Sanzioni su periodi di caccia

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  • Joe
    ⭐⭐
    • Feb 2009
    • 281
    • - SICILIA

    #1

    Sanzioni su periodi di caccia

    Salve Avvocatocb, vorrei sollevare una questione molto ricorrente negli ultimi anni in Italia e cioè la caccia x tempi e per specie [:142],
    prendendo come esempio la caccia al tordo.Il calendario della mia regione mi impone di esercitare la caccia al tordo dal 5 ottobre al 10 gennaio (ipotesi).
    Se io effettuo un prelievo di tordi oltre tale data(10 gennaio) ma dentro le direttive nazionali della 157/92 cioè 16 settembre /31 gennaio e considerando che
    nelle regioni vicine la caccia al tordo si chiude il 31 gennaio,io a cosa vado incontro in caso di controllo venatorio con in possesso del corpo del reato (i tordi).
    Spero di aver posto il quesito in maniera chiara.
    Un Saluto
    Joe
    Giuseppe
    __________
    ______________________

    Nella vita non mollare mai!!!
  • Alessandro il cacciatore
    🥇🥇
    • Feb 2009
    • 20199
    • al centro della Toscana
    • Deutsch Kurzhaar

    #2
    Originariamente inviato da Joe
    Salve Avvocatocb, vorrei sollevare una questione molto ricorrente negli ultimi anni in Italia e cioè la caccia x tempi e per specie [:142],
    prendendo come esempio la caccia al tordo.Il calendario della mia regione mi impone di esercitare la caccia al tordo dal 5 ottobre al 10 gennaio (ipotesi).
    Se io effettuo un prelievo di tordi oltre tale data(10 gennaio) ma dentro le direttive nazionali della 157/92 cioè 16 settembre /31 gennaio e considerando che
    nelle regioni vicine la caccia al tordo si chiude il 31 gennaio,io a cosa vado incontro in caso di controllo venatorio con in possesso del corpo del reato (i tordi).
    Spero di aver posto il quesito in maniera chiara.
    Un Saluto
    Joe
    A una sanzione amministrativa. L'importo dovrebbe stare scritto nella tua legge regionale.
    Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)

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    • gazza
      • Nov 2009
      • 67
      • roma

      #3
      Magari fosse solo amministrativa.. invece è penale
      L’abbattimento fuori periodo consentito per singola specie è caccia in periodo di divieto generale (anche se altre forme di caccia sono aperte). Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 30367 del 9 giugno 2009, depositata il 22 luglio 2009.
      perchè nella tua regione vale il calendario della tua regione, non piu quello della legge nazionale seno a che serve fare i calendari!!!!

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      • pietro.pirredda
        ⭐⭐
        • Jan 2010
        • 948
        • Arzachena (SS)
        • Setter Inglese

        #4
        L'art. 42 della Comunitaria (mal recepito dall'Italia) ha modificato l'art. 18 della L.157/92, di fatto il termine del 31/01 non è più la data finale per ogni specie ma per quelle che la guida alla stesura dei calendari, key Concept e ISPRA dichiarano scientificamente che possono essere cacciate fino a tale periodo. Quindi se nella tua regione il tordo viene chiuso il 10/01 (in quanto ogni regione può legiferare in modo eguale o restrittivo rispetto alla L.157), nel caso si prelevi tale specie il 11/01 la sanzione è penale e si applica l'art. 30 della legge 157;
        Abbattimento, cattura o detenzione di mammiferi o uccelli non cacciabili:

        Artt. 18,ovvero specifica norma del calendario ven. reg. o della legge venatoria regionale + 30,1°comma-lett.h) Ammenda fino ad € 1549,00 -Sequestro armi, fauna e mezzi di caccia (escluso cani e richiami vivi autor:) ; -In caso di recidiva, dopo la condanna definitiva, sospensione della licenza di caccia per un periodo da 1 a 3 anni. -Disposizione applicabile anche per le specie protette a livello regionale (art.30,primo capoverso
        Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta!!

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        • Avvocatocb
          ⭐⭐⭐
          • Nov 2009
          • 3408
          • Bari

          #5
          Ho appena letto il quesito posto da Joe ma constato che già "gazza" e Pietro hanno risposto correttamente quindi non posso far altro che riportarmi a quanto da loro scritto e sostenuto.
          Avv. Luca Cecinati

          Esiste un solo bene, la conoscenza, e un solo male, l'ignoranza.
          Socrate

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          • bretonnina
            ⭐⭐
            • Apr 2010
            • 582
            • Roma
            • breton nina

            #6
            E' proprio la legge 157\92 che prevede le sanzioni penali precedentemente a tale data la maggior parte delle sanzioni erano di natura amministrativa ovvero contravvenzioni.

