guardie zoofile annunciano perquisizioni nelle abitazioni e negozi
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In generale, quando rispondono Cicalone e Alboinensis in materia legale, dovremmo farne un pò tutti tesoro perchè, al 99,99%, rispondono con cognizione di causa e sicuramente documentati.
Le guardie zoofile, infatti, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono agenti di p.g., nè possono compiere atti demandati esclusivamente agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
Sono semplicemente delle guardie giurate volontarie, riconosciute con decreto prefettizio, provincia per provincia, ma non possono andare in giro armati ed il porto d'armi non viene rilasciato certamente per l'esercizio delle loro funzioni.
Per poter svolgere attività di polizia giudiziaria, tali soggetti dovrebbero essere muniti del decreto prefettizio di guardia particolare giurata ai sensi della normativa di cui all'art.6 della legge n.189/2004, il quale (articolo) ne definisce i poteri ed i limiti delle guardie particolari giurate.
Non sono nemmeno equiparati alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, in quanto le associazioni venatorie sono riconosciute quali Enti di Diritto Pubblico, mentre l'ENPA, da anni ormai, non è più riconosciuto tale ed in essa le guardie zoofile dall'Enpa dipendenti in volontariato.
Ad Umberto1945 posso rispondere tranquillamente che i Veterinari Provinciali delle ASL hanno la qualifica di Ufficiali di P.G. ed i veterinari dipendenti dallo stesso ufficio provinciale hanno la qualifica di Agenti di P.G. solo ed esclusivamente per le funzioni ad essi attribuiti in materia di polizia veterinaria provinciale.
Tale nomina dapprima gli veniva attribuita con decreto prefettizio, su richiesta del Presidente della Regione, successivamente è lo stesso organo collegiale dell'ASL provinciale a conferire la nomina ai veterinari provinciali e di quelli a questo dipendenti.
Credo che esista ancora, in molti Comuni, il veterinario comunale il quale, nell'esercizio delle sue funzioni in materia veterinaria, è Ufficiale di P.G. e viene coadiuvato da un vigile comunale, appositamente distaccato, che ha la qualifica di agente di P.G.Angelo Di Maggio
« Non c'è patto che non sia stato rotto, non c'è fedeltà che non sia stata tradita, fuorché quella di un cane fedele. » (Konrad Lorenz)Commenta
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Grazie.umbertowww.deutsch-drahthaarfusco.it per la caccia 1 persona è poco 2 persone sono troppeCommenta
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Leggi bene Ludus:
Le guardie zoofile, infatti, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono agenti di p.g., nè possono compiere atti demandati esclusivamente agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
Sono semplicemente delle guardie giurate volontarie, riconosciute con decreto prefettizio, provincia per provincia, ma non possono andare in giro armati ed il porto d'armi non viene rilasciato certamente per l'esercizio delle loro funzioni.
Per poter svolgere attività di polizia giudiziaria, tali soggetti dovrebbero essere muniti del decreto prefettizio di guardia particolare giurata ai sensi della normativa di cui all'art.6 della legge n.189/2004, il quale (articolo) ne definisce i poteri ed i limiti delle guardie particolari giurate.
Non sono nemmeno equiparati alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, in quanto le associazioni venatorie sono riconosciute quali Enti di Diritto Pubblico, mentre l'ENPA, da anni ormai, non è più riconosciuto tale ed in essa le guardie zoofile dall'Enpa dipendenti in volontariato.
Capito?Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura, te lo rivelan gli occhi e le battute della gente e la curiosita' di una ragazza irriverente ....Commenta
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Scusa, ma non credo che dire una cosa del genere significhi parlare con cognizione di causa:Originariamente inviato da AngeloDiMaggioIn generale, quando rispondono Cicalone e Alboinensis in materia legale, dovremmo farne un pò tutti tesoro perchè, al 99,99%, rispondono con cognizione di causa e sicuramente documentati.
La PG e' corpo di polizia di stato, quindi corpi effettivi di polizia, non certo un volontario, tanto e' vero che la PG e' armata mentre questi al massimo possono portare un temperino, se vengono assistiti questo fa capire che non lo sono o lo farebbero da soli CicaloneOriginariamente inviato da AngeloDiMaggioLe guardie zoofile, infatti, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono agenti di p.g., nè possono compiere atti demandati esclusivamente agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
Sono semplicemente delle guardie giurate volontarie, riconosciute con decreto prefettizio, provincia per provincia, ma non possono andare in giro armati ed il porto d'armi non viene rilasciato certamente per l'esercizio delle loro funzioni.
