Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall

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    • Oct 2008
    • 6847
    • Verona
    • Setter Inglese Pointer Inglese

    #1

    Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall

    Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
    ORDINANZA
    Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.
    IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
    Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
    Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
    Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
    Visto l'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;
    Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente " Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo",
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente "Recepimento dell’accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy ", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;
    Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;
    Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 14 gennaio 2008, concernente "Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28 gennaio 2008;
    Ritenuto di dover sostituire detta Ordinanza eliminando l’allegato A in quanto non solo non ha ridotto gli episodi di aggressione ma, come confermato dalla letteratura scientifica di Medicina Veterinaria, non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base dell’appartenenza ad una razza o ai suoi incroci;
    Ritenuta la necessità e l'urgenza di mantenere, in attesa dell’emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela dell’ incolumità pubblica;
    Vista la sentenza della III sezione penale della Corte di Cassazione n. 15061 del 13 aprile 2007, con la quale la Suprema Corte ha ritenuto che l’uso del collare di tipo elettrico, quale " congegno che causa al cane una inutile e sadica sofferenza", rientra nella previsione di cui all’ articolo 727 del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali ora art. 544 ter;
    Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante " Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell’Amministrazione al Sottosegretario di Stato On.le Francesca Martini", registrato alla Corte dei Conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n.27.
    Ordina:
    Art. 1.
    1 Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.
    2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
    3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
    <DIR><DIR><DIR>a. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

    b. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

    c. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

    d. acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;

    e. assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

    </DIR></DIR></DIR>4. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi sono organizzati da parte dei Comuni congiuntamente con le Aziende Sanitarie Locali, in collaborazione con gli Ordini professionali dei Medici Veterinari, le Facoltà di Medicina Veterinaria, le Associazioni Veterinarie e le Associazioni di protezione degli animali.

    5. Detti percorsi formativi sono da considerarsi obbligatori per i proprietari di cani impegnativi. I Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari, sulla base dell’Anagrafe canina regionale, decidono nell’ambito del loro compito di tutela dell’incolumità pubblica quali proprietari di cani chiamare ad assolvere a tale obbligo.

    6. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

    7. Il Medico Veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità dei percorsi formativi e, nell’interesse della salute pubblica, segnala ai Servizi Veterinari la presenza di cani impegnativi tra i suoi assistiti.

    8. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4.
    Art. 2.
    1. Sono vietati:
    a) l'addestramento di cani che ne esalti l’aggressività;
    b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività; c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
    d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
    1) recisione delle corde vocali;
    2) taglio delle orecchie;
    3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all’emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell’animale;
    e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).
    2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l’animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
    3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell’articolo 544 ter del codice penale.
    4. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
    Art. 3
    1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria", a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi Veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
    2. I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
    3. I Servizi Veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.
    4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
    Art. 4
    1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell’articolo 3, comma 3: a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
    b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189; e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.
    Art. 5
    1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
    2. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) b) e all’articolo 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
    3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni e dai Comuni.
    Art. 6
    1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti Autorità secondo le disposizioni in vigore.
    Art 7
    1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per 24 mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.
    Roma,
    p. IL MINISTRO
    IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
    Francesca Martini
  • giovanni
    ⭐⭐⭐
    • Sep 2007
    • 1180
    • Bari
    • Breton Kira

    #2
    L'art. 6 è davvero un bel affare.

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    • fongaros
      ⭐⭐⭐
      • Oct 2008
      • 6847
      • Verona
      • Setter Inglese Pointer Inglese

      #3
      Originariamente inviato da giovanni
      L'art. 6 è davvero un bel affare.
      come sempre è un magna-magna...

