Incredibile e vergognoso!!!!!! (caccia in piemonte)
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il fatto che tu sei socio arci e io feder non conta. Gli ATC in questione sono atccn4 e atccn5 , sono tutti incazzati, cacciatori da penna xchè non c'è piu nulla, cinghialai xchè hanno permesso la caccia di selezione al cinghiale, agricoltori xchè cinghiali e caprioli rovinatno tutto, animalisti xchè loro con noi lo sono sempre. E' comunque un gran casino
---------- Messaggio inserito alle 03:21 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 03:19 PM ----------
[QUOTE=pako;8
Non ho trovato sul sito della regione come si chiedono i rimborsi e fino a che data si possono richiedere...suggerimenti?..[/QUOTE]
Io suggerisco di andare sottocasa di qualcunoCommenta
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ok anche se in parte sabato/domenica si inizia a me tocca lavorare ma son contento per tutti gli altri ONESTI cacciatorimikidrahthaar71Commenta
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domenica per noi in pianura lepre minilepre e fagiano piu cinghiale,sabato C.A gli ugulatimikidrahthaar71Commenta
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Magari mi sbaglio io albo!!!!Ma, non vedo nessuna voce tra quelle elencate che potrebbero interessare pako per essere rimborsate.Forse per il rimborso della regionale bisognerebbe guardare la provincia di appartenenza di pako,visto che è li che viene pagata la regionale,per l'emissione del tesserino ven regionale.
Ciao veci!!!Ultima modifica cheytac; 13-09-12, 15:19.Waidmannsheil!!!Commenta
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Magari mi sbaglio io albo!!!!Ma, non vedo nessuna voce tra quelle elencate che potrebbero interessare pako per essere rimborsate.Forse per il rimborso della regionale bisognerebbe guardare la provincia di appartenenza di pako,visto che è li che viene pagata la regionale,per l'emissione del tesserino ven regionale.Ciao veci
Entro tre anni dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso, il contribuente può presentare domanda di rimborso, indirizzata a: Regione Piemonte, direzione risorse finanziarie, settore politiche fiscali, Piazza Castello, 71, 10123 Torino.
La domanda di rimborso deve essere redatta su carta semplice e deve contenere tutti i dati del richiedente: codice fiscale, nome e cognome (ovvero denominazione o ragione sociale se si tratta di soggetto diverso da persona fisica), data e luogo di nascita, comune, provincia e indirizzo di residenza.
Deve indicare il motivo della richiesta (ad esempio: doppio versamento, rifiuto dell'atto richiesto da parte dell'amministrazione competente, etc.).
Alla domanda occorre allegare la ricevuta del versamento, in originale (attenzione: se il bollettino di conto corrente con cui è stato eseguito il versamento è a più sezioni, la parte da allegare alla domanda è quella recante in alto la dicitura RICEVUTA, mentre la parte con dicitura in alto ATTESTAZIONE deve essere conservata dal contribuente; se il bollettino, invece, è a una sola sezione, prima di spedirla si consiglia di farne una fotocopia da conservare per propria documentazione); se viene richiesto il rimborso parziale, è sufficiente allegare la fotocopia; per la tassa di abilitazione all'esercizio venatorio (comunemente detta licenza di caccia) oltre alla ricevuta occorre allegare anche l'attestazione, sempre in originale. È opportuno inoltre allegare qualsiasi altro documento utile a provare i motivi della domanda (ad esempio, se si tratta di doppio versamento, sarà bene allegare, oltre alla ricevuta del versamento di cui si chiede il rimborso, anche la fotocopia della ricevuta del versamento regolare).
In alternativa alla domanda di rimborso la legge prevede per il contribuente la possibilità di chiedere la compensazione. I tempi e le modalità di questa procedura sono gli stessi previsti per la domanda di rimborso.
Se il contribuente desidera che il rimborso venga eseguito mediante versamento sul suo conto corrente bancario, il medesimo dovrà scriverlo nella domanda, indicando anche le coordinate bancarie (ABI, CAB, numero del conto corrente). In mancanza di altre indicazioni il rimborso, se dovuto, sarà eseguito mediante recapito di assegno circolare non trasferibile al domicilio del richiedente.Commenta
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Se la concessione è regionale con la Provincia non ci fai niente... i riferimenti ci sono (anche se loro la chiamano in modo diverso) è che per il rimborso la vedo dura... non l'hanno chiusa ma solo posticipata!!Magari mi sbaglio io albo!!!!Ma, non vedo nessuna voce tra quelle elencate che potrebbero interessare pako per essere rimborsate.Forse per il rimborso della regionale bisognerebbe guardare la provincia di appartenenza di pako,visto che è li che viene pagata la regionale,per l'emissione del tesserino ven regionale.Ciao veci
NB.
