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La legge regionale FVG dice: "E' vietato a chiunque il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualsiasi genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia. Nei pressi potrebbe voler dire a cento metri da centri abitati, case rurali, posti di lavo, ecc. ecc. dove è vietato l'esercizio venatorio si può transitare con il fucile aperto e scarico senza obbligo di metterlo in custodia. Per l'inglese, in FVG è vietato a chiunque di cacciare a distanza inferiore a 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione.
---------- Messaggio inserito alle 10:29 AM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 10:22 AM ----------
Non capisco il motivo di voler scherzare a qualsiasi costo su argomenti seri che possono interessare a molte persone, mi riferisco alla foto.
A me preoccupa quel transitare per i centri abitati.
Vuol dire che se è possibile spostarsi, per esempio, dalla zona beccacce alla zona acquatici, attarversando tutto il paese con cartucce in cartuccera e fucile in spalla.......
....secondo me in quelle condizioni, se capita un controllo, è contestabile il porto abusivo.... o no?[:-bunny][:-bunny][:-bunny][:-bunny][:-bunny]
Porto abusivo??? Scusa ma:
Se in giornata di caccia
se l'arma che hai quel giorno è da caccia e
se hai un "PORTO" di fucile uso caccia, che si differenzia dal "nullaosta al trasporto", tu puoi portare l'arma ove consentito.
Al massimo potrai incorrere in sanzioni amministrative e/o penali (contravvenzioni) per la violazione di altre normative nazionali o regionali.
Il fatto di transitare, in giornata di caccia, in un centro abitato col fucile in spalla determina una sanzione, comunque diversa dal "porto abusivo".
Art. 21 della L.157/92 - lettera G
E vietato: il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
Si intende "PORTO ABUSIVO" quando: Viene considerato presupposto del reato in esame l'obbligo di licenza ex art. 42 del T.u.l.p.s
---------- Messaggio inserito alle 10:29 AM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 10:22 AM ----------
Non capisco il motivo di voler scherzare a qualsiasi costo su argomenti seri che possono interessare a molte persone, mi riferisco alla foto.[/QUOTE
Ti posso assicurare che non è mia intenzione voler scherzare sull'argomento
solo che dato che questo copri canne e serbatoio e in vendita su big hunter volevo solo sapere se era regolamentare , questo è l'unico motivo che devi capire , se poi la mia richiesta è ridicola chiedo scusa a tutti .
Saluti
All'articolo 34, comma 3, della legge Regionale n. 6/ 2008 Reg. Friuli Venezia Giulia, si legge:
3. Nel corso dell'esercizio venatorio il cacciatore che si trova ad attraversare strade carrozzabili o a transitare nei pressi di centri abitati ha l'obbligo di tenere il cane al guinzaglio e il fucile scarico e aperto, se basculante, o con l'otturatore aperto, se semiautomatico. Il fucile stesso deve essere riposto in custodia se trasportato su automezzi, natanti o bicicli, o se introdotto in pubblici esercizi. [...]
Domanda:
in questo caso abbiamo una legge regionale più permissiva di quella nazionale?[occhi]
Mi sembra una norma molto ben scritta.
Non è più permissiva è solo scritta meglio...
Avendo gia' dato , multato per aver tenuto il fucile aperto e a tracolla , finche' una macchina operatrice lavorava , ero certo di essere in regola e non sapevo che le zelanti guardie , invece , esigevano che fosse tenuto in un fodero .... Io ho con me sempre un fodero sottile da tenere nella cacciatora della giacca e da usare anche quando scendo e salgo dall' auto per i primi 50 metri in campagna , ecco spesso , se in terreno libero , non guinzaglio i cani , speriamo bene ....
