caccia e/o uso sportivo

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mamo
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  • mamo

    #1

    caccia e/o uso sportivo

    Salve a tutti sono da poco arrivato nel forum e comincio subito con una domanda.
    Se un fucile è catalogato ad uso sportivo e rientra nei parametri della L. 157, lo si pu' usare legalmente a caccia ?
    Ciao Massimo.
  • lucio
    ⭐⭐
    • Oct 2007
    • 446
    • coperchia, Salerno, Campania.

    #2
    credo proprio che puoi andarci tranquillamente
    cmq che calibro è?
    saluti
    [:D] resta di stucco...è un barbatrucco... [:D]
    Lucio

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    • mamo

      #3
      <div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Messaggio inserito da lucio

      credo proprio che puoi andarci tranquillamente
      cmq che calibro è?
      saluti
      </span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">

      Il calibro è 308 Win.

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      • imported_n/a

        #4
        Se un'arma è catalogata sportiva, non può essere usata per uso caccia.
        Il calibro, non ha alcuna rilevanza tra un'arma sportiva ed una da caccia, cioè, non è il calibro che stabilisce l'arma se da caccia o sportiva, ma sono dei parametri tecnico/costruttivi e balistici, dichiarati dal fabbricante e di conseguenza decisivi da parte del Catalogo Nazionale Armi a stabilirlo.
        Esempio pratico può essere un "Oberland" carabina, in calibro .223 ed un'altra sempre dello stesso produttore e sempre nello stesso calibro, ma una con carattersitiche costruttive e balistiche sportive e l'altra invece con quelle per uso caccia, pur essendo apparatemente identiche (in visione).
        I calibri consentiti in Italia per l'esercizio venatorio, relativi alle armi a canna rigata sono:
        calibro non inferiore a 5,6 mm avente un bossolo a vuoto non inferiore a 40 mm, oppure superiore anche se il bossolo a vuoto è inferiore a 40 mm. Faccio un esempio:
        Una carabina in .17 HMR in Italia non è consentita per uso caccia perchè il calibro nominale è di 4,5 mm (parliamo di arma da fuoco non aria compressa). Quindi il calibro più piccolo in Italia è il .222 Remington avente le misure di 5,6 mm del proietto e bossolo di 43 mm. Una carabina in calibro 9X21 (catalogata da caccia, come ad esmpio la Beretta CX4 Storm) è consentita anche se il bossolo è inferiore a 40 mm ma il calibro è superiore. Infatti il famiggerato 7,62X39 (Automat kalashnikova) del famoso proggettista Mikhail Timofeevich Kalashnikov dell' AK Kalashnikov, è consentito.
        Il tuo .308 è molto diffuso tra i buoni tiratori ma poco preferito, purtroppo, tra i cacciatori, è uno di questi calibri tranquillamente consentiti. Non è altro che il nostro 7,62X51 comunemente chiamato 7,62 NATO. Personalmente la testa di punta dei calibri di precisione usati meravigliosamente dagli "SNIPER" occidentali (e anche da altri Paesi). Devi appurare se l'arma è stata catalogata per uso caccia. Puoi effettuare una ricerca su: http://www.poliziadistato.it/pds/armi/index.php, oppure, se vuoi averlo sul tuo HDD, puoi scaricare da quì: http://www.berettaweb.com/DL1.htm il Catalogo Nazionale Armi.
        Altri calibri che consiglio, per i "cinghialari" e cacciatori di ungulati in genere, sono il 7X64 Brenneke a mio avviso un antimagnum per eccellenza ed uno sniper di tutto rispetto), l' 8X57 Mauser (fantastico, specie se camerato sul Karabiner 98 Kurz, il 30-06 (indubbiamente il più diffuso ma non il più preciso ed efficace, amminochè, non si cameri su uno Springfield 1903 o su un Garand!), il 300 WM ed il 7mm RM. Altri, a seguire.

        Saluti

        vS


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        • apache
          ⭐⭐
          • Mar 2006
          • 424
          • Urbino, Pesaro-Urbino, Marche.

