Se nulla è riportato in merito agli appostamenti fissi bisogna dedurre che non sono consentiti e dunque non vengono rilasciati permessi in tal senso?[:-bunny] Cordiali saluti. Falcone
appostamento fisso in Sicilia
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appostamento fisso in Sicilia
Ho rivoltato sottosopra la legge che regola la caccia in Sicilia ossia la 33/97, ma non sono riuscito a trovare nessun articolo che regola la concessione degli "appostamenti fissi". Ho trovato in merito agli appostamenti solo l'art. 33 che regola l'appostamento temporaneo che è cosa ben diversa dal fisso.
Se nulla è riportato in merito agli appostamenti fissi bisogna dedurre che non sono consentiti e dunque non vengono rilasciati permessi in tal senso?[:-bunny] Cordiali saluti. Falcone -
Scusa Falcone ma la tua regione fa parte dello stato Italiano e la legge che disciplina la caccia sara' la stessa che consente la stessa in tutto il paese e quindi credo, non lo affermo, che la richiesta della concessione di un appostamento fisso di caccia sia esso agli acquatici o ai colombacci o alla piccola migratoria sia disciplinata come in tutte le altre regioni d'Italia, potresti provare a rivolgerti al tuo atc di residenza venatorias e farti dare delucidazioni da loro come inizio!Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura, te lo rivelan gli occhi e le battute della gente e la curiosita' di una ragazza irriverente .... -
Scusa Falcone ma la tua regione fa parte dello stato Italiano e la legge che disciplina la caccia sara' la stessa che consente la stessa in tutto il paese e quindi credo, non lo affermo, che la richiesta della concessione di un appostamento fisso di caccia sia esso agli acquatici o ai colombacci o alla piccola migratoria sia disciplinata come in tutte le altre regioni d'Italia, potresti provare a rivolgerti al tuo atc di residenza venatorias e farti dare delucidazioni da loro come inizio!Commenta
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una volta c'era io ai tempi lo avevo agli acquatici, realizzato,poi abbandonato per disperazione:non ti salvaguarda nessuno..lo trovi regolarmente occupato, e quando si convincono ad andarsene la cacciata e' comunque rovinata,anche perche' si appostano al limite e non ti fanno sparare.
papCommenta
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una volta c'era io ai tempi lo avevo agli acquatici, realizzato,poi abbandonato per disperazione:non ti salvaguarda nessuno..lo trovi regolarmente occupato, e quando si convincono ad andarsene la cacciata e' comunque rovinata,anche perche' si appostano al limite e non ti fanno sparare.
papCommenta
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La Sicilia sarà anche una regione a statuto speciale, ma la fauna è patrimonio indisponibile dello stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.... per tanto, lo stato emana delle leggi quadro che menzionano i requisiti minini a cui far riferimento e sancisce le competenze regionali (anche delle regioni autonome)..... devi fare riferimento alla L. 157 del 1992 e chiedere informazioni sul recepimento (obbligatorio) di tale normativa da parte della tua Regione in base al proprio statuto..... ci potrebbe essere anche solo un regolamento senza l'inserimento in L.R.
alcuni passaggi che ti posono essere utili:
(Fauna selvatica)
- Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
(Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)
- Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonchè il loro uso in funzione di richiami.
- Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.
- Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.
<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com- L</st1:metricconverter>'autorizzazione di cui al comma 3 puo' essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione puo' essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.
- Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12.
(Relazione sullo stato di attuazione della legge)
- Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione della presente legge.
- Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita <st1:PersonName ProductID="la Conferenza" w:st="on">la Conferenza</st1:PersonName> permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.
- La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni, nelle materie cui hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.
(Disposizioni transitorie)
- Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa.
- Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.
BrunoBruno Decca
"Multi sunt vocati... pàuci vero electi"Commenta
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X Alboinensis,
conosco benissimo la 157/92, ma se leggi bene l'ultimo comma della legge che mi hai trasmesso "- Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti." Mentre per le altre Regioni, la 157/92 è tassativa e dice:- Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa.
Nota bene: dei rispettivi Statuti! E gli Statuti per le Regioni a statuto speciale fanno parte della Costituzione stessa! Un es. di cui ho certezze:in fatto di edilzia ed espropri la Sicilia non ha recepito diverse leggi dello Stato o parti di esse e per far chiarezza su alcuni punti sulla legge in merito agli espropri è dovuto intervenire C.G.A. (Consiglio Giustizia Ammnistrativo) che in Sicilia è l'Organo competente ai ricorsi TAR. Tuttavia mi appare possibile come tu dici che ci sia un regolamento che norma la questione degli appostamenti fissi in Sicilia.
La mia domanda iniziale mi sembra chiara: cerco di sapere dov'è normata la concessione di appostamenti fissi in Sicilia. Il motivo del mio post è stato dettato da un desiderio di aiuto per indirizzarmi sull'argomento che non riesco a trovare forse perchè non so leggere tra le righe! Come dice paparo, una volta c'era l'appostamento fisso e lui ne aveva concessione! E sicuramente è come dice lui! Tuttavia, in 43 anni di caccia in Sicilia non mi è mai capitato di incontrare durante la caccia vagante un appostamento fisso, un capanno tabellato come previsto. Aspetto che l'ATC risponda alla mia mail.... TI ringrazio e ti saluto. FalconeUltima modifica falcone; 18-12-08, 12:21.Commenta
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X Alboinensis,
conosco benissimo la 157/92, ma se leggi bene l'ultimo comma della legge che mi hai trasmesso "- Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti." Mentre per le altre Regioni, la 157/92 è tassativa e dice:- Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa.
