AFV e capanno fisso su terreni di proprietà

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    • Mar 2009
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    • provincia di roma
    • breton

    #16
    Originariamente inviato da Alessandro il cacciatore
    Jzcia, non ho voglia di far polemiche. Ci sono differenze fra regione e fra provincie.
    Tanto per dirtene una: in provincia di Siena il guardiacaccia deve essere assunto a tempo indeterminato e di conseguenza, i costi NON possono essere irrisori, pur essendo quasi tutti i consorziati della AFV i proprietari stessi dei terreni.
    AFV che non fanno pagare i loro ospiti? Tutte quelle dove vado io. Tu se inviti uno a cena lo fai pagare? Qui non usa.
    Nemmeno io voglio far polemiche. (Tra l'altro ho risposto proprio perchè pensavo riguardasse la mia regione)
    Per la regione Lazio vale lo stesso, il guardia caccia deve esserci (assunto a tempo indeterminato non direi). Ma c'è un'alternativa, possono garantire l'attività di guardiacaccia i volontari dell'associazione riconosciuta come tale dalla legge, cioè l'EPS.
    Ovvio poi che se invito una persona a cena offro io. Non credo però che l'afv può permetterselo sempre, ....per uno che va gratis c'è qualcun altro che pagherà i suoi costi.

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    • Alessandro il cacciatore
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      • Feb 2009
      • 20197
      • al centro della Toscana
      • Deutsch Kurzhaar

      #17
      Originariamente inviato da jzcia
      Nemmeno io voglio far polemiche. (Tra l'altro ho risposto proprio perchè pensavo riguardasse la mia regione)
      Per la regione Lazio vale lo stesso, il guardia caccia deve esserci (assunto a tempo indeterminato non direi). Ma c'è un'alternativa, possono garantire l'attività di guardiacaccia i volontari dell'associazione riconosciuta come tale dalla legge, cioè l'EPS.
      Ovvio poi che se invito una persona a cena offro io. Non credo però che l'afv può permetterselo sempre, ....per uno che va gratis c'è qualcun altro che pagherà i suoi costi.
      Le AFV cosi' come sono state concepite sono un lusso che ben pochi possono ancora permettersi. Le norme andrebbero in parte cambiate, parlo della mia provincia. Altrimenti o si falsificano le carte ( la piu' fantasiosa e anche difficile da "scoprire" e' quella di far cacciare gratis chi pernotta in una loro struttura): tutto regolare sulla carta, salvo il prezzo "altino" del pernottamento, oppure alla morte del padre i figli si affrettano a vendere il costoso hobby paterno. Altra possibilità: l' AFV decade piu' o meno velocemente per mancanza di finanziamenti e quindi viene poi revocata per mancanza dei requisiti o trasformata in ATV, che con la caccia propriamente detta nulla hanno da spartire. Il costo di ogni fagiano preso e' meglio non farlo. Di sparare alle lepri...meglio lasciar perdere, anche perche' sul loro numero rilevato ai censimenti si basa il futuro della autorizzazione della AFV.
      L' EPS qui ha solo funzioni di sindacato e di supporto minimo alle AFV.

      Tornando al quesito di questo post, qui funziona così: una AFV puo' avere un appostamento fisso (colombacci o minuta selvaggina) ogni 250 ha. L'autorizzazione la rilascia la provincia al concessionario. E' soggetta alle stesse tasse degli appostamenti fissi in territorio libero e viene fornita una tabella con la numerazione progressiva identica a quella del territorio libero.
      Tutti coloro che sono autorizzati a cacciare in quella AFV, possono cacciare nell'appostamento fisso autorizzato.
      Ultima modifica Alessandro il cacciatore; 12-11-14, 15:21.
      Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)

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      • jzcia
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        • Mar 2009
        • 1704
        • provincia di roma
        • breton

        #18
        D'accordo con te.
        Qui da noi non c'è bisogno di mascherare nulla. Nessuno andrà mai a controllare i bilanci o resoconti aziendali, anche perchè per legge sono senza scopo di lucro, (diversamente dalle agro-turistico venatorie) ed il concessionario risponde solo agli eventuali soci ove ci siano.
        D'altronde anche gli atc sono dei grossi riservoni. Possono fare esattamente quello che fanno le AFV, .....solo con molte più spese per il mantenimento dei comitati, liberi professionisti,......e quant'altro gli gira intorno.