          #5
          "Se un'arma è catalogata sportiva, non può essere usata per uso caccia"
          Non è vero: purchè si rispettino i dati dimensionali del bossolo (ovviamente e del calibro, aggiungo) e le capacità offensive che devono essere elevate, ( es. il 444 marlin ha un bossolo un pò corto ma è stato ritenuto usabile stante l'elevata capacità offensiva) al legislatore della caccia non interessa.
          E' vero che "Il calibro, non ha alcuna rilevanza tra un'arma sportiva ed una da caccia, cioè, non è il calibro che stabilisce l'arma se da caccia o sportiva, ma sono dei parametri tecnico/costruttivi e balistici, dichiarati dal fabbricante e di conseguenza decisivi da parte del Catalogo Nazionale Armi a stabilirlo", ma nulla vieta al cacciatore di andare a caccia con un 308 catalogato ad uso sportivo.

          Vai pure a caccia col tuo 308!.

          apache

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          • imported_n/a

            #6
            apache scrive:&lt;&lt;&lt;

            Non è vero: purchè si rispettino i dati dimensionali del bossolo e le capacità offensive che devono essere elevate, ( es. il 444 marlin ha un bossolo un pò corto ma è stato ritenuto usabile stante l'elevata capacità offensiva) al legislatore della caccia non interessa.

            Quindi, va bene anche con un Barret M99 in .50 BG (12,7X99)! Più elevata capacità offensiva di quello!!! ....Ma quello in Italia rientra nella legge 185/90.... chissà forse va pure bene!

            Ad ogni modo, come ti ha detto "apache", "vai pure a caccia con il tuo .308" catalogato sportivo, sperando che non ti fermino per qualche controllo e spera che non vadano ad effettuare all'uopo la visura del numero di Catalogo Nazionale Armi. Nell'eventualità del caso, in sede processuale, ti difenderà il nostro amico "apache". Anzi, stampati questa pagina e portala con te, se dovessero fermarti, la fai leggere agli agenti e poi dici che il consiglio te lo ha dato "apache".

            Saluti, in bocca al lupo.

            vS



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            • apache
              ⭐⭐
              • Mar 2006
              • 424
              • Urbino, Pesaro-Urbino, Marche.

              #7
              caro amico,
              io ho detto che il 444 marlin , da una sentenza della Cassazione che ha esaminato il caso di specie( e solo quello) , è stato ritenuto usabile a caccia, per questo motivo, cioè per la potenza comunque elevata abbinata alla non insidiosità ( cioè fa una bella botta).
              Non ho detto che i dati dimensionali fissati dalla legge 157 devono essere buttati nel cestino, nè ho suggerito di non rispettare i suddetti dai dimensionali.
              Quelli rimangono, e - se non sono rispettati- sarà un giudice a decidere (nel caso si tratti di calibri di discreta potenza e non insidiosi per uso caccia)eventualmente, di mandare assolto l'imputato.Il discorso è puramente eventuale, e non dà certezza alcuna, quindi il mio consiglio è quello prudenziale. (anche sull'uso del 444 marlin).
              Detto questo: tutti sappiamo che esiste un catalogo nazionale delle armi, con la indicazione della classificazione sportiva o no, e -addirittura- a seconda del numero di omologazione, con l'indicazione della capacita del serbatoio.
              Ma la classificazione di arma sportiva interessa il legislatore nell'aspetto più prettamente inerente la disciplina delle armi ( e non quello della caccia), sia in ordine alla detenibilità numerica, sia in ordina al possibile porto d'armi per solo uso sportivo.
              Per questo detta dei criteri, poi adottati a livello di classificazione.
              Per ciò che che riguarda la caccia, il legislatore si è - invece- preoccupato- di rendere possibile l'uso di armi con una certa potenzialità offensiva onde evitare inutili ferimenti (nella caccia a palla agli ungulati, dove il tiro a palla è obbligatorio) ed evitare che l'arma rigata (che può essere usata anche nelle cacce ai pennuti e ai quadrupedi non ungulati e che quindi può essere sempre portata a caccia ) non risulti insidiosa , nel senso di provocare poco rumore ed essere usata contro qualsiasi tipo di selvaggina da una distanza non modesta( es.i cal 22).
              COMUNQUE, VISTO CHE SOSTIENI A SPADA TRATTA LA NON USABILITA' A CACCIA DI TALI ARMI, SONO SICURO CHE PORTERAI ALL'ATTENZIONE DEGLI AMICI DI QUESTO FORUM, LA NORMA CHE AFFERMA QUANTO TU DICI, RIGUARDANTE LA NON USABILITà A CACCIA DELLE ARMI A USO SPORTIVO CHE RISPETTINO I DATI DIMENSIONALI DELLA LEGGE 157/92,( o perlomeno uno straccio di sentenza) COSI' ANCHE IL SOTTOSCRITTO AVVOCATO CASSAZIONISTA CHE ESERCITA DA 20 ANNI ED ESPERTO DELLA MATERIA, (e che è disposto certamente a difendere chi ha la licenza di caccia e usa tale arma calibrata nel lecito 308 Win.) AVRA' LA POSSIBILITA' DI RICREDERSI.

