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  • Mattone
    ⭐⭐⭐
    • Jul 2014
    • 1877
    • Ungheria

    #46
    si, ho visto quello che avete scritto.

    Originariamente inviato da enrico toldo

    Gli hanno contestato l'omessa denuncia della canna con matricola diversa da quella impressa sul castello del semiautomatico.
    - se io ho una canna extra, oltre a quella montata sul semiautomatico ovviamente deve essere denunciata.
    Ma non capisco per quale motivo debba essere denunciata quella montata sul semiautomatico in origine.
    Quando denuncio un fucile semiautomatico o una doppietta, ovviamente ha una canna (altrimenti non sarebbe un'arma completa).

    Ma io ho anche chiesto
    - ove sta' scritto che vanno denunciate le canne quando il numero di matricola non é lo stesso della bascula e in quali casi (parlo sempre della canna montata, non di quelle extra)? QUale parte del Tulps o chi per esso specifica che debba essere denunciata ANCHE la canna montata su un fucile?
    Hatz und Gejaid ist edel Freud

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    • Yed
      ⭐⭐⭐
      • Sep 2012
      • 6362
      • Pordenone
      • Segugio Bavarese di montagna

      #47
      Originariamente inviato da zetagi
      Quella adottata è la prassi, devono indagare per verificare che i ritrovamenti no siano di provenienza illecita.






      No Yed...le canne essendo parti importanti di arma, vanno sempre denunciate anche se sono mono-matricola con la bascula o la carcassa e questo perché, quelle canne possono essere cedute e montate su fucili anche di fabbricanti diversi (come succede con le canne breda montate sui benelli).
      Quando saranno cedute si penserà, al momento della denuncia della doppietta/sovrapposto non serve se monomatricola.

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      • Giobica
        ⭐⭐⭐
        • Apr 2013
        • 2208
        • Treviso
        • kurzhaar

        #48
        Guardate qui...sembra che "l'imbecille vagante" esiste eccome.Nonostante il sequestro sia illegittimo si e' provveduto a farlo.Pongo la vs. attenzione in particolare sulle prime righe di questo trattato, dove si parla di una stazione dei carabinieri e sulle ultime dove si parla di riprova del Banco Nazionale. Buona giornata




        Accorciamento delle canne dei fucili da caccia con o senza l'applicazione di strozzatori

        Sono pervenuti un gruppo di quesiti sull'argomento da altrettanti cacciatori che sono stati colpiti da singolari provvedimenti di sequestro, operati dal personale di un'unica stazione carabinieri con contestuale loro denunzia per violazione all'art. 3 Legge 110\75, perché avevano fatto accorciare di alcuni cm le canne dei loro fucili o per eliminare la strozzatura ovvero per installare una base filettata su cui poter avvitare strozzatori mobili. Sul punto il nostro parere è il seguente:

        Il reato non sussiste ed è il provvedimento di sequestro è illegittimo per i seguenti motivi:

        La presunta violazione penale in esame è quella prevista dall'art. 3 Legge 18.4.1975 N° 110 che recita: "Chiunque,alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma,ne aumenti la potenzialità di offesa,ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da € 309 a € 2.065".

        Dall'esame dei lavori preparatori si evince la ratio della normativa che era, senza dubbio, quella di impedire che si trasformassero i fucili da caccia nelle cd. lupare, cioè in fucili drasticamente accorciati nella lunghezza della canne e del calcio di guisa che era possibile occultarli sotto gli abiti ed usarli per scopi criminali.

        L'abitudine di effettuare tale operazione tecnica era diffusa tra i pastori, principalmente siciliani, i quali, per difendere i loro greggi dai lupi, invece di portare ingombranti fucili da caccia, scomodi nel trasporto a tracolla, erano soliti tagliare brutalmente le canne ed il calcio in modo da ricavare un'arma che poteva essere trasportata, molto più comodamente, nei loro zaini. A causa della drastica diminuzione della potenza dell'arma determinata dal brutale accorciamento delle canne, erano soliti caricare i loro fucili, di solito "doppiette", con munizionamento a 9 pallettoni, sicuramente efficace per il tiro ai lupi a breve distanza e, per tale motivo, nel gergo locale, tali armi, brutalmente accorciate, hanno assunto il nome di "lupara". Parimenti la carica a 9 pallettoni ha assunto il nome gergale di cartuccia "a lupara" e "luparata" il colpo di fucile "a canna mozza"caricato a pallettoni. Senonché, oltre a tale utilizzo lecito e comprensibile, i criminali, hanno effettuato la medesima operazione tecnica per ottenere delle armi, sicuramente molto meno potenti dei fucili con canna di lunghezza normale, ma facilmente occultabili sotto gli abiti (cosa non possibile con un normale fucile da caccia) e moltissimi atti criminosi (dalle rapine agli omicidi) sono stati commessi, specialmente nel sud Italia, con armi del genere.