Anch'io adotto il tuo sistema, ho sempre in carniera una fodera in tela e ogni volta che mi trovo in situazioni come su descritte preferisco riporre l'arma in custodia per evitare discussioni e disguidi, purtroppo molti fanno la caccia al cacciatore e fra coloro che sono titolati per sorvegliare e fare rispettare la legge, tanti, la legge non la conoscono come dovrebbero e a volte la improvvisano. Nella mia zona se ti trovano fra le case con il fucile senza custodia, anche se scarico, aperto o smontato come minimo ti arrestano, per cui a volte pur avendo ragione e essere nel giusto devi armarti di avvocato, così preferisco tagliare la testa al toro cercando di evitare qualsiasi discussione. Cordiali saluti enrico.
salve danguerriero forse posso aiutarti ( essendo molto fresco di rilascio ) ho ripreso la sinossi ..corso di abilitazione venatoria 2014 ... legge regionale n.6 del 06 marzo 2008 art34 ( ALTRE DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA VENATORIA ) penso che sia una cosa da AGGIUNGERE e no più permissiva
SPERO DI ESSERTI STATO DI AIUTO
Dovrebbe essere un articolo aggiunto L.R. 13/2009. Ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'articolo 21 (quello che ho scritto prima) sono carrozzabili le strade di ogni tipo e dimensioni la cui carreggiata è interamente coperta da un manto bituminoso o cementizio. Le altre non sono considerate carrozzabili cioè quelle caratterizzate da opere permanenti a fondo stabilizzato, non coperte da manto bituminoso o cementizio: strade poderali, strade interpoderali, strade soggette al divieto di circolazione con veicoli a motore, di cui alla legge regionale 23 aprile 2007, n.9 (norma in materia di risorse forestali e strade vicinali la cui carreggiata abbia un larghezza inferiore a 4 m. Sono equiparate alle strade interpoderali le strade di servizio e accesso ai terreni sottoposti a riordino fondiario. Nel corso dell'esercizio venatorio il cacciatore che si trova ad attraversare strade carrozzabili o a transitare nei pressi dei centri abitati ha l'obbligo di tenere il cane al guinzaglio e il fucile scarico e aperto se basculante o con l'otturatore aperto, se semiautomatico. Non dice di camminare su una strada carrozzabile con il fucile aperto e scarico, dice di attraversarla. Quindi deduco che su una strada anche con una striscia di cemento o di asfalto larga 1 m. bisogna scaricare e tenere il fucile aperto, su tutte le altre citate dalla legge non c'è obbligo, l'obbligo rimane per le strade brecciate con una larghezza di 4 m.
---------- Messaggio inserito alle 11:42 AM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 11:25 AM ----------
Originariamente inviato da bucks
---------- Messaggio inserito alle 10:29 AM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 10:22 AM ----------
Non capisco il motivo di voler scherzare a qualsiasi costo su argomenti seri che possono interessare a molte persone, mi riferisco alla foto.[/QUOTE
Ti posso assicurare che non è mia intenzione voler scherzare sull'argomento
solo che dato che questo copri canne e serbatoio e in vendita su big hunter volevo solo sapere se era regolamentare , questo è l'unico motivo che devi capire , se poi la mia richiesta è ridicola chiedo scusa a tutti .
Saluti
Ti chiedo scusa, a me e sembrato un scherzo. Se è in vendita da Big hunter molto probabilmente è regolare. La mia opinione è che non lo sia. Personalmente quella custodia la userei per riparare il fucile dall'acqua in territorio di caccia, devo dire che non lo trovo idoneo neanche a svolgere bene questo compito. Una qualsiasi custodia come minimo dovrebbe coprire almeno il grilletto. Se una fondina per il porto di pistola per essere regolare deve coprire il grilletto, deduco che anche un fodero per il trasporto come minimo dovrebbe avere le stesse caratteristiche. Comunque l'arma in quelle condizioni è prontamente utilizzabile, non si può certamente parlare di trasporto. Ciao e ancora scusa
---------- Messaggio inserito alle 11:42 AM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 11:25 AM ----------
Ti chiedo scusa, a me e sembrato un scherzo. Se è in vendita da Big hunter molto probabilmente è regolare. La mia opinione è che non lo sia. Personalmente quella custodia la userei per riparare il fucile dall'acqua in territorio di caccia, devo dire che non lo trovo idoneo neanche a svolgere bene questo compito. Una qualsiasi custodia come minimo dovrebbe coprire almeno il grilletto. Se una fondina per il porto di pistola per essere regolare deve coprire il grilletto, deduco che anche un fodero per il trasporto come minimo dovrebbe avere le stesse caratteristiche. Comunque l'arma in quelle condizioni è prontamente utilizzabile, non si può certamente parlare di trasporto. Ciao e ancora scusa[/QUOTE]
OK niente di che non ci eravamo capiti , aggiungo solo che il grilletto lo copre ,colpa mia che non l'ho tirata giu' bene .
