1) Viene stabilito il principio che la selvaggina stanziale e la beccaccia possano essere cacciata solo con l'ausilio del cane.
2) La caccia della lepre si potrà effettuare solo con l'ausilio dei cani da seguita,appartenenti alle razze nostrane,nazionali e straniere,iscritti e non agli albi genealogici,purchè esprimano nella loro azione,le fasi previste dagli standard di lavoro dei segugi.
3) Viene vietato sparare ai leprotti o a lepri visibilmente immature,al di sotto dei 2,5 kg.
4) si ritiene di spostare il periodo di apertura alla lepre dal 1 Ottobre al 15 Dicembre,al fine di permettere il completamento di crescita delle lepri,aumentarne le difese,allungando il periodo di addestramento cani,ed anche per permettere agli operatori agricoli di ultimare le operazioni di vendemmia.
5) Viene richiesto di stabilire il principio del prelievo commisurandolo alle effettive risorse.
6) Stabilire l'assegnazione di un carniere meritocratico a punteggio,sulla base delle prestazioni e interventi inerenti la salvaguardia, la gestione della lepre e la sua produzione.
7) Il punteggio ottenuto da ciascun seguigista,assegnerà il carniere, ad ognuno saranno consegnate apposite fascette ad apporre alle zampe inferiori delle lepri appena abbattute.
8) Limitare a due i colpi nel fucile per la sola caccia della lepre.
9) Viene inoltre vietato al cacciatore di sostituirsi al cane,nella ricerca del selvatico,sia esso in un medicaio,un prato od una coltura. E' consentito invece di interevenire sui cani per aiutarli nella risoluzione dei falli.
10) Il cacciatore,aspetterà l'evoluzione della cacciata (il lavoro dei cani),appostandosi ai margini delle zone coltivate siano esse coltivazioni cerealicole o da frutto,ove sia consentito l'ingresso dei cani.
11) Proporre in via sperimentale,la costituzione di alcune zone,a macchia di leopardo,aventi la funzione di salvaguardi e di irradiamento della selvaggina,salvo poi, a rotazione e in alternanza con le altre,permetterne la caccia,nei tempi e nei modi che saranno0 stabiliti.
12) Viene stabilito il concetto che su un determinato territorio,solo una determinata percentuale di lepri possa essere abbattuta,prevedendo che una percentuale sufficiente a garantire la produzione futura,debba rimanere sul territorio dove è nata.
13) Censimenti: allo scopo si organizzaeranno censimenti dividento il territorio per atc. Ogni Atc,verrà diviso in settori,gli stessi in aree. in queste aree dovranno essere,dove possibile,organizzati i censimenti da farsi in notturna con fari luminosi,al fine di stabilire in modo approssimativo il numero di lepri che vi sono su quel territorio,e prevederne quindi un prelievo adeguato.
14) Per quanto riguarda le catture, e le varie assegnazioni ai comuni e frazioni,si dovrà evitare l'assegnazione a quelle località dove l'urbanizzazione,ha reso non più possibile l'esercizio della caccia,sia esso per l'incolumità dei cittadini ed anche per l'immagine negativa offerta da quei cacciatori che troppo spesso si portano a ridosso delle abitazioni.
15) viene vietato ai segugisti di sparare,durante la loro attività segugista,a starne e fagiani.
Diversi di questi punti,potranno già essere inseriti nel regolamento per il rilascio del brevetto di muta.
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