Appostamenti fissi per la migratoria e caccia vaganti
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10. Durante l'esercizio venatorio da appostamento e' vietata, salvo consenso del titolare, la caccia in forma vagante a una distanza inferiore a m 200 dall'appostamento stesso o m 300 dall'impianto, se trattasi di appostamento a colombacci o acquatici.</pre>Che non e' una riserva di caccia. Il pagare la tassa lo garantisce dal fatto che nessuno entro una certa distanza, si metta a fare un altro appostamento fisso o temporaneo. Il transito e' consentito. In Toscana funziona così. Se ha richiami vivi sta al buon senso di chi passa, avere le necessarie accortezze.
Nel testo che alleghi si vede solo l'articolo, di che legge si stratta? Se e' regionale, bisogna sapere che regione è.
---------- Messaggio inserito alle 03:18 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 03:16 PM ----------
Si tratta dell'Art. 31 della Legge sulla caccia.Donato Scalfari
sigpic
"Sono un uomo che preferisce perdere piuttosto che vincere con modi sleali e spietati. Grave colpa da parte mia! E il bello è che ho la sfacciataggine di difendere tale colpa, di considerarla quasi una virtù" Pier Paolo Pasolini
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Ti ripeto la domanda. Di che legge si tratta ? regionale? Lazio? Da noi in Toscana e' una norma sconosciuta. Poi....metti di avere un appostamento fisso ai colombacci, meglio abbozzare anche se ti vengono sotto il capanno a mettere il chiasso della battuta al cinghiale...10. Durante l'esercizio venatorio da appostamento e' vietata, salvo consenso del titolare, la caccia in forma vagante a una distanza inferiore a m 200 dall'appostamento stesso o m 300 dall'impianto, se trattasi di appostamento a colombacci o acquatici.
</PRE>Ultima modifica Alessandro il cacciatore; 21-12-16, 15:26.Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)Commenta
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Ti ripeto la domanda. Di che legge si tratta ? regionale? Lazio? Da noi in Toscana e' una norma sconosciuta. Poi....metti di avere un appostamento fisso ai colombacci, meglio abbozzare anche se ti vengono sotto il capanno a mettere il chiasso della battuta al cinghiale...
Non e' del lazio cio che ha citato....la norma in toscana e' di 200 metri dal capanno la distanza di rispetto, ad eccezione della caccia alla beccaccia.Commenta
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Se la tua Regione é la stessa mia, ovvero la Lombardia, ti stai sbagliando.Da quest'anno nella mia provincia NON è più fatto obbligo di rispettare alcuna distanza minima dagli appostamenti fissi dedicati alla caccia dei turdidi.
Comunque fino allo scorso anno, era obbligo, da parte dei titolari dell'appostamento, appendere dei cartelli nelle aree limitrofe, che indicavano la presenza dello stesso. [:-golf]
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10. Durante l'esercizio venatorio da appostamento e' vietata, salvo consenso del titolare, la caccia in forma vagante a una distanza inferiore a m 200 dall'appostamento stesso o m 300 dall'impianto, se trattasi di appostamento a colombacci o acquatici.
</PRE>
---------- Messaggio inserito alle 03:18 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 03:16 PM ----------
Si tratta dell'Art. 31 della Legge sulla caccia.Solo per colmare la mia possibile ignoranza, ma l' art 31 della Legge regionale Toscana nr. 03 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, attualmente in vigore è questo e non ci incastra proprio nulla:
Art. 31 - Mezzi di caccia consentiti
1. La caccia è consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2. È consentito, altresì, l’uso del fucile a due o tre canne (combinato) di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6.
3. È consentito inoltre usare l’arco ed il falco.
4. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
5. Sono vietati le armi e i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6. Il titolare di licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, durante l’esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
---------- Messaggio inserito alle 10:57 AM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 10:55 AM ----------
Scusate ma se non si cita la legge, identificandola con precisione, se regionale o nazionale e citando numero e anno, si fanno solo discorsi da bar.Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)Commenta
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in effetti ci stiamo incartando :)
tra l' altro nella norma citata da scalfari non si capisce neppure se l' appostamento è fisso o temporaneo ( e tra l' altro, anche qui, tra le righe si legge che se l' appostamento non è in funzione si può cacciare nell' area di rispetto )
in quella citata da Alessandro c. non si capisce perchè per la beccaccia non debba valere
sicuramente andrebbe studiata la legge nel suo complesso , articolo per articolo e non citando il comma ( che fa riferimento all' articolo ... che è sconosciuto )Commenta
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Carta canta...e villan dorme: in Toscana dobbiamo osservare queste norme:
e stare molto attenti che quella che si legge sia stata aggiornata a una data piu' prossima possibile, e' un continuo rimaneggiamento.Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)Commenta
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io nel regolamento ho trovato soltanto la norma che ha citato Alessandro il cacciatore all' inizio della discussione :
si trova il riferimento al rispetto di una certa distanza che deve osservare "soltanto chi" sta facendo caccia alla migratoria in forma vagante ( nonchè in appostamento temporaneo ) ... ma per la beccaccia non vale la norma ( quindi in questa caccia si può varcare la eventuale tabellazione della zona di rispetto ... qualora sia segnalata da tabelle )
non esiste un riferimento per caccia a stanziale ... quindi vale quanto visto per la beccaccia ...
poi può darsi che esistano delle norme "provinciali" più restrittive ...questo si !!Commenta
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