Per poter svolgere attività di polizia giudiziaria, tali soggetti dovrebbero essere muniti del decreto prefettizio di guardia particolare giurata ai sensi della normativa di cui all'art.6 della legge n.189/2004, il quale (articolo) ne definisce i poteri ed i limiti delle guardie particolari giurate.
Non sono nemmeno equiparati alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, in quanto le associazioni venatorie sono riconosciute quali Enti di Diritto Pubblico, mentre l'ENPA, da anni ormai, non è più riconosciuto tale ed in essa le guardie zoofile dall'Enpa dipendenti in volontariato.E. Mori ( credo sappiate chi sia !)Unico modestissima eccezione a questo quadro logico (anche in questo caso solo perché il legislatore non sapeva ciò che scriveva) è per le guardie zoofile per le quali la L. 20 luglio 2004, n. 189 (Maltrattamento animali), ha stabilito che La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. Quindi le guardie zoofile sono agenti di PG con competenza limitata e solamente per l’accertamento di reati aventi per oggetto animali d’affezione;
Essendo il soggetto ( mazzarella saverio ) gpg lida, mi sa che gli elementi per aver detto cose esatte ci siano tutti.
Ludus
---------- Messaggio inserito alle 08:10 AM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 08:03 AM ----------
non avendo aggiunto nulla, nè formalmente nè sostanzialmente, non capisco perchè hai quotato !?
A capire capisco, se si argomento in modo corretto !Commenta
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Il giudice Mori lo conosco bene e' uno dei piu' affermati conoscitori della legge in quanto giudice e delle discipline sulle armi in Italia.
Ho quotato solo lo scritto di Angelo per fartelo capire meglio, non credo ci fosse molto d'altro da scrivere era piu' che sufficentemente chiaro il suo scritto!Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura, te lo rivelan gli occhi e le battute della gente e la curiosita' di una ragazza irriverente ....Commenta
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E. Mori ( credo sappiate chi sia !)
Essendo il soggetto ( mazzarella saverio ) gpg lida, mi sa che gli elementi per aver detto cose esatte ci siano tutti.
Ludus
---------- Messaggio inserito alle 08:10 AM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 08:03 AM ----------
A capire capisco, se si argomento in modo corretto !
Egregio signor Ludus, visto che capisce se si argomenta in modo corretto, deve avere solo la bontà e la pazienza di leggere fino in fondo e credo che capirà abbondantemente.
Le chiedo però un favore: visto che io non conosco nè E. Mori e nemmeno Mazzarella Saverio e nemmeno voglio entrare in discussione con loro, dopo aver letto e capito Lei che le guardie volontarie zoofile NON SONO agenti di p.g., lo riferisca anche ai due signori che lei ha menzionato.
Cominci a leggere:
Le guardie giurate volontarie non sono agenti di PG (Consiglio di Stato n. 298/07 del 28-11-2006) <O:p</O:p
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dall’E.N.P.A., Ente Nazionale Protezione Animali, <O:p></O:p>
(omissis)<O:p></O:p>
Innanzitutto, è opportuno ricostruire il quadro normativo.
La legge 12 giugno 1913 n. 611, recante norme relative alle società protettrici degli animali, prevedeva espressamente la possibilità di nomina da parte delle stesse società di guardie, cui era da riconoscersi ex art. 7 della legge medesima, la qualifica di agenti di pubblica sicurezza (possibilità confermata dalla legge 11 aprile 1938 n. 612, istitutiva dell’E.N.P.A.).
Successivamente, con D.P.R. 31 marzo 1979 detto Ente ha perso il carattere di persona giuridica pubblica; l’art. 5 del citato decreto presidenziale, pur avendo privato le guardie zoofile della qualifica di agenti di pubblica sicurezza, ha mantenuto alle stesse la qualifica di guardie giurate.
Inoltre, l’art. 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1992 n. 157 ha affidato la vigilanza venatoria: a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata.
