Recupero = attività venatoria ????

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  • danguerriero
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    • Feb 2010
    • 5311
    • ai confini dell'Impero
    • Elsa Donderius: Deutsch Kurzhaar

    #1

    Recupero = attività venatoria ????

    Corte Cost., 22 gennaio 2015 n 2
    Trasporti di armi per uso venatorio- divieto
    E’ stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera d), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 15; (in motivazione la corte precisa che “l’art. 21, comma 1, lettera g), della legge n. 157 del 1992, vieta il trasporto di armi per uso venatorio, che non siano scariche e in custodia, nei giorni durante i quali la caccia non è consentita, in particolare nei giorni di martedì e venerdì, «nei quali l’esercizio dell’attività venatoria è in ogni caso sospeso» (art. 18, comma 5, della legge n. 157 del 1992). Il divieto deve ritenersi espressivo della competenza esclusiva dello Stato a determinare standard di tutela della fauna, che non sono derogabili da parte della Regione neppure nell’esercizio della propria competenza legislativa in materia di caccia (ex plurimis, sentenze n. 278 del 2012, n. 151 del 2011 e n. 387 del 2008). È infatti evidente che la facoltà riconosciuta ai recuperatori di utilizzare l’arma durante i giorni della stagione di caccia riservati al cosiddetto silenzio venatorio, e comunque nei due giorni successivi alla chiusura della stagione stessa, si pone in contrasto con la disposizione dell’art. 21, comma 1, lettera g), della legge n. 157 del 1992 ed elude il divieto di cacciare in tali giorni, legittimando una condotta che per l’art. 12, comma 3, della stessa legge, costituisce esercizio venatorio”);




    Io non ci capisco più nulla.......[:142][:142][:142]
    ...Im heil'gen Land Tirol...
  • cheytac
    ⭐⭐⭐
    • Jul 2009
    • 4156
    • Bollate(Mi)
    • Bassotta a pelo duro(Ulla) boxer (yuma)

    #2
    Non conosco la legge friulana al riguardo,ma in molte regioni l'attività di recupero di fauna ferita,è normata separatamente,rispetto alle leggi venatorie,in quanto si richiede che il personale o i binomi preposti al recupero,si possano muovere anche armati,per eventuale abbattimento,anche in periodi ,ove appunto l'attività venatoria è preclusa o addirittura chiusa!!questo perchè ad esempio il recupero può svilupparsi,anche su capi feriti in attività differenti dalla caccia come possono essere gli incidenti stradali,o durante le attività agricole.In questi ultimi casi gli incidenti non prevedibili,possono accadere anche in periodo di caccia chiusa,e la ricerca di un capo ferito può prolungarsi tranquillamente in orari notturni,e su terreni ove normalmente l'attività venatoria è preclusa ,come parchi,fondi chiusi etc.Dal tuo scritto Dan,credo che la tua regione abbia invece normato tale attività all'interno della legge sulla caccia regionale,ponendosi in contrasto negli atti con la legge nazionale di riferimento che appunto non consente azioni di caccia,al di fuori di tempi e periodi come normate.Credo che nei fatti,la corte costituzionale si sia espressa correttamente,ora sta alla regione friuli,fare una legge che norma l'attività di recupero ad di fuori di quelli che sono le attività venatorie,pena per superficialità,andare ad inficiare una attività regionale fondamentale e di volontariato, quale è il recupero per la corretta gestione della fauna!!!!l'attività di recupero,non è mai attività venatoria,ed è la prima cosa che viene spiegata ed approfondita ai corsi,corsi che fanno ,volontari ed appassionati,e mai i politicanti,che poi vanno a normare attività di cui non conoscono prerogative,peculiarità e finalità,con i risultati di cui sopra.Ciao vecio
    Waidmannsheil!!!

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    • sly8489
      ⭐⭐⭐⭐
      • Mar 2009
      • 11961
      • Trieste
      • spring spaniel

      #3
      Se lo stato giuridico dei recuperatori di qualsiasi altra regione è uguale allo stato giuridico dei recuperatori del Friuli Venezia Giulia, il recupero non lo potranno più effettuare con armi da caccia nei periodi chiusi all'attività venatoria.

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      • Alessandro il cacciatore
        🥇🥇
        • Feb 2009
        • 20197
        • al centro della Toscana
        • Deutsch Kurzhaar

        #4
        Rimango sbalordito.
        Io sono autorizzato in due provincie Siena e Pisa. In ambedue si ribadisce nel regolamento che il recupero NON E' ESERCIZIO DI CACCIA.
        Ora vado a leggermi l' art. 12, comma 3 della L. 157/92.

        -----

        Eccolo qui:

        Art. 12. Esercizio dell'attività venatoria.


        3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.

        Boh!

        ----

        ma quello seguente recita

        4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.


        Il recupero e' forza maggiore (evitare sofferenze al'animale o evitatere la decomposizione delle carni che poi ne escluderebbero l' uso alimentare) ?

        -----

        URGE LEGGE NAZIONALE CHE VALGA DALLE ALPI ALLA SICILIA. BASTA CON REGIONI E PROVINCIE.

        -------
        Ultima modifica Alessandro il cacciatore; 12-02-15, 15:13.
        Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)

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        • il beccaccino parlante
          ⭐⭐⭐
          • Sep 2009
          • 2485
          • Bologna
          • Emy DD

          #5
          il recupero trascende completamente dall'attività venatoria! un recuperatore può operare in tutti i giorni dell'anno, in ogni luogo e sempre armato!
          Cosa sarebbe la Caccia senza gli Autori che hanno lasciato pagine indimenticabili sulla grande avventura cacciatoresca? Un mondo meraviglioso perduto.
          Quadri di passione, inni alla Natura, agli animali e agli uccelli: un mondo libero nella palestra in cui si svolge l’attività venatoria, fatiche e riposi, delusioni e gioie, visioni irripetibili.

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          • Alessandro il cacciatore
            🥇🥇
            • Feb 2009
            • 20197
            • al centro della Toscana
            • Deutsch Kurzhaar

            #6
            Originariamente inviato da il beccaccino parlante
            il recupero trascende completamente dall'attività venatoria! un recuperatore può operare in tutti i giorni dell'anno, in ogni luogo e sempre armato!
            La Corte Costituzionale per me ha fatto questo ragionamento : uomo+fucile+cane( ma lo sapra' che si fa con il cane il recupero?) = cacciatore.
            Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)

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            • il beccaccino parlante
              ⭐⭐⭐
              • Sep 2009
              • 2485
              • Bologna
              • Emy DD

              #7
              questo accade quando chi legifera non ha la benchè minima idea di cosa sta parlando... punto..
              Cosa sarebbe la Caccia senza gli Autori che hanno lasciato pagine indimenticabili sulla grande avventura cacciatoresca? Un mondo meraviglioso perduto.
              Quadri di passione, inni alla Natura, agli animali e agli uccelli: un mondo libero nella palestra in cui si svolge l’attività venatoria, fatiche e riposi, delusioni e gioie, visioni irripetibili.

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