Aiuto: distanze dal parco

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  • MAGNUM71
    Banned
    • Jun 2012
    • 2973
    • Salento
    • Setter e breton

    #1

    Aiuto: distanze dal parco

    Vi propongo questa discussione per chiedere chiarimenti circa la normativa in merito alla distanza da rispettare dai confini del parco regionale.

    cioè:
    - a quanti metri posso sparare da un'area definita "parco regionale"? [:D]
    - queste aree devono necessariamente tabellate oppure no? [:-clown]

    [:-glass]
  • Vittorio 58
    ⭐⭐⭐
    • Oct 2010
    • 1554
    • prov.catanzaro
    • Epagneul Breton

    #2
    Riguardo alla tabellazione per conto mio ci devessere obligatoria anche se LORO dicono sempre che va bene comè.Per la distanza penso pure che è come una strada cioè,di spalle a 50 metri mentre di fronte devi stare a 3 volte la gittata del piombo.Se vi volete fare 4 risate per quello che ho scritto fatelo pure.Un saluto

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    • Luca76
      ⭐⭐
      • Sep 2011
      • 927
      • Cavriglia
      • Springer Setter

      #3
      Se pratichi la caccia vagante Credo che tu possa stare tranquillamente sui cartelli basta che ovviamente non spari dentro al parco, se invece utilizzi un appostamento temporaneo mi sembra che tu debba stare almeno a 150 metri.
      Credo che sia così ma....non prenderlo per buono! ;-)
      Ciao
      La caccia non è l' atto di tirare il grilletto ma tutto quello che lo precede....

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      • gioturco
        ⭐⭐⭐
        • Jan 2011
        • 1838
        • Salerno
        • epagneul breton ==> Susi jagdterrier ==> Mila

        #4
        Giacché ai sensi della Legge 394 del 6 dicembre 1991 (Legge quadro sulle aree protette), le Regioni "stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia...... relativi alle aree contigue alle aree protette...", credo che la cosa venga regolamentata in maniera diversa da regione a regione, fermo restando che, nelle aree contigue "le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge".


        Art. 32 - Aree contigue
        1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.
        2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.
        3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.
        4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.
        5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.


