calendario venatorio lazio

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  • andrea silvagni
    Premio Eleganza 2013
    • May 2005
    • 4699
    • Latina, Latina, Lazio.
    • bi_ Fiamma e Aramis kz_ Iulia

    #1

    calendario venatorio lazio

    Titolo I – Stagione venatoria
    Articolo 1
    (Stagione venatoria e giornate di caccia)
    1. La stagione venatoria ha inizio il 21 settembre 2008 e termina il 31 gennaio 2009 compresi, fatto salvo
    quanto previsto dal presente calendario venatorio.
    2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della
    licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
    3. Ai sensi dell’Allegato B della DGR 363 del 16 Maggio 2008, nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è
    vietato l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia da
    appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nei giorni di giovedì e domenica, nonché con
    l'eccezione della caccia agli ungulati per i quali valgono le disposizioni contenute nei successivi articoli
    del presente calendario venatorio.
    4. Ai fini della previsione contenuta nel Piano Faunistico Venatorio Regionale approvato dal Consiglio
    Regionale con deliberazione n. 450/98, a partire dal 1 ottobre 2008 ad ogni cacciatore che ha la residenza
    anagrafica nel Lazio è consentito l’esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria, negli altri Ambiti
    territoriali di caccia (A.T.C.) ricompresi nel territorio regionale, per un numero complessivo di venti
    giornate, senza pagamento della quota d’iscrizione.
    Articolo 2
    (Giornata venatoria)
    1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo gli orari
    di seguito indicati che tengono già conto del periodo in cui vige l'ora legale:
    2. Fa eccezione la caccia alla specie beccaccia (Scolopax rusticola) che inizia alle ore 8.00 e termina
    mezz’ora prima degli orari di cui al comma 1, con le limitazioni di calendario e di giornate indicate
    all’articolo 7, commi 1 e 5.
    Titolo II – Esercizio della caccia
    Articolo 3
    (Modalità e forme di caccia)
    1. L'esercizio venatorio è consentito, dal 21 settembre 2008 al 31 gennaio 2009 compresi, nelle forme
    previste dalla legge regionale n.17/95, art. 30 comma 1. L’esercizio venatorio in forma vagante è
    consentito anche con l’ausilio del cane. Dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2009, l’uso del cane da seguita
    è consentito esclusivamente nei casi previsti nel seguente comma 2.
    dal 21 settembre 2008 al 29 settembre 2008 dalle ore 6.00 alle ore 19.05 (ora legale)
    dal 1° ottobre 2008 al 15 ottobre 2008 dalle ore 6.15 alle ore 18.40 (ora legale)
    dal 16 ottobre 2008 al 25 ottobre 2008 dalle ore 6.30 alle ore 18.25 (ora legale)
    dal 26 ottobre 2008 al 15 novembre 2008 dalle ore 5.50 alle ore 17.00
    dal 16 novembre 2008 al 30 novembre 2008 dalle ore 6.10 alle ore 16.45
    dal 1° dicembre 2008 al 15 dicembre 2008 dalle ore 6.25 alle ore 16.40
    dal 17 dicembre 2008 al 31 dicembre 2008 dalle ore 6.35 alle ore 16.45
    dal 1° gennaio 2009 al 15 gennaio 2009 dalle ore 6.40 alle ore 16.55
    dal 16 gennaio 2009 al 31 gennaio 2009 dalle ore 6.30 alle ore 17.15
    2 L’esercizio venatorio in forma vagante con l'ausilio del cane da seguita è consentito dal 1 gennaio 2009
    al 31 gennaio 2009 compresi, limitatamente al periodo di caccia alla specie cinghiale (Sus scrofa), nelle
    aree vocate, qualora individuate dai Regolamenti provinciali, stabilito dalla singole Province ai sensi del
