Sanzione uso del piombo a caccia
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Io, invece, l’ho capita che nelle ZPS e SIC non si può usare il piombo laddove vi siano le caratteristiche di “zona umida”. Cioè, per esempio, se la ZPS è in cima ad un monte e non vi sono “superfici di paludi, pantani e torbiere ecc, ecc”, secondo me si può usare il piombo. Correggetemi se sbaglio.Not all who wander are lost. -
Infatti hai capito benissimo!Se il Sic o la Zps è soggetta a convenzione Ramsar NON si puo' usare il piombo all interno come nelle zone Ramsar non SIC o ZPS, altrimenti si può usare dappertutto, anche nei Sic o Zps.Io, invece, l’ho capita che nelle ZPS e SIC non si può usare il piombo laddove vi siano le caratteristiche di “zona umida”. Cioè, per esempio, se la ZPS è in cima ad un monte e non vi sono “superfici di paludi, pantani e torbiere ecc, ecc”, secondo me si può usare il piombo. Correggetemi se sbaglio.
Comunque sono sicuro che le regioni all atto dell approvazione del calendario venatorio indicheranno le zone dove il piombo è bandito, al 99% credo che le conosciamo già!Ultima modifica alcione tsa; 23-03-23, 08:31.Commenta
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Cè in questo link una guida che toglie tutti i dubbi leggete gli allegati in pdf:
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Tutti, tutti non gli toglie. Nella convenzione viene specificato, per la Toscana, tra gli altri, la foce del fiume Ombrone; la mia domanda allora è: tutto il resto del tratto dell'Ombrone si può considerare fuori dalla normativa? Occorrerà, invece, che le Regioni riportino nei calendari venatori dove si può utilizzare munizionamento con il piombo e dove no. Altrimenti rischiamo davvero di pagare sanzioni salate. Esempio: io caccio prevalentemente in un rio del fondovalle che d'estate è in secca permanente. Con le piogge dell'autunno, quando avvengono, si riempie di acqua anche per la parziale deviazione del fiume Elsa venuto ingrossando per la portata maggiore di acqua dovuta alle piogge cadute a monte del suo corso. Ecco lì io come devo comportarmi?Cè in questo link una guida che toglie tutti i dubbi leggete gli allegati in pdf:
https://www.bighunter.it/Caccia/Arch...9/Default.aspxCommenta
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Comincio col risponderti con la seconda domanda:Tutti, tutti non gli toglie. Nella convenzione viene specificato, per la Toscana, tra gli altri, la foce del fiume Ombrone; la mia domanda allora è: tutto il resto del tratto dell'Ombrone si può considerare fuori dalla normativa? Occorrerà, invece, che le Regioni riportino nei calendari venatori dove si può utilizzare munizionamento con il piombo e dove no. Altrimenti rischiamo davvero di pagare sanzioni salate. Esempio: io caccio prevalentemente in un rio del fondovalle che d'estate è in secca permanente. Con le piogge dell'autunno, quando avvengono, si riempie di acqua anche per la parziale deviazione del fiume Elsa venuto ingrossando per la portata maggiore di acqua dovuta alle piogge cadute a monte del suo corso. Ecco lì io come devo comportarmi?
1.1 Zone classificabili come Zona Umida secondo la Circolare applicativa
Per “zona umida” si deve intendere la zona acquitrinosa che per dimensioni, instabilità
morfologica, natura sia in grado di fornire un habitat stabile e duraturo agli uccelli
acquatici.
Questa zona a meno che non sia segnalata fornisce habitat stabile e duraturo agli uccelli acquatici?
1.2. Zone non classificabili come Zone Umide a cui il divieto del piombo non si applica
Sono escluse dalla nozione di “zona umida” le aree che a causa delle loro dimensioni
o della loro instabilità, non sono suscettibili di fornire habitat per gli uccelli acquatici.
Quindi, a tutte le aree idriche effimere, soggette a variazioni temporanee del livello
dell’acqua o del contenuto di umidità, prive del carattere di stabilità e permanenza, non
si applica il divieto del piombo
Da quello che capisco, questo fondovalle data la sua "instabilità" non dovrebbe essere classificato come zona umida quindi...piombo no problem!
Per quanto riguarda il Fiume Ombrone, non conosco la legislazione Toscana, per esempio qui in Campania per il fiume Sele è da anni vietato cacciare a 150 metri dalla riva, piombo o non piombo.Commenta
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ma allora secondo l'interpretazione di Alcione parrebbero essere soggette solo le zone a suo tempo classificate con la convenzione di Ramstein...se ricordo bene e non confondo....se così è mi chiedo...ma ci voleva tanto a scriverlo in maniera chiara e inequivocabile...aggiungendo a"stabile e duraturo agli uccelli acquatici... così come stabilite nella convenzione di R...."punto e basta senza fare altri discorsi su stabili... permanenti... dimensioni...Commenta
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Buona sera, mi risulta che il governo abbia normato in merito. Se ho ben capito la detenzione della munizione in piombo è sempre ammessa basta non sia in canna.
