Cani liberi in aree extraurdane - legislazione

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  • Simona Ferrari
    Ho rotto il silenzio
    • May 2025
    • 13
    • Modena
    • Kurzhaar Drahthaar

    #1

    Cani liberi in aree extraurdane - legislazione

    Buongiorno a tutti,
    su un gruppo Facebook che seguo è iniziata una discussione sulla questione "cani liberi" in montagna o campagna non in aree di ZRC, ZPS o protette o rete natura 2000, o con particolari vincoli. Al chè mi sono resa conto che so che in Emilia Romagna non si possono lasciare, tranne che nei periodi di caccia o di addestramento (DLGS 157/92), ma non sono riuscita a trovare i giusti riferimenti normativi.
    Un utente mi ha segnalato il DLGS 42/2004 all'art. 142. Ma in tale articolo si parla dell'istituzione dei vincoli paesaggistici, ma non di quali divieti ci sono.
    In realtà nel 157/92 si esplicita che Non è vietato avere cani liberi, ma è vietato l'uso di cani per la caccia in determinati periodi e zone, o con modalità che arrechino disturbo alla fauna selvatica, quindi penso che dopo siano i vari calendari venatori che specifichino i periodi.

    Ma in generale, cosa prevede la normativa e quale è la normativa che si applica?

    Grazie Simona
  • Gianni58
    ⭐⭐
    • Jul 2018
    • 280
    • Palmi (RC)
    • Lagotti: Maia e Rino

    #2
    Buongiorno,
    Le varie Regioni, Province, Comuni adottano propri regolamenti relativamente la conduzione di cani in generale. Alcuni regolamenti fanno distinzione di "cani con indole alla caccia" (?) sicuramente riferendosi alle razze specificatamente "da caccia" non considerando che qualunque cane soggettivamente può avere "l'indole alla caccia".
    Per i cani da caccia valgono anche i calendari venatori ecc

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    • Simona Ferrari
      Ho rotto il silenzio
      • May 2025
      • 13
      • Modena
      • Kurzhaar Drahthaar

      #3
      Quindi per ciascuna regione in cui vado dovrei consultare i vari regolamenti, non solo regionali, ma anche provinciali e comunali? Ma i "regolamenti di polizia urbana" non riguardano solo le aree urbanizzate nella cerchia urbana?

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      • Gianni58
        ⭐⭐
        • Jul 2018
        • 280
        • Palmi (RC)
        • Lagotti: Maia e Rino

        #4
        Si, bisogna consultare i diversi regolamenti in quanto non esiste una legge statale che impone il guinzaglio in modo specifico per le aree extraurbane. Ciò spesso è regolamentata da ordinanze regionali o regolamenti comunali che possono introdurre restrizioni. In generale e in assenza di specifici divieti, nelle aree extraurbane, i proprietari possono lasciare i cani liberi purché siano in grado di gestirli e non rappresentino un pericolo per le persone o altri animali.

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        • BORO
          Moderatore Veterinaria
          • Oct 2016
          • 195
          • piacenza

          #5
          Buongiorno , la legge in merito è parecchio lacunosa , l'inciso prevede che i cani siano tenuti al guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. Tuttavia, in zone extraurbane come la campagna e la montagna, è consentito lasciare il cane libero a meno che non vi siano specifiche ordinanze locali che lo vietino o che il cane rappresenti un pericolo per terzi o per la fauna selvatica. Quindi se il cane appartiene alle razza da caccia è sempre vietato lasciarlo libero in campagna o montagna tranne che nei periodi ammessi dalla Legge sulla caccia. i cani non appartenenti alle razze da caccia possono essere lasciati liberi se sotto controllo almeno visivo del proprietario o conduttore e se non espressamente vietato da leggi regionali o comunali più restrittive e nel caso non rappresentino un pericolo per terzi o per la fauna selvatica. Ricordando sempre che nel caso il cane libero morda o arrechi danno ad altre persone , animali o cose il proprietario ne è responsabile per omessa custodia.

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          • BORO
            Moderatore Veterinaria
            • Oct 2016
            • 195
            • piacenza

            #6
            Non esiste una legge a livello nazionale che stabilisca che i cani debbano andare a guinzaglio, bensì una Ordinanza del Ministero della Salute, ancora in vigore, in cui viene stabilito quanto segue:
            • I cani devono essere portati al guinzaglio in ambienti urbani e suburbani con guinzagli lunghi, al massimo, 150 cm.
            • Lo stesso obbligo è previsto anche nei luoghi aperti al pubblico (cioè luoghi privati dove è possibile accedere anche con i cani), fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni. I sindaci possono infatti stabilire, nell’ambito dei loro comuni, zone in cui si può sguinzagliare il cane per farli correre, le cosiddette aree cani
            • È obbligatorio portare con sé la museruola, sia rigida che morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o altri animali, oppure su richiesta delle Autorità competenti
            • È obbligatorio raccogliere le feci e non lasciarle sulla strada o in mezzo all’erba dei parchi
            • È obbligatorio affidare il cane a persone che siano in grado di gestirle correttamente
            • È necessario assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive



            Oltre all’Ordinanza del Ministero della Salute, vi sono i regolamenti comunali che possono prevedere delle apposite norme comportamentali e divieti di condurre il cane senza il guinzaglio in determinate aree del comune.