        .... e poi come vedi, in quest'Italia oramai troppo frazionata, paese che vai ....leggi che trovi. (Non più usanze, dalle quali era più facile raccapezzarcisi).

        Sarà anche questo, il troppo frazionamento delle competenze in ogni campo, oltre alle tante ruberie, il declino subito dal nostro paese? ....o il troppo frazionamento è stato creato ad arte proprio per ...... (più è piccolo,.... meno cassa di risonanza)

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        • Alessandro il cacciatore
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          • al centro della Toscana
          • Deutsch Kurzhaar

          #19
          Originariamente inviato da jzcia
          D'accordo con te.
          Qui da noi non c'è bisogno di mascherare nulla. Nessuno andrà mai a controllare i bilanci o resoconti aziendali, anche perchè per legge sono senza scopo di lucro, (diversamente dalle agro-turistico venatorie) ed il concessionario risponde solo agli eventuali soci ove ci siano.
          D'altronde anche gli atc sono dei grossi riservoni. Possono fare esattamente quello che fanno le AFV, .....solo con molte più spese per il mantenimento dei comitati, liberi professionisti,......e quant'altro gli gira intorno.

          .... e poi come vedi, in quest'Italia oramai troppo frazionata, paese che vai ....leggi che trovi. (Non più usanze, dalle quali era più facile raccapezzarcisi).

          Sarà anche questo, il troppo frazionamento delle competenze in ogni campo, oltre alle tante ruberie, il declino subito dal nostro paese? ....o il troppo frazionamento è stato creato ad arte proprio per ...... (più è piccolo,.... meno cassa di risonanza)
          Sul non controllo dei bilanci aziendali o dei c/c bancari personali, non ci giurerei.
          Dato che le cifre che possono girare sono elevate, a volte elevatissime, e il pagamento in contanti oltre che essere vietato e' difficile da gestire, con la tracciablita' dei flussi di denaro che giustificazione si puo' dare?

          Sul frazionamento dei poteri sono d'accordo con te: hanno così trovato il posto per i fedeli del partito di appartenenza.
          Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)

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          • jzcia
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            • Mar 2009
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            #20
            Originariamente inviato da Alessandro il cacciatore
            Sul non controllo dei bilanci aziendali o dei c/c bancari personali, non ci giurerei.
            Dato che le cifre che possono girare sono elevate, a volte elevatissime, e il pagamento in contanti oltre che essere vietato e' difficile da gestire, con la tracciablita' dei flussi di denaro che giustificazione si puo' dare?

            Sul frazionamento dei poteri sono d'accordo con te: hanno così trovato il posto per i fedeli del partito di appartenenza.
            Mai sentito parlare di un controllo a dei bilanci di afv. Questo si può avvenire, ma credo più su denuncia di qualcuno all'interno dell'azienda al suo concessionario per il non rispetto delle norme che si sono dati i soci, ma diventa una disputa privata. Se non ci sono soci non esiste il problema.

            Riguardo ai pagamenti, ovvio bisogna essere abbastanza oculati, .....ma se una persona vuol devolvere 10.000 euro di sua spontanea volontà nelle casse dell'afv può farlo? Penso di si.
            Il pagamento degli animali va fatto con assegno se la cifra supera i 1.000 euro? Si fà.
            Detto tra noi bisognerebbe conciliare queste cifre con i piani di abbattimento e non superare. (per altri motivi)
            Ma anche se si supera non succede niente, un eventuale controllo della finanza può appurare soltanto se i pagamenti sono effettuati a norma, non gli interessano nemmeno le quantità, ma più per controllare l'eventuale evasione fiscale di chi vende rispetto a chi paga.

