comunque ti sembra che realizzino lo scopo??
vedi un po' qua
ALLEGATO A Dgr n. 2463 del 4 AGO. 2009 pag. 12/18
TITOLO VIII
Disposizioni integrative per l’individuazione degli appostamenti al di fuori del territorio vallivo-lagunare
Art. 30 - Disposizioni integrative per l’individuazione degli appostamenti al di fuori del territorio vallivo-lagunare.
1. L’attività venatoria non può essere svolta a una distanza di 100 metri da un appostamento in funzione, salvo il consenso dell’interessato.
TITOLO IX
Aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale: criteri per l’individuazione dei relativi territori nonché criteri e strumenti gestionali
CAPO I - Aziende faunistico-venatorie
Art. 31 - Finalità.
1. Le aziende faunistico-venatorie devono essere costituite in territori di rilevante interesse ambientale e di elevata potenzialità faunistica al fine di mantenere, organizzare e migliorare gli ambienti naturali onde conseguire, anche a fini venatori, un incremento della fauna selvatica con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, alla grossa fauna europea e a quella acquatica.
Art. 32 - Connotazioni faunistico-ambientali.
1. In sede di individuazione dei territori da destinare alla costituzione o al rinnovo di aziende faunistico-venatorie, le province, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), verificano e valutano, in particolare, le seguenti condizioni:
a) aziende faunistico-venatorie in territorio lagunare e vallivo:
1) possibilità di effettuare una idonea programmazione al fine di favorire la sosta e l’alimentazione dell’avifauna (cacciabile e non cacciabile) che caratterizza, sotto i profili faunistici, il territorio che si intende costituire in azienda faunistico-venatoria;
2) presenza sia di vegetazione sommersa in grado di rappresentare una fonte alimentare naturale per l’avifauna, sia di vegetazione emersa in grado di fornire siti di rifugio e protezione;
b) aziende faunistico-venatorie in zona faunistica delle Alpi:
1) presenza di prati, prati-pascoli, macchie arbustive, formazioni boschive e specchi acquei nelle proporzioni e nelle condizioni idonee per una valorizzazione faunistica del territorio anche a fini venatori;
2) presenza di prati e prati-pascolo non gravati da eccessivo carico di bestiame;
c) aziende faunistico-venatorie in pianura ed in collina:
1) presenza di livelli di diversificazione ambientale, quali siepi, colture a perdere, filari colturali intercalari, colture arboree, nella misura di almeno il dieci percento della superficie totale aziendale, che consentano la realizzazione di programmi di conservazione e ripristino ambientale validi dal punto di vista faunistico e fattibili dal punto di vista tecnico ed economico.
ALLEGATO A Dgr n. 2463 del 4 AGO. 2009 pag. 13/18
Art. 33 - Documentazione da produrre in sede di prima concessione.
1. In sede di prima concessione il richiedente è tenuto a presentare un piano tecnico-economico che contenga:
a) la descrizione delle caratteristiche del territorio su cui viene a costituirsi l’azienda, ed in particolare, il modello di conduzione agricola, forestale, zootecnica ed ittica, l’indicazione dei prodotti chimici utilizzati (qualità, quantità, tempi di impiego, tossicità), il grado di antropizzazione (nuclei, case sparse, tipologia e sviluppo della viabilità), la vegetazione naturale e spontanea, le risorse idriche;
b) la cartografia tematica sull’uso del suolo in scala idonea e comunque non superiore a 1:25.000;
c) la scelta delle specie di indirizzo sulla base della valutazione delle caratteristiche dell’ambiente.
2. Il richiedente deve inoltre predisporre i seguenti elaborati:
a) piano di assestamento e piano di abbattimento;
b) Programma di conservazione e ripristino ambientale.
3. Il piano di assestamento è lo strumento operativo fondamentale per la gestione diretta delle popolazioni selvatiche e consiste in una elaborazione, oggettiva e reale, che consenta di stabilire, numericamente, il carico massimo di selvatici di indirizzo rispetto alla superficie territoriale disponibile. Le specie di indirizzo, oggetto di gestione a fini venatori, devono risultare idonee alle caratteristiche del territorio sul quale si intende operare e devono essere comprese tra le specie elencate all’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, e successive modificazioni. Il piano di assestamento, individuati gli eventuali fattori limitanti per la fauna selvatica, riporta la presenza effettiva e la presenza potenziale delle specie, specificandone le modalità e i tempi di assestamento delle popolazioni selvatiche rispetto alla produttività calcolata degli ecosistemi interessati.
4. Il piano di abbattimento, che per le specie stanziali è mezzo di gestione del piano di assestamento, viene formulato coerentemente con gli obbiettivi perseguiti dal piano di assestamento.
5. Il Programma di conservazione e ripristino ambientale indica quali sono gli interventi di recupero e valorizzazione ambientale che verranno realizzati:
a) impianti e colture per i selvatici;
b) punti di alimentazione ed abbeverata;
c) adozione di tecniche colturali più idonee alla salvaguardia dei selvatici;
d) eventuale reimpianto di vegetazione naturale, quali siepi, secondo tecniche adeguate;
e) interventi specifici per il territorio lagunare e vallivo.
