Articolo 1
(Stagione venatoria e giornate di caccia)
quanto previsto dal presente calendario venatorio.
2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della
licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
3. Ai sensi dell’Allegato B della DGR 363 del 16 Maggio 2008, nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è
vietato l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia da
appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nei giorni di giovedì e domenica, nonché con
l'eccezione della caccia agli ungulati per i quali valgono le disposizioni contenute nei successivi articoli
del presente calendario venatorio.
4. Ai fini della previsione contenuta nel Piano Faunistico Venatorio Regionale approvato dal Consiglio
Regionale con deliberazione n. 450/98, a partire dal 1 ottobre 2008 ad ogni cacciatore che ha la residenza
anagrafica nel Lazio è consentito l’esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria, negli altri Ambiti
territoriali di caccia (A.T.C.) ricompresi nel territorio regionale, per un numero complessivo di venti
giornate, senza pagamento della quota d’iscrizione.
(Giornata venatoria)
di seguito indicati che tengono già conto del periodo in cui vige l'ora legale:
2. Fa eccezione la caccia alla specie beccaccia (Scolopax rusticola) che inizia alle ore 8.00 e termina
mezz’ora prima degli orari di cui al comma 1, con le limitazioni di calendario e di giornate indicate
all’articolo 7, commi 1 e 5.
Articolo 3
(Modalità e forme di caccia)
previste dalla legge regionale n.17/95, art. 30 comma 1. L’esercizio venatorio in forma vagante è
consentito anche con l’ausilio del cane. Dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2009, l’uso del cane da seguita
è consentito esclusivamente nei casi previsti nel seguente comma 2.
dal 21 settembre 2008 al 29 settembre 2008 dalle ore 6.00 alle ore 19.05 (ora legale)
dal 1° ottobre 2008 al 15 ottobre 2008 dalle ore 6.15 alle ore 18.40 (ora legale)
dal 16 ottobre 2008 al 25 ottobre 2008 dalle ore 6.30 alle ore 18.25 (ora legale)
dal 26 ottobre 2008 al 15 novembre 2008 dalle ore 5.50 alle ore 17.00
dal 16 novembre 2008 al 30 novembre 2008 dalle ore 6.10 alle ore 16.45
dal 1° dicembre 2008 al 15 dicembre 2008 dalle ore 6.25 alle ore 16.40
dal 17 dicembre 2008 al 31 dicembre 2008 dalle ore 6.35 alle ore 16.45
dal 1° gennaio 2009 al 15 gennaio 2009 dalle ore 6.40 alle ore 16.55
dal 16 gennaio 2009 al 31 gennaio 2009 dalle ore 6.30 alle ore 17.15
2 L’esercizio venatorio in forma vagante con l'ausilio del cane da seguita è consentito dal 1 gennaio 2009
al 31 gennaio 2009 compresi, limitatamente al periodo di caccia alla specie cinghiale (Sus scrofa), nelle
aree vocate, qualora individuate dai Regolamenti provinciali, stabilito dalla singole Province ai sensi del
successivo articolo 7 comma 2.
3 La preparazione degli appostamenti temporanei di caccia non deve essere effettuata mediante taglio di
piante da frutto o, comunque, d’interesse economico, salvo che non si tratti di residui della potatura, né
con l'impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta di cui alla Legge Regionale 19
settembre 1974, n. 61.
4 Gli appostamenti temporanei non possono essere installati prima di tre ore dall’inizio dell’orario di
caccia stabilito al precedente articolo 2, comma 1, il sito dell’appostamento temporaneo al termine
dell’azione di caccia deve essere liberato del materiale usato a cura di colui che ne ha fruito.
5 Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate. E’ altresì tenuto, prima di lasciare
l’appostamento, alla raccolta dei bossoli intorno al sito usato.
6 Non è consentito l’esercizio venatorio in forma vagante a meno di 200 metri da ogni appostamento
temporaneo di caccia, quando il medesimo sia in effettivo servizio.
7 Non è consentito installare un appostamento temporaneo di caccia a meno di 100 metri da un altro
appostamento temporaneo di caccia.
8 Non è consentita la posta serale e mattutina alla beccaccia (Scolopax rusticola), la posta serale alla lepre
(Lepus europaeus) né la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino (Gallinago
gallinago).
(Carniere giornaliero)
due capi fra quelli appartenenti alle sottoelencate specie di fauna selvatica, e comunque con i limiti
indicati a fianco di ciascuna specie:
2. Per le specie consentite a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia, il carniere di
ciascun titolare di licenza di caccia non può superare il limite complessivo di venti capi, compresi quelli
di cui al comma 1, di cui non più di dieci capi tra quaglie (Coturnix coturnix) e tortore (Streptopelia
turtur), non più di dieci capi tra palmipedi e trampolieri, non più di dieci capi di folaghe (Fulica atra),
non più di dieci capi di colombacci (Columba palumbus).
