Ci sono Troppi Cinghiali? Perché? Cosa si può fare?

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  • maxpointer73
    ⭐⭐⭐
    • Aug 2016
    • 3088
    • torino
    • pointer inglese

    #16
    Se un animale è da eliminare...(perché scomodo giusto o sbagliato che sia)...
    Non ci devono essere regole o vincoli di nessun genere.
    Se il risultato da raggiungere è quello...
    Si abbatte 365 giorni ovunque, aree protette comprese...
    Senza nessuna regola.
    Se si inizia a mettere regole e vincoli il risultato non si otterrà mai....
    Tutte queste situazioni insieme, in Italia non si avranno mai.
    Perché del cinghiale fondamentalmente oltre ai cacciatori.. non frega nulla a nessuno.
    Troppi personaggi ostruzionisti non permetteranno mai un massacro di una specie.
    Ci saranno, come già stanno attuando in certe zone, più o meno dei contenimenti....
    Per il resto sono e rimarranno solo parole.

    Discorsi simili su altre specie "vedi nutria" sono anni che se ne parla e si cerca di eliminarla.
    Risultato : ZERO.!!!!!
    Anzi, più aumentano le zone protette e più il numero aumenta a dismisura...
    Perché?...
    Perché ci sono troppe leggi e zone interdette che fondamentalmente impediscono che l'animale venga eliminato.

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    • sly8489
      ⭐⭐⭐⭐
      • Mar 2009
      • 11961
      • Trieste
      • spring spaniel

      #17
      Faccio caccia di selezione, le legge non è stata modificata, non ho il contenimento danni, i piani di abbattimento vengono rispettati, io mi attengo a quello che prevede la legge. Quelle poche femmine adulte previste nel piano di abbattimento preferisco prelevarle a novembre e non in aprile. Le femmine accompagnate non sono abbattibili, siccome la legge sulla caccia non può essere modificata, per risolvere la situazione hanno anticipato l'apertura con questa trovata ingegnosa. Ho due scale, su due campi di grano, sono per il capriolo, in questi campi pastura sempre qualche cinghiale, l'ultima volta che mi sono attardato ad andare via, sono arrivati alle 21,40 due femmine, almeno così mi è parso di capire dalle teste. Nel grano solo le teste si riescono a vedere. Non ho potuto tirare perchè non potevo vedere se fossero accompagnate dai piccoli. Non mi è permesso neanche pasturare fuori dal grano per cercare di capire se almeno una delle due non è accompagnata. Per legge in caccia di selezione sono vietate le ottiche notturne, penso che quelli autorizzati, non fanno caccia di selezione, ma qualche altra cosa che con la caccia non centra niente. "Per diminuire il numero dei cinghiali bisognerebbe modificare le leggi sulla caccia, dopo bisogna trovare cacciatori che rispettano quel tipo di provvedimento."Era in senso generale, non era riferito alla mia realtà in riguardo alla caccia di selezione.

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      • Mattone
        ⭐⭐⭐
        • Jul 2014
        • 1873
        • Ungheria

        #18
        Originariamente inviato da sly8489
        ...Per legge in caccia di selezione sono vietate le ottiche notturne, penso che quelli autorizzati, non fanno caccia di selezione, ma qualche altra cosa che con la caccia non centra niente. "Per diminuire il numero dei cinghiali bisognerebbe modificare le leggi sulla caccia, dopo bisogna trovare cacciatori che rispettano quel tipo di provvedimento."Era in senso generale, non era riferito alla mia realtà in riguardo alla caccia di selezione.
        In Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna (e forse pure in altre regioni) sono permesse ottiche notturne in selezione.
        Hatz und Gejaid ist edel Freud

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        • Yed
          ⭐⭐⭐
          • Sep 2012
          • 6352
          • Pordenone
          • Segugio Bavarese di montagna

          #19
          Originariamente inviato da Mattone
          In Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna (e forse pure in altre regioni) sono permesse ottiche notturne in selezione.
          Sarebbero state permesse puro qua' ....
          Prima le hanno concesse e poi cancellate ...
          Però ci lasciano cacciare fin dopo quattro ore dopo il tramonto (solo cinghiali).
          Noi li abbiamo addestrati a viaggiare con una torcia nel c..o [wink][:D][:D]

