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Con sentenza n. 12025 del 30 marzo 2021(udienza il 20 gennaio), la prima sezione penale della Cassazione si è nuovamente occupata della questione relativa alla ripetizione della denuncia nel caso di cambio di luogo di detenzione dell’arma. Nello specifico, i giudici erano stati chiamati a pronunciarsi sul rigetto di una richiesta di riesame di un provvedimento di sequestro preventivo di una pistola semiautomatica, che era stata ritirata al legale detentore. Quest’ultimo, in possesso di porto di fucile per Tiro a volo, “dopo il turno di lavoro nel pomeriggio del 12 febbraio 2020 aveva prelevato l’arma dal luogo di regolare custodia, con l’intento di recarsi al poligono. Lo stesso, però, aveva modificato i propri programmi e aveva deciso di trattenere con sé per poche ore l’arma nell’abitazione che insiste nell’azienda gestita dalla compagna”. La corte ha rigettato il ricorso, argomentando che “Nel caso di trasferimento di un’arma dal domicilio dichiarato ad un altro luogo, l’omissione della ripetizione della denuncia all’autorità di pubblica sicurezza configura il reato di cui all’art. 38 Tulps, sanzionato ai sensi dell’art. 17 Tulps, non trovando applicazione, tuttavia, il termine di 72 ore previsto dal medesimo art. 38, in quanto l’Autorità di pubblica sicurezza conosce l’esistenza dell’arma e l’identità di chi ne ha la detenzione e può apprendere il luogo di custodia, utilizzando la denuncia di trasporto o interpellando il detentore (Sez. 1, n. 10197 del 16/11/2017, dep. 208, Iasparra, Rv. 272625). Si evidenzia, infatti, che presupposto dell’obbligo previsto dall’art. 38, primo comma, Tulps, sanzionato dagli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, è l’acquisizione della materiale disponibilità delle armi, come meglio specificato nella norma modificata dal d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, che stabilisce il termine di 72 ore per l’effettuazione della denuncia, anche per via telematica. In tali casi, quindi, le armi che non erano nella disponibilità di un soggetto lo diventano, facendo sorgere l’obbligo di denuncia. Invece, il presupposto fattuale dell’obbligo di cui all’art. 38, settimo comma, T.U.L.P.S. è quello opposto: non può sorgere l’obbligo di ripetere la denuncia se non esiste una pregressa disponibilità delle armi. Conseguentemente, la detenzione “illegale” di armi di cui agli artt. 2 e 7 legge 895 del 1967 è quella di chi ne ha acquisito la materiale disponibilità che, in precedenza non aveva, e non abbia denunciato la detenzione, determinando così il fatto che l’Autorità di pubblica sicurezza ne ignori l’esistenza. La mancata ripetizione della denuncia dopo il trasferimento dell’arma, al contrario, non determina questa situazione: l’Autorità conosce l’esistenza dell’arma e l’identità di chi ne ha la detenzione, ma possiede un’informazione non aggiornata sul luogo dove l’arma è detenuta; situazione ovviamente anch’essa pericolosa per la sicurezza pubblica, ma rimediabile, sia utilizzando le denunce di trasporto delle armi presentate ai sensi dell’art. 34 Tulps, sia interpellando il detentore. Quanto fin qui osservato induce a ritenere che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, per la ripetizione della denuncia di detenzione di arma a seguito del trasferimento in un luogo diverso, non si applica il termine di 72 ore contemplato dall’art. 38, primo comma, Tulps Si è visto, infatti che, benché contemplate nello stesso articolo, le condotte obbligatorie e le conseguenti sanzioni hanno un fondamento del tutto diverso; per di più, in caso di trasferimento dell’arma regolarmente detenuta, non è possibile individuare un momento di “acquisizione della materiale disponibilità” dell’arma stessa, che è già avvenuta”.
