a voi risulta che a livello nazionale (o a livello regionale in FVG) ci siano delle distanza da rispettare per i cacciatori in vaganti rispetto ai capanni fissi per la migratoria?
Appostamenti fissi per la migratoria e caccia vaganti
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Appostamenti fissi per la migratoria e caccia vaganti
Saluti
a voi risulta che a livello nazionale (o a livello regionale in FVG) ci siano delle distanza da rispettare per i cacciatori in vaganti rispetto ai capanni fissi per la migratoria?...Im heil'gen Land Tirol... -
Non so nella tua regione ma nella normativa nazionale non ho mai trovato nulla che imponga distanze minime per la caccia vagante rispetto agli appostamenti, fissi o temporanei.
D'altra parte non credo debba essere necessario; tutto dovrebbe essere normato dal rispetto reciproco che dovremmo avere tra persone che condividono la stessa passione, anche se praticata in molteplici e diverse forme.Aldo Peruzzi -
Lo penso anche io ma....
E' successo che Tizio ha detto a Caio "tu devi stare a 150 metri dal mio capanno, che io ci sia o che io non ci sia. Perché lo dice la legge"...Im heil'gen Land Tirol...Commenta
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In Toscana:
Art. 77 - Distanze degli appostamenti temporanei e per la caccia in forma vagante(articolo 34 l.r. 3/1994)
1. Gli appostamenti temporanei devono rispettare la distanza minima di 80 metri da qualsiasi altro appostamento temporaneo.
2. La provincia può ridurre a 50 metri la distanza di cui al comma 1 per la gestione di particolari territori.
3. Gli appostamenti temporanei devono rispettare la distanza minima di 100 metri dagli appostamenti fissi di cui all’articolo 73, comma 2, lettere a) e b) e di 200 metri dagli appostamenti fissi di cui all’articolo 73, comma 2, lettere c) e d). Le province possono portare a 200 metri le distanze previste per gli appostamenti fissi di cui all’articolo 73, comma 2, lettere a) e b) per la gestione di particolari territori o l’esercizio di particolari forme di caccia.
4. La distanza di 200 metri deve essere comunque rispettata in caso di appostamenti temporanei che utilizzino richiami vivi.
5. Le distanze di cui al comma 3 si applicano, limitatamente ai periodi di utilizzazione degli appostamenti fissi, per la caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria, fatta eccezione per la beccaccia.Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)Commenta
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Credo che Tizio abbia scambiato l'autorizzazione per l'appostamento con una miniriserva di caccia.
A mio modo di vedere chi pratica la vagante può arrivare fino nei pressi del capanno, ovviamente evitando con i cani di disturbare e far agitare i richiami.
Chiaramente dovrebbe evitare di mettersi seduto nei paraggi per fumarsi una sigaretta![giggle]
Anzi, se il capanno non è in uso chiunque potrebbe farne uno temporaneo non a distanza di legge; chiaro che se arriva il titolare di quello fisso si deve spostare almeno alla distanza minima prevista dalla mai troppo vituperata 157 o da altri regolamenti locali.Aldo PeruzziCommenta
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Io ricordavo 200 metri e il testo che allego lo conferma.
http://www.gazzettaufficiale.it/atto...ottoArticolo=1
---------- Messaggio inserito alle 03:53 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 03:51 PM ----------
In effetti, il tizio paga delle tasse in più per avere l'appostamento fisso!Donato Scalfari
sigpic
"Sono un uomo che preferisce perdere piuttosto che vincere con modi sleali e spietati. Grave colpa da parte mia! E il bello è che ho la sfacciataggine di difendere tale colpa, di considerarla quasi una virtù" Pier Paolo Pasolini
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Che non e' una riserva di caccia. Il pagare la tassa lo garantisce dal fatto che nessuno entro una certa distanza, si metta a fare un altro appostamento fisso o temporaneo. Il transito e' consentito. In Toscana funziona così. Se ha richiami vivi sta al buon senso di chi passa, avere le necessarie accortezze.Io ricordavo 200 metri e il testo che allego lo conferma.
http://www.gazzettaufficiale.it/atto...ottoArticolo=1
---------- Messaggio inserito alle 03:53 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 03:51 PM ----------
In effetti, il tizio paga delle tasse in più per avere l'appostamento fisso!