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          • sly8489
            ⭐⭐⭐⭐
            • Mar 2009
            • 11961
            • Trieste
            • spring spaniel

            #20
            Originariamente inviato da Mattone
            In Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna (e forse pure in altre regioni) sono permesse ottiche notturne in selezione.
            Penso che le tre regioni da te citate non sono state oggetto di nessun ricorso da parte dei soliti noti. In regione l'autorizzazione a poter utilizzare visori notturni e durata quasi un mese, giusto il tempo i far spendere soldi per l'acquisto dei visori per dopo vietarli.[:D][:D]Qui l'art.37 è praticamente sconosciuto, da voci di corridoio la Forestale ha abbattuto 1.400 cinghiali, di conseguenza 1.400 cinghiali finiti all'inceneritore, l'inceneritore pagato con i soldi dei contribuenti, come le carabine e i visori notturni. Non sapevo neanche che c'è un piccolo gruppo di cacciatori che viene impiegato per il contenimento danni.

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            • Alessandro il cacciatore
              🥇🥇
              • Feb 2009
              • 20197
              • al centro della Toscana
              • Deutsch Kurzhaar

              #21
              Originariamente inviato da sly8489
              Qui l'art.37 è praticamente sconosciuto,
              Ci credo: è un articolo della Legge Regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3.
              Ecco l'art 37, guardate quante integrazioni dal 1994 a oggi.

              Art. 37
              - Controllo della fauna selvatica
              1. Il Presidente della Giunta regionale può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all’ Sito esternoarticolo 18 della L. n. 157/1992 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
              2. La Regione (135), per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela di particolari specie selvatiche, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede (136)al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’ISPRA (135).
              2 bis . Ai fini del controllo delle popolazioni di fauna selvatica, la Regione utilizza (135) i metodi e le caratteristiche degli interventi ecologici come definiti dall’ISPRA. (91)
              3. La Regione, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici di cui al comma 2 bis, autorizza piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate. Tali piani sono attuati dalla Regione con il coinvolgimento gestionale degli ATC e sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale. Per la realizzazione dei piani la Regione può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie di cui all’articolo 51, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia. (92)(314)
              4. Per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica la Regione può affiancare al proprio personale anche soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla Regione stessa sulla base di programmi concordati con l’ISPRA. Tali corsi dovranno fornire una idonea preparazione circa l’ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché sulle tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo. (137)(314)
              4 bis. Sono abilitati all’abbattimento delle specie storno (Sturnus vulgaris), tortora orientale dal collare (Streptopelia decaocto) e piccione di città (Columba livia forma domestica), qualora autorizzato dalla Regione (135) per la tutela della produzione agricola e zootecnica, i cacciatori che hanno frequentato appositi corsi della durata di almeno due ore per specie organizzati dalla Regione. (135) (93)
              4 ter. I cacciatori iscritti nel registro di cui all’articolo 28 quater sono equiparati ai cacciatori di cui al comma 4, per le specie di riferimento. (93) (137) (313)
              4 quater. La Regione (135) per prevenire o eliminare i danni alle produzioni agricole autorizza, in qualsiasi periodo dell’anno, i cacciatori abilitati ai sensi del comma 4, i soggetti di cui all’articolo 51, i proprietari o conduttori dei fondi interessati e le squadre di caccia al cinghiale, indicate dall’ATC, al controllo dei cinghiali. (93)(315)
              5. I comitati di gestione degli A.T.C. dovranno predisporre programmi annuali di controllo dei predatori appartenenti a specie di cui all’ Sito esternoart. 18 della L. n. 157/1992 a attuarsi in periodo di caccia aperta mediante l’ausilio dei cacciatori iscritti.
              6. La Regione (135), anche su richiesta dei Comuni, o dei comitati degli A.T.C., corredata di parere favorevole dell’ISPRA. (300) può autorizzare, in qualsiasi tempo, la cattura di fauna selvatica in tutti quei territori vietati alla caccia per i quali non siano previste dalla presente legge specifiche disposizioni relative alla cattura, definendo le condizioni e le modalità di utilizzazione dei soggetti catturati.
              6 bis. La Regione può (135) predisporre piani di controllo del piccione di città (Columba livia forma domestica) per prevenire i danni alle coltivazioni agricole. (93)
              6 ter. I capi provenienti da interventi di controllo appartenenti alle specie cinghiale, daino, cervo, muflone e capriolo, qualora non utilizzati per rifondere i danni provocati o per rimborsare i costi sostenuti per l’intervento, devono essere inviati ai centri di lavorazione abilitati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale). (91)

              -----------------------------------------------------------------------


              Note del Redattore:










              [135]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

              [136]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parola così sostituita con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

              [137]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

              [138]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Lettera così sostituita con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 17.