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      • Alboinensis
        Moderatore Continentali Esteri
        • Nov 2008
        • 8422
        • Brescia - Lombardia
        • Cane da ferma tedesco a pelo corto - Kurzhaar

        #4
        Originariamente inviato da fongaros
        .............................. Art. 5
        1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
        2. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) b) e all’articolo 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
        3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni e dai Comuni.
        Ma una volta non si diceva che "la legge è uguale per tutti"!!!
        1) Sono volontario di prot. civ. (non faccio parte di nessuna forza armata)... i cani non sono in dotazione, ma sono di proprietà (e sotto la responsabilità) del cond. e conseguono l'abilitazione... che è tutt'altra cosa;
        2) Dunque le persone diversamente abili (bisogna vedere il grado) possono portare cani addestrati in luoghi pubblici senza l'obbligo del guinzaglio e della museruola da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autotità competenti;
        3) Le persone diversamente abili (ripeto bisogna vedere il grado), non hanno l'obbligo di portare gli strumenti idonei alla raccolta delle feci... i loro cani (addestrati) in ambito urbano possono farla ovunque;
        4) I Cani dei pastori (sia da guardia che da conduzione) non hanno obbligo di museruola nemmeno in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali, e nemmeno su richiesta delle Autotità competenti.
        Il buonismo italico e l'incompetenza di alcune istituzioni, mi stupisce sempre di più!!
        Bruno Decca
        "Multi sunt vocati... pàuci vero electi"

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        • fongaros
          ⭐⭐⭐
          • Oct 2008
          • 6847
          • Verona
          • Setter Inglese Pointer Inglese

          #5
          Originariamente inviato da alboinensis
          Il buonismo italico e l'incompetenza di alcune istituzioni, mi stupisce sempre di più!!
          Ti sei accorto che i cani da caccia sono assimilati a tutti gli altri cani e che devono esser portati a "passeggio" con il guinzaglio di 1,5 mt?[occhi]
          vediamo se regioni e comuni liberano i cani da caccia da questi obblighi...

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          • Alboinensis
            Moderatore Continentali Esteri
            • Nov 2008
            • 8422
            • Brescia - Lombardia
            • Cane da ferma tedesco a pelo corto - Kurzhaar

            #6
            Originariamente inviato da fongaros
            .................vediamo se regioni e comuni liberano i cani da caccia da questi obblighi...
            Avevo già fatto notare la cosa in un altro thread, sottolineando che vengono considerate aree pubbliche anche le zone attrezzate situate in aperta campagna (con panchine, aree picnik, piste ciclabili, sentieri ecc.),... e se i sindaci fanno un'ordinanza, come è già successo, andare a caccia in queste aree con il cane sciolto sarà sicuramente problematico.

            PS. Ti sei accorto che nelle premesse è stata richiamata la sentenza di corte di cassazione per i collari di addestramento.... secondo te per quale motivo? Attualmente ci sono due sentenze contrastanti e guarda caso una è richiamata in un decreto!!! Ergo che sarà a discrezione di chi fa l'accertamento e dal giudice l'applicazione dell'una o dell'altra... gli animalisti e le associazioni anticaccia ci vanno a nozze... dunque prepariamoci all'ennesima... presa per il cu..
            Tanto nell'incertezza dello stato di diritto chi dovrà pagare gli avvocati saremo sempre noi!!!
            Ultima modifica Alboinensis; 05-03-09, 10:50. Motivo: PS.
            Bruno Decca
            "Multi sunt vocati... pàuci vero electi"

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            • doc57
              ⭐⭐
              • Oct 2007
              • 264
              • firenze, Firenze, Toscana.
              • spinone

              #7
              Come al solito degli incompetenti pretendono di legiferare su argomenti di cui non sanno nulla, generalizzando e senza appoggiarsi a esperti del settore.
              Sarebbe forse il caso che da parte delle associazioni venatorie o, se tra noi c'è qualcuno in grado di farlo, anche da questo sito, venga redatto un documento che sottoscritto da tutti sia inviato al Ministero per cercare di far modificare il decreto in modo più razionale.
              Francesco

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              • fongaros
                ⭐⭐⭐
                • Oct 2008
                • 6847
                • Verona
                • Setter Inglese Pointer Inglese

                #8
                Originariamente inviato da doc57
                Come al solito degli incompetenti pretendono di legiferare su argomenti di cui non sanno nulla, generalizzando e senza appoggiarsi a esperti del settore.
                Sarebbe forse il caso che da parte delle associazioni venatorie o, se tra noi c'è qualcuno in grado di farlo, anche da questo sito, venga redatto un documento che sottoscritto da tutti sia inviato al Ministero per cercare di far modificare il decreto in modo più razionale.
                Francesco
                L'argomento è "nebuloso". Il decreto percedente è decaduto (parlo di collari) ed in questo si fa un richiamo ma non se ne chiede l'applicabilità. Mi è già pervenuta una lettera a comparire innanzi al giudice come perito di parte in una causa intentata da alcune As. Protezionistiche contro una delle maggiori ditte italiane di collari. Avv. difensore Bana. Sono in attesa che mi convochino.