        Per quanto attiene l'obbligo di tabellazione, c'è un interessante articolo del buon Avvocatocb su Bighunter del 12/10/2010 che da, come sempre, un'ottimo chiarimento in materia:
        La tabellazione delle aree protette ha sempre rappresentato un grave problema per i cacciatori italiani soprattutto per le norme legislative che non sempre sono di facile applicazione e comprensione. Spesso, infatti, i cacciatori sono stati oggetto di pesanti sanzioni per aver esercitato l’esercizio venatorio in aree protette. A volte, però, è capitato che tali sanzioni siano state annullate nelle sedi competenti perché illegittime. A tal fine è necessario fare luce sugli aspetti più controversi della normativa in materia di tabellazione dei parchi nazionali e regionali. E’ necessario, preliminarmente, iniziare dall’esame dell’art. 10 della legge 11 febbraio 1992 n. 157.
        La suddetta norma al punto 9 prevede che “Ogni zona (protetta) dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona”. Dall’analisi della norma è evidente che il legislatore ha previsto come delimitazione delle aree protette le tabelle perimetrali necessarie per circoscrivere parchi o riserve naturali. Sennonché la giurisprudenza in numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione (Sez III, del 20.06.2007 n. 32021; Sez. III del 26.01.2005 n. 5489; Sez. III del 10.04.2003 n. 24786; Sez. III del 09.03.1998 n. 4756) ha previsto che ai parchi nazionali non si applica il disposto di cui all’art. 10 della legge 157/1992 e conseguentemente i parchi nazionali non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove sia vietata l’attività venatoria.
        E’ evidente che la giurisprudenza ha operato una vistosa deroga alla normativa in materia di perimetrazione delle aree protette prevista dalla legge 157/1992. Ciò è stato possibile perché la Corte ha ritenuto che i parchi nazionali, così come statuito dalla legge n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette), sono delimitati con appositi provvedimenti, completi di tutte le indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l’individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Questa regola, però, anche per la sua natura di norma eccezionale e derogatoria, non può applicarsi, in mancanza di specifiche disposizioni normative, a fattispecie diverse, ossia ad aree che non rientrano tra i “parchi nazionali” ex legge n. 394 del 1991. Non vi è dubbio, allora, che il principio statuito dalla giurisprudenza per i parchi nazionali non debba necessariamente valere per le altre aree protette.
        Per quel che concerne i parchi regionali, infatti, è competenza della potestà legislativa regionale dettare le norme che stabiliscano competenze, procedure, presupposti e requisiti per l’istituzione di parchi, riserve o oasi di protezione e rifugio. Da ciò si deduce che ogni singola regione, nell’istituire un parco regionale, può statuire liberamente che la perimetrazione dello stesso debba avvenire con le stesse regole derogatorie previste per i parchi nazionali o invece ritenere necessarie le tabelle in ossequio al disposto di cui all’art. 10 della legge 157 del 1992.
        A riprova di ciò la giurisprudenza ha chiarito che “i divieti di esercizio venatorio e di ingresso con armi in un’area protetta sita all’interno di un parco regionale sono efficaci ed opponibili ai privati a condizione che l’area sia perimetrata da apposita tabellazione che ne renda visibili i confini.”(Sez. III del 10.12.2009 n. 1989). Gli Ermellini con la predetta sentenza hanno accolto il ricorso presentato da un cacciatore a cui era stato contestato il reato di cui agli artt. 21, comma 1, lett. b), e 30, comma 1, lett. d), della legge 157/1992.
        Il cacciatore, infatti, proponeva ricorso per cassazione deducendo che il parco regionale in cui ha esercitato l’attività venatoria non era stato tabellato così come previsto dalla legge regionale (Puglia) 18/2005 in cui si prevede che i confini del parco devono essere resi visibili mediante apposita tabellazione. Nel caso di specie la Regione Puglia con legge 18/2005 istitutiva del parco regionale (Terra delle Gravine) dispone che “i confini del parco saranno resi visibili mediante apposita tabellazione realizzata dall’Ente di gestione con fondi propri e trasferiti dalla Regione Puglia”. Da ciò si deduce chiaramente che la tabellazione del ridetto parco regionale è condizione necessaria per l’operatività del parco stesso e conseguentemente nessun reato può ascriversi al cacciatore ricorrente.
        In siffatta prospettiva un'altra sentenza della Corte ha precedentemente affermato che ”in tema di aree protette regionali,- Regione Sicilia - non è sufficiente la emanazione del decreto regionale e la sua pubblicazione sulla Gazzetta Regionale, ma è necessario la delimitazione della zona con le previste tabellazioni”.
        Alla luce di quanto sin qui sostenuto pare si debba affermare che l’obbligo di tabellare ogni zona protetta in ossequio al disposto di cui all’art. 10 della legge 157/92 può essere derogata esclusivamente per i parchi nazionali e per i parchi regionali unicamente nell’ipotesi in cui la legge regionale istitutiva del parco regionale richiami la normativa dei parchi nazionali prevista dalla legge n. 394 del 1991.
        In tutte le altre ipotesi la legge di riferimento è quella prevista dall’art. 10 della legge 11 febbraio 1997 n. 157 punto 9 già precedentemente richiamata. Ne consegue, pertanto, che se la legge regionale prevede l’obbligo delle tabelle per delimitare i perimetri del parco e tale obbligo non venga rispettato dagli organi competenti, al cacciatore non possono essere contestati i reati all’uopo previsti dalla legge 157/1992.
        In bocca al lupo
        Avv. Luca Cecinati
        Lupus est homo homini... (Asinaria, Plauto)
        da cui: Homo homini lupus

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        • Christian O.

