sanzione amministrativa o penale??

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  • raffaellocrio
    ⭐⭐
    • Oct 2008
    • 554
    • ALATRI
    • SPRINGER SPANIEL---Kira

    #1

    sanzione amministrativa o penale??

    ciao a tutti, oggi mi stavo confrontando con 1 amico, lui diceva ke se t beccano in un azienda faunistica senza aver pagato la sanzione è penale. secondo me la sanzione è solo amministrativa...!! ki ha ragione secondo voi?? se dovesse essere amministrativam di quand'è la sanzione?? grazie in anticipo saluti
    Christian [;)]
  • sergiom

    #2
    Be se vai a sparare in un azienda faunistica senza aver pagato, è sicuramente penale. Violazione della proprietà privata, furto e via discorrendo.

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    • deepakumara
      ⭐⭐
      • Oct 2010
      • 663
      • Milano
      • drahthaar e breton

      #3
      Se leggi l'articolo 31 della L.157/92 trovi facilmente la soluzione. E' una sanzione amministrativa. Altro non potrebbe essere.
      d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
      Quando la legge non può far valere i propri diritti rendete almeno legittimo che la legge non impedisca di infliggere i torti. (William Shakespeare)

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      • mirko79
        ⭐⭐⭐
        • Feb 2011
        • 1293
        • FRASCATI

        #4
        Forse qualcuno ci dovrebbe aiutare a trovare un sito , qualcosa dove poter visionare le varie sanzioni amministrative e penali in materia di caccia eviteremmo di farci tante domande senza riuscire atrovare una risposta
        Fà der bene e scordate , far del male e pentite ....

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        • deepakumara
          ⭐⭐
          • Oct 2010
          • 663
          • Milano
          • drahthaar e breton

          #5
          Originariamente inviato da mirko79
          Forse qualcuno ci dovrebbe aiutare a trovare un sito , qualcosa dove poter visionare le varie sanzioni amministrative e penali in materia di caccia eviteremmo di farci tante domande senza riuscire atrovare una risposta
          Non ti e' stata sufficiente la mia risposta. Comunque esaudisco il tuo desiderio e forse anche quello di altri amici:

          Tieni conto che il calendario venatorio e' Regionale. Quindi, oltre ai riferimenti della legge quadro, devi tenere in considerazione i calendari venatori locali.
          Quando la legge non può far valere i propri diritti rendete almeno legittimo che la legge non impedisca di infliggere i torti. (William Shakespeare)

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          • sergiom

            #6
            Originariamente inviato da deepakumara
            Se leggi l'articolo 31 della L.157/92 trovi facilmente la soluzione. E' una sanzione amministrativa. Altro non potrebbe essere.
            d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;

            Leggi bene il primo comma del sopracitato articolo e non dimenticare che esistono altre leggi oltre alla 157/92.

            L.157/92 Art. 31
            1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

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            • deepakumara
              ⭐⭐
              • Oct 2010
              • 663
              • Milano
              • drahthaar e breton

              #7
              ??????? Cos'e uno scherzo?
              Quando la legge non può far valere i propri diritti rendete almeno legittimo che la legge non impedisca di infliggere i torti. (William Shakespeare)

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              • sergiom

                #8
                Originariamente inviato da deepakumara
                ??????? Cos'e uno scherzo?
                Non sono io quello che scherza caro "Aluthgamage Deepakumara".

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                • Daron
                  ⭐⭐⭐
                  • Feb 2010
                  • 1553
                  • Fonte Nuova, Roma, Lazio
                  • Setter Inglese

                  #9
                  Se vi fate capi tutti e due me fate un piacere!
                  sigpic

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                  • deepakumara
                    ⭐⭐
                    • Oct 2010
                    • 663
                    • Milano
                    • drahthaar e breton

                    #10
                    Originariamente inviato da sergiom
                    Non sono io quello che scherza caro "Aluthgamage Deepakumara".
                    Non c'era mica bisogno di dire il nome e cognome, bastava il nome.
                    Comunque, non ho capito cosa volessi intendere riportando la premessa dell'articolo. Le leggi speciali derogano a quelle ordinarie e, ad ogni articolo di legge, la premessa e' solita......salvo che costituisca più grave reato.....salvo che....., non so se mi sono spiegato.
                    Ritornando alla norma in questione, l'infrazione della quale si chiedeva il parere ricade nelle sanzioni amministrative per il semplice fatto che la legge LO PREVEDE, quindi come in qualsiasi comportamento antigiuridico, esistono tutti gli elementi del reato...azione od omissione, coscienza e volontà, evento e rapporto di causa.
                    Esempio: se l'amico fosse stato sorpreso in un parco, sarebbe incorso in un reato!!! Perché la norma LO PREVEDE!?!? OK!?
                    SCUSA, lo riprendo per far capire meglio: NON troverai altra norma di legge che riguarda la stessa infrazione,OK!?
                    Cioè, stiamo parlando di un cacciatore che esercita l'attività venatoria all'interno di AFV o simili, senza che abbia pagato. Diversamente sarebbe per un'altra persona armata e senza porto d'armi. Mi spiego!?
                    Ultima modifica deepakumara; 27-11-11, 18:27.
                    Quando la legge non può far valere i propri diritti rendete almeno legittimo che la legge non impedisca di infliggere i torti. (William Shakespeare)

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                    • ALFIO68

                      #11
                      la legge parla chiaro e solo amministrativa.