              RESTIAMO TUTTI IN TREPIDANTE ATTESA.


              apache

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              • imported_n/a

                #8
                EccoLa servita!


                ARMA SPORTIVA:

                Nel 1986 veniva emanata, su sollecitazione delle associazioni sportive, la L. n. 85/1986 (detta legge Lo Bello) rivolta a favorire lo sport del tiro e a dare un po' di fiato al commercio delle armi. All'epoca infatti era consentito detenere solo sei armi da caccia e due armi comuni da sparo di altro genere e si trovavano in grave difficoltà i tiratori sportivi con armi di diversa tipologia (che non potevano rientrare fra le armi da caccia) e che comunque non potevano detenere più di due armi, neppure se praticavano più discipline. La legge Lo Bello distingueva quindi, nell'ambito delle armi comuni da sparo, quelle destinabili ad uso sportivo e dettava facilitazioni per la loro detenzione (fino a sei senza licenza di collezione) e per il loro trasporto.
                L'art. 2 della legge attuale sulle armi (18 aprile 1975 n. 110) definisce come armi sportive quelle armi, sia lunghe che corte che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive.
                Che cosa si intende per caratteristiche strutturali e meccaniche che consentono di usare un'arma esclusivamente per lo specifico impiego sportivo?
                Un' arma sportiva di tiro è un' arma concepita in modo da consentire di sparare con la massima precisione possibile e potrà forse essere in alcuni casi un po' più ingombrante e un po' meno maneggevole di un'analoga arma da caccia o da difesa.
                La Commissione Consultiva per le armi, incaricata di esprimere parere sulla natura di arma sportiva, ha proceduto a classificare le armi ignorando il requisito dell'esclusività della destinazione e limitandosi a richiedere che l'arma sia effettivamente idonea per essere usata in contesto sportivo. La qualifica di arma sportiva è stata perciò attribuita tenendo conto della presenza di punti di mira idonei al tiro di precisione, della leggerezza dello scatto e della sua regolabilità, della lunghezza della canna, della presenza di contrappesi e di altre analoghe caratteristiche. E' ovvio poi che vi sono delle armi strutturalmente concepite per particolari tipi di tiro, per le quali la natura di arma sportiva è resa manifesta dall'intera loro struttura (ad esempio armi per bench-rest).
                La classificazione delle armi sportive avviene ad opera del Ministero dell'Interno, su richiesta del fabbricante o dell'importatore, previo parere favorevole della Commissione Consultiva e sentita la competente federazione sportiva affiliata al CONI. Con circolare 2 ottobre 1986 il Ministero consentiva però che per le armi già catalogate o già circolanti, la classificazione potesse essere richiesta da chi ne abbia interesse e quindi anche dal privato.
                Per pure ragioni commerciali di far classificare loro armi come sportive, accadrà che sul mercato si troveranno armi dello stesso fabbricante pressochè identiche, salvo particolari trascurabili, alcune da caccia ed altre sportive, del tutto indistinguibili per il normale cittadino. Il cittadino potrebbe così scoprirsi in perfetta buona fede, detentore di armi sportive in luogo delle armi da caccia che lui aveva acquistato.
                Alterazione di arma sportiva
                Non sarà vietato eliminare accessori (ad esempio contrappesi) proprio perchè non si tratta di parti di armi; per lo stesso motivo non è certo vietato modificare il calcio, che non è parte di arma ed è per sua natura adattabile alla mano ed alla corporatura di chi impugnerà l'arma. Sarà ovviamente vietato sostituire la canna con una canna più corta. In genere quindi saranno vietate le modifiche che incidono sulla meccanica e sulle dimensioni dell'arma (rientra nell'art. 3 della legge sulle armi 18 aprile n. 110 1975 – alterazione di arma da fuoco).