Art. 34 - Documentazione da produrre in sede di rinnovo di concessione.
1. Per i rinnovi di concessione la documentazione di cui all’articolo 33 che non sia già stata prodotta in sede di istanza di rinnovo deve essere presentata alla provincia territorialmente competente entro centoventi giorni dalla data di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con la presente legge.
Art. 35 - Concessioni.
1. Nel rilasciare nuove concessioni per azienda faunistico-venatoria, la provincia dà preferenza alle domande presentate dagli imprenditori agricoli singoli o associati.
2. Le nuove concessioni ed i rinnovi di concessione sono accordati per il periodo di validità del piano faunistico-venatorio regionale.
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3. Il rinnovo è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli elaborati agli atti della provincia territorialmente competente. Il raggiungimento degli obiettivi è accertato dalla provincia medesima.
4. Le distanze fra aziende faunistico venatorie e zone adibite a parco, riserve naturali, oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, nonché le distanze fra aziende faunistico venatorie e fra azienda faunistico venatoria e gli istituti a gestione privata di cui agli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, escluse quelle ricadenti in zona faunistica delle Alpi e in territorio lagunare e vallivo, nonché escluse quelle in vigore alla data di scadenza del Piano faunistico-ventorio regionale approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, sono fissate dalle Province nella misura minima di metri 500, sentita la commissione per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale.
Art. 36 - Recinzioni per allevamenti e stabulazione.
1. Le aziende faunistico-venatorie devono essere prive di recinzioni perimetrali al fine di consentire il libero passaggio della selvaggina.
2. Previa autorizzazione della provincia, le aziende possono detenere ed allevare, secondo metodi naturali, selvaggina autoctona destinata al ripopolamento dell’azienda stessa. L’autorizzazione può contemplare la costruzione anche di recinti interni, di superficie minima pari a 3 ettari, distanti almeno 100 metri dai confini. In tali recinti la caccia è vietata durante i periodi di utilizzazione dei recinti stessi, fatti salvi i prelievi di ungulati e della volpe per i recinti con superficie superiore ai 50 ettari. Gli eventuali recinti interni possono essere autorizzati per una superficie massima pari al 20 per cento della superficie aziendale. I periodi di utilizzazione degli eventuali recinti interni devono essere indicati nel piano annuale di gestione.
Art. 37 - Immissioni.
1. Fatta salva la fase di primo impianto, non è consentita l’immissione di specie costituenti indirizzo faunistico, fatte salve ulteriori immissioni motivatamente autorizzate dalla provincia sulla base di specifiche previsioni contenute nel piano di assestamento.
2. Possono essere autorizzate dalla provincia immissioni di altra selvaggina autoctona entro limiti tali da non compromettere gli obiettivi perseguiti per le specie costituenti indirizzo faunistico. Tali immissioni sono indicate nel piano di assestamento e dovranno avvenire alla presenza di personale della provincia o di persona a tal fine delegata dalla provincia stessa e, in quest’ultimo caso, le modalità di immissione debbono essere concordate con la provincia, alla quale dovrà essere trasmesso il resoconto delle operazioni effettuate.
3. Le immissioni di altra selvaggina autoctona (e cioè di fauna selvatica non costituente indirizzo faunistico) devono essere effettuate nel periodo compreso fra il 31 gennaio ed il 31 agosto di ogni anno. Eventuali immissioni nel periodo compreso fra il 1° ed il 31 gennaio possono essere consentite a condizione che l’attività venatoria avente per oggetto la specie immessa sia già cessata all’interno dell’azienda.
4. Nel caso di stato di calamità naturale o di epizoozie le province, sentito l’INFS, possono disporre deroghe al termine del 31 agosto di cui al comma 3. In caso di evento localizzato il titolare dell’autorizzazione ne dà comunicazione alla provincia al fine dell’adozione dei provvedimenti di competenza.
5. I capi immessi, per motivi di carattere genetico e sanitario, devono provenire da allevamenti nazionali.
ma magari faccio confusione[:142]
---------- Messaggio inserito alle 11:39 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 11:24 PM ----------
ecco questo e' il concetto
pur io capisco..........la stanziale(vera e non liberata prontacaccia come avviene)visto che se la sono cresciuta......giusto se la caccino.
ma appunto..........la migratoria??
come dice cicalone.......e' bene indisponibile dello stato.
ma se tu ti prendi i posti migliori(afv)e lasci agli ATC i bordeline
ci manca il territorioooooooooooooooooooo
e con la quota pagata salti tutti i limiti territoriali
non so' se mi spiego
tutti in riserva??
no,ci sono posti limitati(a parte la pecunia)
serve territorio..........per tutti indistintamente.......e oasi di rifugio/ripopolamento con i fiocchi a macchia di leopardo.
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