Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall

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  • fongaros
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    #16
    Originariamente inviato da Dedoken
    Premesso che l'ordinanza me pare na stru.......sotto diversi aspetti.
    Lascio ai più esperti leggere tra le righe, ma nello specifico, a mio sommesso parere pare debba essere letta così:
    Art. 2.
    1. Sono vietati:
    omissis
    e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d)
    fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all’emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell’animale;
    come previsto dalla lettera D appunto.
    Ovvero potranno essere commercializzati e venduti cani caudotomizzati appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard
    Mi preoccupa invece l'emananda legge di divieto generale specifica in materia, visto i nostri legiferatori
    ...ma siccome d) viene prima di e), l'interpretazione coerente dovrebbe essere quella "stupidata" che ho citato io nella mia precedente. Purtroppo, ordinanze del genere creano caos e coflittualità nell'interpretazione. Il mio gancio al Ministero ha dato la stessa versione, ma l'associazione animalista di turno? Quando ti hanno redatto il verbale per maltrattamento, serve il penalista (e te lo paghi), ecc ecc. Quindi sarebbe meglio fare le dovute pressioni a chi di competenza perché sia redatta una circolare ministeriale interpretativa. Mi sembrerebbe più coerente che attendere i primi casi di "maltrattamento di allevatore".
    ciao

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    • Rex61

      #17
      Originariamente inviato da fongaros
      Ho atteso fino ad adesso per vedere se nessuno sapeva leggere tra le righe dell'ordinanza. Visto che nessuno alza la mano, voglio attirare l'attenzione su ciò che ho notato io.
      Volevo far luce sull'articolo 2 ed in particolar modo sulla lettera e) del comma 1 che, secondo me, pochi hanno letto con attenzione.

      e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).

      Nella lettera d), al punto 3) sono menzionate le razze caudotomizabili, entro la prima settimana di vita, secondo standard FCI, ecc.

      Dunque, secondo l'articolato, tale ordinanza permette la caudotomia ma non la vendita di soggetti ai quali è stata asportata la coda. Questo si evince dai tempi tecnici: "prima settimana di vita" per la caudotomia e ciò richiesto dall'Enci "minimo 60 giorni di vita" per la cessione.
      Quindi, la caudotomia dovrebbe essere effettuarta dal proprietario ultimo entro la prima settimana di vita. Ciò non è possibile in quanto la cessione deve essere effettuata dopo il 60 giorno di vita.
      Vorrei commentare liberamente il non-senso espresso nell'articolato di un Ministero che, come al solito, invece di fare chiarezza...
      Spero ora i club di razza cerchino chiarezza ponendo la questione all'Ente tutore degli allevatori con affisso.
      In Italia, ogni volta che si mette mano a qualche legge o regolamento si genera casos e conflittualità nei contenuti. Auguri ai club di razze "caudotomizzabili" e specialmente ai veterinari che si presteranno alla caudotomia innanzi all'interpretazione di cui sopra!
      Premetto di non essere esperto in materia, ma mi pare che il testo reciti: "...taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard"
      Ora non so cosa preveda lo standard, ma forse la risposta sta proprio qui

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        #18
        Originariamente inviato da Rex61
        Premetto di non essere esperto in materia, ma mi pare che il testo reciti: "...taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard"
        Ora non so cosa preveda lo standard, ma forse la risposta sta proprio qui
        ...dovresti leggere la lettera seguente di quella che hai esposto e che recita che è fatto divieto la commercializzazione di soggetti caudotomizzati. In tale lettera lo standard FCI non è previsto. Puoi tagliare la coda (entro la data prescritta), ma poi non puoi più commercializzare il cane. Bello!

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        • Alboinensis
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          #19
          Per me ha pienamente ragione Fongaros.
          L'art. 2 comma 1 dell'ordinanza menziona i divieti esponendoli singolarmente con lett. e punti... l'eccezione per un singolo punto e più specificatamente per una ristretta tipologia di cani, non implica (proprio perchè è una misura eccezionale) che sia valida anche per altri punti, in quanto essendoci il divieto (assoluto senza eccezioni) di vendere e commercializzare cani caudotomizzati... a vigor di logica l'eccezione dovrebbe quantomeno essere citata e/o richiamata anche al punto successivo per consentirne la commercializzazione.
          Ho già fatto presente la problematica alla segreteria della mia SS ed al consigliere di collegamento ENCI... sono in attesa di una risposta.
          Bruno Decca
          "Multi sunt vocati... pàuci vero electi"

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            #20
            Originariamente inviato da alboinensis
            Ho già fatto presente la problematica alla segreteria della mia SS ed al consigliere di collegamento ENCI... sono in attesa di una risposta.
            Bravo Bruno... è ora che qualcuno intervenga. Anche se non interessato direttamente, 3 righe le ho buttate giù anche io. Chissà che se si comincia a fare rumore tutti, senza guardare al proprio orticello...
            Ultima modifica fongaros; 07-04-09, 18:05.

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