Capanno fisso o temporaneo

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  • Orbilius
    Ho rotto il silenzio
    • Mar 2014
    • 3
    • Trapani
    • Pointer, setter,

    #1

    Capanno fisso o temporaneo

    volevo chiedervi , gentilmente, se qualcuno ha materiale - di ogni genere -che possa essere utile a definire “un capanno fisso “ e viceversa . Definizione/descrizione ed eventuali norme di riferimento o altro .
    Tutto mi può essere utile ( anche precedenti giurisprudenziali).
    Grazie anticipatamente
    [:-glass][:-glass][:-glass][:-glass]
  • Alessandro il cacciatore
    🥇🥇
    • Feb 2009
    • 20199
    • al centro della Toscana
    • Deutsch Kurzhaar

    #2
    Originariamente inviato da Orbilius
    volevo chiedervi , gentilmente, se qualcuno ha materiale - di ogni genere -che possa essere utile a definire “un capanno fisso “ e viceversa . Definizione/descrizione ed eventuali norme di riferimento o altro .
    Tutto mi può essere utile ( anche precedenti giurisprudenziali).
    Grazie anticipatamente
    [:-glass][:-glass][:-glass][:-glass]
    Guarda il regolamento regionale, se c'è.

    In Toscana è cosi:

    Titolo V
    Appostamenti
    Capo I
    Appostamenti
    Art. 51
    Appostamenti fissi (articolo 34 della l.r. 3/1994)
    1. Costituiscono appostamento fisso di caccia tutti quei luoghi destinati alla caccia di attesa
    caratterizzati da un’apposita preparazione del sito e dai necessari manufatti. Sono altresì considerati
    appostamenti fissi le botti in cemento o legno.
    2. Gli appostamenti fissi si distinguono in:
    a) appostamento fisso alla minuta selvaggina di norma collocato a terra, con eventuale
    sopraelevazione fino ad altezza non superiore a 2 metri e comunque al di sotto delle fronde
    più basse degli alberi;
    b) appostamento fisso per colombacci costituito da un capanno principale collocato a terra o su
    alberi o traliccio artificiale con massimo sviluppo orizzontale di metri 10;
    c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri costituito da un capanno collocato in acqua,
    in prossimità dell’acqua, sul margine di uno specchio d’acqua o terreno soggetto ad
    allagamento;
    d) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri su lago artificiale realizzato mediante idonee
    arginature e sistemazioni idraulico-agrarie che consentono l’allagamento artificiale di un sito
    altrimenti asciutto. I laghi artificiali non sono consentiti nelle aree palustri naturali
    individuate dalla Regione e sono provvisti di tabelle lungo gli argini perimetrali.
    Art. 52
    Appostamenti temporanei (articolo 34 della l.r. 3/1994)
    1. Costituiscono appostamento temporaneo di caccia, con o senza l’uso di richiami, tutti i
    momentanei e superficiali apprestamenti di luoghi destinati all’attesa della selvaggina, effettuati
    utilizzando di norma capanni in tela o altro materiale artificiale o vegetale, che non comportino
    alcuna modifica di sito e non presentino alcun elemento di persistenza.
    2. Sono altresì considerati appostamenti temporanei le zattere e le altre imbarcazioni, purché
    saldamente e stabilmente ancorate durante l’esercizio venatorio.
    3. Per la costruzione degli appostamenti temporanei può essere utilizzata vegetazione spontanea,
    esclusivamente arbustiva o erbacea, purché appartenente a specie non tutelate dalla normativa
    vigente ed è vietato utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che
    forestali e da piante destinate alla produzione agricola.
    4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento
    dell’abbandono e comunque al termine della giornata venatoria.
    5. Gli appostamenti per la caccia di selezione agli ungulati sono sempre considerati appostamenti
    temporanei, non sono soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 55, 58 e possono essere lasciati in
    essere con il consenso del proprietario terreno o del conduttore del fondo
    Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)

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    • maremmano
      ⭐⭐⭐
      • Sep 2010
      • 3013
      • grosseto
      • setter ombra e otto

      #3
      si però occorre una particolare autorizzazione ... uno non può impiantare un appostamento come descritto dalla legge all' art. 51 senza la suddetta. probabilmente se lo fa, comunque sia costruito e ammesso che tale costruzione non contravvenga a particolare normativa edilizia o del territorio, è comunque considerato "temporaneo"

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      • Athreius
        ⭐⭐⭐
        • Oct 2010
        • 2019
        • Foggia

        #4
        Presupposto fondamentale per chi controlla, è che il capanno da appostamento temporaneo sia amovibile in 5 minuti, ossia che lo monti quando arrivi e che lo smonti (e te lo porti) quando vai via, si possono usare tutti i materiali che vuoi tranne i materiali da muratura, quindi mattoni, blocchetti e cemento sono esclusi. La nostra regione considera le botti in resina che si immergono in acqua per la caccia agli acquatici appostamento temporaneo purchè alla sera venga rimosso dal luogo di caccia e trasportato altrove. Considerano appostamento fisso tutto ciò che non si può rimuovere a fine cacciata, i palchi che vengono costruiti con tubi innocenti e passerelle in legno per la caccia ai colombacci, le buche nel terreno sugli argini dei chiari artificiali per la caccia agli acquatici e i cassoni, tutti gli appostamenti in muratura sono soggetti a concessione edilizia da parte del comune. Tutti gli appostamenti fissi sono soggetti al pagamento della tassa regionale, devono essere segnalati ecc...ma questo credo sia uguale ovunque.

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        • Orbilius
          Ho rotto il silenzio
          • Mar 2014
          • 3
          • Trapani
          • Pointer, setter,

          #5
          Grazie a tutti.

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          • Alboinensis
            Moderatore Continentali Esteri
            • Nov 2008
            • 8422
            • Brescia - Lombardia
            • Cane da ferma tedesco a pelo corto - Kurzhaar

            #6
            L'art. 5 della 157/92 da facoltà alle regioni di normare gli appostamenti fissi, dunque ogni regione può avere regolamentazione diversa.

            In via di massima in Lombardia...

            Appostamento temporaneo:
            E' equiparato alla caccia vagante, dunque il cacciatore deve avere detta opzione... l'appostamento non ha bisogno di autorizzazione regionale, non è possibile fare alcuna modifica di sito.

            Appostamento Fisso:
            Deve avere un'autorizzazione regionale e pagare la relativa tassa di concezione, è necessaria l'autorizzazione del prop. e/o cond. del fondo, ci può essere modifica di sito stabile nel tempo (taglio alberi, allagamenti, capanno, ecc.), il cacciatore che detiene l'autorizzazione all'appostamento deve avere scelto l'opzione app. fisso e non può praticare altre tipologie di caccia (salvo le 10 giornate di interscambio).
            Dall'appostamento fisso ad un'area sotto vincolo (zrc,zr, oasi, ecc.) ci devono essere almeno 400 mt., da appostamento ed appostamento ci devono essere almeno 200 mt. e ha un diametro di 100 mt. di rispetto (che può essere tabellato).

            NB. gli appostamenti ai cinghiali ed ai colombacci in base all'art. 12, comma 5, della 157/92, sono ritenuti app. temporanei.
            Bruno Decca
            "Multi sunt vocati... pàuci vero electi"

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