Reato di abuso edilizio
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1) in provincia di caserta il questore non rilascia pda ( caccia e tiro a volo ) utili per l'acquisto di armi corte, sono state percorse TUTTE le strade, anche un'interrogazione parlamentare, ma nisba !Proprio sull'ultimo numero de "il cacciatore italiano" c'è un articolo che riporta alcune sentenze di cassazione favorevoli ai cacciatori che hanno fatto ricorso perchè si sono visti negare il rinnovo del porto d'armi da caccia per reati penali non previsti tra quelli specificatamente enumerati dalla legge che ti ho citato in altro articolo.
(1)Il ricorso è avverso la "discrezionalità" del Sig. Questore che è, si, in facoltà di negartelo, ma non è un despota assoluto che può fare quel caxxo che gli pare. (2)Deve sempre motivare il diniego ai sensi del codice di procedura penale, non certo per simpatia od antipatia.
Testimonianza diretta che ti ho già riportato nella mia prima risposta: condanna penale per uso di richiamo acustico non consentito ai sensi dell'Art.21, comma 1, lettera r della L.157/92 (quindi addirittura un reato di "caccia").
L'anno seguente il rinnovo è stato ottenuto regolarmente.
Spero di averti tranquillizzato [vinci]
2) no, il diniego è di natura amministrativa, e lo motiva ai sensi del tulps ( art. 43 )
Come già ti ha detto qualcuno, i problemi li avrai se qualche zelante p.u. riterrà opportuno segnalare il tuo carico pendente, ma se dovesse essere uno dei tanti "fannulloni" vai tranquillo ..., adesso devi solo capire se dove presenti la domanda di rinnovo ci sia l'uno o l'altro soggetto, e, nel caso ostativo cercare di "instradare" la domanda prima che la presenti.Commenta
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Ciao Ludus ho letto slo adesso il tuo intervento.Questo e' quello che dice il il codice penale1) in provincia di caserta il questore non rilascia pda ( caccia e tiro a volo ) utili per l'acquisto di armi corte, sono state percorse TUTTE le strade, anche un'interrogazione parlamentare, ma nisba !
2) no, il diniego è di natura amministrativa, e lo motiva ai sensi del tulps ( art. 43 )
Come già ti ha detto qualcuno, i problemi li avrai se qualche zelante p.u. riterrà opportuno segnalare il tuo carico pendente, ma se dovesse essere uno dei tanti "fannulloni" vai tranquillo ..., adesso devi solo capire se dove presenti la domanda di rinnovo ci sia l'uno o l'altro soggetto, e, nel caso ostativo cercare di "instradare" la domanda prima che la presenti.
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Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:
Art. 43
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
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ora l'ultimo passaggio "La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati" lascia aperte tutte le interpretazioni ????? quindi la licenza puo' essere negata anche per multa di divieto di sosta?
Chi e' il p.u. e cosa intendi per instradare?
Ciao e grazie
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Gianni, solo per farti un'altro esempio oltre quello che ti ho già riferito e che ho seguito in prima persona, ti riporto una delle varie sentenze a favore del ricorrente.
P.S. x Ludus: so che hai propensione alla polemica (vedi post sulle guardie zoofile) ed io non voglio farne. Se però mi citi allora rispondo. E preciso, le armi corte non c'entrano nulla con la discussione. L'interrogazione parlamentare mi sembra una enorme bufala. Del resto le interrogazioni sono di pubblico dominio per cui ti esorto a citare il nome del parlamentare e gli estremi della stessa. Ma l'idea di un parlamentare che si sputt....na con una interrogazione contro un questore ed a favore di un pregiudicato proprio mi è impossibile da ingoiare. Lo zelante p.u. cui ti riferisci si chiama Casellario Giudiziale (o giudiziario che dir si voglia) e di lì non si scappa. Instradare che? la firma ultima è sempre del Sig. Questore o di un facente veci.
Come disse il buon Totò..... "ma mi faccia il piacere!!!"
Senza rancore, eh!?!?! [:-golf]
TAR Napoli, Sez. V, 09 marzo 2006 / 20 aprile 2006, n. 3670 (Pres. D'Alessandro, rel. Carpentieri) Secondo la condivisibile giurisprudenza prevalente, il diniego (o la revoca) della licenza di porto d' armi non richiede un oggettivo ed accertato abuso nell'uso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne (Tar Puglia, Bari, sez. II, 29 agosto 2005, n. 3620), né è necessario che i precedenti penali o le ipotesi di reato per cui il soggetto sia stato deferito all’A.G. presentino una specifica e diretta attinenza all’abuso delle armi (Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 23 gennaio 2002, n. 84).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione V^ - composto dai Signori:
1) Carlo d’Alessandro - Presidente
2) Ugo De Maio - Consigliere
3) Paolo Carpentieri - Consigliere – relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 26, commi 4 e 5 L. 1034/1971 e s.m.i.
sul ricorso n. 1046/2006 Reg. Gen., proposto da Cascone Antonio rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Vitale, con domicilio eletto in Napoli al Viale Gramsci 16, presso lo studio dell’avv. Antonio Messina
contro
il Ministero dell’interno - Questura della provincia di Napoli, Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castellammare di Stabia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso in giudizio, ex lege, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con la quale domicilia ope legis in Napoli alla via Diaz 11;
per l’annullamento, previa sospensione
<>.
