le poche beccacce che prelevo NON hanno prezzo per la fatica e le emozioni che mi hanno regalato..al massimo posso farne dono ai migliori amici o a chi capisca il valore intrinseco di questo selvatico[:-golf]
Beccacce 2014/2015
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Un vero Beccacciaio non venderà mai una beccaccia per il rispetto che nutre verso questo splendido animale...
le poche beccacce che prelevo NON hanno prezzo per la fatica e le emozioni che mi hanno regalato..al massimo posso farne dono ai migliori amici o a chi capisca il valore intrinseco di questo selvatico[:-golf]Dio salvi la Regina.
Smell the flowers while you can. -
ogni cosa ha il suo prezzo...dai 1000 in su potrei farci un pensierino...ma d'altronde, tu parlavi di veri beccacciai.....:-pr:-prUn vero Beccacciaio non venderà mai una beccaccia per il rispetto che nutre verso questo splendido animale...
le poche beccacce che prelevo NON hanno prezzo per la fatica e le emozioni che mi hanno regalato..al massimo posso farne dono ai migliori amici o a chi capisca il valore intrinseco di questo selvatico[:-golf]Ultima modifica fabryboc; 17-10-14, 16:25.Mala tempora curruntCommenta
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Si in toscana si puo vendere io non lo mai vendute se mai la regalo ai migliori amici ma devono essere amici con la A maiuscola comunque so che da noi le vendano specie chi fa l, aspetto e la cifra è in torno alle 50 euriCommenta
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Qui esce il tuo istinto di commerciante :-pr
Ma so che prima che commerciante sei un VERO BECCACCIAIO[vinci] per cui so come ti comporteresti[:-golf]Dio salvi la Regina.
Smell the flowers while you can.Commenta
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ok qualcuno le ha viste e qualche altro fortunato l'ha pure presa, ma ci fosse un'anima buona che racconti i particolari magari non 5 cartelle ma almeno una decina di righe......così tanto per farci sbavare un po' [:D]
[brindisi]Commenta
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Euuu quanta roba pretedi[occhi]
Mercoledì mattina come anticipato avevo due ore disponibili.. Così mi metto al solito posto per vedere se qualcuna si decide di muoversi. Ancora mezzo buio una bella beccaccia mi passa a due metri dalla testa e si appoggia nel prato.. Mi sparisce agli occhi. Attendo e arrivano alcuni ignari colleghi a chiacchierare del più e del meno.. Loro a voce normale e io bisbigliando [:D]
La beccaccia però non deve aver gradito e si è allontanata senza dare nell'occhio.
Fa giorno e sgancio per ultimo per fare con calma.. Tocco tutti i cantucci limitrofi ma nessuna traccia.. Mi allargò piano piano e finalmente redo ferma dopo una bella filata. È sporco e devo decidere dove mettermi... E come accade spesso ai solitari raminghi sbaglio è se ne esce dalla parte opposta rubando una sola cartuccia e sparendo...
Ieri sera tornato per vederla la prima coppiola dell'anno mi da la consapevolezza che i giorni belli sono nuovamente arrivati... Mentre si perdevano nelle ultime luci del giorno.Commenta
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anche io la penso come voi,ma la legge dice che se abbattuta legalmente diventa di proprietà del cacciatore ;ergo, lo stesso può fare di quella beccaccia ciò che vuole ,l'unico illecito presunto e che sicuramente non l'ha fatturata quindi venduta in nero..........:-prDonato, dovrebbe essere così, almeno cosi dice l'art. 21 comma (bb della 157 ... "E' vietato - vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonchè loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus)".