Ai soli agenti, di cui alla lett. a) è stata riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
Sul riconoscimento della qualifica di agenti di polizia giudiziaria alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale è sorto un contrasto soprattutto nella giurisprudenza della Cassazione penale.
In alcune pronunce è stato affermato che le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, atteso che la l. 11 febbraio 1992 n. 157 attribuisce espressamente alle stesse i compiti di vigilanza venatoria sulla applicazione della medesima legge, in essi ricomprendendosi il potere ispettivo, quello di controllo della fauna abbattuta o catturata ed il potere di accertamento dei reati, cui è necessariamente collegato il dovere di acquisire gli elementi probatori e di impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze. (Cassazione penale , sez. III, 02 febbraio 2006 , n. 6454; sez. III, 01 aprile 1998).
In altre occasioni, è stato invece affermato l’opposto principio dell’insussistenza di detta qualifica di agenti di polizia giudiziaria (Cassazione penale , sez. III, 21 settembre 2004 , n. 40613; sez. III, 13 giugno 1997 , n. 1812; sez. III, 27 marzo 1996 , n. 1519).
Il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dall’orientamento prevalso nella giurisprudenza amministrativa, che si è espressa in senso sfavorevole al riconoscimento della qualifica di agenti di polizia giudiziaria in capo alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale (Cons. Stato, VI, n. 168/1982; n. 4304/2001; n. 5430/2006).
Avendo l'ENPA perduto la personalità giuridica di diritto pubblico, i suoi agenti sono oggi guardie giurate volontarie di un'associazione protezionistica nazionale riconosciuta e ad essi la legge sulla caccia conferisce espressamente i poteri di vigilanza e di accertamento indicati nei commi 1 e 5 dell'art. 28, della legge n. 157/92, ma non anche quello di procedere al sequestro penale previsto dal 2 comma dello stesso articolo, riservato agli ufficiali ed agenti di P.G..
La stessa legge n. 157/92 ha espressamente riconosciuto la qualifica di agenti di polizia giudiziaria agli agenti dipendenti dagli Enti locali delegati dalle Regioni (art. 27, comma 1, lett. a), senza estendere tale riconoscimento alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, menzionate alla lettera b) dello stesso comma.
L’assenza dell’espresso riconoscimento della qualifica costituisce chiaro indice della volontà del legislatore, trattandosi di una disposizione speciale avente ad oggetto proprio i compiti e le qualifiche in materia di vigilanza venatoria.
In presenza di tale disposizione speciale, tale qualifica non può essere riconosciuta, agli agenti dell'E.N.P.A., a norma del combinato degli artt. 57, 3 comma, e 55 c.p.p., argomentando dal fatto che ad essi sono conferiti dalla legge sulla caccia poteri di vigilanza e di accertamento di eventuali reati, in quanto l'art. 57 c.p.p., nell'indicare le categorie di soggetti cui va riconosciuta la qualifica di ufficiali o di agenti di P.G., fa espressamente salve "le disposizioni delle leggi speciali" e la legge sulla caccia si pone sicuramente con carattere di specialità rispetto alle norme, anche sostanziali, contenute nel codice di rito.
3. Sulla base di tali considerazioni, l’appello deve essere respinto.<O:p></O:p>
Se per caso questa Sentenza del Consiglio di Stato ancora non le dovesse bastare, provi a leggere questa Sentenza della Corte di Cassazione:
Le guardie giurate volontarie non sono agenti di PG (Cassazione nr. 15074 del 27-2-07) <O:p></O:p>
CORTE DI CASSAZIONE
SENTENZA della Sez. III del 27/02/2007 n. 15074
Il Tribunale di Brescia, con ordinanza emessa il 20/11/06 - provvedendo sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di Costantino Zanola avverso il decreto del P.M. di Brescia in data 25/09/06 di convalida del sequestro probatorio di P.G.. eseguito il 23/09/06 ed avente per oggetto, tra l'altro, due fucili utilizzati dallo Zanola per l'attivit à venatoria - respingeva il gravame.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo: violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).
In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni esponeva che il sequestro dei fucili in esame era illegittimo perché effettuato da guardie giurate che non avevano la veste di agenti o ufficiali di p. g. come si ricavava dalla L. n. 157 del 1992, art. 27, lett. a).
