Piombo o no piombo - la storia infinita

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  • rocco71
    • Dec 2020
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    #61
    Originariamente inviato da mick93hunting

    a prescindere, non si può applicare l'art.16 del D.L. 133/2009 perchè l'utente a valle non è il cacciatore/tiratore, ma è riferito a chi ha un'azienda ed utilizza un determinato prodotto in ambito lavorativo, senza tuttavia produrlo. per poterlo applicare anche al cacciatore/tiratore avrebbero dovuto scrivere che la sanzione si applicava anche al consumatore
    https://echa.europa.eu/it/regulation...ri%20a%20valle.
    Ti ringrazio molto della precisazione ma allora qual'è la norma che sanziona il cacciatore che spara una cartuccia con pallini di piombo in una zona umida? Sicuramente non la sanzione amministrativa di cui alla legge perché questa individua una fattispecie precisa la detenzione.

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    • rocco71
      • Dec 2020
      • 158
      • Ancona
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      #62
      rimane l'art. 452 bis c.p. inquinamento ambientale

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      • mick93hunting
        ⭐⭐⭐
        • Sep 2023
        • 1165
        • toscana

        #63
        allora non si applica l'art16 del D.L. 133/2009, non si applica l'art 452 bis C.P. perchè presuppone che la quantità di materiale inquinante versato deve stravolgere l'ambiente, non si applica l'art30 comma H della legge 157/92 riguardo ai mezzi vietati, perchè il fucile a canna liscia con munizione spezzata è un mezzo consentito dall'art13 della legge 157/92 e le munizioni in piombo non sono citate nell'art21, dove si parla solamente di mezzi vietati l'utilizzo di munizioni spezzate per la caccia agli ungulati (infatti, basti pensare che nessuna di queste norme è mai stata e mai poteva essere applicata già dai primi divieti di utilizzo di munizioni in piombo nelle prime delimitate aree, in cui nacquero i primi divieti a riguardo (ZPS/SIC, Rete Natura 2000). di fatto, ad ora, non esiste un sistema sanzionatorio in ambito penale, ma solo amministrativo, che però varia da regione a regione, che è sempre quello solito, che è quello dei primi divieti sull'utilizzo del cartucce in piombo e non esiste un sistema sanzionatorio riguardante il solo possesso in tasca di cartucce in piombo, a meno che la regione non abbia legiferato una sanzione a riguardo

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        • wolmer
          • Oct 2022
          • 161
          • (BS)
          • Setter inglese

          #64
          Il DL asset è stato pubblicato ieri, quindi da oggi è valido!!!!

          La sanzione passa da penale ad amministrativa da 20 a 200€ per possesso di munizioni in piombo!!! il doppio del minino sono 40€ di sanzione.

          Le aree umide sono indicate il DL

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          • rocco71
            • Dec 2020
            • 158
            • Ancona
            • pointer

            #65
            Originariamente inviato da mick93hunting
            allora non si applica l'art16 del D.L. 133/2009, non si applica l'art 452 bis C.P. perchè presuppone che la quantità di materiale inquinante versato deve stravolgere l'ambiente, non si applica l'art30 comma H della legge 157/92 riguardo ai mezzi vietati, perchè il fucile a canna liscia con munizione spezzata è un mezzo consentito dall'art13 della legge 157/92 e le munizioni in piombo non sono citate nell'art21, dove si parla solamente di mezzi vietati l'utilizzo di munizioni spezzate per la caccia agli ungulati (infatti, basti pensare che nessuna di queste norme è mai stata e mai poteva essere applicata già dai primi divieti di utilizzo di munizioni in piombo nelle prime delimitate aree, in cui nacquero i primi divieti a riguardo (ZPS/SIC, Rete Natura 2000). di fatto, ad ora, non esiste un sistema sanzionatorio in ambito penale, ma solo amministrativo, che però varia da regione a regione, che è sempre quello solito, che è quello dei primi divieti sull'utilizzo del cartucce in piombo e non esiste un sistema sanzionatorio riguardante il solo possesso in tasca di cartucce in piombo, a meno che la regione non abbia legiferato una sanzione a riguardo
            Ottima ricostruzione sulla quale concordo. In ogni caso ci troviamo di fronte ad una situazione per cui la detenzione è sanzionata dall'art. 31 della legge 157/1992 come modificato dalla legge 136/2023 mentre lo sparo sarebbe esente da sanzione nonostante si tratti di fattispecie più grave.

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            • mick93hunting
              mick93hunting commenta
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              Lo sparare cartucce in piombo nelle ZPS/SIC, Rete Natura 2000, Zone Ramsar implica la detenzione di cartucce in piombo, quindi si applica la medesima sanzione, a meno che la Regione non abbia imposto una sanzione amministrativa più alta

            • wolmer
              wolmer commenta
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              Se le hai già sparate ..... sarà difficile che ti contestino quello che hai sparato, tu puoi sempre dichiarare che erano ricaricate in acciaio solo quelle. Se invece sono incamerate, è detenzione.
          • fabryboc
            Moderatore Setter & Pointer
            • Dec 2009
            • 7999
            • piemonte
            • setter inglese e griffone Korthals

            #66


            Mala tempora currunt

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            • wolmer
              wolmer commenta
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              Pagina 5 per quello che ci riguara
          • Grouse
            Collaboratori
            • Feb 2022
            • 650
            • attualmente a Napoli
            • Pointer; Irish Red Setter

            #67
            Questa storia infinita potrebbe rientrare alla normalità grazie alla ricerca scientifica e all'impegno di chi ci rappresenta (o ci dovrebbe rappresentare).
            Vi condivido un documento di rapida e chiara lettura.
            Quindi Buona Lettura....
            File allegati

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            • cioni iliano
              cioni iliano commenta
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              Se fosse possibile estrarre e pubblicare una sintesi. Sarei grato. Testo, per me, troppo "corposo". Alla lettura della seconda pagina, non mi ricorderei di cosa ho letto nella prima.
          • Gambettone
            ⭐⭐
            • May 2017
            • 237
            • Italia

            #68
            Originariamente inviato da Grouse
            Questa storia infinita potrebbe rientrare alla normalità grazie alla ricerca scientifica e all'impegno di chi ci rappresenta (o ci dovrebbe rappresentare).
            Vi condivido un documento di rapida e chiara lettura.
            Quindi Buona Lettura....
            Grazie mille per il documento è sempre bene rimanere informati sull'evoluzione dell'argomento.

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