cacciare presso case disabitate

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  • andreani franco
    • Oct 2010
    • 196
    • comacchio (ferrara)
    • epagneul breton

    #1

    cacciare presso case disabitate

    buonasera, pongo questo quesito perchè le persone da me interpellate, compreso dei guardiacaccia, hanno dato risposte diverse: data una casa disabitata e diroccata, a quale distanza vi si può cacciare? come se fosse abitata? oppure, anche a ridosso dei muri? o ancora fanno fede le finestre con gli infissi ancora presenti come più di uno fra quelli con cui ne ho parlato sosteneva? ringrazio quanti mi vorranno rispondere.
  • edo49
    Moderatore
    • Jan 2009
    • 3180
    • Cavarzere
    • Breton

    #2
    Se è disabitata, ma integra, mantiene sempre la distanza di rispetto, anche perchè potrebbe essere usata come ricovero di attrezzi; se invece è diroccata, senza serramenti e quindi non immediatamente abitabile, penso abbia perso il requisito di "casa", ed essendo "rudere" non crea distanza di rispetto.

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    • bretonnina
      ⭐⭐
      • Apr 2010
      • 582
      • Roma
      • breton nina

      #3
      La domanda deve essere articolata perche' la legge parla anche di fabbricati non solo case come viene espresso precedentemente pertanto anche se disabitati puo' essere riferito a piccole costruzioni per rimessaggio agricolo.

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      • Alessandro il cacciatore
        🥇🥇
        • Feb 2009
        • 20199
        • al centro della Toscana
        • Deutsch Kurzhaar

        #4
        Originariamente inviato da edo49
        Se è disabitata, ma integra, mantiene sempre la distanza di rispetto, anche perchè potrebbe essere usata come ricovero di attrezzi; se invece è diroccata, senza serramenti e quindi non immediatamente abitabile, penso abbia perso il requisito di "casa", ed essendo "rudere" non crea distanza di rispetto.
        No, attenzione, qua bastano quattro sassi uno su l'altro e parte il verbale...
        Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)

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        • igoroma
          ⭐⭐
          • Jun 2011
          • 774
          • fiumicino
          • jack russel

          #5
          Secondo me sta sempre nell'intelligenza di colui che deve applicare la legge....se è un rudere e non può essere abitato o utilizzato come posto di lavoro perchè andare a vedere se ha le finestre!!!Io guarderei se ha il tetto o se all'interno vi sono segni di utilizzo quotidiano...comunque se ti dice male che trovi il "rovinatore di giornate" dopo devi dimostrarlo te in sede di ricorso che era un rudere..
          GOD SAVE THE HUNT
          [ciao]

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          • Alessandro il cacciatore
            🥇🥇
            • Feb 2009
            • 20199
            • al centro della Toscana
            • Deutsch Kurzhaar

            #6
            Originariamente inviato da igoroma
            Secondo me sta sempre nell'intelligenza di colui che deve applicare la legge....se è un rudere e non può essere abitato o utilizzato come posto di lavoro perchè andare a vedere se ha le finestre!!!Io guarderei se ha il tetto o se all'interno vi sono segni di utilizzo quotidiano...comunque se ti dice male che trovi il "rovinatore di giornate" dopo devi dimostrarlo te in sede di ricorso che era un rudere..
            E' proprio così.
            Ma poiche' il buon senso non sempre e' in dotazione a chi controlla...
            Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)

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            • phalacrocorax
              ⭐⭐⭐
              • Apr 2009
              • 5961
              • Veneto, Verona
              • Indy, epagneul breton femmina

              #7
              L'art. 21 comma 1 lettera e) L. 157/92 stabilisce che l'esercizio venatorio è vietato a chiunque"...nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro..."; mentre alla lettera f) è stabilito il divieto di "sparare a distanza inferiore a centocinquantra metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia...in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro...".
              Gli immobili (o fabbricati o stabili) devono pertanto essere adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, cioè destinati ad un uso come abitazione o come posto di lavoro.
              Una casa diroccata, in totale stato di abbandono, è una casa che ha perduto, per incuria o disinteresse del proprietario, l'idoneità ad essere abitata, ed oggettivamente essa non è adibita ad uso abitativo. Non può essere preteso, a mio avviso, il rispetto delle distanze, in quanto appunto la casa diroccata manca del requisito chiaramente individuato dalla norma, quello cioè di essere adibita ad abitazione o posto di lavoro.
              La presenza degli infissi non può essere di per sé indicativa di idoneità all'uso abitativo. Una casa con il tetto crollato ma con le finestre intatte è evidente che non sia abitata, e nemmeno che lo possa essere.
              Molto spesso, nel giudizio, si tiene presente solo la prima parte della norma, senza contare che è la seconda parte che individua la tipologia di immobili da cui è necessario mantenere le distanze.
              Una volta uno mi disse che la distanza nell'esercizio della caccia è di cento metri dagli immobili, da tutti gli immobili. Ma anche un terreno è un immobile, e cacciare a cento metri sopra il terreno può risultare un po' scomodo...[:D]
              In definitiva io la regola sulle distanze la leggo così: occorre stare ad almeno cento metri da immobili, fabbricati o stabili, ma da quali? Da quelli, e solo da quelli, che sono adibiti ad abitazione o a posto di lavoro.
              L'essere adibita ad abitazione è ciò che impone di tenere le distanze da una casa. Il che non significa che la casa deve essere abitata, significa solo che deve essere destinata ad essere abitata ed idonea a poter essere abitata. Una casa diroccata non è adibita a nulla. Una casa integra, usata solo in certi periodi dell'anno o comunque saltuariamente, è invece una casa destinata ad abitazione, e occorre starci a distanza, anche se il giorno che siamo a caccia risulta evidente che essa non viene effettivamente abitata da qualche tempo.