              [139]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole aggiunte con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 1.

              [140]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 1.

              [141]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 2.

              [142]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Titolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 3.

              [143]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Rubrica così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 4.

              [144]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Articolo inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 7.

              [145]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Nota soppressa.

              [146]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Articolo inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 9.

              [147]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 12.

              [148-154]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Note soppresse.

              [155]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole prima inserite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 21, ed ora soppresse con la l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 3.

              [156]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Nota soppressa.

              [157]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 23.

              [158]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 24.

              [159]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 25.

              [160]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 26.

              [161]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

              [162]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

              [163]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

              [164]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

              [165]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 29.

              [166]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 29.

              [167]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 30.

              [168]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Nota soppressa.

              [169]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 31.

              [170]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 32.

              [171]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 32.

              [172]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 33.

              [173]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 33.

              [174]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 34.

              [175]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 34.

              [176]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 35.

              [177]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 36.

              [178]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

              [179]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

              [180]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

              [181]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

              [182]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

              [183]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

              [184]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

              [185]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

              [186]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

              [187]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 39.

              [188]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Nota soppressa.

              [189]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 40.

              [190]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 41.

              [191]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 42.

              [192]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 43.

              [193]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 43.

              [194]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 44.

              [195]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 44.

              [196]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 44.

              [197]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 45.

              [198]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 46.

              [199]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 46.

              [200]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 46.

              [201]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 47.

              [202]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 49.

              [203]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 50.

              [204]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 51.

              [205]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 51.

              [206]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 52.

              [207]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 53.

              [208]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 53.

              [209]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 54.

              [210]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55.

              [211]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55.

              [212]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 56.

              [213]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 57.

              [214]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 58.

              [215]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 58.

              [216]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Articolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 59.

              [217]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 60.

              [218]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 61.

              [219]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 61.

              [220]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 61.

              [221]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 62.

              [222]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 63.

              [223]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 64.

              [224]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 65.

              [225]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 66.

              [226-228]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Note soppresse.

              [229]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma prima aggiunto con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 6, ed ora abrogato con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 12.

              [230]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Allegato prima inserito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 13 .

              [231-232]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Note soppresse.

              [233]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 1.

              [234]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 1.

              [235]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 1.

              [236]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 2.

              [237]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole inserite con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 1 .

              [238]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma abrogato con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 2 .

              [239]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma prima sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 2 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 8.

              [240]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma inserito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 4 .

              [241]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma inserito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 5 .

              [242]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 5 .

              [243]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma inserito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 6 .

              [244]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole aggiunte con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 6 .

              [245]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma inserito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 7 .

              [246]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma inserito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 8 .

              [247]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Rubrica così sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 9 .

              [248]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma prima sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 9 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 26.

              [249]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Articolo prima inserito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 10 ; e ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 67 .

              [250]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 11 .

              [251]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Lettera aggiunta con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 12 .

              [252]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma aggiunto con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 13 .

              [253]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 66 .

              [254]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 9 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 37.

              [255]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma così sostituito con l.r. 16 febbraio 2018, n. 8, art. 1 .

              [256]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma inserito con l.r. 16 febbraio 2018, n. 8, art. 2 .

              [257]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Articolo inserito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 54 .

              [258]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Lettera così sostituita con l.r. 25 novembre 2019, n. 70, art. 4 .

              [259]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 25 novembre 2019, n. 70, art. 6 .

              [260]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma inserito con l.r. 25 novembre 2019, n. 70, art. 7 .

              [261]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma prima aggiunto con l.r. 25 novembre 2019, n. 70, art. 9 , ed ora abrogato con l.r. 23 dicembre 2019, n. 79, art. 24.

              [262]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 1.

              [263]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Articolo inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 2.

              [264 ]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 3.

              [265 ]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 4.

