Porto d'armi italiano per residenti all'estero (no EU)

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  • Massimiliano
    Amministratore - Fondatore
    • Mar 2005
    • 13364
    • Lugano
    • Luminensis Pointer Fuoco (b/a) Loco (b/n)

    #1

    Porto d'armi italiano per residenti all'estero (no EU)

    Ho porto d'armi italiano (licenza di caccia), sono cittadino italiano ma attualmente residente all'estero (lugano, ch) e nonostante abbia domicilio qui a lugano ho mantenuto la residenza in italia perche' sapevo, come accaduto ad un amico, che se mi iscrivevo all'aire automaticamente non mi rinnovavano il porto d'armi.

    Adesso pero' mi trovo quasi costretto ad iscrivermi all'aire (cittadini residenti all'estero) e vorrei sapere se effettivamente rischio che mi ritirino la licenza di caccia italiana perche' non riconosciuta qui in ch.

    A dire il vero sono piuttosto preoccupato..
    Massimiliano

  • Lucio Marzano
    Lo zio
    • Mar 2005
    • 30090
    • chiasso svizzera
    • bracco italiano

    #2
    i residenti esteri (come me) per andare a caccia in Italia devono richiedere il permesso consolare, che si ottiene presentando
    la licenza di caccia svizzera (valida) e la prova di assicurazione internazionale. Con il permesso consolare vado inprovincia e mi faccio rilasciare il tesserino regionale .
    Io non so se la residenza primaria in Italia sia condizione necessaria per avere il porto d'arme , solo la prefettura potrà sciogliere il dubbio.
    lucio

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    • Massimiliano
      Amministratore - Fondatore
      • Mar 2005
      • 13364
      • Lugano
      • Luminensis Pointer Fuoco (b/a) Loco (b/n)

      #3
      Purtroppo pare proprio che sia cosi..
      se perdo la residenza in italia perdo la licenza di caccia (porto d'armi) italiano.
      Gianluca che ne pensi?
      Massimiliano

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      • apache
        ⭐⭐
        • Mar 2006
        • 424
        • Urbino, Pesaro-Urbino, Marche.

        #4
        le norme interessate sono l'art.61 regolamento T.U.L.P.S. ed il D.P.R. 28 maggio 2001 n° 331.

        Allora: L'art. 61 regolamento testo unico leggi pubblica sicurezza dice ( o meglio diceva) che " la licenza di porto d'armi è rilasciata , secondo le rispettive competenze dal prefetto o dal Questore delle provincia in cui il richiedente ha la sua residenza"

        La costituzione garantisce ad ogni cittadino un ugual trattamento di fronte alla legge, anche se , per ragioni personali ha dovuto andare a vivere all'estero.
        Questa uguaglianza non può venir eslcusa per l'inadeguatezza ( solo apparente delle norme sul rilascio del porto d'armi, perchè un cittadino italiano è sempre un cittadino italiano).


        Il D.P.R. 30 maggio 1989 n° 223 ( nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) stabilisce che non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti all'estero.
        Ma non mi sembra il caso tuo, se ti iscrivi all'A.I.R.E. a meno che tu non torni in Italia per un certo lasso di tempo, ogni anno.

        Tuttavia la questione può essere risolta scindendo la residenza dal domicilio , che potresti mantenere in Italia, atteso che il domicilio è il luogo dove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari o interessi, ma che riguarda la generalità dei rapporti del soggetto, non solo economici ma affettivi , morali , sociali e famigliari.
        Ti cito una sentenza della cas. civ. 76/3438 che riguarda un cittadino STRANIERO residente all'estero, il quale "ha il domicilio italiano nel comune dove ha denunciato all'autorità di P.S. il possesso di alcune armi, ha chiesto l'autorizzazione a soggiornare, ed ha scelto una banca a cui affidare i suoi rispermi".
        Se questo principio vale per uni straniero residente all'esterno deve valele tantopiù per un italiano residente all'estero.
        La residenza , invece, è il luogo dovre la persone ha la dimora abituale e dove permane più a lungo e dove più a lungo estrinseca le sue relazioni sociali .

