Circolare Governo su divieto utilizzo piombo in zone umide

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  • Franco Mister
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    • Oct 2009
    • 2207
    • ROMA

    #106
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    • Seagate
      ⭐⭐⭐
      • Feb 2018
      • 1306
      • La Spezia

      #107
      secondo voi il disegnino rappresenta un fiume stabile e permanente o una fiumara calabra instabile e temporanea... in secca da giugno ad ottobre...
      le perquisizioni sono consentite ai carabinieri e provinciale...non so se in ambito venatorio la polizia possa farle...inoltre devono avere fondati motivi...

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      • cero
        ⭐⭐⭐
        • Jan 2009
        • 3028
        • Romagna

        #108
        Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria:
        Rivestono tale qualifica gli appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo di Polizia Penitenziaria, al Corpo Forestale dello Stato, ai Corpi o Servizi di Polizia Locale, tra cui il Corpo di Polizia Provinciale, nonché coloro ai quali leggi specifiche affidano poteri di polizia giudiziaria per l'accertamento dei reati venatori. Coloro che esercitano funzioni di polizia giudiziaria possono effettuare perquisizioni e sequestri nei casi espressamente indicati dalla legge. Le Guardie Volontarie non hanno qualifica di Polizia Giudiziaria.
        PERQUISIZIONI E SEQUESTRI:
        Le perquisizioni in materia di reati venatori sono atti di polizia giudiziaria finalizzati nella grande maggioranza dei casi alla ricerca del corpo di reato o delle cose pertinenti al reato. Possono essere sia locali che personali. La perquisizione è personale quando viene svolta sulla persona del cacciatore o su beni strettamente personali come il carniere o lo zaino. La perquisizione è locale quando viene svolta presso luoghi di privata dimora, come l’abitazione e le sue pertinenze, presso il capanno fisso o temporaneo adibito ad attività venatoria, sull'autovettura. La perquisizione viene ordinata dal giudice e può essere effettuata dagli Ufficiali di polizia giudiziaria incaricati dal Magistrato. Tuttavia , anche in mancanza dell'ordine del Magistrato, gli Ufficiali di polizia giudiziaria (ed in caso di particolare necessità e urgenza anche gli agenti di polizia giudiziaria) possono procedere alla perquisizione, nella flagranza del reato, quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possano essere cancellate o disperse, ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini. Due sono gli elementi dunque per cui l'Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria possa procedere a perquisizione: 1) la flagranza di reato (ai sensi dell’art. 382 c.p.p. è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima"). 2) il fondato sospetto che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato. Il cacciatore sottoposto a perquisizione ha diritto di farsi assistere da un difensore di propria fiducia, il quale può essere presente alla perquisizione, purché sia prontamente reperibile. L'Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria che ha proceduto al sequestro deve enunciare nel relativo verbale il motivo del provvedimento, con la descrizione di ciò che è stato eventualmente trovato, e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il Pubblico Ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito deve convalidare il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero deve disporre la restituzione delle cose sequestrate. Contro la convalida del sequestro può essere presentata richiesta di riesame, anche nel merito, nei termini si legge. Il sequestro operato da Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria può riguardare le armi, la fauna selvatica ed i mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati.

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        • flou
          ⭐⭐⭐
          • Mar 2016
          • 5993
          • roma
          • setter LARA

          #109
          Er cane Nun se tocca !!!!!!!!

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          • mirkino
            ⭐⭐⭐
            • Apr 2010
            • 1162
            • mantova
            • Setter inglese Cocker spaniel inglese

            #110
            Tutto chiaro, grazie delle info.
            Il problema, a mio parere , è solo rimandato, ....ma per il momento godiamoci la prossima apertura.

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            • flou
              ⭐⭐⭐
              • Mar 2016
              • 5993
              • roma
              • setter LARA

              #111
              6 mesiiiiiiiiiiì

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              • zetagi
                Utente
                • Aug 2012
                • 2985
                • vercellese
                • setter inglese e labrador