          #5
          Originariamente inviato da BENELLI.78
          devi stare a 150 metri.Per i Parchi regionali non vige l'obbligo di tabellazione,quello vale solo per i parchi nazionali
          Perdonami..... mi sa che è il contrario...... due anni fa contestavo proprio questo alla p. provinciale e dopo aver sfogliato mille breviari mi hanno dato ragione ma poi hanno aggiunto che come dice la 157 , il cacciatore è tenuto alla perfetta conoscenza del territorio ove esercita l'attività venatoria.....

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          • jzcia
            ⭐⭐⭐
            • Mar 2009
            • 1719
            • provincia di roma
            • breton

            #6
            Originariamente inviato da Vittorio 58
            Riguardo alla tabellazione per conto mio ci devessere obligatoria anche se LORO dicono sempre che va bene comè.Per la distanza penso pure che è come una strada cioè,di spalle a 50 metri mentre di fronte devi stare a 3 volte la gittata del piombo.Se vi volete fare 4 risate per quello che ho scritto fatelo pure.Un saluto
            Attenzione a non cadere in errore.
            Fatto salvo che le indicazioni regionali sono diverse tra loro, la legge 157 art. 21 comma e) vieta l'esercizio venatorio nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati,.........e a distanza inferiore dei 50 metri da vie di comunicazione ferroviarie e da strade carrozzabili eccetto le interpoderali e le poderali. (se non erro è già esercizio venatorio tirare fuori il fucile dalla custodia, ma ciò non significa sparare, e non c'è scritto nemmeno di spalle, come non c'è scritto "3 volte la gittata del piombo" ).
            Lo stesso articolo al comma f) dice che è vietato sparare da distanza inferiore a 150 metri con fucile da caccia anima liscia in direzione di immobili, fabbricati,.......vie di comunicazione ferroviarie e da strade carrozzabili eccetto le interpoderali e le poderali. (ed in questo comma viene nominata la distanza massima per armi diverse da quelle ad anima liscia: "da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima...."
            Alla legge nazionale si integra la regionale, che nel caso del Lazio indica i 100 metri di spalle. (per tutto, anche dalle strade).

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            • MAGNUM71
              Banned
              • Jun 2012
              • 2973
              • Salento
              • Setter e breton

              #7
              Originariamente inviato da gioturco
              Giacché ai sensi della Legge 394 del 6 dicembre 1991 (Legge quadro sulle aree protette), le Regioni "stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia...... relativi alle aree contigue alle aree protette...", credo che la cosa venga regolamentata in maniera diversa da regione a regione, fermo restando che, nelle aree contigue "le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge".


              Art. 32 - Aree contigue
              1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.
              2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.
              3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.
              4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.
              5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.