              [266]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma abrogato con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 6.

              [267]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole aggiunte con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 7.

              [268]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 7.

              [269]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Lettera inserita con con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 10.

              [270]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 10.

              [271]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole inserite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 10.

              [272]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Lettera aggiunta con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 10.

              [273 ]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 10.

              [274]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Articolo inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 11.

              [275]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 12.

              [276]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 13.

              [277]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma aggiunto con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 14.

              [278]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma aggiunto con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 15.

              [279]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 16.

              [280]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 16.

              [281]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole inserite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 16.

              [282]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole inserite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 17.

              [283]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 17.

              [284]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma aggiunto con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 17.

              [285]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma aggiunto con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 18.

              [286]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 19.

              [287 ]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 19.

              [288 ]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma aggiunto con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 19.

              [289]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 20.

              [290]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole inserite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 21.

              [291 ]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole soppresse con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 22.

              [292]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 23.

              [293]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 23.

              [294]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 27.

              [295]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 27.

              [296]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole aggiunte con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 27.

              [297]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole soppresse con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 27.

              [298]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole aggiunte con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 28.

              [299]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 28.

              [300]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 29.

              [301]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma aggiunto con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 30.

              [302]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole inserite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 31.

              [303]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Sigla così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 32.

              [304]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 33.

              [305]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole aggiunte con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 33.

              [306]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 34.

              [307]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 35.

              [308]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole aggiunte con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 36.

              [309]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 37.

              [310]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parole inserite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 37.

              [311]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Comma prima inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 37 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 3 .

              [312]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              Parola soppressa con l.r. 3 febbraio 2021, n. 4, art. 1 .

              [313 ]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale del comma 4-ter dell'articolo 37 della presente legge.

              [314 ]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate in merito ai commi 3 e 4 del presente articolo.

              [315]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
              La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione sollevata in merito al comma 4-quater del presente articolo.

              CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE TOSCANA - VIA CAVOUR, 2 - 50129 FIRENZE - TEL. 055 23871
              -
              Ultima modifica Alessandro il cacciatore; 20-06-22, 08:31.
              Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)

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              • Alessandro il cacciatore
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                • Feb 2009
                • 20197
                • al centro della Toscana
                • Deutsch Kurzhaar

                #22
                Originariamente inviato da sly8489
                Qui l'art.37 è praticamente sconosciuto,
                Ci credo: è un articolo della Legge Regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3.
                Ecco l'art 37, guardate quante integrazioni dal 1994 a oggi.

                Art. 37
                - Controllo della fauna selvatica
                1. Il Presidente della Giunta regionale può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all’ Sito esternoarticolo 18 della L. n. 157/1992 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
                2. La Regione (135), per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela di particolari specie selvatiche, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede (136)al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’ISPRA (135).
                2 bis . Ai fini del controllo delle popolazioni di fauna selvatica, la Regione utilizza (135) i metodi e le caratteristiche degli interventi ecologici come definiti dall’ISPRA. (91)
                3. La Regione, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici di cui al comma 2 bis, autorizza piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate. Tali piani sono attuati dalla Regione con il coinvolgimento gestionale degli ATC e sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale. Per la realizzazione dei piani la Regione può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie di cui all’articolo 51, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia. (92)(314)
                4. Per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica la Regione può affiancare al proprio personale anche soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla Regione stessa sulla base di programmi concordati con l’ISPRA. Tali corsi dovranno fornire una idonea preparazione circa l’ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché sulle tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo. (137)(314)
                4 bis. Sono abilitati all’abbattimento delle specie storno (Sturnus vulgaris), tortora orientale dal collare (Streptopelia decaocto) e piccione di città (Columba livia forma domestica), qualora autorizzato dalla Regione (135) per la tutela della produzione agricola e zootecnica, i cacciatori che hanno frequentato appositi corsi della durata di almeno due ore per specie organizzati dalla Regione. (135) (93)
                4 ter. I cacciatori iscritti nel registro di cui all’articolo 28 quater sono equiparati ai cacciatori di cui al comma 4, per le specie di riferimento. (93) (137) (313)
                4 quater. La Regione (135) per prevenire o eliminare i danni alle produzioni agricole autorizza, in qualsiasi periodo dell’anno, i cacciatori abilitati ai sensi del comma 4, i soggetti di cui all’articolo 51, i proprietari o conduttori dei fondi interessati e le squadre di caccia al cinghiale, indicate dall’ATC, al controllo dei cinghiali. (93)(315)
                5. I comitati di gestione degli A.T.C. dovranno predisporre programmi annuali di controllo dei predatori appartenenti a specie di cui all’ Sito esternoart. 18 della L. n. 157/1992 a attuarsi in periodo di caccia aperta mediante l’ausilio dei cacciatori iscritti.
                6. La Regione (135), anche su richiesta dei Comuni, o dei comitati degli A.T.C., corredata di parere favorevole dell’ISPRA. (300) può autorizzare, in qualsiasi tempo, la cattura di fauna selvatica in tutti quei territori vietati alla caccia per i quali non siano previste dalla presente legge specifiche disposizioni relative alla cattura, definendo le condizioni e le modalità di utilizzazione dei soggetti catturati.
                6 bis. La Regione può (135) predisporre piani di controllo del piccione di città (Columba livia forma domestica) per prevenire i danni alle coltivazioni agricole. (93)
                6 ter. I capi provenienti da interventi di controllo appartenenti alle specie cinghiale, daino, cervo, muflone e capriolo, qualora non utilizzati per rifondere i danni provocati o per rimborsare i costi sostenuti per l’intervento, devono essere inviati ai centri di lavorazione abilitati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale). (91)

