Tuttavia ci sono delle regole da seguire: la caudotomia può essere eseguita in queste razze solo nella prima settimana di vita e solo perché riduce i problemi sanitari legati all'attività venatoria (vedi coda che sbatte da tutte le parti, si ferisce e non riesce a guarire). La legge specifica poi che "alla procedura chirurgica debba conseguire la produzione di un certificato da parte del Veterinario operatore, tale certificato dovrà sempre accompagnare la documentazione sanitaria del cani; e che alla procedura chirurgica possano essere ammessi solo i cani per i quali il proprietario dichiari l’utilizzo per l’attività sportivo venatoria". Questo per tutelare razze come il Cocker, da noi usato come animale da compagnia e non per l'attività della caccia, in cui i proprietari avrebbero potuto appigliarsi alla legge per farsi tagliare la coda anche se il cane non andava a caccia. L'intervento ovviamente deve essere eseguito in sedazione o anestesia locale e deve sempre essere eseguito da un medico veterinario. Questo è fondamentale, se viene eseguito da qualcun altro si chiama abuso di professione.
Ordine veterinari di Mantova
Il Veterinario che esegua la caudotomia neonatale preventiva dovrà:
• provvedere o verificare che l’animale sia stato correttamente identificato e registrato nella Anagrafe canina territorialmente competente;
• che appartenga alle razze della tabella 1;
• acquisire il consenso informato scritto del proprietario/detentore/richiedente la prestazione ai sensi degli articoli 32 e 33 del Codice Deontologico del Medico Veterinario;
• acquisire la dichiarazione del proprietario/detentore/richiedente la prestazione circa l’effettivo utilizzo del cane per futura attività sportivo-venatoria;
• produrre un certificato medico-veterinario relativo alla prestazione chirurgica eseguita che dovrà accompagnare sempre la documentazione sanitaria del cane;
• conservare tutta la documentazione.
QUI SI PARLA ANCHE DEI CACCIATORI E DEI SITI
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