    successivo articolo 7 comma 2.
    3 La preparazione degli appostamenti temporanei di caccia non deve essere effettuata mediante taglio di
    piante da frutto o, comunque, d’interesse economico, salvo che non si tratti di residui della potatura, né
    con l'impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta di cui alla Legge Regionale 19
    settembre 1974, n. 61.
    4 Gli appostamenti temporanei non possono essere installati prima di tre ore dall’inizio dell’orario di
    caccia stabilito al precedente articolo 2, comma 1, il sito dell’appostamento temporaneo al termine
    dell’azione di caccia deve essere liberato del materiale usato a cura di colui che ne ha fruito.
    5 Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate. E’ altresì tenuto, prima di lasciare
    l’appostamento, alla raccolta dei bossoli intorno al sito usato.
    6 Non è consentito l’esercizio venatorio in forma vagante a meno di 200 metri da ogni appostamento
    temporaneo di caccia, quando il medesimo sia in effettivo servizio.
    7 Non è consentito installare un appostamento temporaneo di caccia a meno di 100 metri da un altro
    appostamento temporaneo di caccia.
    8 Non è consentita la posta serale e mattutina alla beccaccia (Scolopax rusticola), la posta serale alla lepre
    (Lepus europaeus) né la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino (Gallinago
    gallinago).
    Articolo 4
    (Carniere giornaliero)
    1. Per ogni giornata di caccia consentita, ciascun cacciatore non potrà abbattere complessivamente più di
    due capi fra quelli appartenenti alle sottoelencate specie di fauna selvatica, e comunque con i limiti
    indicati a fianco di ciascuna specie:
    2. Per le specie consentite a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia, il carniere di
    ciascun titolare di licenza di caccia non può superare il limite complessivo di venti capi, compresi quelli
    di cui al comma 1, di cui non più di dieci capi tra quaglie (Coturnix coturnix) e tortore (Streptopelia
    turtur), non più di dieci capi tra palmipedi e trampolieri, non più di dieci capi di folaghe (Fulica atra),
    non più di dieci capi di colombacci (Columba palumbus).
    3. Per l'intera stagione venatoria 2008/2009, a ciascun cacciatore è consentito abbattere complessivamente
    non più di cinque lepri comuni (Lepus europaeus
    ), non più di venti beccacce (Scolopax rusticola), non
    più di dieci fagiani (Phasianus colchicus).
    4. Nelle aziende faunistico venatorie, il prelievo venatorio, per le specie determinanti il proprio indirizzo
    faunistico e comunque ricomprese negli elenchi di cui al successivo articolo 7 comma 1 fatto salvo
    quanto disposto al successivo comma 6 del medesimo articolo, è attuato secondo le previsioni contenute
    nei piani di prelievo annuali approvati dalla Provincia, senza limite di carniere giornaliero. Per le specie
    cinghiale (Sus scrofa) 1 capo
    coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) 2 capi
    lepre comune (Lepus europaeus) 1 capo
    fagiano (Phasianus colchicus) 2 capi
    beccaccia (Scolopax rusticola) 2 capi
    non determinanti l’indirizzo faunistico il prelievo venatorio è attuato secondo le limitazioni previste dal
    presente Calendario Venatorio.
    5. Nelle aziende agri-turistico venatorie sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, per tutta la stagione
    venatoria, di fauna selvatica delle specie riprodotte in allevamento artificiale ricomprese nell’elenco di
    cui all’art. 34, comma 1, della L. R. 17/95, senza limiti di carniere.