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            • Alessandro il cacciatore
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              • Deutsch Kurzhaar

              #21
              Originariamente inviato da jzcia
              Mai sentito parlare di un controllo a dei bilanci di afv. Questo si può avvenire, ma credo più su denuncia di qualcuno all'interno dell'azienda al suo concessionario per il non rispetto delle norme che si sono dati i soci, ma diventa una disputa privata. Se non ci sono soci non esiste il problema.

              Riguardo ai pagamenti, ovvio bisogna essere abbastanza oculati, .....ma se una persona vuol devolvere 10.000 euro di sua spontanea volontà nelle casse dell'afv può farlo? Penso di si.
              Il pagamento degli animali va fatto con assegno se la cifra supera i 1.000 euro? Si fà.
              Detto tra noi bisognerebbe conciliare queste cifre con i piani di abbattimento e non superare. (per altri motivi)
              Ma anche se si supera non succede niente, un eventuale controllo della finanza può appurare soltanto se i pagamenti sono effettuati a norma, non gli interessano nemmeno le quantità, ma più per controllare l'eventuale evasione fiscale di chi vende rispetto a chi paga.
              Una donazione si puo' fare. Non e' tanto chi paga (ammesso che abbia un reddito dichiarato tale da consentirglielo, altrimenti fa autogol) ma chi incassa, a che titolo. Da qui la manfrina di affittare un appartamento per una notte a settimana, per i 3-4 mesi della stagione a 10-20.000 €. Una AFV non puo' rilasciare una ricevuta o una fattura per "caccia". Se lo fa, sbaglia. Secondo me e' un motivo sufficiente per la revoca della concessione.
              Superare i piani di abbattimento? Se non lanci oltre i limiti temporali consentiti, qui non li raggiungi. E se non si lancia affatto e' meglio ed auspicabile.
              Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)

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              • Alboinensis
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                #22
                Originariamente inviato da jzcia
                Snowblind mi sembra sia di Marino, penso faccia riferimento alla Regione Lazio.

                Legge Regionale art 23 comma 8:
                8. Non è consentito costruire nuovi appostamenti fissi
                di caccia a distanza inferiore a metri 1.000 dei valichi
                montani, dai confini delle oasi di protezione e delle zone
                di ripopolamento e cattura o da altre zone a divieto di
                caccia e dalle aziende faunistico - venatorie ed agro -
                turistico - venatorie nonchè a distanza inferiore a metri
                500 da altro appostamenti fisso preesistente e dai confini
                delle zone di addestramenti cani.

                I suggerimenti che gli ho dato io sono tutti validi. Compreso quello di controllare l'eventuale abuso del concessionario riguardante il suo terreno. Se ci fosse questo abuso allora si che VERREBBE a patti per EVITARNE altri molto grossi. ..................................................
                Ti dico limpidamente che il legislatore che ha inserito sta cosa è da bandire a vita dalla politica (forse era socio di qualche ATV), cmq se è cosi mi vien da chiedere una cosa ... le stesse distanze vengono rispettate anche dall'interno dell'ATV per rispetto ad altri istituti?

                Ricordo che la legge quadro sancisce all'art. 5 comma 5 "Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12." ... dunque l'app. ai colombacci non dovrebbe rientrare nelle distanze della LR da te citata.
                Bruno Decca
                "Multi sunt vocati... pàuci vero electi"

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                  #23
                  Originariamente inviato da Alboinensis
                  Ti dico limpidamente che il legislatore che ha inserito sta cosa è da bandire a vita dalla politica (forse era socio di qualche ATV), cmq se è cosi mi vien da chiedere una cosa ... le stesse distanze vengono rispettate anche dall'interno dell'ATV per rispetto ad altri istituti?

