Parchi, Oasi e Z.R.C.

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piccoletto
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  • piccoletto

    #1

    Parchi, Oasi e Z.R.C.

    Tante volte si è parlato (in particolare, io sono un praticante abitudinario!) dell'addestramento svolto all'interno dei vari Parchi, Oasi e ZRC; Oggi mi domando quali sono le norme che regolano le sanzioni per l'accesso e l'addestramento cinofilo in queste aree???
    Come molti di Voi sanno, mi capita spesso di allenare all'interno di un'Oasi nel Parmense; Stamani mi viene detto che oltre alla classica sanzione amministrativa per l'allenamento e per l'accesso con l'eventuale automezzo dentro la perimetrazione del Parco, possono effettuare pure il sequestro del mezzo!!!!
    Ho fatto una piccola ricerca, ma gli esiti non sono attendibili e certi, quindi ho pensato di chiedere lumi a chi sicuramente è molto più esperto di me.
    Attendo vs. notizie e consigli
  • enrico
    ⭐⭐⭐
    • Apr 2006
    • 7098
    • Casarza Ligure, Genova, Liguria.
    • bracco italiano

    #2
    Nai comuni limitrofi al mio di residenza esiste la fascia "A" che fa parte del Parco delle Cinque terre, una fascia che corre limitrofa dal mare allinterno e va dai 2 km in linea d'aria ai 4.
    In questo "parco" è consentita la caccia ma, non è consentito accendere fuochi, andare in moto, ascoltare la radio ad alto volune , raccogliere fiori protetti, tagliare piante o rami ecc.ecc. siccome dove si va a cacia alla migratoria esiste una strada interpoderale fatta dai mlitari in tempo di guerra, le autorità CFS chiudono un ochhio per chi arriva sino alla fine della strada in moto.
    Ora parlando con un Maresciallo della Forestale ha deto che sin che non arivano lamentele va tutto bene poi.... e cosi per i rifugi, se ti prendono dentro col cane possono anche ritirti il p.a..
    Dipende da chi trovi!, se uno vuole chiudere un ochhio va bene se no..... a buon inteditor poche parole.




    enrico
    enrico

    le opinioni personali sono come le palle.... ognuno ha le sue

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    • pennino
      ⭐⭐⭐
      • Jul 2005
      • 2286
      • Rocca Priora, Roma, Lazio.

      #3
      però....non ti facevo così biricchino...cmq, addestramento in zona libera da 100 a 300 euro, ne ho avuto una conferma diretta la settimana scorsa....nei parchi (mi è stato riferito dalla forestale) da 300 a 900 euro, senza nessun altro tipo di procedura...
      sigpic
      pennino

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      • apache
        ⭐⭐
        • Mar 2006
        • 424
        • Urbino, Pesaro-Urbino, Marche.

        #4
        <div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Messaggio inserito da piccoletto

        Tante volte si è parlato (in particolare, io sono un praticante abitudinario!) dell'addestramento svolto all'interno dei vari Parchi, Oasi e ZRC; Oggi mi domando quali sono le norme che regolano le sanzioni per l'accesso e l'addestramento cinofilo in queste aree???
        Come molti di Voi sanno, mi capita spesso di allenare all'interno di un'Oasi nel Parmense; Stamani mi viene detto che oltre alla classica sanzione amministrativa per l'allenamento e per l'accesso con l'eventuale automezzo dentro la perimetrazione del Parco, possono effettuare pure il sequestro del mezzo!!!!
        Ho fatto una piccola ricerca, ma gli esiti non sono attendibili e certi, quindi ho pensato di chiedere lumi a chi sicuramente è molto più esperto di me.
        Attendo vs. notizie e consigli
        </span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
        La tua domanda è una domanda abbastanza difficile, che necessiterebbe di una lunga spiegazione.

