene così che sono cose che si fanno sempre.
                          Ad un controllo, a cosa potrei andare incontro?
                          enrico

                          le opinioni personali sono come le palle.... ognuno ha le sue

                          Commenta

                          • giannettiluciano
                            ⭐⭐⭐
                            • Jan 2008
                            • 3103
                            • riotorto, Livorno, Toscana.
                            • denny-setter inglese

                            #73
                            Originariamente inviato da enrico
                            scusate pongo una domanda:
                            ho portato da un artigiano a modificare le canne di una doppietta vecchia, l'ho fatte portare la ds da 9 decimi a cil modificata e la sn da 11,5 dec a 6 decimi.
                            Ora , il peso delle canne è sicuramente diverso, non so se sopra c'è scritto il peso originale ma comunque risulterebbe diverso, l'artigiano mi ha detto che non serve portarla al banco di prova che va bene così che sono cose che si fanno sempre.
                            Ad un controllo, a cosa potrei andare incontro?
                            Mah ? se oltre alle bilance si attrezzano anche di micrometri per interni o alesametri..mi sa che passi qualche guaio...sempre che sappino usare con professionalita' gli strumenti... scherzo naturalmente..la tua modifica se cosi' si puo' chiamare sono solo pochisimi grammi di materiale asportato,io la so cosi',ciao.
                            giannetti luciano

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                            • vinfox
                              ⭐⭐⭐
                              • Apr 2008
                              • 2139
                              • prov. di avellino

                              #74
                              Sia ieri che stamane ancora controlli, due pattuglie di carabinieri e guardie ambientali, nel mio paese si è instaurato una specie di terrore tra le persone piu anziane (preciso che non hanno fucili tagliati), ma che non riescono a capire tutto questo fermento............se continua cosi, penso che il prossimo anno ci saranno pochissime persone che pagano il pda.
                              Comunque i tra i fucili sequestrati penso non che ci siano persone del posto, di cacciatori ne siamo una 30ina.
                              ciao

                              le contestazioni dovrebbero essere queste:


                              dimenticavo.......amici mi hanno riferito che le guardie volontarie accompagnate da un carabiniere operavano una vera e pripria caccia all'uomo nei boschi, dove si sentiva sparare, roba da non crederci........non siamo in Vietnam.
                              Ultima modifica vinfox; 15-11-09, 19:02.
                              Poi ti stanchi anche di rimanerci male, fingi indifferenza e lasci stare.

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                              • Essebie
                                ⭐⭐⭐
                                • Jul 2008
                                • 1443
                                • Toscana/Veneto

                                #75
                                "Gli sconsiderati cacciatori, infatti, avevano escogitato l’espediente di tagliare ad arte le canne dei propri fucili.Tale rettifica avrebbe permesso di aumentare la potenza offensiva dell’arma poiché, tagliandone la canna si “allarga” la rosa di tiro ed è più facile colpire il bersaglio, aumentando la micidialità dell’arma"

                                Ma certa gente si rende conto delle ca@@te che scrive!?!
                                Si vis pacem, para bellum

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