All'articolo 34, comma 3, della legge Regionale n. 6/ 2008 Reg. Friuli Venezia Giulia, si legge:
3. Nel corso dell'esercizio venatorio il cacciatore che si trova ad attraversare strade carrozzabili o a transitare nei pressi di centri abitati ha l'obbligo di tenere il cane al guinzaglio e il fucile scarico e aperto, se basculante, o con l'otturatore aperto, se semiautomatico. Il fucile stesso deve essere riposto in custodia se trasportato su automezzi, natanti o bicicli, o se introdotto in pubblici esercizi. [...]
Originariamente inviato da sly8489
La legge regionale FVG dice: "E' vietato a chiunque il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualsiasi genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia.
Mi pare che si stia affrontando la discussione per il verso sbagliato.
Le due norme friulane (la seconda si limita a riportare pedissequamente quanto già stabilito dalla 157/92) che ho quotato si riferiscono a fattispecie completamente diverse.
E ve lo dimostrano le parole che ho evidenziato: nei pressi non significa all'interno. Nei pressi significa attorno, vicino; all'interno significa dentro.
Quindi la prima norma consente al cacciatore che sta cacciando, nel caso in cui si trovi a dover attraversare una strada oppure a transitare nelle adiacenze, nelle vicinanze o come altro volete dire, di un centro abitato, di poterlo fare semplicemente tenendo il fucile scarico e i cani al guinzaglio (atteggiamento che dimostra che non si sta cercando la selvaggina e che quindi non si è in esercizio di caccia). E dunque "nei pressi" a che distanza corrisponde? Sicuramente ad una distanza inferiore ai 100 metri, che è quella imposta dalla legge per il legittimo esercizio venatorio.
La seconda norma invece vieta espressamente al cacciatore di circolare dentro i centri abitati con il fucile fuori dal fodero, posto che il fucile scarico in custodia concretizza sempre il trasporto (sempre consentito); in caso di fucile fuori fodero si avrebbe invece il porto dell'arma in luogo pubblico, che è vietato da altre leggi.
Per cui queste due norme non contrastano affatto tra loro a mio modo di vedere.
E' quello che avevo scritto anche io: nei pressi non vuol dire dentro.
Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)
Sul retro del porto d'armi il punto 5 recita
"Per i titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia è vietato il porto delle armi all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attivita' venatoria , ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e, comunque, nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio ."
Quindi se ho ben capito a caccia chiusa non posso portare il fucile in armeria per riparazione neanche nella custodia regolare
Quindi se ho ben capito a caccia chiusa non posso portare il fucile in armeria per riparazione neanche nella custodia regolare
Lo ho scritto appena sopra...
Fucile in custodia = TRASPORTO di arma;
Fucile fuori custodia = PORTO di arma.
Sulla licenza al punto 5 è riportato il divieto di PORTO nei luoghi e tempi indicati.
Avere il fucile in auto fuori dal fodero costituisce PORTO di arma e non trasporto.
Avere il fucile in custodia, in mano, in auto, in bicicletta, in motorino, sul sidecar, ecc. ecc. è TRASPORTO di arma e non porto.
Porto, trasporto e detenzione di arma sono tre concetti giuridicamente distinti.
Lo ho scritto appena sopra...
Fucile in custodia = TRASPORTO di arma;
Fucile fuori custodia = PORTO di arma.
Sulla licenza al punto 5 è riportato il divieto di PORTO nei luoghi e tempi indicati.
Avere il fucile in auto fuori dal fodero costituisce PORTO di arma e non trasporto.
Avere il fucile in custodia, in mano, in auto, in bicicletta, in motorino, sul sidecar, ecc. ecc. è TRASPORTO di arma e non porto.
Porto, trasporto e detenzione di arma sono tre concetti giuridicamente distinti.
Recentemente, dopo 18 giorni di impasse di cinghiali rinchiusi nel parco a La Spezia, si é conclusa la vicenda con lo SPOSTAMENTO degli stessi in ''un’area...
Mi chiedevo, cosa viene contestato, al cacciatore che nel mese di gennaio esercita la caccia ai tordi , non come prescritto dal calendario venatorio (Appostamento),...
Ho visto che la regione Piemonte ha presentato una legge regionale molto riduttiva x la caccia in codesta regione, mi sembra di aver capito che esiste...
29-06-18, 13:20
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