Di conseguenza, diversamente da quanto avviene con l’acquisto dell’arma, nel caso in cui quest’ultima debba essere trasferita da un luogo di detenzione a un altro, secondo i giudici della Cassazione la denuncia dovrà avvenire non già entro le 72 ore successive, bensì “immediatamente”, perché l’acquisizione della materiale disponibilità è già avvenuta.
Con sentenza n. 12025 del 30 marzo 2021(udienza il 20 gennaio), la prima sezione penale della Cassazione si è nuovamente occupata della questione relativa alla ripetizione della denuncia nel caso di cambio di luogo di detenzione dell’arma. Nello specifico, i giudici erano stati chiamati a pronunciarsi sul rigetto di una richiesta di riesame di un provvedimento di sequestro preventivo di una pistola semiautomatica, che era stata ritirata al legale detentore. Quest’ultimo, in possesso di porto di fucile per Tiro a volo, “dopo il turno di lavoro nel pomeriggio del 12 febbraio 2020 aveva prelevato l’arma dal luogo di regolare custodia, con l’intento di recarsi al poligono. Lo stesso, però, aveva modificato i propri programmi e aveva deciso di trattenere con sé per poche ore l’arma nell’abitazione che insiste nell’azienda gestita dalla compagna”. La corte ha rigettato il ricorso, argomentando che “Nel caso di trasferimento di un’arma dal domicilio dichiarato ad un altro luogo, l’omissione della ripetizione della denuncia all’autorità di pubblica sicurezza configura il reato di cui all’art. 38 Tulps, sanzionato ai sensi dell’art. 17 Tulps, non trovando applicazione, tuttavia, il termine di 72 ore previsto dal medesimo art. 38, in quanto l’Autorità di pubblica sicurezza conosce l’esistenza dell’arma e l’identità di chi ne ha la detenzione e può apprendere il luogo di custodia, utilizzando la denuncia di trasporto o interpellando il detentore (Sez. 1, n. 10197 del 16/11/2017, dep. 208, Iasparra, Rv. 272625). Si evidenzia, infatti, che presupposto dell’obbligo previsto dall’art. 38, primo comma, Tulps, sanzionato dagli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, è l’acquisizione della materiale disponibilità delle armi, come meglio specificato nella norma modificata dal d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, che stabilisce il termine di 72 ore per l’effettuazione della denuncia, anche per via telematica. In tali casi, quindi, le armi che non erano nella disponibilità di un soggetto lo diventano, facendo sorgere l’obbligo di denuncia. Invece, il presupposto fattuale dell’obbligo di cui all’art. 38, settimo comma, T.U.L.P.S. è quello opposto: non può sorgere l’obbligo di ripetere la denuncia se non esiste una pregressa disponibilità delle armi. Conseguentemente, la detenzione “illegale” di armi di cui agli artt. 2 e 7 legge 895 del 1967 è quella di chi ne ha acquisito la materiale disponibilità che, in precedenza non aveva, e non abbia denunciato la detenzione, determinando così il fatto che l’Autorità di pubblica sicurezza ne ignori l’esistenza. La mancata ripetizione della denuncia dopo il trasferimento dell’arma, al contrario, non determina questa situazione: l’Autorità conosce l’esistenza dell’arma e l’identità di chi ne ha la detenzione, ma possiede un’informazione non aggiornata sul luogo dove l’arma è detenuta; situazione ovviamente anch’essa pericolosa per la sicurezza pubblica, ma rimediabile, sia utilizzando le denunce di trasporto delle armi presentate ai sensi dell’art. 34 Tulps, sia interpellando il detentore. Quanto fin qui osservato induce a ritenere che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, per la ripetizione della denuncia di detenzione di arma a seguito del trasferimento in un luogo diverso, non si applica il termine di 72 ore contemplato dall’art. 38, primo comma, Tulps Si è visto, infatti che, benché contemplate nello stesso articolo, le condotte obbligatorie e le conseguenti sanzioni hanno un fondamento del tutto diverso; per di più, in caso di trasferimento dell’arma regolarmente detenuta, non è possibile individuare un momento di “acquisizione della materiale disponibilità” dell’arma stessa, che è già avvenuta”.