VISTI il ricorso ed i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata, con le annesse produzioni;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITI alla camera di consiglio del 9 marzo 2006 - relatore il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;
RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:
PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli articoli 21, decimo comma, e 26, commi quarto e quinto, della legge n. 1034 del 1971 e successive modifiche e integrazioni, il contraddittorio risulta correttamente instaurato, i procuratori delle parti, sentiti in camera di consiglio, nulla hanno obiettato alla immediata decisione nel merito della causa, che appare matura per la decisione;
CHE il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe con il quale l’amministrazione gli ha negato il rilascio della licenza per porto di fucile da caccia (a motivo dell’avvenuto condanna del ricorrente per il reato di ricettazione di una assegno circolare);
PREMESSO in linea generale che, come chiarito da costante e condivisibile giurisprudenza, l'inaffidabilità della persona in ordine al non abuso delle armi, prevista dall’articolo 43, secondo comma, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 quale motivo discrezionale di denegabilità della licenza per porto d’arma, ha la finalità di prevenzione a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e non quella di sanzionare reati già commessi e, richiedendo che l'interessato garantisca la sicura affidabilità circa il buon uso delle armi, implica una valutazione discrezionale caratterizzata da un'ampia latitudine che ben può prescindere da una condanna penale dell'interessato (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 18 gennaio 2005, n. 173) e si svolge sulla base di un giudizio sintetico valutativo di accertamento del possesso del predetto requisito che deve investire nel complesso la condotta di vita del soggetto interessato, con riguardo all’osservanza delle comuni regole di convivenza sociale e di quelle tradotte in precetti giuridici a salvaguardia dei valori fondamentali dell’ordinamento, così che non emerga il ripetersi di fatti e circostanze da cui l’Autorità di P.S. possa dedurre la pericolosità di chi richiede l’ autorizzazione e la possibilità di abuso dell’arma (Cons. St., sez. VI, 10 ottobre 2005, n. 5462);
PREMESSO altresì che, secondo la condivisibile giurisprudenza prevalente, il diniego (o la revoca) della licenza di porto d' armi non richiede un oggettivo ed accertato abuso nell'uso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne (Tar Puglia, Bari, sez. II, 29 agosto 2005, n. 3620), né è necessario che i precedenti penali o le ipotesi di reato per cui il soggetto sia stato deferito all’A.G. presentino una specifica e diretta attinenza all’abuso delle armi (Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 23 gennaio 2002, n. 84);
RITENUTO che il giudizio di insussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti soggettivi per il conseguimento del porto d’arma, formulato dall’amministrazione, risulta sorretto da idonei elementi istruttori, si palesa non illogico ed ha trovato adeguata esplicitazione nella congrua motivazione posta a corredo dell’atto impugnato (in particolare, l’avvenuta condanna del ricorrente per il reato di ricettazione di una assegno circolare, come chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata, ancorché non direttamente dimostrativo di un abuso delle armi e di una propensione alla violenza, risulta comunque significativo di un personalità che non fornisce adeguata garanzia di non abuso e di uso corretto dell’arma, secondo una valutazione dell’amministrazione che, in considerazione della estrema delicatezza del titolo autorizzatorio in questione in relazione alla oggettiva e intrinseca pericolosità del porto d’arma, presenta obiettivi margini piuttosto ampi di discrezionalità, che possono essere sindacati dal giudice amministrativo solo nei limiti della manifesta illogicità o dell’evidente errore sui presupposti di fatto, vizi invero insussistenti nella fattispecie in esame);
RITENUTO, per tutti gli esposti motivi, che il ricorso deve giudicarsi infondato e merita come tale di essere rigettato;
RITENUTO, quanto alle spese, che le stesse devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza e vanno pertanto poste a carico del ricorrente, nell’importo liquidato in dispositivo;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE V^, visti ed applicati gli artt. 21 comma 10 e 26, commi 4 e 5, della legge 1034/1971, come integrata e modificata dalla legge 205/2000, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.000/00 (mille/00).
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 9 marzo 2006.
Il Presidente
Il RelatoreLupus est homo homini... (Asinaria, Plauto)
da cui: Homo homini lupusCommenta
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Grazie ancora per la disponibilita Gioturco :) effettivamente l'intervento di Ludus mi sembra un po' farfugliato pero non credo che volesse creare polemiche [:-bunny](non vedo il motivo stiamo tutti qui per consigliarci e aiutarci ) Cmq ti ringrazio davvero tanto [:-golf]
Un salutoCommenta
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Buonasera a tutti[:-cry][:-cry]stasera sono stato in armeria a cazzeggiare un pochetto [:-golf] ho chiesto lumi al titolare (sembrava un tizio molto esperto) [:-cry][:-cry] anche lui mi ha commentato : bhe in effetti il reato di abuso edilizio e' un reato penale............[:-cry][:-glass]che ca@@o vuol dire????