        Tutto quanto sopra esposto ( seppur il quesito richiede uno studio particolare e la ricerca più approfondita di risultati giurisprudenziali) , è stato rilevato alla luce della recente modifica dell'art.61 TULPS che fa riferimento alternativo allla residenza o al domicilio.
        Qui di seguito il testo modificato nel 2001.
        TITOLO II




        <CENTER>DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINE PUBBLICO E ALLA INCOLUMITÀ PUBBLICA


        <RR id=LL></CENTER>




        <DD id=J><CENTER>Articolo 60 Articolo 61 Articolo 62 </CENTER><TABLE width="100%"><TBODY><TR><TD align=left></TD><TD align=right></TD></TR><TR><TD align=left></TD><TD align=right></TD></TR><TR><TD align=left></TD><TD align=right></TD></TR></TBODY></TABLE>Art. 61.

        La licenza pel porto d'armi è rilasciata, secondo la rispettiva competenza, dal Prefetto o dal Questore della provincia in cui il richiedente, appartenente ad uno dei Paesi dell'Unione europea, ha la sua residenza o il domicilio, su apposito libretto personale, formato: (1)

        a) da una copertina conforme al modulo annesso al presente regolamento, contenente la fotografia e la firma del richiedente, nonché la indicazione delle generalità e dei connotati;

        b) da uno o più fogli della carta bollata istituita dall'art. 30 della legge 23 aprile 1911, n. 509, sui quali sono riprodotti i modelli annessi al presente regolamento, rispettivamente per il porto dell'arma lunga da fuoco, della rivoltella o pistola o del bastone animato.

        Il rilascio del porto di arma lunga per difesa personale, è soggetto alle condizioni richieste per il porto di altre armi per il medesimo motivo, compresa la dimostrazione dell'effettivo bisogno di portare l'arma. (2)




        <DT id=N>
        (1) Comma modificato dall'art. 3, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.



        <DT id=N>(2) Comma aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.


        Ovvio che bisogna che tu mantenga le tue "radici" italiane, anche attraverso una certa frequentazione o comunque mantenedendo alcuni legami affettivi , sociali ed in parte anche economici ( es: possesso di beni mobili o immobili, di risparmi..)
        Ovvio che - trovando un funzionario di prefettura intelligente- che consaterà la vera e reale assunzione di domicilio in Italia ( che non richiede forme particolari, ma che può essere fatta al momento della richiesta di
        rinnovo del P.D.A indicando anche le circostanze e i requisiti che l'autorità dio P.S. puo autonomamente accertare) si potrà effettivamente mantenere il P.D.A., perchè è proprio questo il senso della modifica legislativa del 28 maggio 2001.

        Vedi se puoi intanto scandagliare l'acqua da solo.
        Poi , casomai, quando avrò un pelino di tempo in più, potrò effettuare ricerche un pò più approfondite, pur avendoti ( credo) dato una "dritta" importante.
        ciao.
        g.


        </DT>
        apache

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        • Paoluccio
          Ho rotto il silenzio
          • Apr 2018
          • 12
          • Umbria

          #5
          Si ma chi risiede all'estero, non ha più il medico di fiducia e "di Scelta" di cui all'art.25 della L.833 del 1978 richiamato dall'art. 3 comma 2 del D.M.28 aprile 1998 n.744300 ai fini della competenza al rilascio del certificato anamnestico (che è necessario per il rilascio o il rinnovo del porto d'armi);
          per cui, così stando le cose, chi è competente in Italia a rilasciare al residente all'estero un valido certificato anamnestico che serva ad ottenere il rinnovo del porto d'armi? Basta qualunque medico di medicina generale anche se non è quello "di scelta" segnalato alla ASL di residenza ai sensi dell'art.25 della L.833 del 1978 ?

          Non mi avventuro per ora sulla questione dell'ottenimento di un possibile domicilio sanitario in deroga alla residenza perché , ho sentito dire che è una procedura ostica dove le sorprese sono sempre possibili.

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          • Mattone
            ⭐⭐⭐
            • Jul 2014
            • 1885
            • Ungheria

            #6
            io sono stato per anni residente estero e ho rinnovato e pure fatto la licenza di caccia e quella del tav pur vivendo all'estero (certo, ho dovuto studiare senza il supporto di ass. venatorie e ho fatto un po' fatica con le date e gli esami).