              Per quanto attiene l'obbligo di tabellazione, c'è un interessante articolo del buon Avvocatocb su Bighunter del 12/10/2010 che da, come sempre, un'ottimo chiarimento in materia:
              La tabellazione delle aree protette ha sempre rappresentato un grave problema per i cacciatori italiani soprattutto per le norme legislative che non sempre sono di facile applicazione e comprensione. Spesso, infatti, i cacciatori sono stati oggetto di pesanti sanzioni per aver esercitato l’esercizio venatorio in aree protette. A volte, però, è capitato che tali sanzioni siano state annullate nelle sedi competenti perché illegittime. A tal fine è necessario fare luce sugli aspetti più controversi della normativa in materia di tabellazione dei parchi nazionali e regionali. E’ necessario, preliminarmente, iniziare dall’esame dell’art. 10 della legge 11 febbraio 1992 n. 157.
              La suddetta norma al punto 9 prevede che “Ogni zona (protetta) dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona”. Dall’analisi della norma è evidente che il legislatore ha previsto come delimitazione delle aree protette le tabelle perimetrali necessarie per circoscrivere parchi o riserve naturali. Sennonché la giurisprudenza in numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione (Sez III, del 20.06.2007 n. 32021; Sez. III del 26.01.2005 n. 5489; Sez. III del 10.04.2003 n. 24786; Sez. III del 09.03.1998 n. 4756) ha previsto che ai parchi nazionali non si applica il disposto di cui all’art. 10 della legge 157/1992 e conseguentemente i parchi nazionali non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove sia vietata l’attività venatoria.
              E’ evidente che la giurisprudenza ha operato una vistosa deroga alla normativa in materia di perimetrazione delle aree protette prevista dalla legge 157/1992. Ciò è stato possibile perché la Corte ha ritenuto che i parchi nazionali, così come statuito dalla legge n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette), sono delimitati con appositi provvedimenti, completi di tutte le indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l’individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Questa regola, però, anche per la sua natura di norma eccezionale e derogatoria, non può applicarsi, in mancanza di specifiche disposizioni normative, a fattispecie diverse, ossia ad aree che non rientrano tra i “parchi nazionali” ex legge n. 394 del 1991. Non vi è dubbio, allora, che il principio statuito dalla giurisprudenza per i parchi nazionali non debba necessariamente valere per le altre aree protette.
              Per quel che concerne i parchi regionali, infatti, è competenza della potestà legislativa regionale dettare le norme che stabiliscano competenze, procedure, presupposti e requisiti per l’istituzione di parchi, riserve o oasi di protezione e rifugio. Da ciò si deduce che ogni singola regione, nell’istituire un parco regionale, può statuire liberamente che la perimetrazione dello stesso debba avvenire con le stesse regole derogatorie previste per i parchi nazionali o invece ritenere necessarie le tabelle in ossequio al disposto di cui all’art. 10 della legge 157 del 1992.