[:-bunny]
GianniCommenta
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Dire "reato penale" non è proprio lessicalmente corretto ma viene comunemente usato. In quanto la parola "reato" indica già di per se un fatto di rilevanza penale, cioè un fatto illecito che prevede una "sanzione penale" (reclusione-multa per i delitti; arresto-ammenda per le contravvenzioni; ergastolo). Probabilmente le leggi che regolano l'edilizia contemplano sia sanzioni di tipo amministrativo (illeciti amministrativi) che illeciti penali (reati).Buonasera a tutti[:-cry][:-cry]stasera sono stato in armeria a cazzeggiare un pochetto [:-golf] ho chiesto lumi al titolare (sembrava un tizio molto esperto) [:-cry][:-cry] anche lui mi ha commentato : bhe in effetti il reato di abuso edilizio e' un reato penale............[:-cry][:-glass]che ca@@o vuol dire????
[:-bunny]
GianniSi vis pacem, para bellumCommenta
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Buongiorno grazie per la risposta, non capisco cosa c'entra pero' un "abuso" con il PDA anche andare a 200 in autostrada e' reato.......[regol]Dire "reato penale" non è proprio lessicalmente corretto ma viene comunemente usato. In quanto la parola "reato" indica già di per se un fatto di rilevanza penale, cioè un fatto illecito che prevede una "sanzione penale" (reclusione-multa per i delitti; arresto-ammenda per le contravvenzioni; ergastolo). Probabilmente le leggi che regolano l'edilizia contemplano sia sanzioni di tipo amministrativo (illeciti amministrativi) che illeciti penali (reati).Commenta
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Gianni credo che andare a 200 km/ora in autostrada sia un reato perseguibile con sospensione della patente e multone; mentre un reato penale comporta un processo con eventuale condanna....cosa ben piu' grave vista una possibile condanna ....che poi servano reati particolari perr non avere piu' il rinnovo del pda e' un altro caso....Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura, te lo rivelan gli occhi e le battute della gente e la curiosita' di una ragazza irriverente ....Commenta
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Ciao Cicalone, volevo dire che a me sembra piu pericoloso ai fini del rinnovo un tizio che va a 200 in autostrada che un poraccio che cerca di costruire un pollaio sul suo terreno peraltro edificabile (Visto che successivamente mi hanno dato il permesso........)Lo so' che viviamo in ITALIA dove tutto e' possibile pero veramente non se ne puo' piu.Gianni credo che andare a 200 km/ora in autostrada sia un reato perseguibile con sospensione della patente e multone; mentre un reato penale comporta un processo con eventuale condanna....cosa ben piu' grave vista una possibile condanna ....che poi servano reati particolari perr non avere piu' il rinnovo del pda e' un altro caso....
CiaoCommenta
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Ciao Cicalone, volevo dire che a me sembra piu pericoloso ai fini del rinnovo un tizio che va a 200 in autostrada che un poraccio che cerca di costruire un pollaio sul suo terreno peraltro edificabile (Visto che successivamente mi hanno dato il permesso........)Lo so' che viviamo in ITALIA dove tutto e' possibile pero veramente non se ne puo' piu.
Ciao
Gianni la giustizia in Italia mi ha portato a vedere le cose nell'esatto contrario in cui dovrebbero essere viste, quindi chi va' a 200 all'ora in autostrada e ammazza qualcuno viene perdonato e magari gli viene fatta fare anche qualche pubblicita' tipo lo zingaro che ammazzo' quei 4 ragazzi, mentre chi costruisce un pollaio DEVE OBBLIGATORIAMENTE ANDA' IN GALERA!
---------- Messaggio inserito alle 11:37 AM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 11:35 AM ----------
Comunque ti diro' una cosa, anni fa parlando con una persona che ben conosceva queste realta' facendo un certo lavoro, mi disse che se dovesse essere considerato il reato penale di cui si parla come penalizzante per la concessione o il rinnovo del pda in certi comuni a caccia non andrebbe piu' nessuno....
Credo che avesse molta ragione![:-bunny]Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura, te lo rivelan gli occhi e le battute della gente e la curiosita' di una ragazza irriverente ....Commenta
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Guarda non voglio diciamo tra virgolette contrariarti comunque un mio collega alcuni anni fa per aver effettuato un'allaccio in fogna senza autorizzazione venne denunciato dai vigili urbani e ricordo che quando fece il rinnovo del PA ebbe dei problemi, riusci ad avere il PA ma la questione non fu semplice.Commenta
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Guarda non voglio diciamo tra virgolette contrariarti comunque un mio collega alcuni anni fa per aver effettuato un'allaccio in fogna senza autorizzazione venne denunciato dai vigili urbani e ricordo che quando fece il rinnovo del PA ebbe dei problemi, riusci ad avere il PA ma la questione non fu semplice.
xchè io che ho affermato....!!!!Commenta
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