licenza di porto di fucile ad uso caccia

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matteonic
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  • matteonic

    #1

    licenza di porto di fucile ad uso caccia

    Buongiorno a tutti, mi chiamo Matteo e sono di Padova.

    Dopo aver recuperato tutta la documentazione richiesta mi appresto ora a richiedere la licenza di porto di fucile ad uso caccia.

    Il mio quesito è il seguente: posso con tale licenza esercitare anche il tiro al volo (trasportare arma sportiva per recarmi al poligono e lì esercitare il tiro al volo) o devo richiedere una seconda licenza specifica per tiro al volo?

    Un ringraziamento a chi mi vorrà rispondere
    Buone feste a tutti!
  • papararo
    ⭐⭐⭐
    • May 2006
    • 2692
    • catania, Catania, Sicilia.

    #2
    puoi.
    pap

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    • randagio
      ⭐⭐⭐⭐
      • Nov 2007
      • 12253
      • Tuscany.
      • Bracco francese dei Pirenei Nedo e Dino

      #3
      [:-golf]Puoi fare tutto quello che hai detto.
      [fiuu] E' la Somma che fa il Totale. (Totò) [:-bunny]

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      • falcone
        ⭐⭐
        • Nov 2008
        • 651
        • sicilia

        #4
        Originariamente inviato da matteonic
        Buongiorno a tutti, mi chiamo Matteo e sono di Padova.

        Dopo aver recuperato tutta la documentazione richiesta mi appresto ora a richiedere la licenza di porto di fucile ad uso caccia.

        Il mio quesito è il seguente: posso con tale licenza esercitare anche il tiro al volo (trasportare arma sportiva per recarmi al poligono e lì esercitare il tiro al volo) o devo richiedere una seconda licenza specifica per tiro al volo?

        Un ringraziamento a chi mi vorrà rispondere
        Buone feste a tutti!
        Puoi in in forza della legge 323/69 che, con articolo unico, istituì la licenza di tiro a volo.Copio ed incollo:
        LEGGE 18 GIUGNO 1969, n. 323 (GU n. 170 del 08/07/1969)
        RILASCIO DEL PORTO D'ARMI PER L'ESERCIZIO DELLO SPORT DEL TIRO A VOLO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.170 DEL 8 LUGLIO 1969)
        PD: S3015197
        URN: urn:nir:stato:legge:1969-06-18;323
        Preambolo

        LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;
        IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
        PROMULGA
        LA SEGUENTE LEGGE:
        ARTICOLO UNICO.
        PER L'ESERCIZIO DELLO SPORT DEL TIRO A VOLO È IN FACOLTÀ DEL QUESTORE, FERMA RESTANDO L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA APPROVATO CON REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, RILASCIARE A CHI NE FACCIA RICHIESTA, QUALORA SIA SPROVVISTO DI LICENZA DI PORTO D'ARMI LUNGHE DA FUOCO CONCESSA AD ALTRO TITOLO, APPOSITA LICENZA CHE AUTORIZZA IL PORTO DELLE ARMI LUNGHE DA FUOCO DAL DOMICILIO DELL'INTERESSATO AL CAMPO DI TIRO E VICEVERSA. PER IL RILASCIO DI DETTA LICENZA NON SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 2 AGOSTO 1967, N. 799.
        LA LICENZA HA LA DURATA DI 6 ANNI DAL GIORNO DEL RILASCIO E PUÒ ESSERE REVOCATA DAL QUESTORE A NORMA DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.
        LA VALIDITÀ DELLA LICENZA È SUBORDINATA AL PAGAMENTO DELLA TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA DI LIRE 5000. IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1/A MARZO 1961, N. 121, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
        LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.
        DATA A ROMA, ADDÌ 18 GIUGNO 1969
        SARAGAT
        RUMOR - RESTIVO - REALE
        VISTO, IL GUARDASIGILLI: GAVA

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        • jesus
          • Nov 2008
          • 153
          • reggio calabria

          #5
          Credo che il documeno sia un pò vecchiotto,lo si deduce dal fatto che non è più prevista alcuna tassa annuale.
          Aldo
          Meglio tacere e passare per idioti che parlare e dissipare ogni dubbio.(A.Lincoln)