Di conseguenza, diversamente da quanto avviene con l’acquisto dell’arma, nel caso in cui quest’ultima debba essere trasferita da un luogo di detenzione a un altro, secondo i giudici della Cassazione la denuncia dovrà avvenire non già entro le 72 ore successive, bensì “immediatamente”, perché l’acquisizione della materiale disponibilità è già avvenuta.
Articolo di
Armi e tiro
[brindisi][brindisi][brindisi]
Ogni mattina si alzano un furbo e un coglione.
Se si incontrano l'affare è fatto. Waltere (gigiproietti)
Se io gli lascio l'arma , LA RICEVUTA LA VOGLIO ! eccome...
Idem
---------- Messaggio inserito alle 05:57 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 05:48 PM ----------
Originariamente inviato da Argentina hunting
Con sentenza n. 12025 del 30 marzo 2021(udienza il 20 gennaio), la prima sezione penale della Cassazione si è nuovamente occupata della questione relativa alla ripetizione della denuncia nel caso di cambio di luogo di detenzione dell’arma. Nello specifico, i giudici erano stati chiamati a pronunciarsi sul rigetto di una richiesta di riesame di un provvedimento di sequestro preventivo di una pistola semiautomatica, che era stata ritirata al legale detentore. Quest’ultimo, in possesso di porto di fucile per Tiro a volo, “dopo il turno di lavoro nel pomeriggio del 12 febbraio 2020 aveva prelevato l’arma dal luogo di regolare custodia, con l’intento di recarsi al poligono. Lo stesso, però, aveva modificato i propri programmi e aveva deciso di trattenere con sé per poche ore l’arma nell’abitazione che insiste nell’azienda gestita dalla compagna”. La corte ha rigettato il ricorso, argomentando che “Nel caso di trasferimento di un’arma dal domicilio dichiarato ad un altro luogo, l’omissione della ripetizione della denuncia all’autorità di pubblica sicurezza configura il reato di cui all’art. 38 Tulps, sanzionato ai sensi dell’art. 17 Tulps, non trovando applicazione, tuttavia, il termine di 72 ore previsto dal medesimo art. 38, in quanto l’Autorità di pubblica sicurezza conosce l’esistenza dell’arma e l’identità di chi ne ha la detenzione e può apprendere il luogo di custodia, utilizzando la denuncia di trasporto o interpellando il detentore (Sez. 1, n. 10197 del 16/11/2017, dep. 208, Iasparra, Rv. 272625). Si evidenzia, infatti, che presupposto dell’obbligo previsto dall’art. 38, primo comma, Tulps, sanzionato dagli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, è l’acquisizione della materiale disponibilità delle armi, come meglio specificato nella norma modificata dal d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, che stabilisce il termine di 72 ore per l’effettuazione della denuncia, anche per via telematica. In tali casi, quindi, le armi che non erano nella disponibilità di un soggetto lo diventano, facendo sorgere l’obbligo di denuncia. Invece, il presupposto fattuale dell’obbligo di cui all’art. 38, settimo comma, T.U.L.P.S. è quello opposto: non può sorgere l’obbligo di ripetere la denuncia se non esiste una pregressa disponibilità delle armi. Conseguentemente, la detenzione “illegale” di armi di cui agli artt. 2 e 7 legge 895 del 1967 è quella di chi ne ha acquisito la materiale disponibilità che, in precedenza non aveva, e non abbia denunciato la detenzione, determinando così il fatto che l’Autorità di pubblica sicurezza ne ignori l’esistenza. La mancata ripetizione della denuncia dopo il trasferimento dell’arma, al contrario, non determina questa situazione: l’Autorità conosce l’esistenza dell’arma e l’identità di chi ne ha la detenzione, ma possiede un’informazione non aggiornata sul luogo dove l’arma è detenuta; situazione ovviamente anch’essa pericolosa per la sicurezza pubblica, ma rimediabile, sia utilizzando le denunce di trasporto delle armi presentate ai sensi dell’art. 34 Tulps, sia interpellando il detentore. Quanto fin qui osservato induce a ritenere che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, per la ripetizione della denuncia di detenzione di arma a seguito del trasferimento in un luogo diverso, non si applica il termine di 72 ore contemplato dall’art. 38, primo comma, Tulps Si è visto, infatti che, benché contemplate nello stesso articolo, le condotte obbligatorie e le conseguenti sanzioni hanno un fondamento del tutto diverso; per di più, in caso di trasferimento dell’arma regolarmente detenuta, non è possibile individuare un momento di “acquisizione della materiale disponibilità” dell’arma stessa, che è già avvenuta”.