                  Ricordo che la legge quadro sancisce all'art. 5 comma 5 "Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12." ... dunque l'app. ai colombacci non dovrebbe rientrare nelle distanze della LR da te citata.
                  Nella legge regionale sono inserite entrambi le cose, art. 23 commi 6 e 8.

                  ARTICOLO 23
                  Appostamenti di caccia fissi e temporanei
                  1. Sono considerati fissi gli appostamenti di caccia
                  costruiti in muratura o altri materiale solido con
                  preparazione di sito destinati all' esercizio venatorio
                  almeno per un' intera stagione di caccia.
                  2. Sono anche considerati appostamenti fissi di caccia le
                  tine, le zattere e le imbarcazioni, comunque ancorate nelle
                  paludi o negli stagni o sui margini di specchi di acqua
                  naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e dei
                  fiumi, purchè stabilmente ancorati al fondale, destinati
                  all' esercizio venatorio degli acquatici, verso i quali è
                  consentito l' accostamento con mezzo galleggiante a
                  trazione manuale, utilizzabile anche per il recupero in
                  esercizio di caccia della selvaggina ferita.
                  3. Gli appostamenti fissi di caccia possono avere anche
                  più di un impianto stabile purchè si trovino tutti entro il
                  raggio di metri 150 da quello principale preventivamente
                  indicato.
                  4. L' autorizzazione per la caccia da appostamento
                  fisso è rilasciata dalla provincia, ha validità per cinque
                  anni e la domanda deve essere corredata da planimetria a
                  scala 1: 10.000 indicante l' ubicazione dell' appostamento.
                  E' subordinata al possesso da parte del richiedente del
                  consenso scritto, con firma autenticata, del proprietario o
                  del conduttore del terreno, lago o stagno privato, nonchè
                  dall' attestazione dell' avvenuto pagamento della tassa di
                  concessione regionale.
                  5. La provincia sentito il CTFVP autorizza la
                  costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi
                  senza richiami vivi che non richiedono l' opzione per la
                  forma di caccia in via esclusiva, la cui ubicazione non deve
                  comunque ostacolare l' attuazione del piano faunistico -
                  venatorio.
                  6. Non sono considerati fissi, agli effetti della opzione
                  della forma di caccia in via esclusiva, gli appostamenti per
                  l' esercizio venatorio agli ungulati e ai colombacci.

                  7. Ogni appostamento fisso è soggetto al versamento
                  della tassa di concessione regionale annuale. Alla
                  provincia è dovuta annualmente una somma entro il
                  limite del 50 per cento della tassa regionale a titolo di
                  rimborso spese, oltre gli oneri di bollo.
                  8. Non è consentito costruire nuovi appostamenti fissi
                  di caccia a distanza inferiore a metri 1.000 dei valichi
                  montani, dai confini delle oasi di protezione e delle zone
                  di ripopolamento e cattura o da altre zone a divieto di
                  caccia e dalle aziende faunistico - venatorie ed agro -
                  turistico - venatorie nonchè a distanza inferiore a metri
                  500 da altro appostamenti fisso preesistente e dai confini
                  delle zone di addestramenti cani.

