Uno a caso, quello dei Monti Sibillini:
Art. 2 – Trasporto di armi
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2.1***Possono trasportare armi da caccia nel territorio del Parco coloro che sono autorizzati dal Parco al prelievo selettivo*del cinghiale, limitatamente ai trasferimenti necessari allo svolgimento delle attività di prelievo selettivo secondo le modalità previste dal Parco.
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2.2***Possono altresì trasportare armi da caccia nel territorio del Parco, durante il periodo coincidente con la stagione venatoria, i cacciatori:
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a.****residenti nel territorio del Parco, limitatamente ai tratti stradali che è necessario percorrere durante i trasferimenti tra la propria località di residenza e il luogo in cui viene praticata l’attività venatoria;
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b.****non residenti nel territorio del Parco, lungo le seguenti strade o tratti stradali: S.P. “ex S.S. 396 di Norcia”; S.S. n.4 “Salaria”; S.S. n. 78 “Picena”; S.S. n. 209 “Valnerina”; S.P. n. 98 “Polverina-Fiastra”; S.P. n. 47 “Fiastra-Bolognola”; S.P. n.157 “Montioli”; S.P. n. 120 “Sarnano-Sassotetto-Bolognola” (fino a Pintura di Bolognola); S. consortile Pintura di Bolognola-Garulla (da Pintura di Bolognola a Garulla Inferiore);*S.P. n.476 “Abruzzese” (da Norcia al bivio per Castelluccio), S.P. n. 477 “di Castelluccio” (dal bivio per Castelluccio al bivio per la galleria di S. Benedetto); S.P. “Nursina” (dal bivio per la galleria di S. Benedetto alla S.S. n.4, passando per la galleria); S.P. n. 89 “Valfluvione”; S.P. n. 83 “Subappennina”;
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c.****domiciliati e soggiornanti nel territorio del Parco, presso abitazioni o strutture ricettive, forniti di ricevuta della dichiarazione (all. A) da loro resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 al Comando Stazione Forestale del C.T.A. territorialmente competente, limitatamente ai tratti stradali che è necessario percorrere per raggiungere la località di soggiorno e al fine di effettuare i trasferimenti tra la stessa località e il luogo in cui viene praticata l’attività venatoria;
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2.3***Per finalità sportive le armi possono essere trasportate nel territorio del Parco limitatamente ai tratti stradali che è necessario percorrere per raggiungere gli appositi impianti autorizzati e nei periodi di apertura degli stessi.
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2.4***Si considerano tratti stradali che è necessario percorrere ai sensi del presente disciplinare quelli che individuano il percorso più breve tra la località di residenza o di soggiorno e la località da raggiungere, con esclusione, ove esista un’alternativa su strada asfaltata, delle strade non asfaltate e nel rispetto delle*vigenti norme sulla circolazione stradale.
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2.5***Le armi da caccia o per finalità sportive*trasportate ai sensi del presente disciplinare devono essere scariche, riposte nell’apposita custodia e collocate in una sede dell’automezzo separata dalla sede in cui vengono collocate le munizioni.
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2.6***I soggetti che trasportano armi di cui al precedente comma devono comunque essere in regola con l’uso delle stesse armi e sono tenuti a non effettuare soste lungo i tratti stradali che attraversano il territorio del Parco, se non per evidenti motivi di necessità.
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2.7***Per finalità commerciali o di difesa personale - attestata da regolare porto d'armi - le armi possono essere trasportate nel territorio del Parco nel rispetto delle vigenti norme.
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