                ARMA DA CACCIA:

                La Commissione Consultiva nella seduta 1/96 ha espresso il parere che rientrano tra i mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria:
                a) i fucili ovvero le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 mm con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a 40 millimetri.
                b) i fucili e le carabine dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a 5,6 millimetri anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40 (come spiegato nel precedente mio post, elementarmente).

                REATI

                L'uso di mezzi di caccia non consentiti è punito con l'ammenda fino ad € 1.549. L'arma può essere confiscata, ma viene restituita se si fa oblazione mediante il pagamento di € 516.

                Concludendo si deduce che, qualsiasi arma lunga catalogata sportiva non è consentita per l'esercizio venatorio.

                Mi spiace constatare il fatto che, vengano espressi da parte di altri soggetti pareri interpretativi del tutto illogici, nonché fornendo informazioni e consigli gravemente errati, di conseguenza inducendo in errore altri soggetti che in tutta buona fede prendono per buono.
                Su questo forum, come altri del resto e di altro soggetto, si esprimono pareri e si scambiano esperienze. Ma, purtroppo quando si tratta di cose serie, è consigliabile essere certi di ciò che si scrive, possibilmente andandosi a studiare prima la legge se non si conosce o non si è abbastanza competenti.
                Con questo non voglio offendere la moralità o professionalità di nessuno, anzi, invito a voler approfondire le proprie conoscenze onde evitare di creare equivoci.
                Consiglio altresì a tutti coloro fossero interessati, ad acquistare un buon "Codice delle armi", come ad esempio il "Mori" dell'omonimo relatore (Edoardo Mori) cui stimo moltissimo come persona e come professionista del settore e a cui spesso chiedo consiglio.

                Personalmente non ho mai contestato nessuno su questo forum o su altri. Ho sempre dato buoni consigli e mi reputo un bun amico. Piuttosto Lei, se avesse avuto più garbo e meno arroganza nell'intraprendere questa discussione con me, ci saremmo compresi molto meglio. Ma io, da buon militare sono addestrato a spermi difendere!
                Non è l'unico ad avere una laurea o ad essere "specializzato" in materia.
                Comnuque, credo essere stato abbastanza esaudiente nelle Sue richieste.
                Adesso, mi permetta di continuare nel mio lavoro che mi impegna molto e quando posso a divertirmi nella mia attività venatoria.

                Felice di averLa "conosciuta", auguro altrettanto a Lei buon lavoro.

                Saluti, in bocca al lupo!

                vS



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                • apache
                  ⭐⭐
                  • Mar 2006
                  • 424
                  • Urbino, Pesaro-Urbino, Marche.

                  #9
                  ....Concludendo si deduce che, qualsiasi arma lunga catalogata sportiva non è consentita per l'esercizio venatorio.

                  Chi lo conlcude? Forse Lei, non la legge!

                  Lei si è limitato a dire quauli sono le caratteristiche differenziali delle due tipologie di armi (peraltro copiandole pedissequamente dal libro di Mori che Lei cita e che non è il solo ad avere, e col quale mi sono confrontato più volte)e che non avalla affatto le Sue teorie, anzi le smentisce appieno. Solo che Lei ha omesso la parte successiva della trattazione del Dott.Mori.
                  Che non è il solo ad aver scritto libri sulle armi....(peraltro possiedo tutti i libri di diritto penali scirtti in italiano sulle armi).
                  Comuqnque, per la gioia degli amici del Forum, riporto il testo da Lei volutamente citato solo in parte.
                  Pervero, una presa di posizione più astrattamente sostenibile, (ma comuqnue infondata, come spiega meglio il Giudice Mori, avrebbe potuto basarsi su un generico divieto di trasporto ( che in realtà non esiste) e non tanto sulla natura di mezzo di caccia non consentito.( sono certo che Lei capisce la sottigliezza giuridica).