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          • falcone
            ⭐⭐
            • Nov 2008
            • 651
            • sicilia

            #6
            Originariamente inviato da jesus
            Credo che il documeno sia un pò vecchiotto,lo si deduce dal fatto che non è più prevista alcuna tassa annuale.
            jesus , matteonic ha chiesto se con il porto fucile per uso caccia può praticare il tiro a volo. Gli amici che mi hanno preceduto, giustamente hanno detto che può, io ho aggiunto la legge in forza della quale Matteonic può ,con la licenza di porto d'armi per uso caccia praticare il Tiro a volo. La legge che permette a qualunque cacciatore munito di regolare porto fucile per uso caccia di praticare anche il tiro a volo è la 323/69. Aggiungo:

            F.A.Q. Polizia di Stato


            Domanda n. 2: Sono già titolare di licenza per uso caccia, posso praticare lo sport del tiro al volo?

            Risposta: La legge 18 giugno 1969, n. 323, ha previsto, per colui che intenda effettuare lo sport del tiro a volo, qualora non sia già in possesso di una licenza di porto d’arma lunga da fuoco concessa ad altro titolo, la possibilità di richiedere l’apposita licenza del Questore. Tale titolo autorizzatorio, quindi, non è necessario per chi, volendo esercitare lo sport in questione, sia già in possesso di una licenza di porto d’arma lunga per difesa personale o per uso di caccia.

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            • jesus
              • Nov 2008
              • 153
              • reggio calabria

              #7
              Falcone la mia era solo una battuta,fermo restando che tale licenza é gratuita.Non c'è tassa annuale.
              Aldo
              Meglio tacere e passare per idioti che parlare e dissipare ogni dubbio.(A.Lincoln)

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              • falcone
                ⭐⭐
                • Nov 2008
                • 651
                • sicilia

                #8
                Originariamente inviato da jesus
                Falcone la mia era solo una battuta,fermo restando che tale licenza é gratuita.Non c'è tassa annuale.
                <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 10"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 10"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Csalvo%5CIMPOST%7E1%5CTemp%5Cmsoh tml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:1.0cm 45.35pt 2.0cm 10.2pt; mso-header-margin:35.45pt; mso-footer-margin:35.45pt; mso-gutter-margin:25.5pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]--> Non mi è sembrata una battuta, ma se tu dici che lo era non ho motivo di non crederti. Sulla gratuità della licenza T.A.V. e sulla durata sessennale non si discute è cosa saputa e risaputa. La licenza, infatti, fu prevista per evitare, dopo l’introduzione delle tasse venatorie regionali (1967 se non ricordo male) di far pagare tasse a chi voleva portare il fucile, ma non andare a caccia.Ciao

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                • emanuele1978

                  #9
                  mi iintrometto in questa discussione perche proprio oggi parlavo con un amico sul porto d'armi uso caccia e tiro a volo!!!!io dico che con il mio porto d'armi (uso caccia) posso detenere tutte le armi previste e cioe pistole armi da caccia illimitate ecc ecc,e che essendo io tesserato al tiro a volo e tiro a segno posso esercitare le discipline in modo naturale senza avere uun percorso previsto e tantomeno avvisare nessuno,invece lui e convinto che bisogna cmq rispettare un itinerario dato dagli uffici di polizia!!voi che ne sapete piu di me chi ha ragione?

                  Commenta

                  • ggvgal
                    ⭐⭐
                    • Jan 2009
                    • 759
                    • napoli
                    • nessuno

