Appostamenti fissi per la migratoria e caccia vaganti
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Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250) -
Si sta facendo della confusione tra appostamento FISSO che paga una tassa, è palinato e al quale va data una distanza di rispetto di 150 metri e l'appostamento TEMPORANEO dove si dovrebbe usare solo il buonsenso.
L'appostamento temporaneo se lasciato incustodito non da nessun diritto ha chi l'ha fatto.Commenta
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Si sta facendo della confusione tra appostamento FISSO che paga una tassa, è palinato e al quale va data una distanza di rispetto di 150 metri e l'appostamento TEMPORANEO dove si dovrebbe usare solo il buonsenso.
L'appostamento temporaneo se lasciato incustodito non da nessun diritto ha chi l'ha fatto.
neppure quello fisso se temporaneamente "disoccupato" ...credo !Commenta
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No Maremmano,non posso essere d'accordo con te. Se passo vicino ad un appostamento fisso e per appostamento fisso intendo una tesa con specchio d'acqua,richiami vivi,paline, capanno e magari un barchino per i recuperi,il fatto che in quel momento non sia presidiato dal suo proprietario non mi da nessun diritto di andarci dentro a cacciare.
Continuo a pensare che parliamo di due cose diverse.
Un abbraccio.Commenta
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Da quest'anno nella mia provincia NON è più fatto obbligo di rispettare alcuna distanza minima dagli appostamenti fissi dedicati alla caccia dei turdidi.
Comunque fino allo scorso anno, era obbligo, da parte dei titolari dell'appostamento, appendere dei cartelli nelle aree limitrofe, che indicavano la presenza dello stesso. [:-golf]Dio salvi la Regina.
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la questione è controversa , probabilmente hai ragione tu , però nelle tabelle non c'è scritto "divieto di caccia" , sono tabelle che informano sulla presenza di appostamento fisso di caccia e impongono il rispetto della zona quando l' appostamento è funzionante su questo sono d' accordo meno d' accordo sul fatto che tale rispetto debba persistere anche quando l' appostamento è non in funzione ( cioè manca il cacciatore ) .No Maremmano,non posso essere d'accordo con te. Se passo vicino ad un appostamento fisso e per appostamento fisso intendo una tesa con specchio d'acqua,richiami vivi,paline, capanno e magari un barchino per i recuperi,il fatto che in quel momento non sia presidiato dal suo proprietario non mi da nessun diritto di andarci dentro a cacciare.
Continuo a pensare che parliamo di due cose diverse.
Un abbraccio.
tra l' altro, ci sono zone ( o almeno c'erano) , in cui non è possibile lasciare richiami vivi esposti a tempo indeterminato e talvolta vanno rimossi anche gli stampi . ( non ci sono solo appostamenti fissi per acquatici : esistono anche per gli ungulati e per altre specie di migratoria : va da se però che il comportamento debba essere uniforme in tutti )
come interpretri il comma 5 del post di alessandro il cacciatore ? (n° 4)Commenta
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Anche quello che scrive Alessandro il cacciatore nel n°4 è riferito ad appostamento temporaneo e non fisso. Quindi sono d'accordo su questo tipo di comportamento quando si parla di appostamento temporaneo, ma non lo condivido assolutamente per uno fisso.Commenta
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No Maremmano,non posso essere d'accordo con te. Se passo vicino ad un appostamento fisso e per appostamento fisso intendo una tesa con specchio d'acqua,richiami vivi,paline, capanno e magari un barchino per i recuperi,il fatto che in quel momento non sia presidiato dal suo proprietario non mi da nessun diritto di andarci dentro a cacciare.
Continuo a pensare che parliamo di due cose diverse.
Un abbraccio.
In Toscana in app fisso agli acquatici se non cacciato in quel momento credo si possa passare a spadulare, ovvio che non si possa entrare nei capanni e disturbare richiami vivi e creare danni....mentre per l'app temporaneo a regola lo stesso andrebbe demolito appena finito di cacciare ma se dentro trovi seggiolino o borsa, capace che chi ci sta cacciando sia intorno magari a trovare una preda o a fare altro e non puoi entrarci....
---------- Messaggio inserito alle 09:48 AM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 09:46 AM ----------
Da quest'anno nella mia provincia NON è più fatto obbligo di rispettare alcuna distanza minima dagli appostamenti fissi dedicati alla caccia dei turdidi.