            Il problema maggiore é appunto il medico curante, basta trovare un medico che si assume la responsabilità e ti firmi il certificato.
            Per il resto non cambia nulla.
            Le armi denunciate DA SEMPRE possono essere denunciate ANCHE per chi ha la residenza da una parte in un altro domicilio, per tanto residenza italia/estero e domicilio "altro" non é un problema.
            Hatz und Gejaid ist edel Freud

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            • Paoluccio
              Ho rotto il silenzio
              • Apr 2018
              • 12
              • Umbria

              #7
              Originariamente inviato da Mattone
              Il problema maggiore é appunto il medico curante, basta trovare un medico che si assume la responsabilità e ti firmi il certificato.
              Per il resto non cambia nulla.
              .
              Si ma il modulo di certificato anamnestico è un modello uniforme prescritto dal citato decreto ministeriale del 1998 e prevede l'indicazione (in alto a destra) della ASL di iscrizione dell'assistito e del numero di iscrizione dell'assistito al sistema sanitario nazionale. Cosa deve fare il medico di medicina generale che si assume la responsabilità di firmarlo pur non essendo il "medico di scelta" segnalato alla ASL dall'assistito, per non incorrere nel pericolo di sanzioni? deve lasciare in bianco quegli spazi?

              Qui al link si vede il modello del certificato anamnestico https://www.asllanusei.it/documenti/...0205182541.pdf

              Va considerato che le questure molto spesso (anche se le norme non lo prevedono) richiedono copia del certificato anamnestico del medico di medicina generale al medico legale che ha rilasciato il secondo certificato di idoneità, per cui in questi casi fanno presto a vedere se c'è discrepanza tra il domicilio professionale del medico di medicina generale che ha fatto il certificato anamnestico e la residenza o il domicilio del richiedente il porto d'armi.

              Certo una interpretazione ragionevole potrebbe essere quella che sostenga come prevedendo l'art.61 del regolamento attuativo del TULPS il criterio "del domicilio" dell'istante per costituire la competenza del Questore al rilascio del porto d'armi, allora questo criterio del domicilio si possa estendere anche ai fini della formazione di tutti gli atti infraprocedimentali e presupposti, tra i quali appunto il certificato anamnestico. Qualcuno sa se ci sono circolari o dottrina pubblicata in tal senso?
              Ultima modifica Paoluccio; 11-04-18, 10:03.

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              • Alessandro il cacciatore
                🥇🥇
                • Feb 2009
                • 20199
                • al centro della Toscana
                • Deutsch Kurzhaar

                #8
                Il post resuscitato e' di 10 anni fa.
                Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)

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                • cero
                  ⭐⭐⭐
                  • Jan 2009
                  • 3030
                  • Romagna

                  #9
                  Originariamente inviato da Mattone

                  Il problema maggiore é appunto il medico curante, basta trovare un medico che si assume la responsabilità e ti firmi il certificato.
                  Per il resto non cambia nulla.

                  Bella responsabilità, già mi chiedo a volte come facciano i medici curanti, figuriamoci un dottore di cui non si è nemmeno pazienti.

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                  • Paoluccio
                    Ho rotto il silenzio
                    • Apr 2018
                    • 12
                    • Umbria

                    #10
                    Originariamente inviato da cero
                    Bella responsabilità, già mi chiedo a volte come facciano i medici curanti, figuriamoci un dottore di cui non si è nemmeno pazienti.
                    Per piacere il tema della discussione non è questo. Il tema è: prevale la forma o la sostanza? Ci possono benissimo essere casi in cui un medico di medicina generale conosce a sufficienza un suo cliente benché sia decaduto, rispetto a tale cliente, dalla qualifica di "medico di scelta e di fiducia" ex art. 25 L n.833 del 1978, e allora perché, in caso di conoscenza sostanziale del cliente, a un medico di medicina generale dovrebbe essere precluso di fare un certificato anamnestico solo perché non riveste quella qualifica burocratica? Casomai converrebbe che nel modulo di certificato anamnestico tale medico lasciasse in bianco i settori dedicati all'iscrizione alla ASL del suo cliente, per evitale di incorrere, lui medico, in dichiarazioni non corrette, limitatamente a questa indicazione burocratica (cioè domicilio sanitario del cliente non coincidente con il domicilio professionale del medico), che non è comunque il contenuto sostanziale del certificato anamnestico.
                    Ultima modifica Paoluccio; 11-04-18, 16:42.

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                    • Mattone
                      ⭐⭐⭐
                      • Jul 2014
                      • 1885
                      • Ungheria

                      #11
                      Originariamente inviato da cero
                      Bella responsabilità, già mi chiedo a volte come facciano i medici curanti, figuriamoci un dottore di cui non si è nemmeno pazienti.
                      A parte quando ero residente all'estero, in italia mi é capitato ben 2 volte che andassi dal nuovo medico curante (che mi ha visto per la prima ed unica volta proprio per questo) per fare il certificato medico.