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                  Credo quindi che nessuno deduca , se non Lei , la inutilizzabilità di tali armi, sia per ragioni di intrasportabilità ,sia per ragioni di non portabilità, sia per ragioni di inquadrabilità delle stesse come mezzo di caccia non consentito.
                  Le restituisco al mittente le accuse di arroganza, perchè io mai mi sarei permesso - come invece ha fatto Lei- di intaccare la professionalità dell'interlocutore che confutava i Suoi assunti senza
                  recarLe offesa alcuna.(...vi farete difendere da Apache...stampate questa risposta).
                  A nulla serve - secondo me- cercare di pararsi le spalle dicendo poi.."non voglio offendere la professionalità di nessuno"
                  Preciso che io non intraprendo una discussione con Lei, ma dò il mio parere agli utenti del forum, che sono liberi di sposare la Sua tesi ( e solo Sua), la mia, o quella di qualsiasi altro utente.
                  Questa è stata la mia iniziale risposta, data prima dei Suoi commenti su di me.
                  Concludo: a mio avviso Lei non è stato "abbastanza esaudiente", ma può essere solo una mia impressione.
                  Sono comuqnue lieto dell'incontro e la lascio al Suo lavoro, e alla Sue risate e alle sue convinzioni di "militare addestrato a sapermi difendere".
                  apache

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                  • pacigianni

                    #10
                    Forse la circolare ministeriale semplifica il concetto:


                    Ministero dell' Interno
                    Circolare 6 maggio 1997, n° 559/C-50.065-E-97, avente per oggetto:
                    Calibri per armi a canna rigata utilizzabili per caccia.


                    È stato chiesto l'avviso di questo Ministero in merito all'interpretazione dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio, laddove al comma primo testualmente statuisce:
                    "L'attività venatoria è consentita...(Omissis)...con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40".
                    In particolare, è stato posto il quesito se entrambi i parametri dimensionali di cui sopra, riferiti al calibro ed alla lunghezza del bossolo delle cartucce camerabili nelle armi con le caratteristiche tecnico-funzionali specificate nella norma, debbano sempre sussistere contestualmente o se sia sufficiente uno solo dei due requisiti affinché dette armi possano essere annoverate fra quelle utilizzabili per l'esercizio dell'attività venatoria.
                    Al riguardo, si fa presente che la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, nella seduta n. 7/96, ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero, che sono da ritenere rientranti tra i mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria:

                    a) i fucili ovvero le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40;

                    b) i fucili e le carabine delle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6 anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.

                    Sono escluse dall'attività venatoria le armi che camerano cartucce di calibro inferiore a millimetri 5,6, a prescindere dalla lunghezza a vuoto del bossolo.

                    La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

                    p. il Ministro: Masone

                    Prestare attenzione:

                    - Nel catalogo nazionale non sono classificate le armi da caccia esse fanno parte delle armi comuni o sportive da cui discendono e si considerano da caccia qualora le loro caratteristiche ne permettano l'uso per questo sport, quindi solo se "armi lunghe", di calibro superiore a 5,6mm. o bossolo di 40mm. o superiore.

                    - Le armi lunghe camerate con munizionamento per pistola (.44Mag. 357Mag. 9x21 ecc.), sono considerate da caccia qualora la munizione abbia le caratteristiche richieste per questo uso.

                    - Non ha alcun valore scrivere "arma da caccia" la dove per legge si considerano da caccia quelle armi che hanno caratteristiche indicate con precisione, come calibro minimo e lunghezza del bossolo. L'arma da caccia non è indicata nel catalogo come non sono catalogate le armi a canna liscia.

                    Le armi ad aria compressa non sono armi da caccia.