- licenza di appostamento fisso di caccia;
- concessione di costituzione di azienda agri-turistico-venatoria, azienda faunistico-venatoria, centro privato di produzione di selvaggina;
- abilitazione all'esercizio venatorio;
+ quello menzionato da PecosBruno Decca
"Multi sunt vocati... pàuci vero electi"Commenta
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Si Albo l'avevo letto,compreso quello scritto da pecos.Ma, proprio perchè la voce è:
ABILITAZIONE.. ALL'ESERCIZIO VENATORIO!!!!!
Penso che si riferiscano alla tassa di concessione degli esami venatori e relativo certificato.Difatto si parla di rimborso o compensazione per mancata concessione !!!!Poi ti ripeto, magari,la interpreto male io però così è scritta!!!!Bisognerebbe telefonare in regione e vedere come la interpretano loro e le loro interpretazioni farsele mettere per iscritto!!!!
"Se la concessione è regionale con la Provincia non ci fai niente... i riferimenti ci sono (anche se loro la chiamano in modo diverso) è che per il rimborso la vedo dura... non l'hanno chiusa ma solo posticipata!!"
La concessione regionale qui da me Milano,la pago alla tesoreria della provincia che è il tramite della regione,ed è la provincia che emette fisicamente il tesserino venatorio,ed emette l'eventuale multa nel caso di mancata restituzione nei tempi stabiliti dalla regione!!Sul fatto di poter chiedere invece il rimborso ,concordo pienamente con la tua tesi,che ricalca il pensiero che ho già esposto diverse volte.Ogni regione comunque ha le sue regole....quindi come al solito quello che vale in lombardia,può non valere per il Piemonte o altre regioni dello stivale.Ciao veciUltima modifica cheytac; 13-09-12, 15:42.Waidmannsheil!!!Commenta
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Intanto Grazie a tutti, mi apro i collegamenti e salvo gli allegati, io ho chiesto per me e per tanti miei colleghi,per far evitare loro di sostenere "spese inutili".... le associazioni non ci hanno fornito alcun informazione a riguardo, secondo me avrebbero dovuto/potuto, vediamo se a posteriori riusciranno a tutelarci con iniziative legali.
Grazie ancora.
Alberto Pertusi.
PS: propongo magari una volta avute notizie certe e (speriamo utili) di aprire un tread con indicazioni corrette e di metterlo "in evidenza" ad uso dei cacciatori piemontesi.... Che cos'è il Genio? È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione.."amici miei atto II"Commenta
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La legge è nazionale... è la solita 157/92!!Si Albo l'avevo letto,compreso quello scritto da pecos.Ma, proprio perchè la voce è:
ABILITAZIONE.. ALL'ESERCIZIO VENATORIO!!!!!
Penso che si riferiscano alla tassa di concessione degli esami venatori e relativo certificato.Difatto si parla di rimborso o compensazione per mancata concessione !!!!Poi ti ripeto, magari,la interpreto male io però così è scritta!!!!Bisognerebbe telefonare in regione e vedere come la interpretano loro e le loro interpretazioni farsele mettere per iscritto!!!!
"Se la concessione è regionale con la Provincia non ci fai niente... i riferimenti ci sono (anche se loro la chiamano in modo diverso) è che per il rimborso la vedo dura... non l'hanno chiusa ma solo posticipata!!"
La concessione regionale qui da me Milano,la pago alla tesoreria della provincia che è il tramite della regione,ed è la provincia che emette fisicamente il tesserino venatorio,ed emette l'eventuale multa nel caso di mancata restituzione nei tempi stabiliti dalla regione!!Sul fatto di poter chiedere invece il rimborso ,concordo pienamente con la tua tesi,che ricalca il pensiero che ho già esposto diverse volte.Ogni regione comunque ha le sue regole....quindi come al solito quello che vale in lombardia,può non valere per il Piemonte o altre regioni dello stivale.Ciao veci
Art. 23.(Tasse di concessione regionale)
1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22.
2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e puo' essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.
3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonchè dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.
5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le azienda faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggetti a tasse regionali.Bruno Decca
"Multi sunt vocati... pàuci vero electi"Commenta
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da OizirbafPagamento tesserino regionale
Che voi sappiate non è più possibile pagare la tassa regionale (regione Lombardia) con il versamento cc postale?...-
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da zimoxBuongiorno a tutti ,mi chiamo Simone e vivo in Piemonte! Migratorista e padellaro Doc!!!! La mia fedele compagna di caccia è una setter di nome Nives!Saluti...
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da DienneHo visto che la regione Piemonte ha presentato una legge regionale molto riduttiva x la caccia in codesta regione, mi sembra di aver capito che esiste...
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da marco sBuongiorno a tutti.
Qualcuno ha avuto modo di dare un'occhiata alla nuovissima legge regionale piemontese? Qualche osservazione?
Soprattutto...-
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