Ricetrasmittenti per uso venatorio o micologico

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  • Ant. Giuf. Il Capitano
    • Jul 2025
    • 63
    • Catania

    #1

    Ricetrasmittenti per uso venatorio o micologico

    Buongiorno,
    mi è capitato sia a caccia che in ricerca di funghi di incontrare persone che usavano con molta disinvoltura una ricetrasmittente portatile che, addirittura, portavano a vista appesa al collo.
    Mi è sorto un dubbio: in SICILIA questo porto ed uso è libero oppure sottosta' a delle regole.
    Dico questo poiché la legge sulla raccolta funghi epigei (L. R. 3/2006) non ne fa menzione e, neanche, il calendario venatorio ne fa menzione,
    ​​​​​​E, in caso di divieto, qual'è l'autorità preposta per i controlli ?
    Cordialmente
    Antonio
  • FilippoBonvi
    ⭐⭐⭐
    • Jan 2018
    • 1006
    • Piacenza
    • Bassotta

    #2
    Se sono omologate PMR o LPD quindi con potenza rispettivamente non superiore a 0,5 W o 0,1 W sono utilizzabili per escursionismo, immagino anche per fungaioli se non espressamente vietate da regolamenti regionali.
    A caccia sono permesse solo in braccata/girata al cinghiale e solo dai capiposta per sicurezza. Ovviamente non essendoci una regolamentazione o normativa che identifichi i capi posta vengono utilizzate da tutti i componenti della squadra.
    Ogni altro uso venatorio è sanzionabile penalmente .
    Ovviamente sempre modelli omologati e non modificati, anche la semplice sostituzione della antenna prevede sanzioni.
    Per quanto riguarda le famose “Baofeng” o similari con potenza di 5W, le vedo sempre più utilizzate ma io non rischierei il PdA

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    • Mattone
      ⭐⭐⭐
      • Jul 2014
      • 1881
      • Ungheria

      #3
      Ci sono un paio di sentenze della Cassazione che risalgono a qualche tempo fa (che, al solito, si contraddicono per la serie ''certezza del diritto'') non credo ci siano delle novità.)

      ''Consistendo la caccia non solo nell'abbattimento della selvaggina, ma anche nella ricerca e attesa degli animali o nel provocare la loro uscita allo scoperto, sono mezzi di caccia non solo le armi, ma anche i mezzi per ricercarli, braccarli e stanarli, quali anche gli apparecchi radio ricetrasmittenti, che sono quindi vietati dalla legge 157/1992 - Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 1614 o 8322 del 17 giugno 1994, registro generale n. 11993/94, depositata in cancelleria il 23 luglio 1994, imputato Scilironi''

      Contraddicendo esplicitamente altra sentenza della Cassazione n. 8322 del 23 luglio 1994, afferma che le radio ricetrasmittenti non sono "mezzi di caccia" vietati dalla Legge 157/1992, ma solo mezzi ausiliari, e sebbene siano vietati da legge regionale della Valle d'Aosta, il loro semplice possesso durante la caccia non costituisce violazione di tale legge. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 1920 del 19 maggio 1999, registro generale 6644/99, depositata in cancelleria il 24 settembre 1999, imputato Gasperi.''

      Notare i deliri della prima sentenza, seguendo la cui logica ogni oggetto sarebbero mezzo di caccia pure gli scarponi che uso per cercare, braccare e stanare gli animali e quindi esplicitamente vietati in quanto non previsti......

      Comunque il fatto che ogni persona possieda un cellulare rende totalmente inutile le considerazioni sulle radio a caccia o a funghi IMHO (tranne sul fatto che debbano essere usato quelle liberalizzate, ovvero a bassa potenza e antenna fissa e che queste sono regolate in base a leggi EU che non hanno nulla a che fare con caccia e funghi).


      Hatz und Gejaid ist edel Freud

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      • danguerriero
        danguerriero commenta
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        Un delirio.

        Sanzionare l'uso del cellulare.

        Vorrei sapere come sia tecnicamente possibile sostenere che l'oggetto della conversazione fosse la presenza di selvatici o altro tema legato alla caccia.

        Questa è pura follia.
        Ultima modifica danguerriero; oggi, 13:04.

      • FilippoBonvi
        FilippoBonvi commenta
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        Le guardie non devono dimostrare nulla. Semmai il contrario, si deve dimostrare di aver chiamato casa, o l’emergenza…

      • danguerriero
        danguerriero commenta
        Modifica di un commento
        Ripeto "FOLLIA"
        Le ricetrasmittenti non sono mezzi di caccia (Cass., III, 19/05/1999 n. 1920) e quindi non si commettete alcun reato venatorio portandole.

        Non pensiamo nemmno ai telefoni cellulari.

        Chiunque elevasse una contravvenzione in tal senso si coprirebbe di ridicolo.

        La 157 è del 1992.
        La tecnologia delle telecomunicazioni pervasive era di là da venire.
        Così come la diffusione delle braccate nell'intera penisola.



        Che l'onere della prova sia invertito la dice lunga....
    • Mattone
      ⭐⭐⭐
      • Jul 2014
      • 1881
      • Ungheria

      #4
      FilippoBonvi
      Scusa, in quale articolo della 157/92 viene esplicitamente vietato l'uso di dispositivi di comunicazione?
      Hatz und Gejaid ist edel Freud

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      • Essebie
        ⭐⭐⭐
        • Jul 2008
        • 1435
        • Toscana/Veneto

        #5
        Originariamente inviato da Ant. Giuf. Il Capitano
        Buongiorno,
        mi è capitato sia a caccia che in ricerca di funghi di incontrare persone che usavano con molta disinvoltura una ricetrasmittente portatile che, addirittura, portavano a vista appesa al collo.
        Mi è sorto un dubbio: in SICILIA questo porto ed uso è libero oppure sottosta' a delle regole.
        Dico questo poiché la legge sulla raccolta funghi epigei (L. R. 3/2006) non ne fa menzione e, neanche, il calendario venatorio ne fa menzione,
        ​​​​E, in caso di divieto, qual'è l'autorità preposta per i controlli ?
        Cordialmente
        Antonio
        Salvo l' esistenza di regolamenti locali specifici, che non conosco, non vige nessun divieto a livello nazionale sull utilizzo a caccia o altre attività di detti apparecchi LPD e PMR, purché omologati per l Italia come già detto sopra: potenza ridotta e antenna inamovibile.
        Si vis pacem, para bellum

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