Leggi regionali 2

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  • Pier64
    • Dec 2007
    • 96
    • Sardegna

    #1

    Leggi regionali 2

    Premesso che il mio territorio di caccia è la Sardegna, ed essendo appassionato alla caccia al cinghiale ho seguito i vari dibattiti, anche in questo forum, riguardo all'utilizzo legale o meno della canna rigata nella mia regione.
    Ho raccolto in questo periodo diversi documenti che sembra affermino la legittimità della cosa. Tra i documenti che mi hanno fatto vedere c'è una sentenza del tribunale di Nuoro dove un fatto riguardante l'utilizzo di arma con canna rigata, in calibro legale per uso venatorio s'intende, è stato dichiarato come non reato in quanto nessuna regione può creare fattispecie penali su leggi dello stato, L.157/92 che nel caso specifico dichiarano le "carabine" con specifico calibro pienamente legali.
    Inoltre ho notato che nel prontuario che gli agenti forestali sardi hanno in dotazione, l'uso di fucili a canna rigata deve essere sanzionato penalmente, invece andando a vedere il sito:http://www.sardegnaambiente.it/index...v=2&c=5184&t=1 invece dichiarano che c'è solo una sanzione amministrativa.
    Mosso da curiosità ho visto le sanzioni che la regione Piemonte attua nei confronti dell'uso di armi a canna rigata nella caccia al cinghiale, sono penali e addirittura è sanzionato penalmente anche l'uso di carabine con canna più corta di 45cm, sempre con calibro adatto ad uso venatorio.
    Ora mi chiedo ma le regioni possono far diventare penale una cosa che invece per la legge quadro nazionale non lo è?
    La legge non è uguale per tutti nello stato Italiano?
    Cioè se mi beccano in Piemonte vado in penale, nel Lazio, in Umbria etc.no?
    Chi Ha ragione.......?
    Saluti
    PLP
  • cheytac
    ⭐⭐⭐
    • Jul 2009
    • 4156
    • Bollate(Mi)
    • Bassotta a pelo duro(Ulla) boxer (yuma)

    #2
    Originariamente inviato da Pier64
    Premesso che il mio territorio di caccia è la Sardegna, ed essendo appassionato alla caccia al cinghiale ho seguito i vari dibattiti, anche in questo forum, riguardo all'utilizzo legale o meno della canna rigata nella mia regione.
    Ho raccolto in questo periodo diversi documenti che sembra affermino la legittimità della cosa. Tra i documenti che mi hanno fatto vedere c'è una sentenza del tribunale di Nuoro dove un fatto riguardante l'utilizzo di arma con canna rigata, in calibro legale per uso venatorio s'intende, è stato dichiarato come non reato in quanto nessuna regione può creare fattispecie penali su leggi dello stato, L.157/92 che nel caso specifico dichiarano le "carabine" con specifico calibro pienamente legali.
    Inoltre ho notato che nel prontuario che gli agenti forestali sardi hanno in dotazione, l'uso di fucili a canna rigata deve essere sanzionato penalmente, invece andando a vedere il sito:http://www.sardegnaambiente.it/index...v=2&c=5184&t=1 invece dichiarano che c'è solo una sanzione amministrativa.
    Mosso da curiosità ho visto le sanzioni che la regione Piemonte attua nei confronti dell'uso di armi a canna rigata nella caccia al cinghiale, sono penali e addirittura è sanzionato penalmente anche l'uso di carabine con canna più corta di 45cm, sempre con calibro adatto ad uso venatorio.
    Ora mi chiedo ma le regioni possono far diventare penale una cosa che invece per la legge quadro nazionale non lo è?
    La legge non è uguale per tutti nello stato Italiano?
    Cioè se mi beccano in Piemonte vado in penale, nel Lazio, in Umbria etc.no?
    Chi Ha ragione.......?
    Saluti
    Qui ci vuole un legale,e pure molto bravo.....ciaovecio
    Waidmannsheil!!!

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    • Cocco

      #3
      Buonasera a tutti, anche io come Pier64 sono sardo e il quesito da lui posto è stato oggetto di più di una discussione.
      Allora, parto dall'ultimo punto perchè la risposta l'hai già reperita nella sentenza in tuo possesso, LE REGIONI NON CREANO FATTISPECIE PENALI, il prontuario del nostro corpo forestale che hai visto è frutto di una vecchia ed errata interpretazione.
      Per quanto riguarda il caso da te citato della regione Piemonte, non posso esprimermi perchè non conosco la normativa [?] ma per quanto concerne alla lunghezza di canna, sono propenso a credere che sia basata sulla vecchia normativa del 1980 che imponeva una lunghezza minima della canna pari a 450 mm perchè un arma ad anima liscia fosse considerata lunga e sulla base di questo abbia modellato il proprio art. e quindi l'illiceità penale risulterebbe dall'utilizzo di un "arma corta" (mezzo non consentito ex 157/92) e non "lunga"...mi raccomando, prendi questa considerazione con le pinze, è solo una ipotesi fatta tra amici!
      Se però mi mandi gli estremi della normativa si può vedere di capirci qualcosina in più..
      Saluti
      C.V.