Nota bene: dei rispettivi Statuti! E gli Statuti per le Regioni a statuto speciale fanno parte della Costituzione stessa! Un es. di cui ho certezze:in fatto di edilzia ed espropri la Sicilia non ha recepito diverse leggi dello Stato o parti di esse e per far chiarezza su alcuni punti sulla legge in merito agli espropri è dovuto intervenire C.G.A. (Consiglio Giustizia Ammnistrativo) che in Sicilia è l'Organo competente ai ricorsi TAR. Tuttavia mi appare possibile come tu dici che ci sia un regolamento che norma la questione degli appostamenti fissi in Sicilia.
La mia domanda iniziale mi sembra chiara: cerco di sapere dov'è normata la concessione di appostamenti fissi in Sicilia. Il motivo del mio post è stato dettato da un desiderio di aiuto per indirizzarmi sull'argomento che non riesco a trovare forse perchè non so leggere tra le righe! Come dice paparo, una volta c'era l'appostamento fisso e lui ne aveva concessione! E sicuramente è come dice lui! Tuttavia, in 43 anni di caccia in Sicilia non mi è mai capitato di incontrare durante la caccia vagante un appostamento fisso, un capanno tabellato come previsto. Aspetto che l'ATC risponda alla mia mail.... TI ringrazio e ti saluto. Falcone
ciao papCommenta
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.... omissis....."- Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti."
Volevo solo puntualizzare che nei "i principi e le norme stabilite", vi sono dei passaggi che mi sembra un pò strano siano stati superati "dai rispettivi statuti" delle Regioni e/o Provincie autonome, ad esempio:
Art. 12.
(Esercizio dell'attività venatoria)
<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com1. L</st1:metricconverter>'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
...omissis
5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso puo' essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:
a) vagante in zona Alpi;
b) da appostamento fisso;
c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.
mi sembra molto strano che una Regione (anche a statuto speciale) possa in qualche modo abbrogare o non applicare una forma esclusiva di attività venatoria... parte integrante di una concessione di Stato.
cmq per favore, quando il tuo ATC ti invierà la risposta, tienimi informato.... così solo per ampliare la mia conoscenza, c'è sempre qualcosa da imparare.
BrunoBruno Decca
"Multi sunt vocati... pàuci vero electi"Commenta
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X papararo, non ho messo assolutamente in discussione la tua affermazione! Non sono di Catania, ma di Pachino dove ho cacciato dal 1960 , dall'età di 16 anni ai 25 ininterrottamente ed in particolare nei pantani di longarini, cuba e marza e ghiarrifi lì ci sono nato e cresciuto:gallinelle d'acqua, folache, codoni, germani, alzavole, nonchè marzaiole al mare la sera quando si alzavano in massa e via dicendo. Non ho mai incontrato un posto fisso. Se ciò è stato consentito in seguito, non lo so perchè, quando venni ad abitare a Catania dopo essere stato alcuni anni in Puglia, frequentai prima amici di Fiumefreddo e non andai più a caccia d'acqua; poi frequentai amici di San Michele di Ganzaria con i quali si andava "a muntagna" nei rovi a conigli. AH! potessi tornare ai tempi dei miei 16 anni ;allora era permessa la primaverile alle tortore all'entrata, al mattino a Portopalo e posti vicini.
X alboinensis, assolutamente non sei stato affatto rude... stiamo discutendo da persone educate e amichevolmente stiamo scambiando qualche parere.
CMQ ti riporto l'inizio del Titolo III della legge sicula : DISCIPLINA ATTIVITA' VENATORIA . Art 17 Esercizio dell'attività venatoria:
1. L'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva nelle forme consentite dalla presente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art 13 l. n. 157/92
omissis
art. 33 Appostamenti temporanei ecc. ecc.
omissis
Non è riportato un art. che parli d'appostamento fisso ne indichi el modalità di concessione, gli importi da pagare i moduli di domande che almeno nei siti ATC dovrebbero essere riportati.
Per cui sarei grato a chi conosce la normativa siciliana attuale di darmi delucidazione in merito. E' probabile che ci siano "aggiunte , varianti e modificazioni che io non riesco a trovare. Un cordiale saluto ed un grazie per avermi ricordato tempi in cui la caccia era caccia!Commenta
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Infatti, come ho scritto nei precedenti interventi sto aspettando risposte via mail dai tre ATC che mi interessano. Ho postato in attesa di risposte da parte di codesti organi.Cordialmente. FalconeCommenta
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Falcone,la Provincia è superiore agli atc,è per questo che te la consigliavo..
regione-provincia- comune ,atc,se uno dei 3 precedenti dice o legifera,l'atc si adegua..Commenta
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Scusami VanVonVac, avevo capito male. Hai pienamente ragione. Scriverò anche alla Provincia anzi alle province e anche alla Regione. Vediamo che cosa ne verrà fuori. Cordialmente. FalconeCommenta
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