              A riprova di ciò la giurisprudenza ha chiarito che “i divieti di esercizio venatorio e di ingresso con armi in un’area protetta sita all’interno di un parco regionale sono efficaci ed opponibili ai privati a condizione che l’area sia perimetrata da apposita tabellazione che ne renda visibili i confini.”(Sez. III del 10.12.2009 n. 1989). Gli Ermellini con la predetta sentenza hanno accolto il ricorso presentato da un cacciatore a cui era stato contestato il reato di cui agli artt. 21, comma 1, lett. b), e 30, comma 1, lett. d), della legge 157/1992.
              Il cacciatore, infatti, proponeva ricorso per cassazione deducendo che il parco regionale in cui ha esercitato l’attività venatoria non era stato tabellato così come previsto dalla legge regionale (Puglia) 18/2005 in cui si prevede che i confini del parco devono essere resi visibili mediante apposita tabellazione. Nel caso di specie la Regione Puglia con legge 18/2005 istitutiva del parco regionale (Terra delle Gravine) dispone che “i confini del parco saranno resi visibili mediante apposita tabellazione realizzata dall’Ente di gestione con fondi propri e trasferiti dalla Regione Puglia”. Da ciò si deduce chiaramente che la tabellazione del ridetto parco regionale è condizione necessaria per l’operatività del parco stesso e conseguentemente nessun reato può ascriversi al cacciatore ricorrente.
              In siffatta prospettiva un'altra sentenza della Corte ha precedentemente affermato che ”in tema di aree protette regionali,- Regione Sicilia - non è sufficiente la emanazione del decreto regionale e la sua pubblicazione sulla Gazzetta Regionale, ma è necessario la delimitazione della zona con le previste tabellazioni”.
              Alla luce di quanto sin qui sostenuto pare si debba affermare che l’obbligo di tabellare ogni zona protetta in ossequio al disposto di cui all’art. 10 della legge 157/92 può essere derogata esclusivamente per i parchi nazionali e per i parchi regionali unicamente nell’ipotesi in cui la legge regionale istitutiva del parco regionale richiami la normativa dei parchi nazionali prevista dalla legge n. 394 del 1991.
              In tutte le altre ipotesi la legge di riferimento è quella prevista dall’art. 10 della legge 11 febbraio 1997 n. 157 punto 9 già precedentemente richiamata. Ne consegue, pertanto, che se la legge regionale prevede l’obbligo delle tabelle per delimitare i perimetri del parco e tale obbligo non venga rispettato dagli organi competenti, al cacciatore non possono essere contestati i reati all’uopo previsti dalla legge 157/1992.
              In bocca al lupo
              Avv. Luca Cecinati
              Molto esaustivo e tecnico, ti ringrazio per i chiarimenti.
              espongo la situazione: Parco Regionale di Porto Selvaggio e Padule del Capitano.
              Questo "parco" confina da un lato con il mare e dall'altro con la strada provinciale ed è regolarmente tabellato, ma se si va sul sito della Regione Puglia si vede chiaramente che si estende oltre la strada provinciale, verso l'entroterra.
              La delimitazione di questa fascia facente parte del parco non ha nessuna tabellazione e non e delimitata ne da strade ne da muri.
              Ora come mi devo comportare? Questo è uno dei posti da me preferito nei periodi di passo...
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              • Avvocatocb
                ⭐⭐⭐
                • Nov 2009
                • 3408
                • Bari