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      • ALFIO68

        #4
        salve,se andiamo per logica la legge base e' quella nazionale e in base a cio' che dice la legge nazionale quelle regionali si devono attenere,comunque i giudici come rito penale seguono quello nazionale.
        saluti a tutti

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        • Alboinensis
          Moderatore Continentali Esteri
          • Nov 2008
          • 8422
          • Brescia - Lombardia
          • Cane da ferma tedesco a pelo corto - Kurzhaar

          #5
          Il questito è abbastanza complicato e penso che ci vorrebbe un'interpretazione fatta dalla Regione!!

          Io posso dare solo alcune mie personalissime deduzioni :
          - Le regioni non possono fare reati penali, però non ci dobbiamo dimenticare che la legge regionale può avere carattere più restrittivo di quella della legge quadro nazionale, la quale sancisce solo le disposizioni minime di salvaguardia; in questo contesto legislativo alcune Regioni a statuto speciale potrebbero aver vietato l'uso della canna rigata, rendendola di fatto un mezzo vietato... il cacciare con un mezzo vietato potrebbe far ricadere la violazione nel reato penale richiamato dall'art. 30 comma h) della 157/92.
          - Inoltre non dobbiamo dimenticarci che in alcune regioni ci potrebbero essere delle restrizioni regolamentari in materia di armi, le quali potrebbero far applicare l'art. 30 comma 3) della 157/92.
          Bruno Decca
          "Multi sunt vocati... pàuci vero electi"

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          • Cocco

            #6
            Originariamente inviato da alboinensis
            Il questito è abbastanza complicato e penso che ci vorrebbe un'interpretazione fatta dalla Regione!!

            Io posso dare solo alcune mie personalissime deduzioni :
            - Le regioni non possono fare reati penali, però non ci dobbiamo dimenticare che la legge regionale può avere carattere più restrittivo di quella della legge quadro nazionale, la quale sancisce solo le disposizioni minime di salvaguardia; in questo contesto legislativo alcune Regioni a statuto speciale potrebbero aver vietato l'uso della canna rigata, rendendola di fatto un mezzo vietato... il cacciare con un mezzo vietato potrebbe far ricadere la violazione nel reato penale richiamato dall'art. 30 comma h) della 157/92.
            - Inoltre non dobbiamo dimenticarci che in alcune regioni ci potrebbero essere delle restrizioni regolamentari in materia di armi, le quali potrebbero far applicare l'art. 30 comma 3) della 157/92.
            Giustamente dici che la normativa regionale può essere più restrittiva di quella nazionale e da noi (Sardegna) effettivamente la canna rigata è mezzo vietato, ma attraverso una norma regionale (la l.r. 23/98) e quindi non si configura un illecito penale; non si può applicare l'art.30 lett.h della 157/92 in quanto l'art.13 della stessa legge esplicitamente consente l'utilizzo di tale tipologia di arma purchè "di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40".
            In un primo periodo chi veniva trovato in atteggiamento di caccia con armi a canna rigata veniva perseguito penalmente, ora che si è chiarito il punto anche le forze dell'ordine solitamente agiscono direttamente in via amministrativa.
            Riguardo l'ultimo dubbio, l'art.117 2° co. lett. d) della Costituzione sancisce la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di: difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

            Purtroppo frequentemente la normativa è contorta e di difficile interpretazione e prima di fare chiarezza sulle nuove norme spesso qualcuno deve fare, per così dire, da cavia!!!
            Penso al cacciatore che ha beneficiato della sentenza succitata e a quanto avrà penato....
            Saluti
            C.V.

            PS per i sardi: non c'è necessita che vi dica che se trovate l'agente sbagliato vi denuncia penalmente vero?! Poi si viene assolti, ma sono grane e se si viene solo contrvvenzionati[regol], occhio alla recidiva!!!!!
            Ho voluto fare questa precisazione perchè a causa mia qualcuno non si facesse prendere dall'entusiamo e poi....
            Ultima modifica Ospite; 05-12-09, 07:58.