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                    • imported_n/a

                      #11
                      Volutamente ho inserito nel contesto della mia precedente risposta un errore gravissimo che, Lei da professionista nel campo delle armi e della legislazione di esse, avrebbe dovuto accorgersene e farlo notare: "L'art. 2 della legge attuale sulle armi (18 aprile 1975 n. 110)";
                      In realtà l'articolo citato da me è l'art. 2 comma 2 L. 25 marzo 1986, n.85.
                      La legge credo di conoscerla quasi a memoria, e quando ho dubbi me la ripasso.
                      Oltre tutto non vedo della logica sui post precedenti lasciati da Lei, stiamo parlando di legislazione e non di balistica terminale.
                      Continuo ad essere fermamente convinto di ciò che scrivo, anche perchè, da persona molto coerente e responsabile, prima di dare un consiglio inerente una materia di mio interesse, mi premuo a chiedere pareri ad amici che lavorano come personale di alcune Istituzioni che si occupano proprio di armi, quale nella fattispecie dell' argomento in questione, concordi alla mia opinione. Le mie conclusioni possono essere di buon consiglio, in questo caso per "mamo". Sarà lui a decidere (non credo scelga il Suo consiglio incerto). In una ipotesi molto remota io mi fossi sbagliato, penso propio che non valga la pena ugualmente rischiare un processo uscendo a caccia con un'arma sportiva. La Normativa vigente è chiara.
                      Non mi rivolgo a nessuno in particolare quando ho scritto di non voler offendere la profesionalità altrui, ma bensì in generale, dato che, sul forum non esistiamo solo noi due e non mi paro le spalle da niente e nessuno. Contrariamente, pare che Lei sembrasse unico e solo creandone un dramma.
                      Ha qualcosa contro i militari? Io contro gli avvocati no, ne ho sposato una!
                      Aggiungo e concludo dicendo che, non ho alcuna intenzione di tergiversare sulla questione, mi sono limitato a dare solo ed esclusivamente un buon consiglio alla domanda di "mamo", onde evitare che "mamo" possa incappare in qualche brutta esperienza. E' un torto essere responsabile?
                      Saluto con una , perchè sono e rimarrò una persona allegra ed amico di tutti. Se Le dovesse dar fastidio che la gente ride..... continuerò sempre a farlo, ho una vita serena e felice, non me la prendo per queste cose.

                      Saluti

                      vS

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                      • apache
                        ⭐⭐
                        • Mar 2006
                        • 424
                        • Urbino, Pesaro-Urbino, Marche.

                        #12
                        Ringrazio Gianni, che ha postato la circolare che , al punto b) avallava la sentenza sul 444 marlin da me citata che ha un bossolo più corto di 40 mm ma...è sicuramente molto potente e ribadisce il concetto da me espresso.
                        Detto questo, ribadisco che al legislatore della caccia non interessa la divisione delle armi LUNGHE comuni da sparo ( ad uso sportivo o meno) che qualsiasi titolare di licenza da caccia può detenere, trasportare e portare.
                        Interessa che si usino armi non insidiose e sufficentemente potenti.
                        ( se posso usare un 460 With.Magnum, potrò usare un 308 win, o un 223 catalogato uso sportivo!).

                        Colgo l'occasione per invitare Gianni a salutarmi Valerio, che è un pezzo che non lo sento![:-golf]
                        apache

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                        • apache
                          ⭐⭐
                          • Mar 2006
                          • 424
                          • Urbino, Pesaro-Urbino, Marche.

                          #13
                          Leggo adesso la risposta di Einsaimer Wolf, a cui mi rivolgo adesso: nessuno la vuol convincere di niente.
                          Le persone coerenti e responsabili, credo, siano più di una.
                          Giudice Mori compreso. Rimanga pure della sua idea, basandosi sui Suoi amici che lavorano nelle istituzioni. Ma se la vuol mantenere, non si dovrà più basare su quello che dice Mori.
                          Mi vorrà perdonare, ma io non ho nemmeno letto per intero i suoi riferimenti legislativi, anche se credo che tutte le leggi siano attuali.
                          Non voglio dilungarmi oltre: io non ce l'ho coi militari, che sono abituati a difendersi sempre, anche quando le munizioni sono finite.
                          Mi danno un pò fastidio ( ma nulla più) coloro che insultano e dileggiano gli avversari, invece di dimostrare il loro valore nella battaglia, e solo in quella.
                          Le auguro di continuare nella Sua vita che - sono sicuro- è serena.
                          apache

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                          • imported_n/a

                            #14
                            Pacigianni&lt;&lt;&lt;

                            Non sono indicate nel Catalogo le armi da caccia a canna liscia!
                            Tutte le armi da caccia a canna rigata sono indicate e classificate, come ad esempio una carabina nel calibro .308.
                            Il Catalogo Nazionale Armi, prevede la catalogazione di tutte le armi comuni da sparo suddivise in: Arma comune, arma da caccia ed arma sportiva. Sono escluse dal Catalogo le armi a canna liscia e le armi ad avancarica (non tutte).
                            Il catalogo è istituito ai sensi dell'art.7 della L.110/75.


