fucile e fodero

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  • lele
    ⭐⭐
    • Sep 2008
    • 222
    • biella
    • setter ful 8 anni niki 2 anni

    #1

    fucile e fodero

    ciao a tutti. qui da noi a biella se una guardia ti sorprende a meno di 50 metri da una strada con il fucile fuori dal fodero ,scarico e cane al guinzaglio ti fa il verbale per porto di fucile in zona vietata,è giusto? cosa dice la legge? é possibile che la stessa sia interpretata in modi diversi da regione a regione?[:-bunny]
  • ARTU
    ⭐⭐⭐
    • May 2008
    • 1125
    • QUINTO VICENTINO - PARMA
    • Epagneul Breton , Setter ingl. Beagle , Meticcia

    #2
    A Parma mi è capitata la stessa cosa . Ho evitato il verbale per clemenza della guardia .
    PAtrizia

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    • pepponi marco
      ⭐⭐
      • Oct 2008
      • 784
      • MONTEFIASCONE
      • BRETON

      #3
      la legge e' nazionale e non regionale e dice che la distanza minima dalle strade, per la caccia vagante e di 50mt,logicamente con le spalle alla strada. per l'appostamemto la distanza deve essere di mt150.lasciando la macchina in prossimita' di strade bisogna per legge mantenere il fucile nel fodero e il cane al guinzaglio.

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      • papararo
        ⭐⭐⭐
        • May 2006
        • 2692
        • catania, Catania, Sicilia.

        #4
        Originariamente inviato da pepponi marco
        la legge e' nazionale e non regionale e dice che la distanza minima dalle strade, per la caccia vagante e di 50mt,logicamente con le spalle alla strada. per l'appostamemto la distanza deve essere di mt150.lasciando la macchina in prossimita' di strade bisogna per legge mantenere il fucile nel fodero e il cane al guinzaglio.
        sara' anche cosi per legge, ma cosa significa che mi debbo trascinare dietro il fodero per tutto il tempo che caccio? o lo debbo nascondere a 100 metri dalla macchina?
        pap

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        • Essebie
          ⭐⭐⭐
          • Jul 2008
          • 1442
          • Toscana/Veneto

          #5
          L''arma deve essere scarica e in custodia.
          art. 21 co. g) L. 157/92
          è vietato:
          g) il trasporto, all''interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l''attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l''esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
          __________
          La legge è quella. Se in certe provincie la vigilanza chiude un occhio ben venga per i cacciatori. Comunque basta mettersi in tasca una custodia di quelle di stoffa leggerissima e il gioco è fatto.Fine dei problemi. Anche perchè deve essere in custodia almeno 50 m prima della strada! Attenzione!
          Ciao!
          Si vis pacem, para bellum

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          • vecchioA300
            ⭐⭐⭐
            • Oct 2008
            • 4415
            • Firenze

            #6
            Allora quando, magari per andare a caccia in un'altra regione, partiamo il venerdì (che non è giorno di caccia) se ci fermano i Carabinieri ci possono contestare il trasporto dei fucili e delle cartucce nel baule dell'auto?
            MB,Tecna,Sipe,JK6, mah, le uniche che mi funzionano sono quelle caricate con la "CENTRITE"![:D]

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            • Essebie
              ⭐⭐⭐
              • Jul 2008
              • 1442
              • Toscana/Veneto

              #7
              Originariamente inviato da vecchioA300
              Allora quando, magari per andare a caccia in un'altra regione, partiamo il venerdì (che non è giorno di caccia) se ci fermano i Carabinieri ci possono contestare il trasporto dei fucili e delle cartucce nel baule dell'auto?
              Scusa ma se è scarica, in custodia e nel baule cosa dovrebbero contestarti? Non capisco. L'articolo della 157 mi pare chiaro.
              Ciao
              Si vis pacem, para bellum

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              • silvio roncallo
                ⭐⭐⭐
                • Dec 2006
                • 5650
                • genova, Genova, Liguria.
                • spinone