                      Commenta

                      • Avvocatocb
                        ⭐⭐⭐
                        • Nov 2009
                        • 3408
                        • Bari

                        #12
                        [QUOTE=deepakumara;680102]Se leggi l'articolo 31 della L.157/92 trovi facilmente la soluzione. E' una sanzione amministrativa. Altro non potrebbe essere.
                        d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;[/QUOTE

                        Caro deepakumara hai ragione tu! Purtroppo la legge sulla caccia a volte è opinabile anche se in questo caso no. In un forum è normale che ci siano confronti richieste di conferme. Anche quando scrivo io a volte si mette in discussione ciò che dico e lo ritengo salutare. Hai fatto bene a postare la norma all'uopo prevista. [:-golf]
                        Un caro saluto
                        Avv. Luca Cecinati

                        Esiste un solo bene, la conoscenza, e un solo male, l'ignoranza.
                        Socrate

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                        • deepakumara
                          ⭐⭐
                          • Oct 2010
                          • 663
                          • Milano
                          • drahthaar e breton

                          #13
                          Originariamente inviato da Avvocatocb
                          .........Caro deepakumara hai ragione tu! Purtroppo la legge sulla caccia a volte è opinabile anche se in questo caso no. In un forum è normale che ci siano confronti richieste di conferme. Anche quando scrivo io a volte si mette in discussione ciò che dico e lo ritengo salutare. Hai fatto bene a postare la norma all'uopo prevista. [:-golf]
                          Un caro saluto
                          Grazie dell'avvallo. Potrei segnarmi 30 sul libretto anche se l'inizio dell'attività risale a molto tempo fa.
                          A parte tutto, devo però constatare che molti amici cacciatori sono crudi per quello che attiene la legislazione sulla caccia. Cioè nella materia che dovrebbero conoscere molto bene. Anche questo è causa del proliferare di taluni soggetti ritenuti impropriamente esercenti di una veste giuridica che il legislatore non gli ha mai concesso. Solo l'ignoranza e soprattutto l'inerzia delle associazioni venatorie (soprattutto) ha fatto sì che in passato si è ritenuto che normali cittadini rivestissero la qualità di agenti o addirittura ufficiali di Polizia Giudiziaria con sequestri puntualmente non convalidati dall'AG. Nonostante tutto hanno continuato ad esercitare giurisdizione fino an quanto la Suprema Corte lo ha dovuto scrivere a caratteri cubitali!! FAI SOLO MULTE, quindi Pubblico Ufficiale ( e ci sarebbe anche da discutere du questo) con conseguenze amministrative e NON penali!!
                          Quando un cacciatore scrive: - sono stato controllato e mi hanno perquisito! Potevano farlo? - Io rimango allibito!!!
                          Quando la legge non può far valere i propri diritti rendete almeno legittimo che la legge non impedisca di infliggere i torti. (William Shakespeare)

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                          • sergiom

                            #14
                            Originariamente inviato da Avvocatocb
                            Caro deepakumara hai ragione tu! Purtroppo la legge sulla caccia a volte è opinabile anche se in questo caso no. In un forum è normale che ci siano confronti richieste di conferme. Anche quando scrivo io a volte si mette in discussione ciò che dico e lo ritengo salutare. Hai fatto bene a postare la norma all'uopo prevista. [:-golf]
                            Un caro saluto
                            Non per polemica, ma solo per capre bene ti chiedo: Se io Cacciatore in regola con i titoli e versamenti, entro in una AFV, senza pagare e quindi senza permesso, incorro solo nella sanzione amministrativa comminata dall'articolo 31 della legge 157/92 o incorro anche nei reati di violazione della proprietà privata, appropriazione indebita o furto(nel caso conseguenziale dell'abbattimento di selvaggina)?

                            Grazie anticipatamente Luca.

                            Sergio

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                            • deepakumara
                              ⭐⭐
                              • Oct 2010
                              • 663
                              • Milano
                              • drahthaar e breton

                              #15
                              Originariamente inviato da sergiom
                              Non per polemica...............
                              ....................Grazie anticipatamente Luca.
                              Sergio
                              "Luca" mui scuserà certamente se ti rispondo io dato che da me è partita la lunga discussione.

                              Le sanzioni previste dalla legge 157/92 riguardano gli artt.30 (penali) e 31(amministrative)!! che ah ogni buon fine di allego:
                              Art. 30.
                              (Sanzioni penali)

                              1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

                              a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;

                              b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

                              c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

                              d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

                              e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita l'uccellagione;

                              f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

                              g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;

                              h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;

                              i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

                              l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

                              2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

                              3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

                              4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.

                              Art. 31.
                              (Sanzioni amministrative)

                              1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

                              a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;

                              b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;

                              c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

                              d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;

                              e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

                              f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

                              g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;

                              h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1;

                              se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

                              i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

                              l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;

                              m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.

                              2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.

                              3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.

                              4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

                              5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

                              6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
                              Leggendone l'elenco delle infrazioni puoi capire da esse in quale se incorso. Nulla di straordinario.
                              Spero di essere stato esauriente.

                              Lo riprendo solo per aggiungere che ci sono anche le "pene accessorie" ma non credo sia questo il caso di citarle.
                              Quando la legge non può far valere i propri diritti rendete almeno legittimo che la legge non impedisca di infliggere i torti. (William Shakespeare)

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