    Articolo 5
    (Addestramento e allenamento dei cani)
    1. L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito, senza possibilità di sparo, dal 31 agosto 2008 al
    18 settembre 2008 compresi, dal sorgere del sole alle ore 19.00, fatto salvo quanto previsto alla legge
    regionale n. 17/95, art.17, commi 3 e 7-bis come introdotto dall’art. 69 della legge regionale n. 11/2004,
    nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, nei terreni liberi da colture in atto o incolti,
    per i quali non sussista il divieto di caccia. L'addestramento non è comunque consentito a distanza
    inferiore a mt. 500 da zone di tutela faunistica. La stessa attività può essere sospesa con provvedimento
    della Provincia per particolari ragioni di tutela e di incremento della fauna selvatica.
    2. Per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) il periodo di addestramento ed allenamento di cui al comma 1
    è quello che va dal 1 settembre 2008 al 18 settembre 2008 compreso.
    Articolo 6
    (Tesserino venatorio regionale)
    1. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il
    territorio nazionale.
    2. Ai sensi dell’articolo 20, della L. R. n. 17/1995, il tesserino venatorio viene rilasciato dalla Provincia di
    residenza anche per il tramite dei comuni.
    3. E’ cura del titolare del tesserino che, all’inizio della stagione venatoria, vengano registrate sullo stesso la
    forma di caccia prescelta in via esclusiva, gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) attribuiti, sia regionali
    che extraregionali e l’eventuale appartenenza a squadra di caccia al cinghiale.
    4. Il cacciatore giornalmente, prima dell’esercizio della propria attività venatoria, come definito ai commi
    2 e 3 dell’art. 12 della Legge 157/92, dovrà marcare la giornata di caccia, utilizzando penna ad
    inchiostro indelebile, negli appositi spazi del tesserino venatorio, l'Ambito Territoriale di caccia (ATC) o
    l'Istituto faunistico privato o la fruizione del pacchetto delle giornate consentite ai sensi dell’articolo 1,
    comma
    4. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e, al
    termine della giornata di caccia, il numero complessivo dei capi di selvaggina migratoria abbattuti.
    5. Il cacciatore che si avvale delle cinque giornate di caccia alla beccaccia (
    Scolopax rusticola) nel mese
    di gennaio 2009 di cui al successivo art. 7, comma 5, dovrà apporre nel proprio tesserino venatorio,
    all’inizio di ognuna di dette giornate, una X nella colonna grigia - non intestata ad alcuna specie - dello
    spazio riservato al “prelievo migratoria” in corrispondenza della giornata di calendario utilizzata.
    6. Il cacciatore dovrà indicare per tutta la stagione venatoria, dopo ogni abbattimento, i capi della specie
    beccaccia (
    Scolopax rusticola) prelevati, nell’apposito spazio riservato del tesserino venatorio.
    7. Il deposito dei capi deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio
    attorno alla X che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.
    8. Il tesserino venatorio è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate.