        Prima dell'avvento della legge 110\75 tale brutale modifica era del tutto lecita ed il Legislatore ha deciso di inibire tali comportamenti, sanzionando la creazione delle "lupare" dette nel resto d'Italia "fucili a canne mozze".

        Il caso prospettato é completamente estraneo alla fattispecie che il Legislatore ha voluto sanzionare in quanto, nelle ipotesi prospettate, non vi è alcun accorciamento del calcio e le canne sono state accorciate di alcuni centimetri per rispondere a due legittime esigenze venatorie:

        1) Diminuire la potenzialità di offesa sul selvatico, eliminando la strozzatura della canna (che si trova all'estremità della canna) la quale, costringendo i pallini ad un maggior raggruppamento, distruggono un selvatico colpito a breve distanza. In pratica una canna "strozzata" viene trasformata in una canna "cilindrica" che, sparpagliando maggiormente i pallini, è più adatta a tiri a breve distanza (es. caccia alla quaglia ed alla beccaccia). Naturalmente si diminuisce enormemente la portata del fucile che diventa inutile nei tiri lunghi che ben potevano essere affrontati con una canna "strozzata".

        2) Consentire, mediante l'installazione di strozzatori mobili, di poter adattare la canna a seconda del tipo di caccia che si intende praticare. In altre parole si elimina la strozzatura e si monta sulla parte terminale della canna una filettatura che consente di montare uno strozzatore mobile che ricrea la strozzatura eliminata ovvero, togliendo tale strozzatore, di avere una canna "cilindrica" più adatta ai tiri corti.

        Entrambe queste operazioni comportano un accorciamento della canna di alcuni centimetri, normalmente tra i 5 e gli 8 cm.

        Tale operazione non è vietata dalla legge e non lede alcun bene giuridicamente tutelato.

        Basterà osservare che il Legislatore ha creato una dicotomia tra le armi a canna "rigata" (pistole, revolver e carabine) ed i fucili da caccia a canna "liscia" (come quelli in esame) in quanto l'art. 7 della medesima Legge 110\75 stabilisce che tutte le armi da fuoco "..con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia..." devono subire l'iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. L'iscrizione in tale catalogo comporterà l'assegnazione di un numero di catalogo per ogni modello di arma, previa predisposizione di una fiche ove saranno indicate tutte le vincolanti caratteristiche tra cui la lunghezza della canna. E' di tutta evidenza che tale lunghezza di canna, essendo stata approvata e catalogata, non potrà essere variata, pena la messa in commercio di arma NON catalogata in quanto non rispondente alla fiche di omologazione, approvata e riportata nel suddetto catalogo nazionale.

        Per i fucili da caccia ad anima liscia, l'espressa norma di legge, ne esclude ogni tipo di catalogazione e, quindi, le case costruttrici possono mettere in commercio tali armi con OGNI TIPO di canna, di QUALSIASI LUNGHEZZA.

        Basterà osservare i cataloghi delle varie fabbriche di armi per rendersi conto che sono in normale produzione e vendita canne di lunghezza MINORE rispetto a quella delle armi sequestrate.

        Non esistendo alcuna regolamentazione relativa alla lunghezza delle canne di tali fucili e non essendo depositata alcuna fiche di omologazione, non è possibile stabilire, sui fucili sequestrati, quale era la lunghezza originaria (normalmente tra i 61 e 71 cm) se non ricorrendo al criterio empirico di pesare le canne e confrontare tale peso con quello indicato, non per obbligo ma per tradizione, dalle ditte costruttrici. Tale tradizione risale agli inizi del secolo scorso allorquando si caricavano cartucce ancora con la polvere nera e si cominciava ad usare la più potente polvere "senza fumo": dall'esame del peso della canna si risaliva alla quantità di acciaio usato e quindi alla robustezza della canna stabilendo così se tale arma era adatta o meno all'uso delle (allora) più potenti polveri infumi.

        Concludendo questo passaggio ed atteso che ormai tutte le case costruttrici producono canne intercambiabili per i fucili da caccia della lunghezza di cm 54, 50 ed anche 47 è del tutto lecito che i cacciatori possono dotare i loro fucili con tali canne, tutte di lunghezza inferiore a quelle che hanno determinato il sequestro, SENZA INCORRERE IN NESSUNA VIOLAZIONE di qualsivoglia norma penale od amministrativa.