                      Il medico é un professionista: non é detto che essendolo da 10 anni o da 5 minuti possa cambiare la conoscenza del tuo stato psicofisico (se sei fuori di testa ma non ci sei mai andato cambia poco) sta' a lui verificare responsabilmente quello che deve certificare.

                      Ricordatevi poi questo...
                      FIRENZE - Una settimana di indagini, riscontri, verifiche e alla fine, sette giorni dopo il massacro di via Lorenzo il Magnifico, dopo il pomeriggio di follia di Alessandra Brizzi che ha ucciso nel corridoio di casa il padre e la madre, ecco le prime decisioni del magistrato: quattro informaz...

                      "...Negli ultimi due anni non era stata più ricoverata in clinica e non prendeva più psicofarmaci ma le sue condizioni ogni tanto peggioravano. Eppure malgrado questo, Alessandra ha potuto prendere il porto d' armi, comprarsi le pistole, iscriversi al poligono per imparare a sparare. Grazie a una serie di certificati che attestavano la sua "idoneità psicofisica". Uno di questi certificati è stato firmato da Giovanni Spinelli, medico della famiglia Brizzi, da 13 anni amico del colonnello. "Non è stata una leggerezza, credetemi", dice ora il dottore.."
                      Hatz und Gejaid ist edel Freud

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                      • cero
                        ⭐⭐⭐
                        • Jan 2009
                        • 3030
                        • Romagna

                        #12
                        Appunto...

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                        • Massimiliano
                          Amministratore - Fondatore
                          • Mar 2005
                          • 13364
                          • Lugano
                          • Luminensis Pointer Fuoco (b/a) Loco (b/n)

                          #13
                          Originariamente inviato da Alessandro il cacciatore
                          Il post resuscitato e' di 10 anni fa.
                          Si ma sempre attuale.. seguo.
                          Massimiliano

                          Commenta

                          • selecon
                            ⭐⭐⭐
                            • Dec 2012
                            • 1538
                            • lombardia

                            #14
                            L'attuale legislazione prevede che il certificato anamnestico possa essere rilasciato solo dal medico di base, che deve addirittura aggiungere il timbro per fare la seconda visita (il certificato).

                            Sorgono naturalmente problemi di conflittualità di interessi del medico di base e si riassumono nei seguenti punti:
                            - la prestazione ha un costo: e questo non va bene.
                            - il rapporto tra medico di base e paziente, tra le altre componenti, ha anche quella che il paziente è libero di cambiare il medico ed il medico di manica larga (magari per la mutua) è più ambito di quelli rigorosi e seri.
                            - il medico di base viene messo in una brutta situazione a dover dire a dire al proprio "cliente" (e relativa famiglia) che non lo considera a posto con il cervello.


                            Se la legge invece di due certificati chiedesse al medico di base solo l'elenco completo e oggettivo delle prescrizioni e cure degli ultimi 8 anni, senza parere ad es. circa sana e robusta costituzione, si attuerebbe una coerente divisione dei compiti tra i due certificatori.

                            Naturalmente questo significherebbe avere tutto salvato a livello informatico, come avviene ad esempio negli USA e a quel punto forse non servirebbe neppure il medico di base.

                            Assumi xanax come fosse pane e vuoi il PA? parliamone...

                            Ma questa è altra storia rispetto al 3ad
                            A volte l'inutile si traveste da impossibile.

                            Commenta

                            • Mattone
                              ⭐⭐⭐
                              • Jul 2014
                              • 1885
                              • Ungheria

                              #15
                              Non esistono sistemi di controllo assoluti. Già la legge prevede un doppio passaggio.
                              Sinceramente non so cosa di + si possa fare.
                              Certo, esistono quelli che sarebbero da considerare "escamotage" (tipo cambiare il medico).
                              Ma non può esistere un qualsiasi sistema che non si basi sull'operato professionale del medico, coscienza sua se farlo per soldi, per amicizia o secondo l'etica professionale.

                              Se siete alla ricerca del sistema infallibile, non esiste.
                              Se siete alla ricerca di un sistema complesso e che si presterebbe ad abusi in senso opposto (un sacco di test psicologici e altre visite di approfondimento e che, probabilmente, non sarebbe di alcun aiuto) benvenuti alla fine del possesso legale delle armi in italia.

                              Il sistema attuale é il miglior compromesso di flessibilità e di controllo.
                              Io sarei per chiudere le maglie agli ALTRI possessori/utilizzatori di armi che non fanno visite periodiche (forze dell'ordine) o non fanno NESSUNA visita (magistrati)
                              Hatz und Gejaid ist edel Freud

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