Però faccio notare che la Regione Toscana ha introdotto nella sua LR (riportando una norma europea mai recepita dal governo italiano) che la selvaggina si può vendere ... nessuno ha ricorso, nemmeno gli ambientalanimalisti, chissà forse perchè erano i soliti amici degli amici, sta di fatto che i toscani possono vendere selvaggina in barba a tutta la normativa italiana.[:-glass]Commenta
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Gius.32 non sono un esperto ma credo che ti sbagli, la selvaggina non può essere venduta ed esiste un articolo specifico della 157/92 chr lo vieta. Escluso alcune specie. Vedi il post di prima
"
Donato, dovrebbe essere così, almeno cosi dice l'art. 21 comma (bb della 157 ... "<b>E' vietato - vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonchè loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus)</b>".<br /> "Renato PianegondaCommenta
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leggete il comma 6 dell'art 12 ed il comma ee dell'art 21Gius.32 non sono un esperto ma credo che ti sbagli, la selvaggina non può essere venduta ed esiste un articolo specifico della 157/92 chr lo vieta. Escluso alcune specie. Vedi il post di prima
"
Donato, dovrebbe essere così, almeno cosi dice l'art. 21 comma (bb della 157 ... "<b>E' vietato - vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonchè loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus)</b>".<br /> "
Art. 12.
(Esercizio dell'attività venatoria)
1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.
3. E' considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.
4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso puo' essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:
a) vagante in zona Alpi;
b) da appostamento fisso;
c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.
6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
. E' vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 1 gennaio 1995, provvedendo nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima;
c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purchè dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse indicanti il divieto:
e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
h) cacciare a rastrello in piu' di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;
l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;
m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;
n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore suc- cessive alla competente amministrazione provinciale;
p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;
q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonchè nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto d caccia;
t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellaggione;
z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1o gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);
bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonchè loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus);
cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti);
dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;
ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;
ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.
2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.
3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.
leggete il comma 6 dell'art 12 , ed il comma ee dell'art 21Ultima modifica Gius.32; 18-10-14, 11:29.[:-glass]Commenta
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E secondo te "nel rispetto delle modalità presente legge e della fauna abbattuta... " cosa vuole dire??leggete il comma 6 dell'art 12 ed il comma ee dell'art 21
.................................................. ..........
bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonchè loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus);
.......................
ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;
...................................
Che seguendo la "legge" è vietato "vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti..." al di fuori delle seguenti specie germano reale, pernice rossa, pernice sarda, starna, fagiano e colombaccio. Semplicemente perchè il legislatore le considera specie allevabili ... la beccaccia ed altre specie non ci sono.
Se ciò non bastasse a convincere, il punto t) del medesimo comma ed articolo sancisce che che è vietato "commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico" ... per sagre e manifestazioni no, mentre per i ristoranti si ... il mio buon senso mi fa dire che sono la stessa cosa!!Bruno Decca
"Multi sunt vocati... pàuci vero electi"Commenta
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bravo Cicciuzzo, ottima osservazione. Non sarebbe male gustarsi qualche raccontino.....
per il resto, ovvero la storiella della selvaggina venduta e commerciata in vario modo..è un problema che non capisco. come quello delle mignotte, sono le mignotte che hanno bisogno di lavorare o quelli che hanno il prurito il problema? Lo stesso vale per la cacciagione. Qui giù in punta allo stivale il problema non si dovrebbe porre, nel senso che non c'è una vera e propria cultura gastronomica della selvaggina se non legata alle tradizioni di famiglie di cacciatori, non ci sono ristoranti specializzati e nemmeno la clientela. Ma da un pò, sopratutto dall'avvento dei mezzi di comunicazione telematici, si è creato un fil rouge tra i bracconieri sudisti e i commercianti nordisti. Ogni anno ne partono a centinaia sopratutto verso il Veneto, il prezzo varia dai 25 ai 35 euro. Sono a conoscenza del problema perchè sono stato contattato tempo fa tramite un conoscente, che incontravo spesso a beccacce.. mi aveva chiesto se avevo beccacce da dargli per una cena importante, poi quando mi ha chiarito che le avrebbe pagate ho capito che non era una questione di un favore ma di vero e proprio commercio. ho poi scoperto che ci sono cacciatori che non solo vendono quelle proprie (ci sarebbe poi da capire come e quando le prendono) ma acquistano anche quelle degli altri ricavando sopra... Vanno quasi tutte nei ristoranti del Vicentino. E ci indigniamo tutti? No perchè quando andiamo al ristorante ci piace la pietanza prelibata e cucinata in modo sopraffino, ci indigniamo con chi le vende... siamo come quelli che non si indignano per il conoscente che va dalle lucciole ma da bravi perbenisti condanniamo la prostituzione...Fedro75
" NUMQUAM EST TAM MALE SICULIS, QUI ALIQUIS FACETE ET COMMODE DICANT......"