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            • Joe
              ⭐⭐
              • Feb 2009
              • 281
              • - SICILIA

              #7
              Grazie a tutti x le risposte!
              Quindi fa fede l'art.30 comma 1 lettera A della 157/92 e la sanzione è di 1500 euro + confisca armi e selvaggina,
              ma a livello penale quali le conseguenze ? ritiro P.A.? problemi al successivo rinnovo? o cosa?
              Un saluto
              Joe
              Giuseppe
              __________
              ______________________

              Nella vita non mollare mai!!!

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              • Alessandro il cacciatore
                🥇🥇
                • Feb 2009
                • 20199
                • al centro della Toscana
                • Deutsch Kurzhaar

                #8
                Originariamente inviato da Avvocatocb
                Ho appena letto il quesito posto da Joe ma constato che già "gazza" e Pietro hanno risposto correttamente quindi non posso far altro che riportarmi a quanto da loro scritto e sostenuto.
                Ma cosi' non succede che in questo modo le regioni si prendono un potere che dovrebbe essere solo dello stato, cioè decidere cosa e' penalmente rilevante ?
                Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)

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                • pietro.pirredda
                  ⭐⭐
                  • Jan 2010
                  • 948
                  • Arzachena (SS)
                  • Setter Inglese

                  #9
                  Originariamente inviato da Alessandro il cacciatore
                  Ma cosi' non succede che in questo modo le regioni si prendono un potere che dovrebbe essere solo dello stato, cioè decidere cosa e' penalmente rilevante ?
                  Alessandro la Regione in questo caso diminuisce solo i limiti temporali ma la conttavvenzione penale (ammenda) viene comminata perchè in quel caso si contravviene ad una prescrizione emanata con legge dello stato. Infatti per le sanzioni penali ogni legge regionale sulla caccia riporta l'art. 30 della Legge 157!
                  Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta!!

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                  • Alboinensis
                    Moderatore Continentali Esteri
                    • Nov 2008
                    • 8422
                    • Brescia - Lombardia
                    • Cane da ferma tedesco a pelo corto - Kurzhaar

                    #10
                    Originariamente inviato da Alessandro il cacciatore
                    Ma cosi' non succede che in questo modo le regioni si prendono un potere che dovrebbe essere solo dello stato, cioè decidere cosa e' penalmente rilevante ?
                    No, no il potere gli è proprio demandato dallo Stato (il titolo V° della costituzione è stato modificato da mo!!!)... tu hai abbattuto una specie chiusa alla caccia... la LR decide i tempi ed i modi (che possono anche essere diversi in ogni Regione, ma anche da Provincia a Provincia) e la 157/92 stabilisce il tipo di reato, la pena e l'ammenda.
                    Bruno Decca
                    "Multi sunt vocati... pàuci vero electi"

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                    • Alessandro il cacciatore
                      🥇🥇
                      • Feb 2009
                      • 20199
                      • al centro della Toscana
                      • Deutsch Kurzhaar

                      #11
                      Grazie a tutti per le risposte.
                      Quando ho ripsosto per primo al quesito di questa discussione, stavo per aggiungere un prudente "credo". Poi mi sembrava ovvio il fatto che se la regione diminuisce il periodo di caccia, la sanzione potesse essere solo amministrativa e non anche penale.

                      Ora vi faccio io un quesito, perche brancolo nel buio: essendo il daino specie cacciabile per chi fa selezione, se un cacciatore qualsiasi, non selecontrollore, che se ne va ad esempio a giro con il cane, spara e uccide un bel daino pomellato, che conseguenze potrà avere? ? solo amministrative (come ho sentito dire a un paio di riunioni dei selecontrollori) o c'e' anche del penale (essendo consentita la caccia al daino solo con la selezione) ????
                      Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)

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                      • Joe
                        ⭐⭐
                        • Feb 2009
                        • 281
                        • - SICILIA

                        #12
                        Penso che questa sentenza chiarisca tutto.....
                        In materia di caccia, integra il reato contravvenzionale di cui all'art. 30, comma 1, lett. a) della legge 11 febbraio 1992 n. 157, e non semplice infrazione amministrativa, l'abbattimento di un esemplare di fauna in periodo nel quale, pur essendo generalmente consentita la caccia, essa è tuttavia vietata con riguardo alla specie cui appartiene l'esemplare abbattuto. Vedi: Cass. 1999 n. 2499. La corretta interpretazione dell’art. 18 della L. n. 157/1992, secondo criteri letterali e sintetici, porta a concludere che la norma non intende introdurre una distinzione tra stagione venatoria generale e stagioni venatorie particolari per le singole specie. Ciò in quanto le date fissate dall’art. 18 sono sempre riferite alle singole specie cacciabili. Corte di Cassazione Sezione III, sentenza del 14 ottobre 2002 (ud. 7 giugno 2002) n. 34293.
                        Giuseppe
                        __________
                        ______________________

                        Nella vita non mollare mai!!!

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