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              • onesimo
                ⭐⭐⭐
                • Mar 2009
                • 1129
                • scafa
                • segugi italiani nero-focati

                #8
                io posso solo dirvi che quando mi esaminarono...ormai 18 anni orsono questa fu proprio una delle domande del ramo "LEGISLAZIONE VENATORIA".
                la mia risposta fu "come se fosse una casa abitata"(nn sapendo come rispondere!!!!!),L'esaminatore mi rispose che se c'era il tetto era da considerarsi come dimora,quindi come se fosse abitata,altrimenti no,potevo mettermi anche con le spalle al muro e sparare!!!!!!!!!!!!!!!!!

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                • mauro
                  ⭐⭐⭐
                  • Feb 2007
                  • 1318
                  • pandino, Cremona, Lombardia.
                  • kurzhaar

                  #9
                  Originariamente inviato da phalacrocorax
                  L'art. 21 comma 1 lettera e) L. 157/92 stabilisce che l'esercizio venatorio è vietato a chiunque"...nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro..."; mentre alla lettera f) è stabilito il divieto di "sparare a distanza inferiore a centocinquantra metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia...in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro...".
                  Gli immobili (o fabbricati o stabili) devono pertanto essere adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, cioè destinati ad un uso come abitazione o come posto di lavoro.
                  Una casa diroccata, in totale stato di abbandono, è una casa che ha perduto, per incuria o disinteresse del proprietario, l'idoneità ad essere abitata, ed oggettivamente essa non è adibita ad uso abitativo. Non può essere preteso, a mio avviso, il rispetto delle distanze, in quanto appunto la casa diroccata manca del requisito chiaramente individuato dalla norma, quello cioè di essere adibita ad abitazione o posto di lavoro.
                  La presenza degli infissi non può essere di per sé indicativa di idoneità all'uso abitativo. Una casa con il tetto crollato ma con le finestre intatte è evidente che non sia abitata, e nemmeno che lo possa essere.
                  Molto spesso, nel giudizio, si tiene presente solo la prima parte della norma, senza contare che è la seconda parte che individua la tipologia di immobili da cui è necessario mantenere le distanze.
                  Una volta uno mi disse che la distanza nell'esercizio della caccia è di cento metri dagli immobili, da tutti gli immobili. Ma anche un terreno è un immobile, e cacciare a cento metri sopra il terreno può risultare un po' scomodo...[:D]
                  In definitiva io la regola sulle distanze la leggo così: occorre stare ad almeno cento metri da immobili, fabbricati o stabili, ma da quali? Da quelli, e solo da quelli, che sono adibiti ad abitazione o a posto di lavoro.
                  L'essere adibita ad abitazione è ciò che impone di tenere le distanze da una casa. Il che non significa che la casa deve essere abitata, significa solo che deve essere destinata ad essere abitata ed idonea a poter essere abitata. Una casa diroccata non è adibita a nulla. Una casa integra, usata solo in certi periodi dell'anno o comunque saltuariamente, è invece una casa destinata ad abitazione, e occorre starci a distanza, anche se il giorno che siamo a caccia risulta evidente che essa non viene effettivamente abitata da qualche tempo.
                  disanima secondo me perfetta !!!!!!!!!!!!

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                  • balestite
                    • Sep 2008
                    • 118
                    • terni
                    • setter inglese setter irlandese

                    #10
                    A un mio conoscente la Forestale lo ha multato ugualmente perche vicino ad una casa pericolante e disabitata dal dopoguerra, addirittura con il tetto esterno del porticato crollato, asserendo gli agenti che per multare bastava che la casa avesse ancora il nr civico.
                    Io la avrei contestata subito pero' non sono un avvocato e quindi non sarei stato sicuro di essere in ragione piena.
                    Cosa ne pensate a riguardo?

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