            ​​​​​​l fatto che non esista una legge nazionale, ma solo un’Ordinanza del Ministero della Salute o un regolamento del vostro Comune, non significa che si possa girare impunemente con il cane libero perché, come sempre accade, in caso di incidenti interviene sia il Codice civile (art. 2052) che quello penale (art. 590 e art. 672); quindi attenzione!

            Gli articoli del Codice civile e penale dicono espressamente quanto segue:
            • Art. 2052 del Codice civileIl proprietario di un cane o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.” Quindi, in parole povere, chi porta a spasso il cane si assume tutte le responsabilità legate al comportamento prevedibile o meno del cane per danni a cose o a persone
            • Art. 590 del Codice penale “Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale… è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime”. Per esempio, se il cane libero dovesse attraversare la strada e provocare un incidente in cui le persone coinvolte riportano lesioni gravi o gravissime, il proprietario del cane, o colui/colei che in quel momento ne aveva la responsabilità, sarà condannato in base all’Articolo 590
            • Art. 672 del Codice penale, comma 1)chiunque lasci liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con sanzione amministrativa da Euro 25 a euro 258”. Per esempio, se un vostro vicino ha la brutta abitudine di aprire il cancello e lasciare che il cane esca può essere denunciato e potrebbe incorrere nella sanzione prevista da questo articolo.
            La persona che in quel momento portava a spasso il cane dovrà risarcire tutti i danni provocati. Ma quali possono essere i danni per cui si può essere denunciati? Qui di seguito alcuni casi in cui il proprietario del cane è stato condannato:
            • Cacca o pipì rilasciata all’ingresso di un negozio o portone di un palazzo
            • Aggressione verso una persona
            • Un balzo del cane che provoca la caduta di una persona
            • Aggressione nei confronti di un altro cane



            Proprio su questi punti vorrei farvi notare che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21772/19 del 29 agosto 2019ha stabilito un principio molto importante e, cioè, che chi gira con il cane senza guinzaglio laddove quest’ultimo dovesse aggredire un altro cane che, al contrario, era al guinzaglio ne pagherà le conseguenze.

            Lo stesso si applica anche a coloro che detengono momentaneamente il cane, cioè amici, parenti, figli a cui il cane non è intestato o anche il dogsitter.

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            • Simona Ferrari
              Ho rotto il silenzio
              • May 2025
              • 13
              • Modena
              • Kurzhaar Drahthaar

              #7
              Grazie mille
              La mia curiosità era proprio riferita alla parte normativa ed era scaturita da una discussione su un gruppo di persone che avevano il cane libero nei pressi di un fiumiciattolo/boschetto con laghetto che pretendevano di essere dalla parte della ragione nei confronti di un'altra proprietaria che aveva chiesto loro di guinzagliare i loro cani. Quindi da quell'avvenimento erano scaturite diverse discussioni tra chi riteneva che la legge prevedesse cane al guinzaglio in tutti i terreno extraurbani, soprattutto in periodo di riproduzione degli animali selvatici e chi riteneva che non essendo in città potevano essere lasciati liberi.
              Ragionandoci mi sono ritrovata a sapere dell'obbligo di guinzaglio (almeno in Emilia Romagna, Modena in particolare), ma facendo una ricerca normativa, a parte il calendario venatorio, non avevo trovato riferimenti normativi specifici rivolti a tutti i cani.

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              • Simona Ferrari
                Ho rotto il silenzio
                • May 2025
                • 13
                • Modena
                • Kurzhaar Drahthaar

                #8
                Originariamente inviato da BORO
                Non esiste una legge a livello nazionale che stabilisca che i cani debbano andare a guinzaglio, bensì una Ordinanza del Ministero della Salute, ancora in vigore, in cui viene stabilito quanto segue:
                • I cani devono essere portati al guinzaglio in ambienti urbani e suburbani con guinzagli lunghi, al massimo, 150 cm.
                • Lo stesso obbligo è previsto anche nei luoghi aperti al pubblico (cioè luoghi privati dove è possibile accedere anche con i cani), fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni. I sindaci possono infatti stabilire, nell’ambito dei loro comuni, zone in cui si può sguinzagliare il cane per farli correre, le cosiddette aree cani
                • È obbligatorio portare con sé la museruola, sia rigida che morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o altri animali, oppure su richiesta delle Autorità competenti
                • È obbligatorio raccogliere le feci e non lasciarle sulla strada o in mezzo all’erba dei parchi
                • È obbligatorio affidare il cane a persone che siano in grado di gestirle correttamente
                • È necessario assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive



                Oltre all’Ordinanza del Ministero della Salute, vi sono i regolamenti comunali che possono prevedere delle apposite norme comportamentali e divieti di condurre il cane senza il guinzaglio in determinate aree del comune.