        Dunque: dell'addestramento dei cani, non si occupa la legge nazionale. A ciò sono preposte le leggi regionali, che fissano IN VIA GENERALE i luoghi , i tempi e i requisisti delle zone di addestramento.
        Le leggi regionali potrebbero anche fissare norme per l'addestramento pre-apertura ( ed è questo che ci interessa), ma in generale non lo fanno ,riservando tale incombente ai calendari venatori.
        Quindi i calendari venatori ( regionale e prov.le) costituiscono deroghe ad hoc , e limitate al tempo della pre apertura, alla normativa generale sull'addestramento.

        V'è comunque da dire che il calendario venatorio - di solito- si limita a indicare gli orari e i giorni, nulla stabilendo in ordine all'allenamento nelle "zone di divieto di caccia, parchi esclusi".

        Dunque: abbiamo detto che , nella prassi, è il calendario venatorio
        che detta le regole "eccezionali" per l'addestramento pre apertura.
        Abbiamo altresì precisato che dette regole si riferiscono ( di solito) al terreno libero, perchè le altre regole devono essere cercate nella normativa regionale relativa ai luoghi e ai periodi di addestramento cani ( con le sanzioni amministrative connesse).
        Ad esempio , nelle marche, la legge regionale (art.33) dice che i cani si possono allenare solo in determinate zone. Negli altri casi si è sanzionati. Quindi la legge non si perita di dire altro. ( cioè non dice: è vietato allenare cani nelle oasi, nelle zrc, ecc....Si può allenere solo nelle zone add.cani e basta.
        Come detto, la legge regionale va letta insieme al calendario venatorio, che costituisce una "deroga" specifica per il periodo pre apertura, al divieto di allenare cani al di fuori delle aree apposite fissate con legge regionale.

        Quindi, per le sanzioni, dovrai rifarti alla normativa regionale sull'addestramento dei cani, combinandola all'"eccezione" costituita dal calendario regionale e prov.le.

        Per l'allenamento dei cani nei parchi , andrei molto cauto.
        Infatti la disciplina delle attività consentite nei parchi ha la sua fonte principale nella sistematica legislativa delle aree protette ( es.legge quadro 394/1991).
        E' pur vero che la legge sulla caccia è successiva di un anno, e che comunque in essa vi sono norme penali relative alal caccia nei parchi , ma la normativa sui parchi riguarda in generale tutti gli animali ( anche fauna non omeoterma, insetti, ecc..)ed è più ampia.
        Dico questo perchè la legge quadro sui parchi,(art.11 comma 3 sub a) commina sanzioni penali a chiunque arrechi "disturbo delle specie animali", che è cosa diversa e più ampia di "allenare o condurre cani" e - a mio avviso - comprensiva delle ultime due fattispecie.
        Lo stesso articolo punisce la cattura di specie animali ( anche non di fauna selvatica omeoterma, di cui si occupa la legge sulla caccia).
        Semplificando diremo che: se una cattura o caccia animali appartenenti alla fauna selvatica omeoterma , si applica la legge sulla caccia. Se cattura altri animali si applica la legge sui parchi.
        COMUNQUE, SE DISTURBA LA FAUNA ( DI QUALSIASI TIPO) NEI PARCHI, si applicano le sanzioni penali ( oblazionabili)delle legge sui parchi . E allendano i cani , è indubbio che si disturba la fauna.
        La sanzioni è quindi indubbiamente di natura penale, con possibilità di sequestro di ogni cosa che serva alla commissione del reato ( anche se vedo lontana l'ipotesi di sequestro della vettura, sopratutto se la si lascia nelle strade carrozzabili, e non viene usata direttamente per "il disturbo").
        Ovviamente mi riferisco ai parchi , anche se tu usi indifferemente la terminologia "Oasi" e "Parco"
        apache

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        • piccoletto

          #5
          Grazie Gian Luca, per l'esaustiva disamina sulla questione....Sabato vado a fare una capatina in "zona addestramento cani", così mi chiarisco le idee se è "Parco" od "Oasi", e poi vedo se ci fosse qualche riferimento normativo locale sui cartelli di divieto di accesso che perimetrano la zona, e poi vedo di esser più preciso.
          Intanto, grazie per la tua disponibilità.

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