                #8
                Originariamente inviato da gioturco
                Giacché ai sensi della Legge 394 del 6 dicembre 1991 (Legge quadro sulle aree protette), le Regioni "stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia...... relativi alle aree contigue alle aree protette...", credo che la cosa venga regolamentata in maniera diversa da regione a regione, fermo restando che, nelle aree contigue "le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge".


                Art. 32 - Aree contigue
                1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.
                2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.
                3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.
                4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.
                5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.

                Per quanto attiene l'obbligo di tabellazione, c'è un interessante articolo del buon Avvocatocb su Bighunter del 12/10/2010 che da, come sempre, un'ottimo chiarimento in materia:
                La tabellazione delle aree protette ha sempre rappresentato un grave problema per i cacciatori italiani soprattutto per le norme legislative che non sempre sono di facile applicazione e comprensione. Spesso, infatti, i cacciatori sono stati oggetto di pesanti sanzioni per aver esercitato l’esercizio venatorio in aree protette. A volte, però, è capitato che tali sanzioni siano state annullate nelle sedi competenti perché illegittime. A tal fine è necessario fare luce sugli aspetti più controversi della normativa in materia di tabellazione dei parchi nazionali e regionali. E’ necessario, preliminarmente, iniziare dall’esame dell’art. 10 della legge 11 febbraio 1992 n. 157.
                La suddetta norma al punto 9 prevede che “Ogni zona (protetta) dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona”. Dall’analisi della norma è evidente che il legislatore ha previsto come delimitazione delle aree protette le tabelle perimetrali necessarie per circoscrivere parchi o riserve naturali. Sennonché la giurisprudenza in numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione (Sez III, del 20.06.2007 n. 32021; Sez. III del 26.01.2005 n. 5489; Sez. III del 10.04.2003 n. 24786; Sez. III del 09.03.1998 n. 4756) ha previsto che ai parchi nazionali non si applica il disposto di cui all’art. 10 della legge 157/1992 e conseguentemente i parchi nazionali non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove sia vietata l’attività venatoria.
                E’ evidente che la giurisprudenza ha operato una vistosa deroga alla normativa in materia di perimetrazione delle aree protette prevista dalla legge 157/1992. Ciò è stato possibile perché la Corte ha ritenuto che i parchi nazionali, così come statuito dalla legge n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette), sono delimitati con appositi provvedimenti, completi di tutte le indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l’individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Questa regola, però, anche per la sua natura di norma eccezionale e derogatoria, non può applicarsi, in mancanza di specifiche disposizioni normative, a fattispecie diverse, ossia ad aree che non rientrano tra i “parchi nazionali” ex legge n. 394 del 1991. Non vi è dubbio, allora, che il principio statuito dalla giurisprudenza per i parchi nazionali non debba necessariamente valere per le altre aree protette.
                Per quel che concerne i parchi regionali, infatti, è competenza della potestà legislativa regionale dettare le norme che stabiliscano competenze, procedure, presupposti e requisiti per l’istituzione di parchi, riserve o oasi di protezione e rifugio. Da ciò si deduce che ogni singola regione, nell’istituire un parco regionale, può statuire liberamente che la perimetrazione dello stesso debba avvenire con le stesse regole derogatorie previste per i parchi nazionali o invece ritenere necessarie le tabelle in ossequio al disposto di cui all’art. 10 della legge 157 del 1992.
                A riprova di ciò la giurisprudenza ha chiarito che “i divieti di esercizio venatorio e di ingresso con armi in un’area protetta sita all’interno di un parco regionale sono efficaci ed opponibili ai privati a condizione che l’area sia perimetrata da apposita tabellazione che ne renda visibili i confini.”(Sez. III del 10.12.2009 n. 1989). Gli Ermellini con la predetta sentenza hanno accolto il ricorso presentato da un cacciatore a cui era stato contestato il reato di cui agli artt. 21, comma 1, lett. b), e 30, comma 1, lett. d), della legge 157/1992.
                Il cacciatore, infatti, proponeva ricorso per cassazione deducendo che il parco regionale in cui ha esercitato l’attività venatoria non era stato tabellato così come previsto dalla legge regionale (Puglia) 18/2005 in cui si prevede che i confini del parco devono essere resi visibili mediante apposita tabellazione. Nel caso di specie la Regione Puglia con legge 18/2005 istitutiva del parco regionale (Terra delle Gravine) dispone che “i confini del parco saranno resi visibili mediante apposita tabellazione realizzata dall’Ente di gestione con fondi propri e trasferiti dalla Regione Puglia”. Da ciò si deduce chiaramente che la tabellazione del ridetto parco regionale è condizione necessaria per l’operatività del parco stesso e conseguentemente nessun reato può ascriversi al cacciatore ricorrente.
                In siffatta prospettiva un'altra sentenza della Corte ha precedentemente affermato che ”in tema di aree protette regionali,- Regione Sicilia - non è sufficiente la emanazione del decreto regionale e la sua pubblicazione sulla Gazzetta Regionale, ma è necessario la delimitazione della zona con le previste tabellazioni”.
                Alla luce di quanto sin qui sostenuto pare si debba affermare che l’obbligo di tabellare ogni zona protetta in ossequio al disposto di cui all’art. 10 della legge 157/92 può essere derogata esclusivamente per i parchi nazionali e per i parchi regionali unicamente nell’ipotesi in cui la legge regionale istitutiva del parco regionale richiami la normativa dei parchi nazionali prevista dalla legge n. 394 del 1991.
                In tutte le altre ipotesi la legge di riferimento è quella prevista dall’art. 10 della legge 11 febbraio 1997 n. 157 punto 9 già precedentemente richiamata. Ne consegue, pertanto, che se la legge regionale prevede l’obbligo delle tabelle per delimitare i perimetri del parco e tale obbligo non venga rispettato dagli organi competenti, al cacciatore non possono essere contestati i reati all’uopo previsti dalla legge 157/1992.
                In bocca al lupo
                Avv. Luca Cecinati
                Grazie mille per la citazione![:-golf]

                ---------- Messaggio inserito alle 02:02 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 01:08 PM ----------