Nel testo che alleghi si vede solo l'articolo, di che legge si stratta? Se e' regionale, bisogna sapere che regione è.Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)Commenta
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In Puglia l'appostamento fisso con richiami vivi è "protetto" da una zona di rispetto avente un raggio di mt 150 entro il quale è vietata la caccia vagante e/o l'appostamento temporaneo. Per gli appostamenti fissi senza richiami vivi i metri si riducono a 100 come anche per gli appostamenti temporanei. Dette zone di rispetto sono segnalate da ulteriori tabelle (oltre a quelle apposte sull'appostamento fisso) che indicano che a X distanza esiste l'appostamento fisso e che bisogna rispettare la distanza prefissata. Quindi da noi se ti metti a pretendere di cacciare entro i 150mt ed interviene la forestale o la provinciale potresti essere multato.
Cito dal regolamento provinciale:
16. A ciascun appostamento temporaneo compete una zona di rispetto di
100 metri; per gli appostamenti fissi la zona di rispetto non può essere
inferiore a 150 metri.
17. La distanza tra gli appostamenti fissi non può essere inferiore a 300
metri e quella tra gli appostamenti temporanei a 200 metri.
[:-golf]Commenta
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Credo che Tizio abbia scambiato l'autorizzazione per l'appostamento con una miniriserva di caccia.
A mio modo di vedere chi pratica la vagante può arrivare fino nei pressi del capanno, ovviamente evitando con i cani di disturbare e far agitare i richiami.
Chiaramente dovrebbe evitare di mettersi seduto nei paraggi per fumarsi una sigaretta![giggle]
Anzi, se il capanno non è in uso chiunque potrebbe farne uno temporaneo non a distanza di legge; chiaro che se arriva il titolare di quello fisso si deve spostare almeno alla distanza minima prevista dalla mai troppo vituperata 157 o da altri regolamenti locali.
Non sono per nulla d'accordo, il vagante deve passare ben largo dall'appostamento fisso proprio perche' puo' vagare e non vedo la necessita' di andare a rompere le scatole ai richiami e alla sua selvaggina se puo' evitare di farlo, chi caccia in appostamento paga una tassa alla regione, paga un affitto al proprietario del fondo e mette gran cura al territorio intorno alla sua posta e chi passa deve rispettare tutto questo....ho visto e sentito di gente con il cane che andava negli appostamenti agli acquatici a rompere le palle ai beccaccini quando il padrone stava cacciando e addirittura ha sparato alle anatre da richiamo....assurdo, specie se il capanno caccia si dovrebbe passare a 300 mt non a 150 mtCosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura, te lo rivelan gli occhi e le battute della gente e la curiosita' di una ragazza irriverente ....Commenta
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A livello nazionale, cioè nella 157/92, non sono stabilite distanze. Queste regolamentazioni di dettaglio sono stabilite dalle singole Regioni.
Ad esempio in Veneto è il piano faunistico (e non la legge regionale sulla caccia 50/93) a stabilire 100 m. di rispetto da un appostamento in funzione.Commenta
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"In funzione" si intende con il cacciatore in azione di caccia e richiami esposti.A livello nazionale, cioè nella 157/92, non sono stabilite distanze. Queste regolamentazioni di dettaglio sono stabilite dalle singole Regioni.
Ad esempio in Veneto è il piano faunistico (e non la legge regionale sulla caccia 50/93) a stabilire 100 m. di rispetto da un appostamento in funzione.
Spero.
in Fvg non si paga nessuna tassa in più e, non so perché, la caccia da capanno NON è esercitata in forma esclusiva.
Friul rocks!!...Im heil'gen Land Tirol...Commenta
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Secono Tizio invece significa "in un cerchio di raggio 150m non passa più nessuno"....
Quale breve futuro si vede per la nostra amata caccia.......Im heil'gen Land Tirol...Commenta
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