                -----------------------------------------------------------------------


                Note del Redattore:
                [1]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                V. Delib. C. 20 dicembre 1994, n. 588: "Norme per la salvaguardia delle produzioni agricole".

                [2]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Periodi aggiunti con l.r. 4 agosto 1997, n. 58 , art. 2.

                [3]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                V. anche l.r. 9 febbraio 1998, n, 11 , recante: "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca".

                [4]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                La l.r. 23 gennaio 1998, n. 7 , all’art. 13 , comma 2, così recita: " Decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore della presente legge i compiti di polizia amministrativa attribuiti alle Guardie volontarie di cui alle ll.rr. 25/84 e 3/94 sono limitati al rispetto delle disposizioni delle leggi suddette".

                [5]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma prima aggiunto con l.r. 12 febbraio 1999, n. 7 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 37. La Corte costituzionale successivamente ha dichiarato, con Sito esternoSentenza n. 90 del 22 maggio 2013 , l'illegittimità costituzionale del presente comma nel testo vigente prima della sua abrogazione con l'art. 37, comma 1, della l.r. 18 giugno 2012, n. 29 .

                [6]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 1999, n. 7 , art. 1.

                [7]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma prima aggiunto con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art. 4.

                [8]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art.10.

                [9]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo prima sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art.11 ed ora così sostituito con l.r. 4 aprile 2007, n. 19 , art. 1.

                [10]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo così sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art.12.

                [11]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo prima aggiunto con l.r. 11 ottobre 2002, n. 36 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 37.

                [12]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Nota soppressa.

                [13]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 2.

                [14]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma prima aggiunto con l.r. 10 giugno 2002, n. 20 , art. 9 ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 2.

                [15-17]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Note soppresse.

                [18]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 5; poi il comma è così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55.

                [19]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 6.

                [20]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Lettera così sostituita con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art 5.

                [21-26]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Note soppresse.

                [27]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 9 aprile 2009, n. 17 , art. 1.

                [28]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma inserito con l.r. 9 aprile 2009, n. 17 , art. 1.

                [29]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Lettera prima aggiunta con l.r. 9 aprile 2009, n. 17 , art. 2; poi la lettera è così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 42.

                [30]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Lettera aggiunta con l.r. 9 aprile 2009, n. 17 , art. 3.

                [31]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma abrogato con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 1.

                [32]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 2.

                [33]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 3.

                [34]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Nota soppressa.

                [35]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 5.

                [36]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 6.

                [37]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 7, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 68, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 11.

                [38]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 10.

                [39]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 10.

                [40]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo così sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 10.

                [41]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo prima inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 5.

                [42]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 12, poi sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 1.

                [43]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 19.

                [44]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 20.

                [45]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 15.

                [46]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 16.

                [47]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 11.

                [48-53]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Note soppresse.