                Originariamente inviato da MAGNUM71
                Molto esaustivo e tecnico, ti ringrazio per i chiarimenti.
                espongo la situazione: Parco Regionale di Porto Selvaggio e Padule del Capitano.
                Questo "parco" confina da un lato con il mare e dall'altro con la strada provinciale ed è regolarmente tabellato, ma se si va sul sito della Regione Puglia si vede chiaramente che si estende oltre la strada provinciale, verso l'entroterra.
                La delimitazione di questa fascia facente parte del parco non ha nessuna tabellazione e non e delimitata ne da strade ne da muri.
                Ora come mi devo comportare? Questo è uno dei posti da me preferito nei periodi di passo...
                Poni una domanda molto complicata però non posso esimermi da dare la mia opinione... Il problema delle tabellazioni specialmente nella nostra amata Puglia è un problema. Prima di tutto bisognerebbe leggere la legge regionale di attuazione del Parco da te menzionato. E' indispensabile analizzare se nella suddetta legge ci si riporta alla legge quadro dei parchi nazionali o viceversa alla 157/92. Nel primo caso la tabellazione non è indispensabile mentre nel secondo caso assolutamente si! Il problema sai qual è? Tu parli di fascia che fa parte del parco ma non ha nessuna tabellazione... Brutta "gatta da pelare"! Facciamo il caso che la tabellazione sia necessaria. Tu potresti, in astratto, esercitare la caccia in quel luogo perchè priva di tabellazione. Ma sai perchè dico "in astratto"? Perchè sono convinto che lo "zelante" controllore ti farà il verbale... Tu a quel punto ti difenderesti nelle sedi opportune ma ciò ti comporterà perdita di tempo e denaro. SO CHE IL MIO DISCORSO E' CONCETTUALMENTE INGIUSTO (te lo dice uno che vive grazie alla legge) ma purtroppo spesso mi capitano situazioni del genere e quindi la realtà è diversa da ciò che dovrebbe essere. Sono anni che mi batto in Puglia per fare chiarezza su questo punto ma il legislatore è "silente".....
                Vuoi a questo punto un mio consiglio? Pur con la morte nel cuore, evita di frequentare quel posto a meno che non ti rechi con cartina alla mano dalle guardie forestali del luogo chiedendo quali istruzioni hanno ricevuto in merito...Ribadisco che questo mio consiglio mal si concilia con la legge in materia ma spessissimo in materia di caccia bisogna utilizzare "la legge non scritta" per non incorrere in problemi.
                P.S.: lo dico contro il mio interesse........
                Avv. Luca Cecinati

                Esiste un solo bene, la conoscenza, e un solo male, l'ignoranza.
                Socrate

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                • BENELLI.78
                  ⭐⭐⭐
                  • Aug 2009
                  • 2041
                  • Napoli
                  • Springer Spaniel inglese

                  #9
                  Alla luce di quanto sin qui sostenuto pare si debba affermare che l’obbligo di
                  tabellare ogni zona protetta in ossequio al disposto di cui all’art. 10 della legge 157/92 può essere derogata esclusivamente per i parchi nazionali e per i parchi regionali unicamente nell’ipotesi in cui la legge regionale istitutiva del parco regionale richiami la normativa dei parchi nazionali prevista dalla legge n. 394 del 1991.
                  In tutte le altre ipotesi la legge di riferimento è quella prevista dall’art. 10 della legge 11 febbraio 1997 n. 157 punto 9 già precedentemente richiamata. Ne consegue, pertanto, che se la legge regionale prevede l’obbligo delle tabelle per delimitare i perimetri del parco e tale obbligo non venga rispettato dagli organi competenti, al cacciatore non possono essere contestati i reati all’uopo previsti dalla legge 157/1992.
                  In bocca al lupo
                  Avv. Luca Cecinati
                  [/COLOR][/QUOTE]

                  Quindi se ho capito bene se nella legge regionale,per quel che concerne la perimetrazione dei parchi regionali,fa riferimento al comma 3 dell'articolo 10 della legge 157/1992 c'è l'obbligo da parte della Regione di tabellare e recintare il parco.
                  Se invece la legge regionale fa riferimento alla legge n°394/91 non ha l'obbligo di tabellare il parco.
                  Ho capito bene?
                  grazie a tutti
                  Mira bene sbaglia poco

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                  • pi&ro
                    ⭐⭐
                    • Oct 2010
                    • 541
                    • FROSINONE
                    • Cocker inglese e Bracco Italiano