nemo me impune lacessitCommenta
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nel rispetto della legge vuol dire aver rispettato i parametri che riguardano la legislatura venatoria ossia aver pagato assicurazione bollettino e rispetto per la legge.(non un bracconiere insomma.) una volta abbattuto avendo avuto cura delle limitazioni di sorta tipo posta alla beccaccia o altro , l'animale diventa di proprieta del cacciatore ,punto ,è italiano non ostrogoto....una volta di proprieta lo stesso esercita sull'animale pieno diritto. poi se leggi bene sotto l'articolo 21 comma ee ce scritto che è vietato ma ce anche scritto " fatta eccezione per chi abbatte regolarmente.detto questo sono pienamente d'accordo con chi dice che vendere una beccaccia non ha sensoE secondo te "nel rispetto delle modalità presente legge e della fauna abbattuta... " cosa vuole dire??
Che seguendo la "legge" è vietato "vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti..." al di fuori delle seguenti specie germano reale, pernice rossa, pernice sarda, starna, fagiano e colombaccio. Semplicemente perchè il legislatore le considera specie allevabili ... la beccaccia ed altre specie non ci sono.
Se ciò non bastasse a convincere, il punto t) del medesimo comma ed articolo sancisce che che è vietato "commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico" ... per sagre e manifestazioni no, mentre per i ristoranti si ... il mio buon senso mi fa dire che sono la stessa cosa!!Ultima modifica Gius.32; 18-10-14, 17:50.[:-glass]Commenta
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Non è ostrogoto ... ma la tua è una interpretazione che cozza con la giurisprudenza fino ad ora prodotta e con il punto (t ... la tua "proprietà" non implica che tu puoi farne ciò che vuoi, specialmente commercializzare ("vendere") ad uso di ristorazione pubblica ... la provenienza, la verifica sanitaria, il metodo di conservazione, la data di scadenza, ecc., chi la certifica, il cacciatore??nel rispetto della legge vuol dire aver rispettato i parametri che riguardano la legislatura venatoria ossia aver pagato assicurazione bollettino e rispetto per la legge.(non un bracconiere insomma.) una volta abbattuto avendo avuto cura delle limitazioni di sorta tipo posta alla beccaccia o altro , l'animale diventa di proprieta del cacciatore ,punto ,è italiano non ostrogoto....una volta di proprieta lo stesso esercita sull'animale pieno diritto. poi se leggi bene sotto l'articolo 21 comma ee ce scritto che è vietato ma ce anche scritto " fatta eccezione per chi abbatte regolarmente.detto questo sono pienamente d'accordo con chi dice che vendere una beccaccia non ha senso
Cmq tutto può essere ... io preferisco mangiarle con gli amici un paio di volte all'anno!!Bruno Decca
"Multi sunt vocati... pàuci vero electi"Commenta
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grazie Lume [durbans] [:-golf]
concordo con quanto riportato da Fedro, il problema di questo commercio è che genera un meccanismo tale che per propensione o perché no necessità, alcuni individui ne fanno professione e non si tratta più di cacciare ma massimizzare i profitti con ogni mezzo posta compresa .[:-clown]Commenta
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