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il P.G. della Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio del 27/02/07, chiedeva in via principale la rimessione della questione alle Sezioni Unite; in via subordinata annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del provvedimento impositivo.<O:p></O:p>
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In data 23/09/2006 tre guardie giurate in servizio presso il Nucleo di Vigilanza WWF di Brescia, nel corso di un servizio di vigilanza venatoria, provvedevano, tra l'altro, al sequestro probatorio di due fucili utilizzati da Zanola Costantino per l'esercizio di attività venatoria illecita in danno di fauna protetta; il tutto ai sensi della L. n. 157 del 1992, art. 28, comma 2.
Il PM del Tribunale di Brescia, con provvedimento emesso il 25/09/06, ex art. 355 c.p.p. convalidava il sequestro di P.G.. Il Tribunale del Riesame di Brescia con ordinanza in data 20/11/06 confermava il citato decreto di sequestro, ritenendo che le guardie che avevano operato il sequestro de quo rivestivano la qualifica di agenti di P.G.. Zanola Costantino proponeva l'attuale ricorso per Cassazione. Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, va affermato che la censura dedotta nel ricorso - attinente alla illegittimità del sequestro de quo per carenza della qualifica di agenti di polizia giudiziaria nei confronti delle guardie giurate che hanno operato il sequestro - è fondata.
Dall'esame congiunto della L. n. 157 del 1992, art. 27, lett. b), art. 28, commi 1, 2 e 5, si ricava che alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientali nazionali (nella specie guardie giurate appartenenti al Nucleo di Vigilanza WWF), spetta la vigilanza sull'applicazione della citata legge sulla caccia e delle leggi regionali attinenti alla materia venatoria. Nell'ambito dei poteri e dei compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, è prevista per tutti soggetti indicati nella citata legge, art. 27, il potere di chiedere - nei confronti di qualsiasi persona trovata in possesso d armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia - la esibizione della licenza di porto di fucile per uso caccia, del tesserino di cui all'art. 12, comma 12; del contrassegnò della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.
Nei confronti dei soli Ufficiali ed Agenti che esercitano funzione di polizia giudiziaria è previsto il potere di procedere - nei casi previsti dalla citata Legge, art. 30 - al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (Legge citata, art. 28, comma 2). Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono i relativi verbali e li trasmettono all'Ente da cui dipendono; nonché all'Autorità competente secondo le disposizioni vigenti (citata legge, art. 28, comma 5).
Consegue, pertanto, alla luce della disciplina normativa sopra evidenziata, che alle guardie volontarie dell'associazione venatoria e di protezione ambientale non spetta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria per il fatto che alle stesse è affidata la vigilanza sull'applicazione della L. n. 157 del 1992. Parimenti, non può attribuirsi la qualifica di agente di polizia giudiziaria alla citate guardie volontarie per il fatto che le stesse, nell'ambito dei poteri di vigilanza sopra elencati, possono prendere notizia dei reati attinenti all'attività venatoria. Invero la qualifica di Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria è riconosciuta al personale indicato esplicitamente nell'art. 57 c.p.p., commi 1 e 2; oppure al personale al quale le leggi ed i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55 c.p.p. (art. 57 c.p.p., comma 3); fatte salve comunque le disposizioni delle leggi speciali (art. 57 c.p.p., comma 1).
Orbene alle guardie volontarie delle associazioni di protezione dell'ambiente (come il WWF) non risulta riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria ne' dalla L. n. 157 del 1992, ne' da altra normativa speciale.
In conclusione va affermato che le guardie volontarie del WWF non sono agenti lo ufficiali di P.G. conformi: (Cass. Sez. 3°, Sent. n. 4408 del 16/02/97, rv. 209862; Cass. Sez. 3°, Sent n. 1519 del 27/03/96, rv 205449; Cass. Sez. 3°, Sent. n. 613 del 27/02/1995 rv 201998; Cass. Sez. 5°, Sent. n. 4898 del 23/05/97, rv 207896; contra: Cass. Sez. 3°, Sent. n. 6454 del 2006 rv 233561).
Stante la mancanza della qualifica di Agente o Ufficiale di P.G. nei confronti delle guardie volontarie che hanno operato in concreto il sequestro probatorio, consegue la illegittimità dello stesso, perché eseguito in violazione delle norme di cui agli artt. 354 e 355 c.p.p..