3. Per l'intera stagione venatoria 2008/2009, a ciascun cacciatore è consentito abbattere complessivamente
non più di cinque lepri comuni (Lepus europaeus
più di dieci fagiani (Phasianus colchicus).
4. Nelle aziende faunistico venatorie, il prelievo venatorio, per le specie determinanti il proprio indirizzo
faunistico e comunque ricomprese negli elenchi di cui al successivo articolo 7 comma 1 fatto salvo
quanto disposto al successivo comma 6 del medesimo articolo, è attuato secondo le previsioni contenute
nei piani di prelievo annuali approvati dalla Provincia, senza limite di carniere giornaliero. Per le specie
cinghiale (Sus scrofa) 1 capo
coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) 2 capi
lepre comune (Lepus europaeus) 1 capo
fagiano (Phasianus colchicus) 2 capi
beccaccia (Scolopax rusticola) 2 capi
non determinanti l’indirizzo faunistico il prelievo venatorio è attuato secondo le limitazioni previste dal
presente Calendario Venatorio.
5. Nelle aziende agri-turistico venatorie sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, per tutta la stagione
venatoria, di fauna selvatica delle specie riprodotte in allevamento artificiale ricomprese nell’elenco di
cui all’art. 34, comma 1, della L. R. 17/95, senza limiti di carniere.
(Addestramento e allenamento dei cani)
18 settembre 2008 compresi, dal sorgere del sole alle ore 19.00, fatto salvo quanto previsto alla legge
regionale n. 17/95, art.17, commi 3 e 7-bis come introdotto dall’art. 69 della legge regionale n. 11/2004,
nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, nei terreni liberi da colture in atto o incolti,
per i quali non sussista il divieto di caccia. L'addestramento non è comunque consentito a distanza
inferiore a mt. 500 da zone di tutela faunistica. La stessa attività può essere sospesa con provvedimento
della Provincia per particolari ragioni di tutela e di incremento della fauna selvatica.
2. Per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) il periodo di addestramento ed allenamento di cui al comma 1
è quello che va dal 1 settembre 2008 al 18 settembre 2008 compreso.
(Tesserino venatorio regionale)
territorio nazionale.
2. Ai sensi dell’articolo 20, della L. R. n. 17/1995, il tesserino venatorio viene rilasciato dalla Provincia di
residenza anche per il tramite dei comuni.
3. E’ cura del titolare del tesserino che, all’inizio della stagione venatoria, vengano registrate sullo stesso la
forma di caccia prescelta in via esclusiva, gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) attribuiti, sia regionali
che extraregionali e l’eventuale appartenenza a squadra di caccia al cinghiale.
4. Il cacciatore giornalmente, prima dell’esercizio della propria attività venatoria, come definito ai commi
2 e 3 dell’art. 12 della Legge 157/92, dovrà marcare la giornata di caccia, utilizzando penna ad
inchiostro indelebile, negli appositi spazi del tesserino venatorio, l'Ambito Territoriale di caccia (ATC) o
l'Istituto faunistico privato o la fruizione del pacchetto delle giornate consentite ai sensi dell’articolo 1,
comma
termine della giornata di caccia, il numero complessivo dei capi di selvaggina migratoria abbattuti.
5. Il cacciatore che si avvale delle cinque giornate di caccia alla beccaccia (Scolopax rusticola) nel mese
di gennaio 2009 di cui al successivo art. 7, comma 5, dovrà apporre nel proprio tesserino venatorio,
all’inizio di ognuna di dette giornate, una X nella colonna grigia - non intestata ad alcuna specie - dello
spazio riservato al “prelievo migratoria” in corrispondenza della giornata di calendario utilizzata.
6. Il cacciatore dovrà indicare per tutta la stagione venatoria, dopo ogni abbattimento, i capi della specie
beccaccia (Scolopax rusticola) prelevati, nell’apposito spazio riservato del tesserino venatorio.
7. Il deposito dei capi deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio
attorno alla X che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.
8. Il tesserino venatorio è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate.
Articolo 7
(Periodi di caccia e specie cacciabili)
nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicati:
a) Specie cacciabili dal 21 settembre 2008 al 31 dicembre 2008:
allodola (Alauda arvensis), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), fagiano (Phasianus
colchicus), merlo (Turdus merula), quaglia (Coturnix coturnix), tortora (Streptopelia turtur).
b) Specie cacciabili dal 21 settembre 2008 al 31 gennaio 2009:
alzavola (Anas crecca), beccaccino (Gallinago gallinago), canapiglia (Anas strepera), cesena
(Turdus pilaris), codone (Anas acuta), colombaccio (Columba palumbus), cornacchia grigia
(Corvus corone cornix), fischione (Anas penepole), folaga (Fulica atra), frullino (Lymnocryptes
minimus), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), gazza (Pica pica), germano reale (Anas
platyrhynchos), ghiandaia (Garrulus glandarius), marzaiola (Anas querquedula), mestolone
(Anas clypeata), moretta (Aythya fuligula), moriglione (Aythya ferina), pavoncella (Vanellus
vanellus), porciglione (Rallus aquaticus), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello
(Turdus iliacus), volpe (Vulpes vulpes).
c) Specie cacciabili dal 21 settembre 2008 al 10 dicembre 2008:
lepre (Lepus europaeus).
d) Specie cacciabili dal 15 ottobre 2008 al 31 gennaio 2009:
beccaccia (Scolopax rusticola).
e) Specie cacciabili dal 1° novembre 2008 al 31 gennaio 2009:
cinghiale (Sus scrofa).