                    #10
                    Originariamente inviato da emanuele1978
                    mi iintrometto in questa discussione perche proprio oggi parlavo con un amico sul porto d'armi uso caccia e tiro a volo!!!!io dico che con il mio porto d'armi (uso caccia) posso detenere tutte le armi previste e cioe pistole armi da caccia illimitate ecc ecc,e che essendo io tesserato al tiro a volo e tiro a segno posso esercitare le discipline in modo naturale senza avere uun percorso previsto e tantomeno avvisare nessuno,invece lui e convinto che bisogna cmq rispettare un itinerario dato dagli uffici di polizia!!voi che ne sapete piu di me chi ha ragione?
                    Ciao Emanuele,

                    con il tuo porto di fucile puoi detenere 3 armi comuni da sparo e un illimitato numero di quelle da caccia.
                    E' vero non devi comunicare niente alla questura perche' sei munito di titolo appropriato(porto di fucile) e se non erro detto porto ti abilita anche al trasporto di armi corte(bada bene trasporto e non porto) pertanto anche se devi fare tiro con pistola non devi avvisare nessuno.
                    Due cose sono infinite, l'universo e la stupidita' umana della prima non ne sono tanto sicuro.
                    Albert Einstein (Ulm, 14 marzo 1879 – Princeton, 18 aprile 1955)[:142]

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                    • emanuele1978

                      #11
                      si si scusa hai ragione su puntualizzare il trasporto e che ormai si sbaglia sempre ma intendevo il trasporto!!!comunque se ho capito bene alla fine ho ragione io!!!grazie ciao

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                      • Essebie
                        ⭐⭐⭐
                        • Jul 2008
                        • 1434
                        • Toscana/Veneto

                        #12
                        CIRCOLARE 559/C-3159-10100(1) del 14 febbraio 1998,
                        avente per oggetto: Trasporto di armi comuni da sparo.

