Divieto speciale di caccia art. 33

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  • Francesco
    Utente fondatore
    • Mar 2005
    • 945
    • Cecina, Livorno, Toscana.
    • Bracco Italiano Otto di Montericco Pointer Liù

    #1

    Divieto speciale di caccia art. 33

    Vorrei sapere a che distanza e con che modalità si può esercitare la caccia vagante dai cartelli dell'art. 33 ....... nella fattispecie a che distanza si deve stare dai suddetti cartelli considerando che sono stati messi per chiudere dei laghetti e che quindi è aperta campagna. Grazie.
    Francesco Parietti
  • Alboinensis
    Moderatore Continentali Esteri
    • Nov 2008
    • 8422
    • Brescia - Lombardia
    • Cane da ferma tedesco a pelo corto - Kurzhaar

    #2
    Se citi l'art. ma non menzioni la norma è un pò dura risponderti.... cmq essendo di Cecina deduco che tu ti riferisca alla LR. n°3 della Regione Toscana... le distanze sono menzionate dallo stesso art. al comma 1 "L'esercizio della caccia è vietato nelle zone distanti meno di 100 metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro e nelle zone distanti meno di metri 50 da vie di comunicazione, ferrovie o strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali o interpo-derali."

    Normalmente questo divieto di caccia esiste ma non viene tabellato, altrimenti ai voglia di tabellare.... che siano in aperta campagna non vuol dire niente, questi laghetti anche se non hanno fabbricati o stabili di pertinenza potrebbero essere cmq considerati "posti di lavoro" (cave di ghiaia, sport acquatici, pesca sportiva, ecc.)

    PS. vedi anche art.21 157/92
    Ultima modifica Alboinensis; 17-09-11, 16:29.
    Bruno Decca
    "Multi sunt vocati... pàuci vero electi"

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    • igoroma
      ⭐⭐
      • Jun 2011
      • 774
      • fiumicino
      • jack russel

      #3
      Probabilmente fa riferimento all'art 33 lagge reg. toscana comma 5:

      5. Le province, sentiti i comuni interessati o su richiesta
      degli stessi, possono vietare nei periodi non superiori
      ad un anno, l’esercizio venatorio in zone determinate,
      quando ricorra la necessità di proteggere la fauna selvatica per insufficiente consistenza faunistica e per la
      salvaguardia dell’ambiente e/o delle produzioni agricole,
      per la tutela della incolumità delle persone, per sopravvenute
      particolari condizioni stagionali, climatiche, di
      malattie ed altre calamità. I provvedimenti relativi sono
      pubblicati a cura delle province. Le province provvedono
      altresì alla apposizione delle tabelle perimetrali disposte
      ai sensi dell’articolo 26.

      GOD SAVE THE HUNT
      [ciao]

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      • Francesco
        Utente fondatore
        • Mar 2005
        • 945
        • Cecina, Livorno, Toscana.
        • Bracco Italiano Otto di Montericco Pointer Liù

        #4
        Si Bruno abbi pazienza ..... è proprio la legge n. 3 per essere preciso sul carello è scritto: "PROVINCIA DI PISA DIVIETO SPECIALE DI CACCIA ART. 3 LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1994 N. 3. La domanda che mi faccio più specificatamente è: se i cartelli sono a 100 mt dalle case e a 50 mt dalle strade allora posso cacciare in caccia vagante proprio sulle paline ???
        Francesco Parietti

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        • Alboinensis
          Moderatore Continentali Esteri
          • Nov 2008
          • 8422
          • Brescia - Lombardia
          • Cane da ferma tedesco a pelo corto - Kurzhaar

          #5
          Originariamente inviato da Francesco
          Si Bruno abbi pazienza ..... è proprio la legge n. 3 per essere preciso sul carello è scritto: "PROVINCIA DI PISA DIVIETO SPECIALE DI CACCIA ART. 3 LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1994 N. 3. La domanda che mi faccio più specificatamente è: se i cartelli sono a 100 mt dalle case e a 50 mt dalle strade allora posso cacciare in caccia vagante proprio sulle paline ???
          Vorrai dire art. 33 della LR. 3..... l'art. 3 dice tutt'altro[;)]

          Cmq è per questo che ti avevo fatto il PS.:

          Art. 21
          Divieti (modificato dall'art. 11 bis, comma 1, lett. b del D.L. 23/10/96, n. 542, convertito dalla legge 23/12/96, n. 649)
          1. E' vietato a chiunque:
          a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
          b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima; (1)
          c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
          d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purchè dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;
          e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
          f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
          g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
          h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
          i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;
          l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;
          m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;
          n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
          o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale; [distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonche' disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli;](*)
          p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;
          q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
          r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
          s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonchè nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;
          ... omissis...
          Bruno Decca
          "Multi sunt vocati... pàuci vero electi"

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          • Francesco
            Utente fondatore
            • Mar 2005
            • 945
            • Cecina, Livorno, Toscana.
            • Bracco Italiano Otto di Montericco Pointer Liù

            #6
            Grazie mille Bruno
            Francesco Parietti

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            • Valerio
              ⭐⭐⭐
              • Apr 2005
              • 4181
              • Torre del Lago Puccini, Toscana
              • Bracco Italiano

              #7
              Vai pure sulle paline, non c'è nessun problema.
              Valerio

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              • Alboinensis
                Moderatore Continentali Esteri
                • Nov 2008
                • 8422
                • Brescia - Lombardia
                • Cane da ferma tedesco a pelo corto - Kurzhaar

                #8
                Originariamente inviato da Francesco
                ............................... La domanda che mi faccio più specificatamente è: se i cartelli sono a 100 mt dalle case e a 50 mt dalle strade allora posso cacciare in caccia vagante proprio sulle paline ???
                Originariamente inviato da Valerio
                Vai pure sulle paline, non c'è nessun problema.
                Beeh vai sulle paline se non ci sono case..... altrimenti devi cmq seguire i dettami della 157/92: se spari a favore di immobili, fabbricati, ecc. 150 mt se dai le spalle 50 mt.
                Bruno Decca
                "Multi sunt vocati... pàuci vero electi"

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