    Titolo III – Calendario venatorio
    Articolo 7
    (Periodi di caccia e specie cacciabili)
    1. Durante la stagione venatoria di cui al precedente articolo 1, comma 1, l'esercizio venatorio è consentito
    nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicati:
    a) Specie cacciabili dal 21 settembre 2008 al 31 dicembre 2008:
    allodola (Alauda arvensis), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), fagiano (Phasianus
    colchicus), merlo (Turdus merula), quaglia (Coturnix coturnix), tortora (Streptopelia turtur).
    b) Specie cacciabili dal 21 settembre 2008 al 31 gennaio 2009:
    alzavola (Anas crecca), beccaccino (Gallinago gallinago), canapiglia (Anas strepera), cesena
    (Turdus pilaris), codone (Anas acuta), colombaccio (Columba palumbus), cornacchia grigia
    (Corvus corone cornix), fischione (Anas penepole), folaga (Fulica atra), frullino (Lymnocryptes
    minimus), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), gazza (Pica pica), germano reale (Anas
    platyrhynchos), ghiandaia (Garrulus glandarius), marzaiola (Anas querquedula), mestolone
    (Anas clypeata), moretta (Aythya fuligula), moriglione (Aythya ferina), pavoncella (Vanellus
    vanellus), porciglione (Rallus aquaticus), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello
    (Turdus iliacus), volpe (Vulpes vulpes).
    c) Specie cacciabili dal 21 settembre 2008 al 10 dicembre 2008:
    lepre (Lepus europaeus).
    d) Specie cacciabili dal 15 ottobre 2008 al 31 gennaio 2009:
    beccaccia (Scolopax rusticola).
    e) Specie cacciabili dal 1° novembre 2008 al 31 gennaio 2009:
    cinghiale (Sus scrofa).
    2. Le Province, nell’ambito del regolamento di cui all’articolo 34 comma 13 della L.R. n. 17/1995, possono
    anticipare l’esercizio venatorio alla specie cinghiale (Sus scrofa) a partire dal 1° ottobre 2008 compreso,
    nel rispetto dell’arco temporale di cui all’articolo 18 commi 1 e 2 della Legge n.157/1992. I Presidenti
    delle Province possono altresì autorizzare e disciplinare quanto previsto dal medesimo art. 34, al comma
    14.
    3. Le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle
    consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono anticipare, sul territorio degli A.T.C.,
    la chiusura alle specie: fagiano (Phasianus colchicus) e lepre comune (Lepus europaeus).
    4. Il prelievo della specie fagiano (Phasianus colchicus) è consentito dal 21 settembre 2008 al 31 gennaio
    2009 nelle aziende faunistico venatorie che riportano tali specie nell’indirizzo faunistico secondo le
    previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalla Provincia. Nelle aziende agri-turistico
    venatorie il prelievo è consentito nel medesimo periodo.
    5. Il prelievo della specie beccaccia (Scolopax rusticola) nel periodo dal 15 ottobre 2008 al 31 dicembre
    2008 è consentito per tre giornate settimanali a scelta del cacciatore ferme restando le giornate di
    silenzio venatorio; nel periodo dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2009 il prelievo è consentito per
    complessive cinque giornate, da determinarsi a scelta del cacciatore nel rispetto del massimo delle tre
    giornate settimanali prescritte dalla legge regionale n.17/95, art. 34, comma 5.
    6. Il prelievo delle specie: capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama) e
    muflone (Ovis musimon) è consentito esclusivamente nelle aziende faunistico venatorie che riportano
    tali specie nell’indirizzo faunistico dal 1 ottobre 2008 al 30 novembre 2008, nei limiti previsti da
    specifico piano approvato dalla Provincia competente per territorio ai sensi della D.G.R. n. 6091 del
    29/12/1999.
    7. Salvo quanto previsto al comma 6, il prelievo degli ungulati (cinghiale escluso) può essere effettuato
    solo nella forma della caccia di selezione. Detta attività può essere autorizzata, ai sensi dell’art. 34,
    comma 2 della L. R. n. 17/1995, a partire dal 1 agosto 2008, nel rispetto dell’arco temporale stabilito
    dall’articolo 18, comma 2 della Legge n. 157/1992, previa approvazione, da parte della Giunta
    regionale, di adeguati piani di abbattimento ponderati sulla base di appositi censimenti. La disciplina
    dell’attività di selezione, ai sensi della L.R. 14/99, è delegata alle Province le quali possono approvare
    piani di abbattimento, anche in deroga all’art.34, comma 2, della L. R. 17/95, previo parere dell’INFS.
    8. Nelle aziende faunistico venatorie, per la caccia di cui al comma 6, si applicano le disposizioni
    dell’articolo 16 del disciplinare di funzionamento approvato con la D.G.R. n. 6091 del 29/12/1999.
    Articolo 8
    (Deroghe)
    1. Le Province, nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2009 ed il 31 gennaio 2009, possono introdurre, con
    giustificate motivazioni, regolamentandole, ulteriori limitazioni alle modalità di caccia alla fauna
    selvatica migratoria.
    2. Ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L. R. n. 17/1995, acquisito il parere dell’I.N.F.S. e del C.T.F.V.R.,
    con successivo provvedimento, potranno essere modificati, per le specie di cui al precedente articolo 7, i
    periodi di caccia e quello per l’addestramento e l’allenamento dei cani.
    3. Ai sensi dell’art. 18, comma 6 della Legge n. 157/1992 e ai sensi dell’art. 34 comma 8 della L. R. n.
    17/1995, nel periodo che va dal 1 ottobre al 30 novembre 2008, fermo restando il divieto di caccia nei
    giorni di martedì e venerdì e fermo restando il numero massimo complessivo di giornate a disposizione
    per l’intera stagione venatoria, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla fauna
    selvatica migratoria, di usufruire, nell’A.T.C. di residenza anagrafica, nell’ambito della medesima
    settimana, di cinque giornate di caccia.
    Titolo IV – Norme generali
    Articolo 9
    (Disposizioni particolari)
    1. Con separato provvedimento verrà regolamentata l’attività venatoria nell’area di protezione esterna al
    Parco Nazionale d’Abruzzo del Lazio e del Molise, versante laziale.
    Articolo 10
    (Divieti)
    1. L'attività venatoria è soggetta ai divieti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, alle
    disposizioni regionali nonché del Piano Faunistico Venatorio Regionale di cui alla Deliberazione del
    Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modifiche ed integrazioni.
    Articolo 11
    (Sanzioni)
    1. Ai trasgressori delle norme e delle disposizioni sull'attività venatoria si applicano le sanzioni previste
    dagli articoli 30, 31 e 32 della Legge 157/1992, dagli articoli 46, 47 e 48 della L. R. n. 17/1995 e dall’art.
    4 della L.R. n. 3/2002.
    Articolo 12
    (Disposizioni finali)
    1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, vigono le norme di cui alla L.R. n. 17/1995
    e successive modifiche ed alla Legge n. 157/1992.
    Ultima modifica andrea silvagni; 22-07-08, 14:28.
    Silvagni Andrea