                            http://www.berettaweb.com/DL1.htm (questo te lo scarichi e vedi l'arma che interessa direttamente dal tuo HDD, peccato che non lo hanno più aggiornato, è rimasto a 15.821 armi).

                            Alcune armi a canna liscia riporta il numero di Catalogo, perchè considerate (comuni) e quindi destinate per la difesa (come ad esempio un Mosseberg a pompa e simili).

                            La circolare in questione non spiega se un'arma sportiva si può usare o meno a caccia. Spiega quello che ho già detto io nel mio primo post.

                            La classificazione è quella che definisce la destinazione dell'arma:

                            Art. 4
                            Definizioni
                            1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
                            a) Introduzione: l’ingresso ovvero l’immissione, ovvero l’accesso di armi ed oggetti alle
                            stesse assimilati, di qualunque tipo;
                            b) Trasporto: il transito, ovvero l’attraversamento del territorio del parco con armi ed
                            oggetti alle stesse assimilati;
                            c) Esportazione: l’attività opposta e/o contraria a quella di cui alla precedente lettera a)
                            3
                            d) Armi: ad eccezione delle armi giocattolo sono da considerarsi armi quelle di ogni
                            specie, tipologia e classificazione ( es.: armi da guerra, tipo guerra, comuni da sparo
                            per uso di caccia, per uso sportivo, per uso tiro a segno armi c.d. bianche) che tali
                            sono considerate ai sensi della legge penale e delle altre leggi e regolamenti vigenti;
                            e) Oggetti assimilati alle armi: sono quelli per i quali tale assimilazione sia prevista ai
                            sensi delle leggi penali e delle altre leggi e regolamenti vigenti. Si intendono altresì
                            per oggetti assimilati alle armi, le armi ad avancarica, le armi a modesta capacità
                            offensiva (incluse le armi ad aria compressa o gas compressi sia lunghe che corte, i
                            cui proiettili erogano un’energia cinetica anche inferiore a 7,5 Joule le quali, in
                            relazione alle rispettive caratteristiche, presentino attitudine a recare offesa alla fauna,
                            gli archi, le balestre ed apparecchi simili utilizzabili per il lancio di oggetti idonei
                            all’offesa della fauna;
                            f) Mezzi di cattura: i mezzi indicati alla lettera a) dell’allegato F al D.P.R. n. 357 del
                            1997 e successive modificazioni ed integrazioni, i richiami vivi ed in genere i mezzi
                            indicati sotto la lettera u) dell’art. 21 della legge 157 del 1992 e successive
                            modificazioni ed integrazioni.

                            Se interroghi il Catalogo, ti ritroverai una voce "Classificazione" tipo "Classificazione C 6". Esempio pratico del Remington 710 in cal. 30-06 Springfield cat. 12990.

                            Adesso fate quello che volete pare più giusto, avete un'arma sportiva e ve ne volete andare a caccia? fatti vostri.[clap][:-clown][fiuu]


                            Saluti

                            vS

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                              #15
                              Rispondo ad "apache":
                              Non ho nemmeno io nulla con Lei[:-golf], mi creda, se ci fosse una telecamerina a riprendermi, sono compiaciuto del dialogo che poco a poco si viene a tranquillizare!!! Stiamo solo discutendo e neinte più.
                              Non è successo nulla, sempre da buon militare ho saputo come stringere la mano, alla fine di una lunga battaglia ad un "apche" puro sangue che ha tenuto "forte" fino all' ultima freccia!!!

                              Per conoscenza, ho pure chiesto parere a E. Mori, ma per ragioni di privacy, non pubblico la sua risposta sul forum (anche se ha dato ragione a me)!![vinci]

                              Saluti affettuosi, a presto da amici.[clap][clap][clap]

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