                [54]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 21, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 27.

                [55]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 22.

                [56]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 22.

                [57]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 22.

                [58-65]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Note soppresse.

                [66]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 24.

                [67]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma abrogato con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 24.

                [68]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 24.

                [69]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 24.

                [70]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

                [71]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

                [72]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

                [73]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

                [74]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

                [75]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma aggiunto con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

                [76]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 26.

                [77]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 26; ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 35.

                [78]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 27.

                [79]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 28.

                [80]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 28.

                [81]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 28.

                [82]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 29 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 24.

                [83]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 25.

                [84]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 31.

                [85]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 31.

                [86]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 31.

                [87]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma abrogato con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 32.

                [88]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Lettera così sostituita con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 33.

                [89]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 34.

                [90]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma prima inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 35, ed ora così sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 65 , art. 1.

                [91]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma aggiunto con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 36.

                [92]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 36, ed ora così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

                [93]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 36.

                [94]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 38.

                [95]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 39, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 48.

                [96]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 40.

                [97]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Titolo abrogato con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 41.

                [98]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Lettera così sostituita con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 42.

                [99]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 42.

                [100]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Lettera abrogata con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 42.

                [101]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 42, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 54.

                [102]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 43, poi sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55, ed ora così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 11 .

                [103]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Nota soppressa.

                [104]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 45.

                [105]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Regolamento regionale 26 luglio 2011, n. 33/R , abrogato e sostituito con Regolamento regionale 5 settembre 2017, n. 48/R .

                [106]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 36.

                [107]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 38.

                [108]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Lettera inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 38.

                [109]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Nota soppressa.

                [110]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 8.

                [111]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma abrogato con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 8.

                [112]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma prima sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 65 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 28.

                [113]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 65 , art. 1.

                [114]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Nota soppressa.

                [115]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 1.

                [116]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Nota soppressa.

                [117]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Nota soppressa.

                [118]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 2.

                [119]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 3.

                [120]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 16.

                [121]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 7, poi così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 17. Infine l'articolo è abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 4.

                [122]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 8, poi sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 18, poi sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 5. Infine l'articolo è nuovamente così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 9.

                [123]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Nota soppressa.

                [124]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 10.

                [125]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Nota soppressa.

                [126]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole aggiunte con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 13.

                [127-128]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Note soppresse.

                [129]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 12.

                [130]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma prima inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 12, e poi così sostituito con l.r. 25 novembre 2019, n. 70, art. 5 .

                [131]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 13.

                [132]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Nota soppressa.

                [133]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                L'efficacia di questo articolo è sospesa per il periodo di vigenza della l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 .

                [134]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo inserito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 15.

                [135]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

                [136]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parola così sostituita con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

                [137]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

                [138]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Lettera così sostituita con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 17.

                [139]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole aggiunte con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 1.

                [140]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 1.

                [141]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 2.

                [142]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Titolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 3.

                [143]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Rubrica così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 4.

                [144]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 7.

                [145]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Nota soppressa.

                [146]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 9.

                [147]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 12.

                [148-154]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Note soppresse.

                [155]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole prima inserite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 21, ed ora soppresse con la l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 3.

                [156]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Nota soppressa.

                [157]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 23.

                [158]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 24.

                [159]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 25.

                [160]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 26.

                [161]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

                [162]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

                [163]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

                [164]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

                [165]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 29.

                [166]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 29.

                [167]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 30.

                [168]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Nota soppressa.

                [169]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 31.

                [170]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 32.

                [171]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 32.

                [172]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 33.

                [173]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 33.

                [174]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 34.

                [175]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 34.

                [176]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 35.

                [177]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 36.

                [178]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

                [179]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

                [180]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

                [181]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

                [182]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

                [183]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

                [184]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

                [185]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

                [186]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

                [187]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 39.

                [188]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Nota soppressa.

                [189]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 40.

                [190]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 41.

                [191]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 42.

                [192]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 43.

                [193]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 43.

                [194]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 44.

                [195]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 44.

                [196]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 44.

                [197]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 45.

                [198]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 46.

                [199]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 46.

                [200]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 46.

                [201]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 47.

                [202]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 49.

                [203]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 50.

                [204]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 51.

                [205]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 51.

                [206]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 52.

                [207]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 53.