Vanno annullati, pertanto, senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale di Brescia in data 20/11/06, sia il provvedimento di convalida del sequestro probatorio emesso dal P.M. del Tribunale di Brescia in data 25/09/06.
Va disposta la restituzione dei fucili in sequestro all'avente diritto.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto del PM di Brescia in data 25/09/06 e ordina la restituzione dei fucili in sequestro all'avente diritto.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2007 <O:p</O:pUltima modifica AngeloDiMaggio; 30-08-11, 08:29.Angelo Di Maggio
« Non c'è patto che non sia stato rotto, non c'è fedeltà che non sia stata tradita, fuorché quella di un cane fedele. » (Konrad Lorenz)Commenta
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Egregio signor Ludus, visto che capisce se si argomenta in modo corretto, deve avere solo la bontà e la pazienza di leggere fino in fondo e credo che capirà abbondantemente.
Le chiedo però un favore: visto che io non conosco nè E. Mori e nemmeno Mazzarella Saverio e nemmeno voglio entrare in discussione con loro, dopo aver letto e capito Lei che le guardie volontarie zoofile NON SONO agenti di p.g., lo riferisca anche ai due signori che lei ha menzionato.
Cominci a leggere:
materiale trito e ritrito !
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Chiariamo prima una cosa, anche se per me era ben chiara sin dall'inizio, IO ( ma anche il giudice Mori) , parlo delle guardie zoofile con decreto prefettizio (gpg), quindi quei soggetti appartenenti ad associazioni a cui è riconosciuto il carattere pubblico ( no Enpa ) a cui il legislatore riconosce limitate funzioni di p.g.
Infatti, come ho ben specificato in precedenza, si fanno spesso coadiuvare da ff.oo. per ovviare ad eventuali/potenziali rilievi di natura formale.
Infine, mi dispiaccio che Lei non conosca Mori, è un persona che ha contribuito, e continua a contribuire, a far chiarezza nel difficile campo della legislazione inerente le armi ed il loro uso, ... peccato davvero !Ultima modifica Ospite; 30-08-11, 09:10.Commenta
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Chiariamo prima una cosa, anche se per me era ben chiara sin dall'inizio, IO ( ma anche il giudice Mori) , parlo delle guardie zoofile con decreto prefettizio (gpg), quindi quei soggetti appartenenti ad associazioni a cui è riconosciuto il carattere pubblico ( no Enpa ) a cui il legislatore riconosce limitate funzioni di p.g.
Infatti, come ho specificato in precedenza, si fanno spesso coadiuvare da ff.oo. per ovviare ad eventuali/potenziali rilievi di natura formale.
Infine, mi dispiaccio che Lei non conosca Mori, è un persona che ha contribuito, e continua a contribuire, a far chiarezza nel difficile campo della legislazione inerente le armi ed il loro uso, ... peccato davvero ![/FONT]
In tutta sincerità, le rispondo che mi fa piacere che il giudice Mori contribuisca così tanto a far chiarezza nel difficile campo della legislazione inerente le armi ed il loro uso, ma con altrettanta sincerità le rispondo che non sento assolutamente la necessità di conoscerlo.
A me bastano le "decisioni" del Consiglio di Stato e le "sentenze" della Corte di Cassazione ad illuminarmi nella materia specifica.
Ritengo che questi due massimi Organi dello Stato, siano ben più credibili di quanto possa essere "un parere" del giudice Mori.
Se poi Lei continua a dire che quanto ho riportato sono cose "trite e ritrite", beh, non c'è più sordo di chi non vuole sentire, nè più cieco di chi non voglia vedere, e mi fermo qui.