                  9. Ferma restando l' esclusività della forma di caccia ai
                  sensi e per gli effetti del disposto di cui all' articolo 30, è
                  consentito, al titolare ed alle persone autorizzate, il vagare
                  o il soffermarsi in attitudine di caccia entro il raggio di 100
                  metri dall' appostamento fisso per il recupero della fauna
                  selvatica ferita anche con l' uso del cane da riporto.
                  10. E' vietata la caccia ai non autorizzati nel raggio di
                  metri 200 dal capanno principale dell' appostamento fisso
                  regolarmente tabellato.
                  11. L' accesso all' appostamento fisso con armi proprie
                  e con l' uso dei richiami vivi è consentito unicamente a
                  coloro che abbiano esercitato l' opzione per la specifica
                  forma di caccia. Nell' appostamento fisso possono
                  cacciare oltre al titolare non più di tre cacciatori
                  autorizzati dal titolare medesimo.
                  12. Ogni cacciatore non può essere titolare di più di
                  un' autorizzazione per appostamento fisso nel territorio
                  regionale.
                  13. Le province non possono rilasciare un numero di
                  autorizzazioni, per la caccia da appostamento fisso,
                  superiore a quello rilasciato nella stagione venatoria
                  1989/ 90. Ove si verifichi una possibile capienza,
                  le autorizzazioni disponibili sono rilasciate in via
                  prioritaria:
                  a) gli ultrasessantenni;
                  b) gli inabili e ai portatori di handicap fisici;
                  c) a coloro che, per caso fortuito o per forza
                  maggiore, siano costretti a trovare altro sito in
                  sostituzione dell' appostamento fisso di cui erano titolari o
                  a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non
                  siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma
                  vagante.
                  14. SOno temporanei gli appostamenti che non
                  comportino modificazione del sito e siano destinati
                  all' esercizio venatorio per non più di una giornata di
                  caccia. Al termine della giornata il cacciatore deve
                  rimuovere la costruzione dell' appostamento. E' consentito
                  il recupero in esercizio di caccia, utilizzando il natante a
                  trazione manuale, della selvaggina eventualmente ferita
                  dagli appostamenti temporanei, nei fiumi e nei laghi
                  anche con l' ausilio del cane.
                  15. La caccia da appostamenti temporanei va intesa
                  come caccia vagante.
                  16. La preparazione dell' appostamento fisso di caccia
                  o temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di
                  piante da frutto o, comunque, di interesse economico, a
                  meno che non si tratti di residui della potatura, nè con
                  l' impiego di parti di piante appartenenti alla flora
                  spontanea protetta di cui alle leggi regionali 19 settembre
                  1974, n. 61.
                  17. La collocazione dell' appostamento deve avvenire
                  in modo tale da non comportare, per effetto dello sparo, il
                  danneggiamento dei frutteti, vigneti o altre colture.
                  18. I danni provocati alle coltivazioni e/ o agli impianti
                  agricoli devono essere risarciti dal cacciatore che li ha
                  cagionati al proprietario e/ o conduttore agricolo.
                  19. L' appostamento temporaneo di caccia viene usato
                  dal cacciatore che per primo abbia approntato il capanno
                  ed occupato il terreno sul quale questo viene costruito; di
                  norma si usano capanni portatili prefabbricati.
                  20. In ogni appostamento temporaneo di caccia non
                  possono cacciare temporaneamente più di tre
                  cacciatori.
                  21. L' esercizio venatorio vagante non è ammesso a
                  meno di 200 metri da ogni capanno temporaneo di caccia,
                  quando il medesimo sia in effettivo esercizio.
                  22. E' vietato l' esercizio venatorio da appostamento
                  temporaneo a meno di 150 metri dai confini delle zone di
                  protezione, dagli immobili, fabbricati, stabiliti adibiti ad
                  abitazione o da qualsiasi struttura adibita a posto di
                  lavoro, e da vie di comunicazione ferroviaria, nonchè da
                  strade carrozzabili, fatta eccezione per le strade poderali o
                  interpoderali.
                  23. L' esercizio venatorio è altresì vietato nel raggio di
                  1000 metri di distanza dai valichi montani, posti sopra gli
                  800 metri slm indicati al precedente comma 8.
                  24. Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti
                  temporanei nelle giornate o nelle località in cui il
                  cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante deve
                  avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita
                  custodia.
                  25. La raccolta della selvaggina abbattuta, se effettuata
                  dal cacciatore, deve avvenire con il fucile scarico. E'
                  ammesso l' abbattimento dei selvatici feriti entro 150 metri
                  dall' appostamento anche quando non è consentita la
                  caccia vagante.
                  26. Agli appostamenti fissi già costituiti alla data di
                  entrata in vigore della presente legge non si applica la
                  norma di cui all' art. 12, comma 1, lettera l).

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