                [208]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 53.

                [209]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 54.

                [210]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55.

                [211]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55.

                [212]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 56.

                [213]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 57.

                [214]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 58.

                [215]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 58.

                [216]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 59.

                [217]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 60.

                [218]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 61.

                [219]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 61.

                [220]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 61.

                [221]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 62.

                [222]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 63.

                [223]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 64.

                [224]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 65.

                [225]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 66.

                [226-228]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Note soppresse.

                [229]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma prima aggiunto con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 6, ed ora abrogato con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 12.

                [230]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Allegato prima inserito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 13 .

                [231-232]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Note soppresse.

                [233]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 1.

                [234]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 1.

                [235]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 1.

                [236]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 2.

                [237]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole inserite con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 1 .

                [238]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma abrogato con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 2 .

                [239]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma prima sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 2 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 8.

                [240]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma inserito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 4 .

                [241]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma inserito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 5 .

                [242]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 5 .

                [243]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma inserito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 6 .

                [244]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole aggiunte con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 6 .

                [245]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma inserito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 7 .

                [246]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma inserito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 8 .

                [247]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Rubrica così sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 9 .

                [248]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma prima sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 9 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 26.

                [249]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo prima inserito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 10 ; e ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 67 .

                [250]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 11 .

                [251]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Lettera aggiunta con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 12 .

                [252]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma aggiunto con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 13 .

                [253]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 66 .

                [254]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 9 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 37.

                [255]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 16 febbraio 2018, n. 8, art. 1 .

                [256]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma inserito con l.r. 16 febbraio 2018, n. 8, art. 2 .

                [257]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo inserito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 54 .

                [258]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Lettera così sostituita con l.r. 25 novembre 2019, n. 70, art. 4 .

                [259]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 25 novembre 2019, n. 70, art. 6 .

                [260]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma inserito con l.r. 25 novembre 2019, n. 70, art. 7 .

                [261]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma prima aggiunto con l.r. 25 novembre 2019, n. 70, art. 9 , ed ora abrogato con l.r. 23 dicembre 2019, n. 79, art. 24.

                [262]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 1.

                [263]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 2.

                [264 ]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 3.

                [265 ]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 4.

                [266]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma abrogato con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 6.

                [267]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole aggiunte con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 7.

                [268]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 7.

                [269]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Lettera inserita con con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 10.

                [270]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 10.

                [271]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole inserite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 10.

                [272]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Lettera aggiunta con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 10.

                [273 ]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 10.

                [274]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Articolo inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 11.

                [275]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 12.

                [276]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 13.

                [277]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma aggiunto con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 14.

                [278]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma aggiunto con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 15.

                [279]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 16.

                [280]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 16.

                [281]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole inserite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 16.

                [282]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole inserite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 17.

                [283]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 17.

                [284]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma aggiunto con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 17.

                [285]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma aggiunto con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 18.

                [286]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 19.

                [287 ]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 19.

                [288 ]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma aggiunto con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 19.

                [289]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 20.

                [290]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole inserite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 21.

                [291 ]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole soppresse con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 22.

                [292]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 23.

                [293]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 23.

                [294]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 27.

                [295]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 27.

                [296]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole aggiunte con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 27.

                [297]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole soppresse con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 27.

                [298]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole aggiunte con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 28.

                [299]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 28.

                [300]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 29.

                [301]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma aggiunto con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 30.

                [302]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole inserite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 31.

                [303]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Sigla così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 32.

                [304]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 33.

                [305]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole aggiunte con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 33.

                [306]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 34.

                [307]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 35.

                [308]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole aggiunte con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 36.

                [309]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 37.

                [310]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parole inserite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 37.

                [311]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Comma prima inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 37 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 3 .

                [312]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                Parola soppressa con l.r. 3 febbraio 2021, n. 4, art. 1 .

                [313 ]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale del comma 4-ter dell'articolo 37 della presente legge.

                [314 ]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate in merito ai commi 3 e 4 del presente articolo.

                [315]Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
                La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione sollevata in merito al comma 4-quater del presente articolo.

                CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE TOSCANA - VIA CAVOUR, 2 - 50129 FIRENZE - TEL. 055 23871
                -
                Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)

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