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                • fongaros
                  ⭐⭐⭐
                  • Oct 2008
                  • 6847
                  • Verona
                  • Setter Inglese Pointer Inglese

                  #9
                  La nota associazione dei Consumatori ha aspramente criticato la nuova ordinanza voluta dal sottosegretario alla salute Francesca Martini, contro cui ha già annunciato il ricorso al Tar. Secondo l'associazione si tratta di "un grave peggioramento rispetto ai successi ottenuti grazie alle ordinanze Sirchia, Storace e Turco". Sotto accusa è soprattutto l'eliminazione della lista delle razze considerate maggiormente pericolose, già ridotte a 17, ma anche l'assenza dell'obbligo di applicare il guinzaglio e la museruola nei luoghi pubblici, una misura che secondo l'associazione aveva contribuito a ridurre considerevolmente le aggressioni. “In pratica – si legge nella nota del Codacons - il nuovo provvedimento equipara i pitbull ai cocker, come se fossero ugualmente pericolosi, e, quindi, da un lato stabilisce obblighi ridicoli e spropositati per chi ha un cocker e dall’altro insignificanti per chi ha un pitbull”. Il provvedimento è definito contraddittorio, con evidenti carenze di motivazioni. Ora a decidere sulla legittimità delle accuse del Codacons si esprimerà il Tar, che già aveva approvato i contenuti dell'ordinanza Turco, sottolineando la priorità della tutela della sicurezza e della salute pubblica.

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                  • nico
                    ⭐⭐⭐
                    • Nov 2007
                    • 5166
                    • Città d.Pieve-Atc PG1-SienaSud
                    • Setter inglese: Framada's Ariel

                    #10
                    5. Detti percorsi formativi sono da considerarsi obbligatori per i proprietari di cani impegnativi. I Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari, sulla base dell’Anagrafe canina regionale, decidono nell’ambito del loro compito di tutela dell’incolumità pubblica quali proprietari di cani chiamare ad assolvere a tale obbligo.
                    6. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

                    Dopo gli autovelox, il tesserino per i funghi, ecco un'altro modo per rimpinguare le casse dei comuni, i corsi formativi!!![occhi][:-fight][stop]
                    sigpicMeglio un giorno da lupo che 100 da percora.[;)]

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                    • Ale79DD

                      #11
                      Originariamente inviato da nico
                      5. Detti percorsi formativi sono da considerarsi obbligatori per i proprietari di cani impegnativi. I Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari, sulla base dell’Anagrafe canina regionale, decidono nell’ambito del loro compito di tutela dell’incolumità pubblica quali proprietari di cani chiamare ad assolvere a tale obbligo.
                      Praticamente sono i comuni e le ASL ha dover decidere quali sono i cani impegnativi?
                      Ci sarà un po' di confusione in giro per l'Italia!

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                      • fongaros
                        ⭐⭐⭐
                        • Oct 2008
                        • 6847
                        • Verona
                        • Setter Inglese Pointer Inglese

                        #12
                        Ho atteso fino ad adesso per vedere se nessuno sapeva leggere tra le righe dell'ordinanza. Visto che nessuno alza la mano, voglio attirare l'attenzione su ciò che ho notato io.
                        Volevo far luce sull'articolo 2 ed in particolar modo sulla lettera e) del comma 1 che, secondo me, pochi hanno letto con attenzione.

                        e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).

                        Nella lettera d), al punto 3) sono menzionate le razze caudotomizabili, entro la prima settimana di vita, secondo standard FCI, ecc.