                #112
                Originariamente inviato da cero
                Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria:
                Rivestono tale qualifica gli appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo di Polizia Penitenziaria, al Corpo Forestale dello Stato, ai Corpi o Servizi di Polizia Locale, tra cui il Corpo di Polizia Provinciale, nonché coloro ai quali leggi specifiche affidano poteri di polizia giudiziaria per l'accertamento dei reati venatori. Coloro che esercitano funzioni di polizia giudiziaria possono effettuare perquisizioni e sequestri nei casi espressamente indicati dalla legge. Le Guardie Volontarie non hanno qualifica di Polizia Giudiziaria.
                PERQUISIZIONI E SEQUESTRI:
                Le perquisizioni in materia di reati venatori sono atti di polizia giudiziaria finalizzati nella grande maggioranza dei casi alla ricerca del corpo di reato o delle cose pertinenti al reato. Possono essere sia locali che personali. La perquisizione è personale quando viene svolta sulla persona del cacciatore o su beni strettamente personali come il carniere o lo zaino. La perquisizione è locale quando viene svolta presso luoghi di privata dimora, come l’abitazione e le sue pertinenze, presso il capanno fisso o temporaneo adibito ad attività venatoria, sull'autovettura. La perquisizione viene ordinata dal giudice e può essere effettuata dagli Ufficiali di polizia giudiziaria incaricati dal Magistrato. Tuttavia , anche in mancanza dell'ordine del Magistrato, gli Ufficiali di polizia giudiziaria (ed in caso di particolare necessità e urgenza anche gli agenti di polizia giudiziaria) possono procedere alla perquisizione, nella flagranza del reato, quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possano essere cancellate o disperse, ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini. Due sono gli elementi dunque per cui l'Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria possa procedere a perquisizione: 1) la flagranza di reato (ai sensi dell’art. 382 c.p.p. è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima"). 2) il fondato sospetto che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato. Il cacciatore sottoposto a perquisizione ha diritto di farsi assistere da un difensore di propria fiducia, il quale può essere presente alla perquisizione, purché sia prontamente reperibile. L'Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria che ha proceduto al sequestro deve enunciare nel relativo verbale il motivo del provvedimento, con la descrizione di ciò che è stato eventualmente trovato, e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il Pubblico Ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito deve convalidare il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero deve disporre la restituzione delle cose sequestrate. Contro la convalida del sequestro può essere presentata richiesta di riesame, anche nel merito, nei termini si legge. Il sequestro operato da Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria può riguardare le armi, la fauna selvatica ed i mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati.


                Si ma sapevo che le perquisizioni senza mandato potevano e dovevano essere effettuato solo per ricerca e possesso di armi ""illecite"" e ""stupefacenti"" e non perchè il vigilante di turno ha il sospetto di un eventuale e non certa violazione di legge, allora vuol dire (non succederà) che il cacciatore per un qualsiasi sospetto di detenzione di selvaggina anche se un'eventuale violazione potrebbe rientrare nelle Sanzioni Amministrative può essere soggetto a perquesisioni corporali (perasonali).

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                • cero
                  ⭐⭐⭐
                  • Jan 2009
                  • 3028
                  • Romagna

                  #113
                  No, c'è scritto esattamente il contrario

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                  • zetagi
                    Utente
                    • Aug 2012
                    • 2985
                    • vercellese
                    • setter inglese e labrador

                    #114
                    Cioè...ho visto che il Decreto prevede la perquisizione anche per la ricerca di eventuale selvaggina ma, cosa c'è di lecito se si vanno a sopprimere i diritti previsti della Costituzione; andrà bene fintanto che qualcuno non impugna.

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                    • BENELLI.78
                      ⭐⭐⭐
                      • Aug 2009
                      • 2040
                      • Napoli
                      • Springer Spaniel inglese

                      #115
                      La regole per le perquisizioni sono rimaste invariate.

                      Inviato dal mio M2101K9G utilizzando Tapatalk
                      Mira bene sbaglia poco

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                      • cero
                        ⭐⭐⭐
                        • Jan 2009
                        • 3028
                        • Romagna

                        #116
                        Originariamente inviato da zetagi
                        Cioè...ho visto che il Decreto prevede la perquisizione anche per la ricerca di eventuale selvaggina ma, cosa c'è di lecito se si vanno a sopprimere i diritti previsti della Costituzione; andrà bene fintanto che qualcuno non impugna.
                        A quale decreto ti riferisci?

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                        • zetagi
                          Utente
                          • Aug 2012
                          • 2985
                          • vercellese
                          • setter inglese e labrador

                          #117
                          Quello di cui si sta parlando...(se è un Decreto o Circolare Ministeriale) e riguarda il divieto dell'uso del Pb. nelle zone umide.

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                            #118
                            Non esiatono "mandati". Le perquisizioni sono d'iniziativa(di solito nel momento in cui ai sta compiendo od è appena successo il reato e vi è fondato motivo per eseguire la perquisizione) o delegate da una Procura. Sono normate dal codice di procedura penale. Le figure che possono farle te le ha dette Cero. Le perquisizioni ricercano le prove del reato. Ce ne sono alcune specifiche create per facilitare alcune attività di prevenzione e repressione tipo ricerca di armi e stupefacenti. Trovare una motivazione per perquisire un cacciatore? Rendere penale anche solo il trasporto di cartucce "al piombo" nelle zone vietate od in prossimità delle stesse. Ma la normativa non è stata modificata in tal senso. Quindi tutto mi pare rimasto invariato. Giustificare la perquisizione alla ricerca di cose pertinenti una semplice sanzione amministrativa è dura da sostenere per qialsiasi operatore di polizia. Se sei incensurato e sei mella natura col tuo cane e fucile, tutto in regola, perché perquisirti? O ti ha visto fare un illecito penale e ricerca con una perquisizione le prove del reato penale oppure se l'illecito è amministrativo ti farà una sanzione. Credo dovrebbe funzionare così.
                            Se dici la verità non dovrai mai inventarti nulla

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