                        GAZZETTA UFFICIALE N. 48 SERIE GENERALE DEL 27/2/1998
                        Sono pervenuti a questo Ministero quesiti in merito al trasporto delle armi comuni da sparo. È stato chiesto, in particolare, se al titolare della licenza di porto di fucile per tiro a volo sia consentito trasportare armi comuni da sparo diverse da quelle utilizzate per detta attività sportiva.
                        Premesso che il trasporto di un'arma ne concretizza il trasferimento da un luogo ad un altro "come oggetto inerte e non suscettibile d'uso", in assenza quindi della pronta disponibilità che caratterizza il porto, al fine di definire un indirizzo univoco su di un argomento che riveste interesse generale, si forniscono i seguenti chiarimenti.
                        a) I titolari di licenza di porto d'armi di cui all'art. 42 TULPS (porto di arma corta per difesa personale, porto di bastone animato e porto d'armi lunghe da fuoco, ivi comprese quelle a canna rigata) possono:-­ portare il tipo o i tipi d'armi indicati nell'autorizzazione, trasportare e acquistare tutte le armi comuni da sparo.Si rammenta che i titolari di porto di pistola o rivoltella per difesa personale sono legittimati al porto anche contemporaneo delle armi corte detenute in forza della sola denuncia, sino al numero massimo (tre) previsto dal 6° comma dell'art. 10 della L. 110/1975, così come modificato dall'art. 4 L. 21 febbraio 1990 n. 36.
                        b) I titolari di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco con canna ed anima liscia di cui alla legge 323/69 (tiro a volo), possono: portare il tipo d'arma oggetto dell'autorizzazione,- trasportare e acquisire tutte le armi comuni da sparo.
                        c) I titolari di licenza di trasporto delle armi di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1986 n. 85 (armi per uso sportivo), possono trasportare esclusivamente le armi da sparo lunghe e corte classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
                        d) I titolari della carta di riconoscimento di cui all'art. 70 del Regolamento di esecuzione al TULPS (c. d. carta verde), possono trasportare dal luogo di detenzione alla sezione (o sezioni) del tiro a segno nazionale cui sono iscritti, tutte le armi comuni da sparo utilizzabili nella o nelle sezioni di appartenenza.
                        e) I titolari della licenza di collezione di cui al terzo comma dell'art. 32 del TULPS possono trasportare, acquistare e vendere le armi di cui all'art. 1 del DM 14 aprile 1982 (antiche, artistiche o rare d'importanza storica).
                        f) I titolari di Nulla Osta all'acquisto ex art. 35 TULPS possono trasportare dall'armeria al luogo di detenzione l'arma o le armi comuni oggetto del N.O. o, nel caso di cessione tra privati, trasportare le stesse tra i rispettivi luoghi di detenzione. Di ciò i sigg. Questori faranno apposita menzione nel N.O. che consegneranno al richiedente in duplice copia, una delle quali destinata ad accompagnare le armi durante il trasporto.
                        g) I titolari di Carta europea d'arma da fuoco residenti in altro stato della CEE possono:
                        1. Qualora interessati all'esercizio dell'attività venatoria in Italia ed autorizzati al medesimo esercizio nel paese di provenienza: introdurre ("trasferire"), trasportare sul territorio nazionale e riesportare ("ritrasferire"), entro un anno, le anni lunghe da fuoco iscritte nella Carta, considerate mezzi di caccia a mente dell'art. 13 della L.157/92, nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette); portare, nei periodi e nei luoghi in cui la caccia è permessa sul territorio nazionale, le armi suddette osservato il disposto dell'art. 12/8° L. 157/92 (polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi) e dell'art. 12/12° (tesserino rilasciato dalla Regione prescelta per l'esercizio dell'attività venatoria) e gli strumenti di cui al 6° comma dell'art. 16 della legge citata (utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie);
                        2. Qualora interessati all'esercizio di attività sportiva: trasferire, trasportare sul territorio nazionale e ritrasferire entro un armo le armi da sparo lunghe e corte, iscritte nella Carta, classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette), osservato il disposto dell'art. 4 del D.M. 5 Giugno 1978 (dichiarazione rilasciata dall'Unione Italiana Tiro a Segno o della Federazione Italiana Tiro a Volo in merito alle gare, alle armi ed alle munizioni prescritte), cosi come modificato dal D.M. 635/96, art. 6, punto 1, lettera b). portare le armi suddette esclusivamente nell'ambito dell'attività sportiva, osservato il disposto dell'art. 4 del D.M. 5 giugno 1978 e citata modificazione.
                        3. Qualora interessati al porto o al trasporto per motivi diversi da quelli sopra indicati:-­ trasferire, trasportare nel territorio nazionale e ritrasferire entro un anno, le armi comuni da sparo lunghe e corte nel numero massimo consentito (sei armi, duecento cartucce a palla per armi corte e millecinquecento cartucce da caccia), osservato il disposto di cui all'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1992. n. 527 (concessione dell'accordo preventivo da parte del Questore e trascrizione sulla Carta degli estremi dell'autorizzazione emessa dal Capo della Polizia ­ direttore generale della pubblica sicurezza); portare le armi consentite, ottenuta l'autorizzazione del Capo della Polizia di cui sopra, in esito alle indicazioni fornite dal richiedente a' sensi del D.M. 30 ottobre 1996 n. 635 (contenuto della domanda e requisiti).
                        h) I titolari dell'autorizzazione all'importazione temporanea di armi comuni da sparo e relative munizioni per l'esercizio dell'attività venatoria o sportiva, ai sensi del D.M. 5 giugno 1978, possono: importare, trasportare e riesportare entro 90 giorni, armi lunghe da fuoco considerate mezzi di caccia a mente dell'art. 13 della L. 157/92, nel numero massimo consentito (due armi e duecento cartucce per dette) dal confine al luogo o ai luoghi ove intendono svolgere l'attività venatoria; importare, trasportare e riesportare entro 90 giorni armi da sparo lunghe e corte classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette); portare l'arma o le armi suddette esclusivamente nell'ambito dell'attività sportiva o nei periodi e nei luoghi in cui la caccia è permessa sul territorio nazionale.
                        Al di fuori dei casi anzi elencati, il trasporto deve essere effettuato previo avviso al Questore, a mente del 2° comma dell'art. 34 del TULPS, osservate le modalità di cui all'art. 18 L. 110/75 e le condizioni eventualmente imposte ex art. 53 del Reg. al TULPS.Qualunque sia il titolo abilitativo il numero di armi comuni trasportabili per singola movimentazione non può essere superiore a 6 (sei).
                        La presente circolare sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

                        IL CAPO DELLA POLIZIA
                        Masone
                        Si vis pacem, para bellum

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