Di conseguenza, diversamente da quanto avviene con l’acquisto dell’arma, nel caso in cui quest’ultima debba essere trasferita da un luogo di detenzione a un altro, secondo i giudici della Cassazione la denuncia dovrà avvenire non già entro le 72 ore successive, bensì “immediatamente”, perché l’acquisizione della materiale disponibilità è già avvenuta.
Articolo di
Armi e tiro
Nella spiegazione dei fatti c'è qualcosa che non torna.
Se il detentore dell'arma l'ha tenuta sempre con sé durante i suoi spostamenti, il cambio di luogo di detenzione non può essere variato. La stava trasportando in maniera continuativa. Se invece l'ha lasciata presso il domicilio, separandosi da essa, allora la cosa è diversa.
Bisognerebbe aver modo di leggere gli atti e le sentenze precedenti per capire l'esatta dinamica.
Detto ciò se i fatti si sono veramente svolti in un arco temporale così ridotto come descritto, ho il sospetto che qualcuno gli abbiano voluto fare la cosiddetta "pugnetta" come si suol dire dalle mie parti.
---------- Messaggio inserito alle 06:02 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 05:57 PM ----------
Originariamente inviato da louison
E il caso di un cacciatore che si reca a caccia (con il proprio fucile) lontano e soggiorna in albergo per uno o più giorni ?
Se ha sempre l'arma al seguito siamo comunque nel campo del trasporto ( e porto mentre caccia)
---------- Messaggio inserito alle 05:57 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 05:48 PM ----------
Nella spiegazione dei fatti c'è qualcosa che non torna.
Se il detentore dell'arma l'ha tenuta sempre con sé durante i suoi spostamenti, il cambio di luogo di detenzione non può essere variato. La stava trasportando in maniera continuativa. Se invece l'ha lasciata presso il domicilio, separandosi da essa, allora la cosa è diversa.
Bisognerebbe aver modo di leggere gli atti e le sentenze precedenti per capire l'esatta dinamica.
Detto ciò se i fatti si sono veramente svolti in un arco temporale così ridotto come descritto, ho il sospetto che qualcuno gli abbiano voluto fare la cosiddetta "pugnetta" come si suol dire dalle mie parti.
---------- Messaggio inserito alle 06:02 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 05:57 PM ----------
Se ha sempre l'arma al seguito siamo comunque nel campo del trasporto ( e porto mentre caccia)
Non credo la cassazione faccia "pugnette" sentenziando a cuor leggero su una normativa che coinvolge un bel pò di italiani.
Intanto la Cassazione ha sentenziato, cuor leggero o meno, una cazzata apocalittica, che cozza clamorosamente con la legge del T.u.l.p.s.
Detto ciò la "pugnetta" non intendo che gliel'abbia fatto il tribunale ma chi è intervenuto nel controllo.
Intanto la Cassazione ha sentenziato, cuor leggero o meno, una cazzata apocalittica, che cozza clamorosamente con la legge del T.u.l.p.s.
Detto ciò la "pugnetta" non intendo che gliel'abbia fatto il tribunale ma chi è intervenuto nel controllo.