                    #10
                    Mio padre ha avuto la sospensione per 5 anni del pda,procedimento penale e soldi all'avv per giungere ad una sentenza: la zona in questione (oasi) doveva essere tabellata!!!
                    Ps la zona in questione era una bellissima zona di caccia dove mio padre era cresciuto e di punto in bianco è diventata oasi,così il primo giorno di apertura la forestale ha denunciato 8 cacciatori !!! Ragazzi se la norma dice che la zona deve essere tabellata,la zona deve essere tabellata!! No che uno deve girare con la cartina come sostengono loro!! Anzi peggio,alcuni guardia caccia della mia zona sostengono che le tabelle non le mettono perché poi i cacciatori o chi altro le rompe,ma vi rendere conto???!!!!

                    ---------- Messaggio inserito alle 10:59 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 10:57 PM ----------

                    Il tutto è successo circa 13 anni fa.
                    Ciao, Ruzzicone [:-golf]

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                    • Vittorio 58
                      ⭐⭐⭐
                      • Oct 2010
                      • 1554
                      • prov.catanzaro
                      • Epagneul Breton

                      #11
                      A proposito di tabelle(segnalazione),volevo criticare il mio ambiente dove vivo.Da qualche anno ci sono in giro i segnali di pericolo al capriolo e mi sto accorgendo che sono tutti bucherellati da piombo,Condivido l ignoranza di chi spara con la pistola,ma non condivido chi spara con un fucile.Possibile che non si arriva a capire le stupidate che si combinano? Dopo tanto da fare che cè per ottenere un porto per fucile ci perdiamo in certi vandalismi,e poi che senso ha? Scusate lo sfogo ,un saluto

                      Commenta

                      • vecchioA300
                        ⭐⭐⭐
                        • Oct 2008
                        • 4415
                        • Firenze

                        #12
                        Da noi ho la sensazione che ci sia il "problema inverso".
                        Spesso mi capita di imbattermi in zone tabellate con cartelli con denominazioni a dir poco fantasiose, senza riferimenti a nessun articolo delle leggi regionali e nazionali, tipo una nella zona rurale di Roselle (Maremma toscana): "divieto di caccia, MONUMENTO NAZIONALE".
                        Ho telefonato in Provincia, ne sono a conoscenza, non ne sanno niente di più preciso, ma......mi hanno consigliato di non entrarvi a caccia![:-fight]
                        Ma in che paese viviamo......[menaie]
                        MB,Tecna,Sipe,JK6, mah, le uniche che mi funzionano sono quelle caricate con la "CENTRITE"![:D]

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                        • Alessandro il cacciatore
                          🥇🥇
                          • Feb 2009
                          • 20199
                          • al centro della Toscana
                          • Deutsch Kurzhaar

                          #13
                          Originariamente inviato da vecchioA300
                          "divieto di caccia, MONUMENTO NAZIONALE".
                          Vedo che funziona...[:D][:D][:D]
                          Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)

                          Commenta

                          • Vittorio 58
                            ⭐⭐⭐
                            • Oct 2010
                            • 1554
                            • prov.catanzaro
                            • Epagneul Breton

                            #14
                            Quando è cosi si dovrebbe indagare meglio nel senso che:Ti porto un esempio,davanti alcuni negozi ci sono le classiche tabelle con scritto(divieto di sosta) solo che per queste tabelle bisogna pagare una quota annuale al comune ed inoltre anche se cè scritto il numero di concessione,ripeto bisogna pagare la concessione annuale.Il fatto che citi tu non vorrei che fosse qualche proprietario che cerca di fare il furbetto.Un saluto

                            Commenta

                            • jzcia
                              ⭐⭐⭐
                              • Mar 2009
                              • 1719
                              • provincia di roma
                              • breton

                              #15
                              Originariamente inviato da Vittorio 58
                              ........Il fatto che citi tu non vorrei che fosse qualche proprietario che cerca di fare il furbetto.Un saluto
                              Visto la risposta di Alessandro direi che è sicuro che sia come tu pensi.

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