Porto d'armi italiano per residenti all'estero (no EU)

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  • Paoluccio
    Ho rotto il silenzio
    • Apr 2018
    • 12
    • Umbria

    #31
    Originariamente inviato da Massimiliano
    Riporto su questo thread per me importantissimo. Il prossimo aprile dovro' rinnovare il pda. Come residente all'estero da vent'anni non ho fino ad oggi avuto grandi problemi. Il certificato anamnestico me lo fa il medico amico di famiglia ma mi dicono che quest'anno la visita si deve fare necessariamente all'asl e non piu' dal medico militare. L'asl richiede la tessera sanitaria a cui io ho rinunciato da anni. Rappresentera' un problema ? qualcuna ha esperienza? come posso fare?
    grazie a chi potra' darmi qualche info.
    Non è vero che la visita medico-legale per il rinnovo del porto d'armi si può fare solo alla ASL. Attualmente la si può fare ancora da dei medici militari, purché costoro visitino nell'esercizio del loro lavoro dipendente e all'interno della struttura di dipendenza.
    Ad Es. se l'interessato va all'istituto aerospaziale A Mosso di Milano e lì si fa visitare per l' idoneità al porto d'armi, se poi a seguito di questa visita ottiene il certificato di idoneità rilasciato dal medico militare, nessuno potrà dirgli che questo certificato non vale tanto quanto quello della ASL.
    Per quanto riguarda la tessera sanitaria (ammesso che per suddetta visita pretendano di vederla) gli italiani residenti all'estero ottengono dallo stato estero di residenza un documento equipollente alla tessera sanitaria italiana (se lo stato estero in questione è nello spazio economico europeo), e questo documento equipollente è efficacie anche in Italia, almeno per le prestazioni occasionali.

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    • oberkofler
      ⭐⭐⭐
      • May 2009
      • 2832
      • Veneto

      #32
      NUOVO DECRETO CERTIFICATI MEDICI PER IL PORTO D’ARMI. COSA CAMBIA?
      10/09/2018 Redazione web 3 Comments certificato medico, detenzione armi, guardia giurata, Militari, polizia, porto d'armi, vigilinati


      È stato pubblicato in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 8 settembre 2018 il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 104, l’ attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi. Pubblichiamo un approfondimento del magazine Armi e Tiro per comprendere meglio le differenze tra la vecchia e la nuova normativa.

      La situazione fino al 14 settembre 2018, giorno di entrata in vigore del decreto legislativo 104/2018 di recepimento della direttiva europea 2017/853, per quanto riguarda i medici autorizzati a rilasciare un certificato medico di idoneità psicofisica per il rilascio o il rinnovo di un porto d’armi o per la mera detenzione di armi, è che sono autorizzati a rilasciarlo solo i medici legali delle Asl oppure i medici militari e della polizia di Stato, soltanto però all’interno delle loro rispettive strutture di impiego (quindi in pratica solo al personale in servizio ed eventualmente ai loro congiunti prossimi). Ciò ha creato numerosi problemi in particolare per le guardie giurate che, in alcune province specialmente (come Roma), si sono trovati coinvolti in un vero “intasamento” il quale fa sì che, spesso, l’attesa della visita medica sia talmente protratta da superare la scadenza del porto d’armi (biennale per le Gpg), con conseguenti problemi lavorativi (e di stipendio…).



      Cosa cambia?
      Con il decreto legislativo 104 del 2010, la situazione muta radicalmente: innanzi tutto perché vengono differenziati, per la prima volta, i certificati medici di idoneità che devono presentare i meri detentori di armi (ogni 5 anni), cioè coloro i quali non posseggono e non vogliono fare un porto d’armi ma hanno armi denunciate in casa, e i certificati medici di idoneità invece necessari per il rilascio o il rinnovo del porto d’armi. La differenziazione è sia nel tipo di certificato, sia nelle qualità e caratteristiche richieste al medico certificatore.

      I certificati per i meri detentori
      L’articolo 12 del decreto di recepimento dice che per i meri detentori l’obbligo di presentazione del certificato medico ogni 5 anni è assolto “presentando un certificato rilasciato dal settore medico legale delle aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere”.
      In pratica, si tratta di un certificato molto simile a quello richiesto per l’iscrizione a un Tsn da parte di soggetti non in possesso di un porto d’armi. La cosa significativa è che vengono esplicitamente autorizzati al rilascio sia i medici della Asl sia i medici militari, senza particolari requisiti sullo stato di servizio. Di conseguenza, appare evidente che per i meri detentori la certificazione possa essere rilasciata anche da medici in quiescenza o in congedo, analogamente a quanto già avviene per il rilascio o il rinnovo delle patenti di guida. I meri detentori, quindi, potranno per esempio avvalersi dei medici delle autoscuole per il rilascio dei certificati medici, analogamente a quanto accadeva fino a pochi anni fa.

      Rilascio o rinnovo del porto d’armi
      Per il rilascio o il rinnovo del porto d’armi, il certificato di idoneità psicofisica (attualmente regolato dal Dm 14 febbraio 1998, quindi differente rispetto a quello più semplice richiesto ai meri detentori) potrà essere rilasciato “dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, ovvero dai singoli medici della Polizia di Stato, dei vigili del fuoco o da medici militari in servizio permanente e in attività di servizio”.
      Rispetto alla disciplina vigente prima del 14 settembre, quindi, i medici militari e della polizia tornano ad avere competenza per il rilascio dei certificati medici per il rilascio o il rinnovo del porto d’armi, non soltanto all’interno delle loro strutture di competenza, bensì anche come professionisti individuali. Diversamente dai certificati medici per la mera detenzione, però, è richiesto che i medici siano in servizio attivo e in attività di servizio, cioè che non si trovino in quiescenza o congedo.

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      • oberkofler
        ⭐⭐⭐
        • May 2009
        • 2832
        • Veneto

        #33
        2018.09.12 Circolare 557/PAS/U/012678/10900(27)9
        Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n. 104, recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che modifica la Direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”.

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        • Paoluccio
          Ho rotto il silenzio
          • Apr 2018
          • 12
          • Umbria

          #34
          La nuova normativa non entra espressamente nel tema della competenza al rilascio del certificato anamnestico, per cui, su questo punto, trovo ancora attuali le considerazioni precedenti della presente discussione.

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