  • Massimo
    ⭐⭐⭐
    • Jul 2006
    • 2647
    • Roma, Roma, Lazio.
    • Pointer/Mora/Gina

    #2
    Andrea il calendario è uscito il 18 luglio e lo trovi sul sito della regione Lazio.
    Massimo C.

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    • andrea silvagni
      Premio Eleganza 2013
      • May 2005
      • 4699
      • Latina, Latina, Lazio.
      • bi_ Fiamma e Aramis kz_ Iulia

      #3
      veramente non mi ero accorto di non averlo inserito

      x gli storni si deve attendere la deroga che per vie ufficiose verrà concessa
      x chiusura a febbraio si dovrà attendere l'emendamento dal governo e al momento lo stesso non è passato
      Silvagni Andrea


      Commenta

      • Daron

        #4
        C e la possibilita di poter chiudere a Febbraio ??
        Ma è una notizia campata per aria o è probabile avvenga ?

        Commenta

        • Daron

          #5
          Un altra cosa vorrei sapere...
          Ma le preaperture quali sono ?

          Perchè qalcuno dice 1 e 7 settembre, altri 3 e 7 settembre..
          Sul calendario sinceramente non dice nulla..

          Fatemi sapere please!

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          • tasmanian devil
            ⭐⭐⭐
            • Aug 2007
            • 4058
            • Cerete, Bergamo, Lombardia.
            • Pointer Inglesi: www.ipointercamuni.it !!!

            #6
            C'è una legge Daron che le prime licenze per il primo anno dovranno essere accompagnate da un cacciatore con almeno 3 anni di licenza, ma con una variante: senza fucile, solo il cacciatore esperto che per il primo anno farà da guida...... quindi tu non puoi sparare il primo anno, che peccato vero ?
            ciao ciao e sempre allegri, Daniele


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            • andrea silvagni
              Premio Eleganza 2013
              • May 2005
              • 4699
              • Latina, Latina, Lazio.
              • bi_ Fiamma e Aramis kz_ Iulia

              #7
              Daron la preapertura al 90% sono per i giorni 3 e 7 , per febraio bisogna attendere le modifiche alla 157 con emendamento governativo, poi effettivamente c'è quella modifica di cui ti parlava tasmanian pertanto il 1à anno solo come osservatori, mi dispiace, sparerai l'anno prox
              Silvagni Andrea


              Commenta

              • ciromenotti

                #8
                non credo, sara' 1 e 7 vedrai...Su febbraio e' piu' complicato, non basta un'emendamento governativo...

                Commenta

                • andrea silvagni
                  Premio Eleganza 2013
                  • May 2005
                  • 4699
                  • Latina, Latina, Lazio.
                  • bi_ Fiamma e Aramis kz_ Iulia

                  #9
                  bhe ieri ero in federcaccia e le notizie me le ha date il presidente di sezione poi,,,, bho
                  Silvagni Andrea


                  Commenta

                  • ciromenotti

                    #10
                    chi? Pieralli o Musocco?

                    Commenta

                    • andrea silvagni
                      Premio Eleganza 2013
                      • May 2005
                      • 4699
                      • Latina, Latina, Lazio.
                      • bi_ Fiamma e Aramis kz_ Iulia

                      #11
                      Pieralli, li conosci allora, stavamo chiacchierando e mi riferiva anche che il calendario non è stato accettato da federcaccia , ti risulta??
                      Silvagni Andrea


                      Commenta

                      • ciromenotti

                        #12
                        Il calendario venatorio e' gia' stato approvato e publicato sul bur del Lazio.Si lo conosco, son stato feder per un po' d'anni li a latina ma non e' una associazione che mi ha fatto strappare i capelli, son un po' retro' e molto politicizzati dall'assessorato che fa' il bello e il brutto tempo...Hanno ancora le collanine di conchiglie al collo,perche' sanno benissimo che l'ignoranza li e' sovrana...e i soci si bevono tutto cio' che gli dicono...

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                        • andrea silvagni
                          Premio Eleganza 2013
                          • May 2005
                          • 4699
                          • Latina, Latina, Lazio.
                          • bi_ Fiamma e Aramis kz_ Iulia

                          #13
                          nsomma, mo mi offendi però, non penso di avere la collana e suddittanza e come me sono in parecchi, a guardar bene c'è da darti ragione e torto nello stesso momento, però non fare di tutta un'erba un fascio
                          Silvagni Andrea


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                          • Daron

                            #14
                            Osservatore ??
                            ahahaha

                            e ho pagato 500 e rotti € per osservare ?
                            e ho sudato 500 camicie per prendere la licenza per osservare ??

                            nono...:-pr:-pr

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                            • tasmanian devil
                              ⭐⭐⭐
                              • Aug 2007
                              • 4058
                              • Cerete, Bergamo, Lombardia.
                              • Pointer Inglesi: www.ipointercamuni.it !!!

                              #15
                              purtroppo è così Daron, a causa di due gravissimi incidenti successi a verso la metà stagione proprio a causa dell'inesperienza delle prime Licenze..... ne avevano parlato prima della fine della stagione venatoria scorsa, e poco dopo le elezione hanno varato questa nuova legge.
                              ciao ciao e sempre allegri, Daniele


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