        Sarebbe assurdo sanzionare con pena criminale il comportamento di un cacciatore che ha accorciato la canna del suo fucile quando avrebbe potuto acquistare una canna di ricambio di tale misura ovvero ancora più corta!

        Ma veniamo all'esame del disposto dell'art. 3 suddetto:

        Non vi è dubbio che le operazioni tecniche suddette rientrino nel concetto di alterazione delle "..caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma..". Parimenti è di tutta evidenza che l'accorciamento della canna, con l'abolizione della strozzatura, DIMINUISCA "..la potenzialità di offesa.." di tale arma. Invero, chiunque abbia un minimo di conoscenza della materia sa che diminuendo la lunghezza della canna diminuisce la velocità iniziale dei proiettili e che l'eliminazione della strozzatura drasticamente riduce la distanza di tiro utile di tale arma.

        Rimane da analizzare se ricorra l'ipotesi che tale modifica "...ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento..".

        E' immediatamente da escludere che l'accorciamento della canna di alcuni centimetri ne possa rendere più agevole il porto in quanto un fucile si porta nello stesso modo, qualunque sia la lunghezza della canna e, parimenti, si deve escludere che si possa rendere più agevole l'occultamento perché, salvo il caso suddetto delle "lupare", un fucile da caccia, stante le sue dimensioni, mai potrà essere occultato.

        Rimane il caso da esaminare se tale operazione tecnica abbia potuto rendere più agevole l'uso.

        Ma di quale "uso" stiamo parlando? Che uso si può fare di un fucile da caccia se non andare a caccia?

        Naturalmente si deve interpretare tale concetto in maniera costituzionalmente orientata e non si potrà ricorrere al sofisma: "essendo il fucile più corto di 5 cm avrà un uso più agevole a caccia" in quanto, senza ombra di dubbio, la volontà del Legislatore, testimoniata dai lavori preparatori, era quella di inibire UN USO CRIMINALE dell'arma trasformata in "lupara"e non certo un uso legittimo quale è quello, per un cacciatore, di andare a caccia.

        Poi tale ipotetico uso più agevole non si attaglia al caso concreto ove non è l'uso che viene modificato con tale operazione tecnica e nemmeno l'efficacia della fucilata (diminuita nei tiri normali e lunghi) ma viene ricercata LA NON DISTRUZIONE DEL SELVATICO colpito a breve distanza da una rosata di pallini troppo raggruppata a causa della strozzatura che si è voluta per tale ragione eliminare.

        Non esistono pronunzie della Suprema Corte sull'argomento specifico in quanto è di tutta evidenza la sua non rilevanza penale.

        Sarebbe vera depravazione giuridica applicare, contro l'espressa volontà del Legislatore, una norma dettata per impedire l'uso criminale di un fucile da caccia, trasformato in "lupara", ad un comportamento assolutamente innocuo e non suscettibile, nemmeno in ipotesi, di ledere alcun bene giuridicamente tutelato.

        Si creerebbe, poi, una insanabile disparità di trattamento tra chi ha acquistato una canna di ricambio ancora più corta e chi ha accorciato la canna originale del fucile.

        E' appena il caso di segnalare che se un armiere manda al Banco nazionale di prova una canna accorciata con applicazione o meno dello strozzatore, avrà, senza problemi, la ripunzonatura di tale canna con indicazione del nuovo peso di essa.

        Si conclude per la liceità dell'accorciamento della canna di alcuni centimetri con o senza l'applicazione di uno strozzatore amovibile.

        (Sei qui: Il magistrato rispondeRisposte ai quesiti in materia di armiAccorciamento delle canne dei fucili da caccia con o senza l'applicazione di strozzatori
        © 2017 Jeff Cooper Academy)

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        • louison
          ⭐⭐⭐
          • Jul 2012
          • 4195
          • LUGO DI VICENZA
          • NESSUNO

          #49
          Dalla rivista Armi Magazine : una sentenza INASPETTABILE recente del Tar di Palermo ... E" andata male ad un cacciatore siciliano, a cui non gli è stato restituito il porto d'armi per aver ridotto la lunghezza di canna del Beretta cal. 12 da 81 a 62 cm .....https://www.armimagazine.it/modifica...a-porto-darmi/
          Ultima modifica louison; 14-12-17, 18:27.