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            • giuseppe75
              ⭐⭐⭐
              • Jun 2009
              • 7253
              • cagliari
              • pointer setter bassotto breton beagle

              #7
              Originariamente inviato da cheytac
              Qui ci vuole un legale,e pure molto bravo.....ciaovecio
              forse l'hai trovato.... e pure bravo...
              ciao ....
              giuseppe...[vinci][vinci]

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              • Pier64
                • Dec 2007
                • 96
                • Sardegna

                #8
                Originariamente inviato da Cocco
                Giustamente dici che la normativa regionale può essere più restrittiva di quella nazionale e da noi (Sardegna) effettivamente la canna rigata è mezzo vietato, ma attraverso una norma regionale (la l.r. 23/98) e quindi non si configura un illecito penale; non si può applicare l'art.30 lett.h della 157/92 in quanto l'art.13 della stessa legge esplicitamente consente l'utilizzo di tale tipologia di arma purchè "di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40".
                In un primo periodo chi veniva trovato in atteggiamento di caccia con armi a canna rigata veniva perseguito penalmente, ora che si è chiarito il punto anche le forze dell'ordine solitamente agiscono direttamente in via amministrativa.
                Riguardo l'ultimo dubbio, l'art.117 2° co. lett. d) della Costituzione sancisce la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di: difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

                Purtroppo frequentemente la normativa è contorta e di difficile interpretazione e prima di fare chiarezza sulle nuove norme spesso qualcuno deve fare, per così dire, da cavia!!!
                Penso al cacciatore che ha beneficiato della sentenza succitata e a quanto avrà penato....
                Saluti
                C.V.

                PS per i sardi: non c'è necessita che vi dica che se trovate l'agente sbagliato vi denuncia penalmente vero?! Poi si viene assolti, ma sono grane e se si viene solo contrvvenzionati[regol], occhio alla recidiva!!!!!
                Ho voluto fare questa precisazione perchè a causa mia qualcuno non si facesse prendere dall'entusiamo e poi....
                Chiarissimo!!
                Cocco sei chiaro e logico
                Proprio ieri mi stavano spiegando che la regione Sardegna è in difetto anche per l'eventuale sanzione amministrativa. Mi hanno fatto vedere il parere di un funzionario di P.S. che in un articolo del cacciatore italiano scriveva: "infine, non essendo direttamente prevista alcuna sanzione amministrativa in merito alla questione che si discute, appare evidente che l'uso del fucile ad anima rigata nella regione Sardegna è legittimo".
                Secondo voi è giusto?[:-bunny]
                Saluti
                PLP

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                • Cocco

                  #9
                  Originariamente inviato da Pier64
                  Chiarissimo!!
                  Cocco sei chiaro e logico
                  Proprio ieri mi stavano spiegando che la regione Sardegna è in difetto anche per l'eventuale sanzione amministrativa. Mi hanno fatto vedere il parere di un funzionario di P.S. che in un articolo del cacciatore italiano scriveva: "infine, non essendo direttamente prevista alcuna sanzione amministrativa in merito alla questione che si discute, appare evidente che l'uso del fucile ad anima rigata nella regione Sardegna è legittimo".
                  Secondo voi è giusto?[:-bunny]
                  Saluti
                  Ciao Pier, posto che non ho letto l'articolo di cui mi parli, mi sembra che il funzionario in questione sia abbondantemente in fallo! La Regione ha pieno titolo per stabilire la sanzione amministrativa di cui sopra...comunque appena ho più tempo riprendiamo il discorso!
                  A presto
                  C.V.

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                  • Pier64
                    • Dec 2007
                    • 96
                    • Sardegna

                    #10
                    Originariamente inviato da Cocco
                    Ciao Pier, posto che non ho letto l'articolo di cui mi parli, mi sembra che il funzionario in questione sia abbondantemente in fallo! La Regione ha pieno titolo per stabilire la sanzione amministrativa di cui sopra...comunque appena ho più tempo riprendiamo il discorso!
                    A presto
                    C.V.
                    Ti ringrazio.
                    Saluti
                    PLP

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                    • Cocco

                      #11
                      Ciao Pier,
                      come dicevo non capisco come possa parlare così un funzionario che per motivi di lavoro dovrebbe conoscere più che bene la materia.
                      A quanto leggo, egli sostiene che la Regione non abbia titolo per porre limitazioni..se puoi indicarmi il numero esatto della rivista, la procuro e cerco di capire meglio.
                      Mi sembra strano che il soggetto in questione abbia così grossolanamente travisato l'argomento..la 157/92 infatti è da intendersi quale normativa quadro, la norma statale che ha fissato la cornice all'interno della quale le varie Regioni hanno articolato la propria normativa, come prevede la stessa 157/92 ai commi 6,7 dell'art.36, e i legislatori regionali hanno attuato le restrizioni che ritenevano adeguate ricorrendo ovviamente alla sanzione amministrativa, essendo l'illecito penale prerogativa esclusiva della LEGGE nazionale.
                      Quindi credo di aver proprio travisato il senso della dichiarazione da te riportata e attendo di leggere il testo completo per poter comprendere appieno.
                      Saluti
                      C.V.