                        Dunque, secondo l'articolato, tale ordinanza permette la caudotomia ma non la vendita di soggetti ai quali è stata asportata la coda. Questo si evince dai tempi tecnici: "prima settimana di vita" per la caudotomia e ciò richiesto dall'Enci "minimo 60 giorni di vita" per la cessione.
                        Quindi, la caudotomia dovrebbe essere effettuarta dal proprietario ultimo entro la prima settimana di vita. Ciò non è possibile in quanto la cessione deve essere effettuata dopo il 60 giorno di vita.
                        Vorrei commentare liberamente il non-senso espresso nell'articolato di un Ministero che, come al solito, invece di fare chiarezza...
                        Spero ora i club di razza cerchino chiarezza ponendo la questione all'Ente tutore degli allevatori con affisso.
                        In Italia, ogni volta che si mette mano a qualche legge o regolamento si genera casos e conflittualità nei contenuti. Auguri ai club di razze "caudotomizzabili" e specialmente ai veterinari che si presteranno alla caudotomia innanzi all'interpretazione di cui sopra!
                        Ultima modifica fongaros; 06-04-09, 14:13.

                        Commenta

                        • federico.vannucci
                          ⭐⭐
                          • Feb 2009
                          • 546
                          • Pistoia
                          • springer spaniel inglese

                          #13
                          Originariamente inviato da fongaros
                          Ho atteso fino ad adesso per vedere se nessuno sapeva leggere tra le righe dell'ordinanza. Visto che nessuno alza la mano, voglio attirare l'attenzione su ciò che ho notato io.
                          Volevo far luce sull'articolo 2 ed in particolar modo sulla lettera e) del comma 1 che, secondo me, pochi hanno letto con attenzione.

                          e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).

                          Nella lettera d), al punto 3) sono menzionate le razze cudotomizabili, entro la prima settimana di vita, secondo standard FCI, ecc.

                          Dunque, secondo l'articolato, tale ordinanza permette la cudotomia ma non la vendita di soggetti ai quali è stata asportata la coda. Questo si evince dai tempi tecnici: "prima settimana di vita" per la caudotomia e ciò richiesto dall'Enci "minimo 60 giorni di vita" per la cessione.
                          Quindi, la caudotomia dovrebbe essere effettuarta dal proprietario ultimo entro la prima settimana di vita. Ciò non è possibile in quanto la cessione deve essere effettuata dopo il 60 giorno di vita.
                          Vorrei commentare liberamente il non-senso espresso nell'articolato di un Ministero che, come al solito, invece di fare chiarezza...
                          Spero ora i club di razza cerchino chiarezza ponendo la questione all'Ente tutore degli allevatori con affisso.
                          In Italia, ogni volta che si mette mano a qualche legge o regolamento si genera casos e conflittualità nei contenuti. Auguri ai club di razze "caudotomizzabili" e specialmente ai veterinari che si presteranno alla caudotomia innanzi all'interpretazione di cui sopra!
                          Sempre che l'Ente "tutore", anzichè perdersi su pericolose posizioni di "benessere animale" in visione animalista, e magari cercando un attimo per disimpegnarrsi dal fare gli "occhi dolci" a gente della risma della Martini (che è appunto una animalista!), trovi il tempo e/o la voglia di tutelare coloro che ne costituiscono l'anima: gli allevatori, appunto... [:-glass] [menaie]

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                          • Alboinensis
                            Moderatore Continentali Esteri
                            • Nov 2008
                            • 8422
                            • Brescia - Lombardia
                            • Cane da ferma tedesco a pelo corto - Kurzhaar

                            #14
                            Originariamente inviato da fongaros
                            Ho atteso fino ad adesso per vedere se nessuno sapeva leggere tra le righe dell'ordinanza. Visto che nessuno alza la mano, voglio attirare l'attenzione su ciò che ho notato io................
                            Azz... hai ragione Renato!!!
                            Bruno Decca
                            "Multi sunt vocati... pàuci vero electi"

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                            • Dedoken
                              ⭐⭐⭐
                              • Sep 2006
                              • 2200
                              • VIGEVANO, Pavia, Lombardia.

                              #15
                              Premesso che l'ordinanza me pare na stru.......sotto diversi aspetti.
                              Lascio ai più esperti leggere tra le righe, ma nello specifico, a mio sommesso parere pare debba essere letta così:
                              Art. 2.
                              1. Sono vietati:
                              omissis
                              e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d)
                              fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all’emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell’animale;
                              come previsto dalla lettera D appunto.
                              Ovvero potranno essere commercializzati e venduti cani caudotomizzati appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard
                              Mi preoccupa invece l'emananda legge di divieto generale specifica in materia, visto i nostri legiferatori

                              When you fell in the foggy dew.

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