                #8
                Originariamente inviato da Essebie
                L''arma deve essere scarica e in custodia.
                art. 21 co. g) L. 157/92
                è vietato:
                g) il trasporto, all''interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l''attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l''esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
                __________
                ...Comunque basta mettersi in tasca una custodia di quelle di stoffa leggerissima e il gioco è fatto.Fine dei problemi. Anche perchè deve essere in custodia almeno 50 m prima della strada! Attenzione!
                Ciao!
                Mi sembra molto chiaro.
                silvio

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                • Re del Vento
                  ⭐⭐
                  • May 2007
                  • 902
                  • Pisa, Pisa, Toscana.
                  • Setter inglese tricolore

                  #9
                  Purtroppo i tempi sono cambiati e con essi la considerazione nei confronti della caccia e dei cacciatori.
                  Un tempo la figura del cacciatore appariva nelle favole come esempio positivo.
                  Oggi la sola vista di un fucile a spalla non e' piu' tollerata.

                  Ovviare a questo e continuare a vivere.....e' semplice.
                  Basta munirsi di una semplicissima fodera in tela, anche molto leggera, che "nasconda lo strumento" e sia poi, una volta tolto il fucile, facilmente "trasportabile" nella cacciatora
                  Alla Decathlon ho visto in vendita un "calzino" lunghissimo dove mettere il fucile.
                  La legge non dice come deve essere un fodero........
                  sigpic Ray...il mio migliore Amico

                  Alessandro

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                  • ursusarctos

                    #10
                    Originariamente inviato da Essebie
                    L''arma deve essere scarica e in custodia.
                    art. 21 co. g) L. 157/92
                    è vietato:
                    g) il trasporto, all''interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l''attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l''esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia
                    Una cosa è certa,proprio chiaro-chiaro non è!Tanto è vero che ci sono tuttora diverse interpretazioni,ovvero nei giorni di silenzio venatorio il fucile DEVE sempre essere scarico e in custodia,ma nei giorni di caccia aperta?se un selvatico cade a meno di 100m da una strada per prenderlo che si fà,si rimette il fucile nel fodero?
                    Che senso avrebbe specificare nel nostro calendario venatorio(Puglia)che non è esercizio venatorio il recarsi o il rientrare dal posto di caccia purchè l'arma risulti scarica(e NON nel fodero)?
                    A mio modesto parere questo è uno dei tanti punti controversi e perfettibili della 157/92.

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                    • epagneul
                      Banned
                      • Apr 2008
                      • 2438
                      • Spoleto
                      • Epagneul Breton, Kurzhaar

                      #11
                      la legge e' nazionale e non regionale e dice che la distanza minima dalle strade, per la caccia vagante e di 50mt,logicamente con le spalle alla strada. per l'appostamemto la distanza deve essere di mt150.lasciando la macchina in prossimita' di strade bisogna per legge mantenere il fucile nel fodero e il cane al guinzaglio.
                      <!-- / message -->
                      Si ma bisogna fare distinzione fra strade e strade.

                      Art. 28
                      (Esercizio venatorio)
                      1. Per esercizio venatorio si intende il complesso delle attivita' dirette all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13 della legge 157/1992, che consentono a un cittadino in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione venatoria statale e regionale di effettuare un prelievo venatorio programmato, nel rispetto dell'ambiente e del territorio, delle norme comunitarie, nazionali e regionali e delle culture, consuetudini e tradizioni locali.

                      5. Non e' considerato esercizio venatorio il comportamento del cacciatore che, nell'esercizio dell'attivita' venatoria, attraversa le strade carrozzabili di cui all'articolo 34, con le armi scariche e prive di munizionamento.

                      Art. 34
                      (Altre disposizioni per l'esercizio dell'attivita' venatoria)
                      1. Ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'articolo 21, comma 1, lettere e) e f), della legge 157/1992, sono carrozzabili le strade di ogni tipo e dimensione la cui carreggiata e' interamente coperta da un manto bituminoso o cementizio. Per le medesime finalita', non sono considerate carrozzabili le strade caratterizzate da opere permanenti a fondo stabilizzato, non coperte da manto bituminoso o cementizio: strade poderali, strade interpoderali, strade soggette al divieto di circolazione con veicoli a motore di cui alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), e strade vicinali la cui carreggiata abbia una larghezza inferiore a quattro metri. Sono equiparate alle strade interpoderali le strade di servizio e accesso ai terreni sottoposti a riordino fondiario.