Sappi solo, se le interessa sapere, che soltando le Guardie Ittiche sono agenti di P.G.Ultima modifica AngeloDiMaggio; 30-08-11, 09:26.Angelo Di Maggio
« Non c'è patto che non sia stato rotto, non c'è fedeltà che non sia stata tradita, fuorché quella di un cane fedele. » (Konrad Lorenz)Commenta
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Ahahah bell'idea [:D]
è vero che ci sono dei cacciatori che abbandonano e/o maltrattano i cani (anche se chiamarli cacciatori mi viene un po' difficile..), però non bisogna nemmeno fare di tutta l'erba un fascio con questi! Moltissimi cacciatori tengono benissimo i cani e poi scusa, sai quanta gente prende il cane da caccia per compagnia e poi lo lascia in autostrada??Commenta
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Lei continua nel postare sentenze che non hanno nulla a che fare con l'oggetto de quo, infatti, analizzando le due sentenze si nota, senza ombra di dubbio, che sono riferite a guardie volontarie zoofile che hanno operato in uno scenario ( la caccia ) nel quale NON possono spendere la loro qualità di p.g. ( se in possesso di decreto prefettizio ), in quanto, facente parte di normativa speciale nella quale essi non sono contemplati.In tutta sincerità, le rispondo che mi fa piacere che il giudice Mori contribuisca così tanto a far chiarezza nel difficile campo della legislazione inerente le armi ed il loro uso, ma con altrettanta sincerità le rispondo che non sento assolutamente la necessità di conoscerlo.
A me bastano le "decisioni" del Consiglio di Stato e le "sentenze" della Corte di Cassazione ad illuminarmi nella materia specifica.
Ritengo che questi due massimi Organi dello Stato, siano ben più credibili di quanto possa essere "un parere" del giudice Mori.
Se poi Lei continua a dire che quanto ho riportato sono cose "trite e ritrite", beh, non c'è più sordo di chi non vuole sentire, nè più cieco di chi non voglia vedere, e mi fermo qui.
Sappi solo, se le interessa sapere, che soltando le Guardie Ittiche sono agenti di P.G.
Come contro, possono spendere tale qualità nell'ambito di maltrattamenti di animali da affezione ( Legge n. 189/2004 ) e, come fa notare sarcasticamente il giudice Mori, "potrebbero intervenire in qualità di agenti di PG solo se il cacciatore prendesse a calci il cane!".
p.s.
Edoardo Mori è un giudice di Cassazione, per la cronaca !Ultima modifica Ospite; 30-08-11, 09:53.Commenta
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"""""Dall'esame congiunto della L. n. 157 del 1992, art. 27, lett. b), art. 28, commi 1, 2 e 5, si ricava che alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientali nazionali (nella specie guardie giurate appartenenti al Nucleo di Vigilanza WWF), spetta la vigilanza sull'applicazione della citata legge sulla caccia e delle leggi regionali attinenti alla materia venatoria. Nell'ambito dei poteri e dei compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, è prevista per tutti soggetti indicati nella citata legge, art. 27, il potere di chiedere - nei confronti di qualsiasi persona trovata in possesso d armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia - la esibizione della licenza di porto di fucile per uso caccia, del tesserino di cui all'art. 12, comma 12; del contrassegnò della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata"""".
Più chiara di così, penso che la Corte di Cassazione non poteva essere, perchè include TUTTE le guardie giurate volontarie e quelle delle associazioni venatorie.
Se ne deduce, pertanto, che le guardie volontarie (TUTTE) debbano limitare la propria azione di controllo ai documenti, alle armi e la selvaggina su chi viene trovato in atteggiamento di caccia o circola, su terreno altrui, armato di fucile da caccia, ma non possono fare sequestri o perquisizioni nè, tantomeno, possono trattenere il controllato, in attesa dell'arrivo di un agente di p.g.
Possono "richiedere" di mostrare il contenuto della "cacciatora" o quello di eventuali zaini, ma mai usando poteri che non siano loro concessi dalla legge.
Su quanto riscontrato in contravvenzione di uno o più articoli della legge sulla caccia, ovvero della legge per la quale sono demandati al loro compito, possono redigere verbali che devono essere trasmessi all'Organo da cui dipendono ed all'Autorità competente, sia essa Amministrativa o Giudiziaria.Angelo Di Maggio
« Non c'è patto che non sia stato rotto, non c'è fedeltà che non sia stata tradita, fuorché quella di un cane fedele. » (Konrad Lorenz)Commenta
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vabbè, ma lei allora è de coccio ?"""""Dall'esame congiunto della L. n. 157 del 1992, art. 27, lett. b), art. 28, commi 1, 2 e 5, ... bla bla bla
Più chiara di così, penso che la Corte di Cassazione non poteva essere, perchè include TUTTE le guardie giurate volontarie e quelle delle associazioni venatorie.