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          • G.G.
            Moderatore Armi e Polveri
            • Jun 2006
            • 11220
            • BOLOGNA, Bologna, Emilia Romagna.
            • Epagneul Breton

            #50
            Originariamente inviato da louison
            Dalla rivista Armi Magazine : una sentenza INASPETTABILE recente del Tar di Palermo ... E" andata male ad un cacciatore siciliano, a cui non gli è stato restituito il porto d'armi per aver ridotto la lunghezza di canna del Beretta cal. 12 da 81 a 62 cm .....https://www.armimagazine.it/modifica...a-porto-darmi/
            Non fa fatto, è l'eccezione.
            In dibattimento, qualunque avvocato che conosca la materia sarebbe in grado di smontare l'accusa... servendosi di un perito vero o di un collegio di questi.
            Il problema evidente è un altro, ... non c'è applicazione univoca e razionale della legge e della normativa sulla materia, il giudice che si trova a servirsi di un esperto o perito con idee errate farà a sua volta un errore madornale.
            Questo è il caos ed è inquietante.
            Non può accadere che dei giudici mal consigliati possano decidere sulla base di quanto ritiene sia giusto un esperto, che spesso è solo un povero pseudo esperto.
            La soluzione deve essere una sola e definitiva, da subito, non una interpretazione data da chi non conosce la materia e la normativa o appunto la interpreta in modo suo e distorto.
            Un esempio.
            Anni fa un perito sentito da un responsabile doganale, sentenziò che le palle "Barnes" TSX cal. "270/130grs, erano destinate "al caricamento di cartucce da guerra"!
            Un idiota simile DOVREBBE essere mandato a zappare e essere tolto per sempre dall'incarico!

            Altro punto basilare, NESSUNO dovrebbe (pena una condanna pesante) permettersi di far dire a leggi, circolari e normative, quello che esse non dicono in modo chiaro ed evidente!
            Le "interpretazioni" cesserebbero all'istante.

            Cordialità
            G.G.
            Some people hear their own inner voices with great
            clearness and they live by what they hear.
            Such people become crazy, or they become legends.
            </O:p

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            • Esperto e Collezionista
              ⭐⭐⭐
              • Apr 2010
              • 2270
              • Salento N.40°23 E.18°18
              • Jack - n. 01.09.2012 Bassotto Tedesco a Pelo Duro --- Joh - n.15.06.2022 Breton - Bianco-Arancio

              #51
              Originariamente inviato da G.G.
              Non fa fatto, è l'eccezione.
              In dibattimento, qualunque avvocato che conosca la materia sarebbe in grado di smontare l'accusa... servendosi di un perito vero o di un collegio di questi.
              Il problema evidente è un altro, ... non c'è applicazione univoca e razionale della legge e della normativa sulla materia, il giudice che si trova a servirsi di un esperto o perito con idee errate farà a sua volta un errore madornale.
              Questo è il caos ed è inquietante.
              Non può accadere che dei giudici mal consigliati possano decidere sulla base di quanto ritiene sia giusto un esperto, che spesso è solo un povero pseudo esperto.
              La soluzione deve essere una sola e definitiva, da subito, non una interpretazione data da chi non conosce la materia e la normativa o appunto la interpreta in modo suo e distorto.
              Un esempio.
              Anni fa un perito sentito da un responsabile doganale, sentenziò che le palle "Barnes" TSX cal. "270/130grs, erano destinate "al caricamento di cartucce da guerra"!
              Un idiota simile DOVREBBE essere mandato a zappare e essere tolto per sempre dall'incarico!

              Altro punto basilare, NESSUNO dovrebbe (pena una condanna pesante) permettersi di far dire a leggi, circolari e normative, quello che esse non dicono in modo chiaro ed evidente!
              Le "interpretazioni" cesserebbero all'istante.

              Cordialità
              G.G.
              Mi hai tolto le parole dalla bocca, stavo facendo lo stesso intervento...
              E' accaduta una cosa simile per il caso Zastava M-76, dove i periti (???) di ufficio hanno redatto una consulenza fuori da ogni logica del buon senso, della meccanica e delle norme giuridiche. In questo caso, benchè abbiano convenuto che nella mia contro perizia avessi "contestato la correttezza tecnica" dei CC.TT., hanno rigettato il ricorso del riesame.
              Il cittadino chiede e pretende giustizia ma a volte si trova davanti a muri di gomma che non si riesce ad abbattere,
              Nel caso riportato, del TAR di Palermo, il perito di parte (se c'era una perizia e ne dubito), o l'avvocato non sono stati in grado di proporre ai magistrati argomentazioni tali da rendere palese la papera che poi hanno preso con l'ordinanza. Già il fatto di aver "condannato" il ricorrente che non ha eseguito il lavoro è tutto dire. Il reato non può essere trasferito, e solo all'armiere (non specificato se armaiolo riparatore) poteva essere imputato il taglio della canna, non al cacciatore.
              Ogni giorno nel nostro settore se ne scoprono delle belle, poveri noi.
              sigpic