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                      • giuseppe75
                        ⭐⭐⭐
                        • Jun 2009
                        • 7253
                        • cagliari
                        • pointer setter bassotto breton beagle

                        #12
                        ottimo cocco...
                        ciao ....
                        giuseppe...[vinci][vinci]

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                        • Pier64
                          • Dec 2007
                          • 96
                          • Sardegna

                          #13
                          Originariamente inviato da Cocco
                          Ciao Pier,
                          come dicevo non capisco come possa parlare così un funzionario che per motivi di lavoro dovrebbe conoscere più che bene la materia.
                          A quanto leggo, egli sostiene che la Regione non abbia titolo per porre limitazioni..se puoi indicarmi il numero esatto della rivista, la procuro e cerco di capire meglio.
                          Mi sembra strano che il soggetto in questione abbia così grossolanamente travisato l'argomento..la 157/92 infatti è da intendersi quale normativa quadro, la norma statale che ha fissato la cornice all'interno della quale le varie Regioni hanno articolato la propria normativa, come prevede la stessa 157/92 ai commi 6,7 dell'art.36, e i legislatori regionali hanno attuato le restrizioni che ritenevano adeguate ricorrendo ovviamente alla sanzione amministrativa, essendo l'illecito penale prerogativa esclusiva della LEGGE nazionale.
                          Quindi credo di aver proprio travisato il senso della dichiarazione da te riportata e attendo di leggere il testo completo per poter comprendere appieno.
                          Saluti
                          C.V.
                          E' quello che mi chiedo [:-bunny]
                          Ho fatto le copie dell' articolo con lo scanner, ma anche se compresso è di dimensioni superiori al massimo ammesso per poterlo allegare.
                          L'articolo era apparso sulla rivista della FIDC "Il cacciatore italiano" del mese di aprile/maggio 2007, dove a pagina 72 e 73 appare un articolo a firma di Nicolino Pilotto questore aggiunto della P.S di Nuoro dal quale ho tratto il passo che hai letto.
                          Se riesci a trovarlo bene..altrimenti mi dai la tua mail in privato e ti spedisco il tutto.[:D]

                          Saluti
                          PLP

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                          • Pier64
                            • Dec 2007
                            • 96
                            • Sardegna

                            #14
                            Tutto tace....
                            Dopo aver letto e riletto l'articolo; l'autore afferma che la regione può solo agire per via amministrativa ma per fare questo ci deve essere una corrispondenza tra il non concesso (la canna rigata) e la sanzione che deve essere diretta, infatti scrive: <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8"><title></title><meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 3.1 (Win32)"><style type="text/css"> <!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> </style> "Mentre la lr n.23/90 all'art.41 non prevede esplicito divieto dell'uso dell'arma ad anima rigata, e al punto 3 dello stesso articolo vieta l'uso di tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria ivi non esplicitamente compresi. Tuttavia la violazione di tale precetto non è sanzionato neanche dall'art.74(lr), ove vengono elencate alcune fattispecie autonome di illecito amministrativo, rimandando per il non previsto, a quanto determinato dall'art.31 della legge 157/92, che prevede le rispettive sanzioni amministrative".
                            So che questo è un argomento scottante, almeno per noi in Sardegna.

                            Fino ad ora ad aver torto è stata la Regione Sardegna e questo non bisogna dimenticarlo.
                            Ogni commento è benvenuto.
                            Saluti


                            PLP

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                            • Cocco

                              #15
                              Ciao Pier,
                              scusa la prolungata assenza! Periodo pesantuccio....
                              Ho letto ora il tuo post e come pensavo non viene negata la potestà regionale in via amministrativa..nello specifico però, non mi trovo d'accordo con l'esame della fattispecie fatta dallo scrivente.
                              Infatti viene ricondotta la sanzione all'art. 74 comma 4 l.r. 23/98, ovvero il comma che rimanda per il non previsto alla normativa nazionale, mentre in questo caso si applica il comma 5!
                              Questo recita:
                              "Per le residue violazioni della presente legge e non previste dall'articolo 31 della Legge n. 157 del 1992 è comminata una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva".
                              Infatti, se andiamo a vedere la casistica cui evidentemente si riferisce l'autore, la Regione ha avuto torto per quanto concerne l'imputazione penale, ma la sanzione amministrativa è rimasta a carico dei trasgressori!
                              Spero di esser stato d'aiuto e mi scuso ancora per il lungo tempo in cui son mancato, ma purtroppo non tutte le settimane riesco a connettermi!
                              Saluti
                              C.V.

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