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                      • apache
                        ⭐⭐
                        • Mar 2006
                        • 424
                        • Urbino, Pesaro-Urbino, Marche.

                        #12
                        il problema non è tanto il "trasporto"ell'arma scarica e in custodio, ma l'atteggiamento di caccia che si può desumere dal comporamento . art.12 comma 2) legge nazionale
                        se ti fermano in pieno centro citta con l'arma non in custodia, ti irrogheranno la sanzione per il trasporto irregolare.
                        Se ti fermano vicino ad una strada carrozzabile ( eccettuate quelel interpoderali e poderali) art.21 lett.e , ti sanzionano per caccia a distanza non consentita.
                        Ricordo che il comma e) dell'art.21 dice che non si può cacciare a distanza inferiore di 5o metri dalle strade mentre il comma f) dice che non si puà sparare in direzione delle strade a meno di 150 metri.

                        ritengo utile precisare che la postata dell'amico Epagnuel si riferisce - nell'art. 34- ad una legge REGIONALE , applicabile solo in quella regione ( pervero è una legge regionale più favorevole , rispetto alla nazionale).
                        La legge nazionale parla di una "carrozzabilità" , per così dire , ordinaria , cioè ad una percorribilità con una normale vettura ( e non con un solo fuoristrada) e non fa riferimento al manto bituminoso, poichè sottende comunque esigenze di sicurezza connesse alla circolazione delle persone.
                        apache

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                        • ursusarctos

                          #13
                          Originariamente inviato da apache
                          il problema non è tanto il "trasporto"ell'arma scarica e in custodio, ma l'atteggiamento di caccia che si può desumere dal comporamento . art.12 comma 2) legge nazionale
                          se ti fermano in pieno centro citta con l'arma non in custodia, ti irrogheranno la sanzione per il trasporto irregolare.
                          Se ti fermano vicino ad una strada carrozzabile ( eccettuate quelel interpoderali e poderali) art.21 lett.e , ti sanzionano per caccia a distanza non consentita.
                          Il problema che non si riesce a capire a questo punto è:se la macchina è parcheggiata sul cuglio della strada(carrozzabile)e mi dirigo verso questa col fucile scarico,aperto in spalla con le mani in tasca e le chiavi dell'auto in mano sono sanzionabile o no?sono palesemente NON in atteggiamento di caccia.

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                          • Picchio50

                            #14
                            Ragazzi guardate che ciò che ha detto Essebie è legge. E come si dice dura lex sed lex....ovvero dura legge ma è la legge. Qua in piemonte, ovvero in provincia di Torino dove abito, è stato il Corpo forestale che per primo ha iniziato a verbalizzare i fucili fuori dal fodero a distanza minore di 50 metri da luoghi di divieto. Quindi massima attenzione per non beccarvi un verbale no? Fodero di stoffa sempre nella cacciatora e il gioco è fatto.
                            Giovanni Aiello, cacciatore e gg.vv. Federcaccia di Torino.

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                            • Re del Vento
                              ⭐⭐
                              • May 2007
                              • 902
                              • Pisa, Pisa, Toscana.
                              • Setter inglese tricolore

                              #15
                              Originariamente inviato da ursusarctos
                              Il problema che non si riesce a capire a questo punto è:se la macchina è parcheggiata sul cuglio della strada(carrozzabile)e mi dirigo verso questa col fucile scarico,aperto in spalla con le mani in tasca e le chiavi dell'auto in mano sono sanzionabile o no?sono palesemente NON in atteggiamento di caccia.
                              Secondo me sei sanzionabile perche' la legge prevede che al di fuori dei luoghi dove e' consentita l'attivita' venatoria, il fucile possa essere solo "trasportato" scarico e all'interno della custodia.
                              Quindi, a parer mio, in occasione di vicinanza a case, strade o altre situazioni dove la caccia non e' consentita....fucile scarico e nel fodero.
                              sigpic Ray...il mio migliore Amico

                              Alessandro

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