2. Le Province, nell’ambito del regolamento di cui all’articolo 34 comma 13 della L.R. n. 17/1995, possono
anticipare l’esercizio venatorio alla specie cinghiale (Sus scrofa) a partire dal 1° ottobre 2008 compreso,
nel rispetto dell’arco temporale di cui all’articolo 18 commi 1 e 2 della Legge n.157/1992. I Presidenti
delle Province possono altresì autorizzare e disciplinare quanto previsto dal medesimo art. 34, al comma
14.
3. Le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle
consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono anticipare, sul territorio degli A.T.C.,
la chiusura alle specie: fagiano (Phasianus colchicus) e lepre comune (Lepus europaeus).
4. Il prelievo della specie fagiano (Phasianus colchicus) è consentito dal 21 settembre 2008 al 31 gennaio
2009 nelle aziende faunistico venatorie che riportano tali specie nell’indirizzo faunistico secondo le
previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalla Provincia. Nelle aziende agri-turistico
venatorie il prelievo è consentito nel medesimo periodo.
5. Il prelievo della specie beccaccia (Scolopax rusticola) nel periodo dal 15 ottobre 2008 al 31 dicembre
2008 è consentito per tre giornate settimanali a scelta del cacciatore ferme restando le giornate di
silenzio venatorio; nel periodo dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2009 il prelievo è consentito per
complessive cinque giornate, da determinarsi a scelta del cacciatore nel rispetto del massimo delle tre
giornate settimanali prescritte dalla legge regionale n.17/95, art. 34, comma 5.
6. Il prelievo delle specie: capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama) e
muflone (Ovis musimon) è consentito esclusivamente nelle aziende faunistico venatorie che riportano
tali specie nell’indirizzo faunistico dal 1 ottobre 2008 al 30 novembre 2008, nei limiti previsti da
specifico piano approvato dalla Provincia competente per territorio ai sensi della D.G.R. n. 6091 del
29/12/1999.
7. Salvo quanto previsto al comma 6, il prelievo degli ungulati (cinghiale escluso) può essere effettuato
solo nella forma della caccia di selezione. Detta attività può essere autorizzata, ai sensi dell’art. 34,
comma 2 della L. R. n. 17/1995, a partire dal 1 agosto 2008, nel rispetto dell’arco temporale stabilito
dall’articolo 18, comma 2 della Legge n. 157/1992, previa approvazione, da parte della Giunta
regionale, di adeguati piani di abbattimento ponderati sulla base di appositi censimenti. La disciplina
dell’attività di selezione, ai sensi della L.R. 14/99, è delegata alle Province le quali possono approvare
piani di abbattimento, anche in deroga all’art.34, comma 2, della L. R. 17/95, previo parere dell’INFS.
8. Nelle aziende faunistico venatorie, per la caccia di cui al comma 6, si applicano le disposizioni
dell’articolo 16 del disciplinare di funzionamento approvato con la D.G.R. n. 6091 del 29/12/1999.
(Deroghe)
giustificate motivazioni, regolamentandole, ulteriori limitazioni alle modalità di caccia alla fauna
selvatica migratoria.
2. Ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L. R. n. 17/1995, acquisito il parere dell’I.N.F.S. e del C.T.F.V.R.,
con successivo provvedimento, potranno essere modificati, per le specie di cui al precedente articolo 7, i
periodi di caccia e quello per l’addestramento e l’allenamento dei cani.
3. Ai sensi dell’art. 18, comma 6 della Legge n. 157/1992 e ai sensi dell’art. 34 comma 8 della L. R. n.
17/1995, nel periodo che va dal 1 ottobre al 30 novembre 2008, fermo restando il divieto di caccia nei
giorni di martedì e venerdì e fermo restando il numero massimo complessivo di giornate a disposizione
per l’intera stagione venatoria, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla fauna
selvatica migratoria, di usufruire, nell’A.T.C. di residenza anagrafica, nell’ambito della medesima
settimana, di cinque giornate di caccia.
Articolo 9
(Disposizioni particolari)
Parco Nazionale d’Abruzzo del Lazio e del Molise, versante laziale.
(Divieti)
disposizioni regionali nonché del Piano Faunistico Venatorio Regionale di cui alla Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modifiche ed integrazioni.
(Sanzioni)
dagli articoli 30, 31 e 32 della Legge 157/1992, dagli articoli 46, 47 e 48 della L. R. n. 17/1995 e dall’art.
4 della L.R. n. 3/2002.
(Disposizioni finali)
) ho un dubbio che mi affligge circa le date per i...
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