Comunque fino allo scorso anno, era obbligo, da parte dei titolari dell'appostamento, appendere dei cartelli nelle aree limitrofe, che indicavano la presenza dello stesso. [:-golf]
Bella str...ta[:142]Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura, te lo rivelan gli occhi e le battute della gente e la curiosita' di una ragazza irriverente ....Commenta
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Anche questa e' una assurdita' IO metto le tabelle a 400 mt ....le distanze di rispetto devono esserci per tutti....[:-bunny]Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura, te lo rivelan gli occhi e le battute della gente e la curiosita' di una ragazza irriverente ....Commenta
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Quello che dici tu e' UN tipo di appostamento fisso, non "'appostamento fisso"No Maremmano,non posso essere d'accordo con te. Se passo vicino ad un appostamento fisso e per appostamento fisso intendo una tesa con specchio d'acqua,richiami vivi,paline, capanno e magari un barchino per i recuperi,il fatto che in quel momento non sia presidiato dal suo proprietario non mi da nessun diritto di andarci dentro a cacciare.
Continuo a pensare che parliamo di due cose diverse.
Un abbraccio.
---------- Messaggio inserito alle 08:41 AM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 08:40 AM ----------
Questa, se fosse vera, sarebbe comica....Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)Commenta
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Parlo degli appostamenti fissi di caccia agli acquatici nel Lazio. La distanza da rispettare è di 200 mt dall'appostamento principale segnato sulla concessione. Questo deve essere anche indicato sul posto di caccia e da lì la distanza deve essere 200 mt. Le altre paline vengono messe a discrezione del titolare per non creare problemi con chi stà in libero, ma per metterle deve anche avere l'autorizzazione del proprietario del terreno. Quindi non sempre ci sono. Altra cosa importante è che all'interno della zona riservata, il titolare può realizzare altri 2 capanni secondari a non più di 150 mt. da quello principale. Se questi sono attivi prima dell'arrivo di qualche collega non autorizzato a cacciarvi, costui dovrà posizionarsi a 100 mt. secondo le disposizioni del calendario che riguardano gli appostamenti temporanei, quindi in questo caso, la distanza, in quel punto potrebbe arrivare a 250 mt dal capanno principale. Un ultima cosa in relazione alla frequentazione di esterni all'interno del perimetro riservato. Nel Lazio non è possibile tanto che le tabelle recano la dicitura di " caccia riservata ai solo autorizzati ".Commenta
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Che poi le regole per l'"appostamento fisso" inteso ai sensi dell'art. 5 della 157/92 (rubrica: "appostamenti fissi e richiami vivi") possa applicarsi agli appostamenti per la caccia agli ungulati è tutto da verificare, perchè vi sono altre norme specifiche per la caccia agli ungulati, dunque speciali, che non sono conciliabili con l'art 5, per il quale, avuto il permesso del proprietario, puoi fare l'appostamento dove ti pare...Commenta
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Parlo degli appostamenti fissi di caccia agli acquatici nel Lazio. La distanza da rispettare è di 200 mt dall'appostamento principale segnato sulla concessione. Questo deve essere anche indicato sul posto di caccia e da lì la distanza deve essere 200 mt. Le altre paline vengono messe a discrezione del titolare per non creare problemi con chi stà in libero, ma per metterle deve anche avere l'autorizzazione del proprietario del terreno. Quindi non sempre ci sono. Altra cosa importante è che all'interno della zona riservata, il titolare può realizzare altri 2 capanni secondari a non più di 150 mt. da quello principale. Se questi sono attivi prima dell'arrivo di qualche collega non autorizzato a cacciarvi, costui dovrà posizionarsi a 100 mt. secondo le disposizioni del calendario che riguardano gli appostamenti temporanei, quindi in questo caso, la distanza, in quel punto potrebbe arrivare a 250 mt dal capanno principale. Un ultima cosa in relazione alla frequentazione di esterni all'interno del perimetro riservato. Nel Lazio non è possibile tanto che le tabelle recano la dicitura di " caccia riservata ai solo autorizzati ".
Pur se molto suggestivo, e improbabile;Art. 23 legge regionale Lazio 17/95
(Appostamenti di caccia fissi e temporanei)
10. E' vietata la caccia ai non autorizzati nel raggio di metri 200 dal capanno principale dell'appostamento fisso regolarmente tabellato.
E chiaro il titolare ha l'obbligo di tabellare la concessione territoriale che ha preso in locazione. La distanza di rispetto e' riferita solo ed esclusivamente al capanno centrale, che ovviamente ricade all'interno del perimetro tabellato.. Paradossalmente se la concessione e' di 5 o un ettaro tabellati, in vagante con il cane o senza, posso anche entrare e transitare rispettando solo i 200 mt da quello principale. Come posso stare attaccato alle paline del perimetro esterno sia in temporaneo che in vagante.Commenta
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