                ​​​​​l fatto che non esista una legge nazionale, ma solo un’Ordinanza del Ministero della Salute o un regolamento del vostro Comune, non significa che si possa girare impunemente con il cane libero perché, come sempre accade, in caso di incidenti interviene sia il Codice civile (art. 2052) che quello penale (art. 590 e art. 672); quindi attenzione!

                Gli articoli del Codice civile e penale dicono espressamente quanto segue:
                • Art. 2052 del Codice civileIl proprietario di un cane o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.” Quindi, in parole povere, chi porta a spasso il cane si assume tutte le responsabilità legate al comportamento prevedibile o meno del cane per danni a cose o a persone
                • Art. 590 del Codice penale “Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale… è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime”. Per esempio, se il cane libero dovesse attraversare la strada e provocare un incidente in cui le persone coinvolte riportano lesioni gravi o gravissime, il proprietario del cane, o colui/colei che in quel momento ne aveva la responsabilità, sarà condannato in base all’Articolo 590
                • Art. 672 del Codice penale, comma 1)chiunque lasci liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con sanzione amministrativa da Euro 25 a euro 258”. Per esempio, se un vostro vicino ha la brutta abitudine di aprire il cancello e lasciare che il cane esca può essere denunciato e potrebbe incorrere nella sanzione prevista da questo articolo.
                La persona che in quel momento portava a spasso il cane dovrà risarcire tutti i danni provocati. Ma quali possono essere i danni per cui si può essere denunciati? Qui di seguito alcuni casi in cui il proprietario del cane è stato condannato:
                • Cacca o pipì rilasciata all’ingresso di un negozio o portone di un palazzo
                • Aggressione verso una persona
                • Un balzo del cane che provoca la caduta di una persona
                • Aggressione nei confronti di un altro cane



                Proprio su questi punti vorrei farvi notare che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21772/19 del 29 agosto 2019ha stabilito un principio molto importante e, cioè, che chi gira con il cane senza guinzaglio laddove quest’ultimo dovesse aggredire un altro cane che, al contrario, era al guinzaglio ne pagherà le conseguenze.

                Lo stesso si applica anche a coloro che detengono momentaneamente il cane, cioè amici, parenti, figli a cui il cane non è intestato o anche il dogsitter.
                Ho finito ora di leggermi l'ordinanza, che teoricamente è scaduta da anni, dato che era dichiarata valida per 24 mesi dalla data di pubblicazione, a meno chè non sia stata in un qualche modo rinnovata....
                Siamo proprio in Italia!!!! La certezza del diritto è una chimera!!!

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                • BORO
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                  rinnovata con copia incolla nel 2024
              • darkmax
                ⭐⭐⭐
                • Aug 2013
                • 1677
                • Profondo Nord
                • setter inglese

                #9
                In friuli


                Interessante leggere il parere della regione ad un quesito della forestale che trovate a fondo pagina link

                Commenta

                • BORO
                  Moderatore Veterinaria
                  • Oct 2016
                  • 195
                  • piacenza

                  #10
                  Originariamente inviato da darkmax
                  In friuli


                  Interessante leggere il parere della regione ad un quesito della forestale che trovate a fondo pagina link
                  parere interessante ma che non tiene conto di almeno due varianti importanti , primo i cani da caccia ,per cui vige una legge regionale che ne limita uso ed addestramento in periodi di tempo bel limitati. Secondo , il fatto che si liberano cani in proprietà private e non solo in terreni demaniali , i cacciatori hanno possibilità di farlo pagando concessioni governative che ci autorizzano salvo rare eccezioni , per esempio i fondi chiusi, ad attraversarle noi e i nostri cani , altrimenti senza concessione governativa , nel farlo violeremmo una proprietà privata commettendo un reato
                  Ultima modifica BORO; 08-07-25, 07:36.

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                  • Simona Ferrari
                    Ho rotto il silenzio
                    • May 2025
                    • 13
                    • Modena
                    • Kurzhaar Drahthaar

                    #11
                    Devo dire che mi fa ridere la definizione: cani con indole alla caccia, cioè tutti! Una ventina di anni fa avevo un Husky, quindi cane assolutamente non da caccia, ma con una indole da cacciatrice che i miei cani da caccia che hanno una venaticità impressionante se la sognano!!! 🤣🤣

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                    • BORO
                      BORO commenta
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                      effettivamente " indole da caccia " è una stupidata in quanto facilmente opinabile , se il cane non torna con un fagiano in bocca , il " cane da caccia " è invece codificato con tanto di elenco delle razze che rientrano in questo gruppo

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