Vabbè allora è sempre far west.
---------- Messaggio inserito alle 09:51 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 09:50 PM ----------
Originariamente inviato da cioni iliano
Ah! Segaioli.
Statemi bene.
Non posso rispondere al saluto, ho le mani impegnate. [:D]
C'è poco da scherzare ; ci sarebbero invece tanti legacci asfissianti della burocrazia da segare.
Buonanotte. E' una battaglia persa sig. Louision. Nella burocrazia ci campano in molti; penserei la maggioranza degli italiani se analizzassimo sociologicamente la realtà che fa capo all'economia globale. Quella italiana, intendo. Scherzare, vivere ottimisticamente, è il sale della vita, come recitava in una reclame il poeta e letterato che fu Tonino Guerra. Poi il mondo della Giustizia ve lo raccomando. Discutere su sentenze, leggi è inutile, a mio avviso. Ogni giudice la interpreta in modo diverso e ogni legge, di converso, può essere interpretata in 1000 modi. Si cerca il buonsenso e se non basta ci si affida ad un avvocato.
Sogni d'oro, ragazzi.
''Nota Mori
Dissero personaggi famosi ed esperti che "un giurista che è solo un giurista, è un poveretto" e che "un avvocato che si fida della cassazione dovrebbe essere condannato per gioco di azzardo". Quando il legislatore modifica la norma in cui si stabilisce l'obbligo di denunzia immediata, perché ha capito che è cosa fisicamente impossibile ed inutile, e vi è la Cassazione che insiste a dire che è giusto che sia immediata, e giustifica ciò con ipotesi di pericoli fantasmagorici (pericoli che vede solo lei, ma ignoti all'autorità di PS!), si apprezza Dante che circa otto secoli orsono aveva scritto "Lasciate ogni speranza, voi ch'intrate..." nei tribunali! E' un caso che andrebbe sottoposto alla Corte Costituzionale per indeterminatezza della norma: pochi secondi in più o in meno e ci si può ritrovare condannati!
A questi giudici non vieme mai il sospetto che molto più pericolose delle armi sono i giudici che fanno carriera vendendosi ai politici e che sarebbe giusto e possibile cacciarli "immediatamente".''
Ci sarebbe da fare una protesta da parte di tutti i detentori dotati di un PDA, trasferirsi nella seconda casa/casa dei genitori/dei figli con l'arma al seguito, fare una denuncia ''immediata'' con mail certificata, rientrare a casa e ridenunciare le armi nel posto originale.
Esattamente. Io compro un'arma ed ho 72 ore di tempo per denunciare dove la detengo. Se invece la stessa arma la sposto da un luogo di detenzione ad un altro devo denunciare lo spostamento immediatamente. Insensato, per non dire di peggio.
Aggiungo una interessantissima considerazione del Giudice Edoardo Mori.
Una attenta, acuta e intelligente disamina della situazione giudiziaria italiana.
Non voglio accendere polemiche, ma solo stimolo ad una lettura di un grande giurista.
“”LA DRAMMATICA SITUAZIONE DELLE SCIENZE FORENSI IN ITALIA””
Questo testo in formato PDF - Come utile complemento si legga La prova necessaria per condannare in cui si spiegano i limiti anche della prova scientifica.
Prof. Dr. Edoardo Mori
Magistrato a. r.
Ogni mattina si alzano un furbo e un coglione.
Se si incontrano l'affare è fatto. Waltere (gigiproietti)
Salve a tutti, sono un cacciatore, che per due anni, per diversi problemi, non è riuscito ad esercitare l'esercizio venatorio, in provincia di Reggio...
Salve a tutti gli amici del forum, gradirei che qualcuno mi illumini su questa problematica. Stavo per acquistare un franchi a mollone cal. 20 ma al momento...
Senza addentrarmi nelle polemiche che forse qualcuno avrà recentemente letto su vari blog e social piemontesi, vorrei fare...
19-05-22, 09:52
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