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              • Giobica
                ⭐⭐⭐
                • Apr 2013
                • 2208
                • Treviso
                • kurzhaar

                #52
                Pero'...mi sembra che di "I...V..."ce ne siano parecchi in circolazione e a tutti i livelli. Eppure a dir di molti, giudici e avvocati compresi, sarebbe legittimo il taglio delle canne.Nel frattempo qualche mal capitato ci rimette il PDA e deve difendersi sborsando fior fior di quattrini rischiando anche la reclusione.A guardare quello che c'e' scritto in tutte le aule dei tribunali ,"LA LEGGE E' UGUALE PER TUTTI ", dovremmo sentirci tutti tranquilli e invece non e' proprio cosi'.Alla questura di Lecce sembra che fili tutto liscio mentre a Palermo la pensano diversamente.Eppure siamo sempre nel Belpaese. A questo punto sembra proprio una questione di c...Se sfi...vuole che in un normale controllo delle armi ti arriva l'"I..V" che trova un'arma accorciata e decide di sequestrarla per verifiche , stai pur sicuro che puoi dire addio al PDA. Walge... in mezzo a tutto questo marasma sei proprio sicuro di voler tagliare le canne ??Pensaci bene !!Oppure fatti un giro alla stazione dei Carabinieri del tuo paese di residenza e chiedi come la pensano in merito.E li' che presenti le denunce delle tue armi e a loro compete ogni verifica delle stesse nei tuoi confronti. Chissa' che non sia questo l'unico modo per stare tranquilli...troppi se, troppi ma, avrebbero dovuto ma,...nel frattempo ci rimetteresti solo tu!
                Buona serata

                Giovanni
                Ultima modifica Giobica; 15-12-17, 08:04.

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                • Mattone
                  ⭐⭐⭐
                  • Jul 2014
                  • 1877
                  • Ungheria

                  #53
                  Originariamente inviato da Giobica
                  Pero'...mi sembra che di "I...V..."ce ne siano parecchi in circolazione e a tutti i livelli. Eppure a dir di molti, giudici e avvocati compresi, sarebbe legittimo il taglio delle canne.....
                  In italia questo vale su tutto e per tutto (mai fatto un giro per le motorizzazioni?).

                  - di fronte alle invenzioni di cc/polizia/finanza/chipiùcenehacenemetta non c'é nulla da fare.
                  Di punto in bianco, senza che nessuno in decenni di "diligente custodia" avesse mai pensato di chiedere cassaforti e quant'altro, di colpo si é cominciato in varie questure addirittura a chiederle preventivamente per chi avesse intenzione di comprare armi.
                  E sono passati anni e una sentenza della cassazione perché (ma non tutti) si fosse attenuato questo strano convincimento.

                  Di esempi come questo non solo ce ne sono a decine, ma pure di peggio. Norme relativamente chiare stravolte (I pallettoni da denunciare??)

                  Il criterio che adotto é sempre quello di chiedere (e di postare) il riferimento legislativo.
                  Ancora nessuno mi ha detto dove sta' scritto che devo denunciare la canna montata qualora questa dovesse avere un numero di matricola diverso dalla bascula (e perché ne sarebbe invece esente qualora fosse lo stesso).
                  Hatz und Gejaid ist edel Freud

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                  • louison
                    ⭐⭐⭐
                    • Jul 2012
                    • 4195
                    • LUGO DI VICENZA
                    • NESSUNO

                    #54
                    In Italia ci sono molte province (ben 110) con annesse Questure (e questori) .... La conseguenza (visibile da tempo) è il rischio di interpretazioni variabili e discrezionali della normativa armi a danno degli appassionati ...... Ad esempio una circolare recente della Questura di Bologna imponeva ai possessori di almeno 10 armi l'adozione di armadio blindato o in alternativa della porta blindata completata da grate alle finestre .... Anche recarsi a caccia o al tiro in province diverse da quella di residenza con questa confusione normativa può comportare complicazioni inaspettate .
                    Ultima modifica louison; 15-12-17, 02:53.

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