Resta il problema della distanza di 100 metri dai corsi di acqua....
Basta un canale di scolo e possono fregarti. Le guardie volontarie ambientaliste sono fuori per quello.
Da anni faccio l'apertura nel podere dei fratelli del mio papà che abitano in una casa raggiungibile da una carraia sterrata di circa un chilometro. Tutti gli anni si piazzano in attesa che qualcuno attraversi la carraia senza scaricare il fucile e tutti gli anni beccano qualcuno. Poi se ne vanno soddisfatti.
LearcoCommenta
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Se Il resto dell'Ombrone non è :
Ricadente nei siti d’interesse comunitario (SIC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS)
Riserva naturale o oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.
Appartenente alle aree "Ramsar"
Si può cacciare!Commenta
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pare anche a me...nonostante tutti i dinieghi e le varie prese di posizione....effimere!....mi sembra però che ci sono paesi dove lo hanno vietato e...ora tornano indietro.
A me pare che i primi interessati ad un divieto del piombo siano proprio i produttori di cartucce (o meglio palle) e di armi.
Sai bello se un giorno tutti dovessero sparare palle senza piombo....potremmo fare armi specifiche, oppure palle mono specifiche per determinate armi (pensate a sabatti), cariche specifiche, canne diverse per sparare monolitiche lunghissime in modo da avere (quasi) le prestazioni a lunga distanza di una normalissima palla in piombo e via.....e via .....e via.
E tra noi.....anche chi non è obbligato.....si convince che sparando quelle 5 palle all' anno senza piombo, farà del bene all' ambiente, al suo prossimo, all' umanità intera......e magari contribuirà pure alla biodiversità e far chiudere il buco nello zono.Drool]Drool]Drool]Commenta
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Ciao, premesso che i verbali sono contestabili al 100% lo sterrato non è una strada dove devi avere il fucile scarico, per STRADA si intende se è cementata o asfaltata non la viuzza dove passa il trattore! Un canale di scolo come abbiamo già scritto se non è in una zona umida Ramsar e se non è un luogo dove sostano acquatici ricadenti in sic e zps non possono farti nulla, nulla! Se verbalizzano e si ritiene di aver ragione, ricorrere subito!Buona sera, mi risulta che il governo abbia normato in merito. Se ho ben capito la detenzione della munizione in piombo è sempre ammessa basta non sia in canna.
Resta il problema della distanza di 100 metri dai corsi di acqua....
Basta un canale di scolo e possono fregarti. Le guardie volontarie ambientaliste sono fuori per quello.
Da anni faccio l'apertura nel podere dei fratelli del mio papà che abitano in una casa raggiungibile da una carraia sterrata di circa un chilometro. Tutti gli anni si piazzano in attesa che qualcuno attraversi la carraia senza scaricare il fucile e tutti gli anni beccano qualcuno. Poi se ne vanno soddisfatti.
Learco
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Di fatto possiamo affermare che non vi sia spazio di discrezionalità dato che le zone da considerarsi umide sono già definite ricadendo nelle zone umide già identificate in base alla Convenzione di Ramsar (cioè solo le 66 elencate nel vademecum)? Ad esempio una palude un fiume, un torrente, un lago.... che sia idoneo ad ospitare stabilmente animali acquatici che non sia sito in una di queste zone è da considerarsi zona umida, quando non fosse in Zps o Sic?Ultima modifica S. Uberto; 28-04-23, 09:38.Commenta
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Quoto alcionetsa: Ciao, premesso che i verbali sono contestabili al 100% lo sterrato non è una strada dove devi avere il fucile scarico, per STRADA si intende se è cementata o asfaltata non la viuzza dove passa il trattore! Un canale di scolo come abbiamo già scritto se non è in una zona umida Ramsar e se non è un luogo dove sostano acquatici ricadenti in sic e zps non possono farti nulla, nulla! Se verbalizzano e si ritiene di aver ragione, ricorrere subito!"
Verificare alla lettera E, parla di carrozzabili. Spero di aver messo un articolo recente.
Art. 21.
(Divieti)
1. E' vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive ;
b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 1 gennaio 1995, provvedendo nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima;
c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purchè dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse indicanti il divieto:
e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;"Se dici la verità non dovrai mai inventarti nullaCommenta
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Argentina,
Scusami ma, come definisci una strada Statale, regionale, provinciale e comunale?...io le definisco carrozzabili mentre quelle di campagna possono non essere carrozzabili anche se ci passa il trattore ed il carro trainato e di tanto in tanto qualche macchina o qualcuno con la bicicletta e serve per confinanti e consorziati per lo svolgimento delle attività agricole.Commenta
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n° 175 F2 B&P 32 grammi piombo 8
n° 50 RC 80 32...-
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FIOCCHI BASE 32 GR PIOMBO 7
SMI...-
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piombo N° 10 18 kg circa
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