Se ne deduce, pertanto, che le guardie volontarie (TUTTE) debbano limitare la propria azione di controllo ai documenti, alle armi e la selvaggina su chi viene trovato in atteggiamento di caccia o circola, su terreno altrui, armato di fucile da caccia, ma non possono fare sequestri o perquisizioni nè, tantomeno, possono trattenere il controllato, in attesa dell'arrivo di un agente di p.g.
Possono "richiedere" di mostrare il contenuto della "cacciatora" o quello di eventuali zaini, ma mai usando poteri che non siano loro concessi dalla legge.
Su quanto riscontrato in contravvenzione di uno o più articoli della legge sulla caccia, ovvero della legge per la quale sono demandati al loro compito, possono redigere verbali che devono essere trasmessi all'Organo da cui dipendono ed all'Autorità competente, sia essa Amministrativa o Giudiziaria.
questa è la legge che conferisce la qualità di p.g. alle guardie zoofile riconosciute: Legge n. 189/2004
Tolga la caccia dalla sua testa e guardi a questa legge che, sino ad ora, nessuno ha definito incostituzionale, nè è stata abrogata !!!Art. 6.(Vigilanza)2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.Commenta
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Ascolti Ludus,
che il giudice Mori sia un giudice di Cassazione (per la cronaca), non vuol dire che un suo parere sia vincolante.
Io mi attengo alle sentenze e non ai pareri.
Giacchè è un giudice di Cassazione, nel caso Lei se lo possa concerere, le dica che si mettessero d'accordo tra loro e che sistemassero l'eventuale contenzioso (che ritengo non esista) in Sezioni Riunite.
Rimane pertanto valido, per me, quanto ha stabilito la sentenza di cui innanzi.
Ora non ne voglio discutere più perchè, in merito, ho già scritto abbastanza.
Se vuole, l'autorizzo a far copia-incolla di quanto ho scritto e mandi il tutto al giudice Mori.
Mi deluciderà, eventualmente, su che cosa le avrà risposto.
P.S. Non l'autorizzo ad usare toni o frasi offensive nei miei confronti, perchè se qui c'è uno "di coccio" è solo lei.Angelo Di Maggio
« Non c'è patto che non sia stato rotto, non c'è fedeltà che non sia stata tradita, fuorché quella di un cane fedele. » (Konrad Lorenz)Commenta
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Mi scusi, ma perchè dovrei chiedere di dirimermi una ovvietà che ben conosciamo sia io che lui ?Ascolti Ludus,
che il giudice Mori sia un giudice di Cassazione (per la cronaca), non vuol dire che un suo parere sia vincolante.
Io mi attengo alle sentenze e non ai pareri.
Giacchè è un giudice di Cassazione, nel caso Lei se lo possa concerere, le dica che si mettessero d'accordo tra loro e che sistemassero l'eventuale contenzioso (che ritengo non esista) in Sezioni Riunite.
Rimane pertanto valido, per me, quanto ha stabilito la sentenza di cui innanzi.
Ora non ne voglio discutere più perchè, in merito, ho già scritto abbastanza.
Se vuole, l'autorizzo a far copia-incolla di quanto ho scritto e mandi il tutto al giudice Mori.
Mi deluciderà, eventualmente, su che cosa le avrà risposto.
P.S. Non l'autorizzo ad usare toni o frasi offensive nei miei confronti, perchè se qui c'è uno "di coccio" è solo lei.
Se non l'ha ancora capito, io non sto mica contestando le sentenze ed i pareri dei due organi statali, sto, infatti, cercando di farle notare che però le due massime non hanno nulla a che vedere con l'altra legge che attribuisce le funzioni de quo.
Pacifico che le gg.vv. non abbiano qualifica/funzioni di pg. in ambito venatorio (L.157/1992), ma non è la stessa cosa in ambito di maltrattamenti di animali da affezione (L.189/2004).
Giusto perchè è tanto affezionato alle sentenze, legga la parte finale di questa:
essere de coccio significa "perpetrare lo stesso erroneo comportamento" ( se non accompagnato da due colpetti sulla fronte), quindi, non era certo offensivo; tutt'altro, era uno stimolo riflessivo nei suoi confronti ad avere più attenzione nel leggere ANCHE ciò che scrivono gli altri, non prendendo posizioni a priori decostruendo così una pacifica discussione volta al confronto su di una piattaforma virtuale.
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