ART. 1 - Negli ambiti di cui al Piano Regionale Faunistico Venatorio 200612011, I'attività
venatoria è consentita nei giorni di sabato e di domenica e, a scelta del cacciatore, di lunedì o di
mercoledì o di giovedì per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:
a) dal2 settembre a 13 dicembre 2010 incluso:
uccelli: Tortora (Streptopelia turtur); Merlo (Turdus merula) unicamente nella forma da
appostamento temporaneo fino all'll settembre 2010. Fino a questa data è fatto obbligo al
cacciatore di raggiungere il sito d'appostamento con il fucile in custodia.
b) dal 2 settembre al 13 gennaio 2011 incluso:
uccelli: Colombaccio (Columba palumbus) unicamente nella forma da appostamento temporaneo
fino all'll settembre 2010. Fino a questa data è fatto obbligo al cacciatore di raggiungere il sito
d'appostamento con il fucile in custodia.
c) dall'l1 settembre al 23 dicembre 2010 incluso:
mammiferi: Coniglio selvatico (Oryct ol agus cuniculus)
d) dal 19 settembre al 29 novembre2 010 incluso:
uccelli: Quaglia (Coturnix coturnix).
e) dal 19 settembre 2010 al31 gennaio 2010 incluso:
uccelli:
- Alzavola(Anas crecca), beccaccino (Gallinago gallinago), canapiglia (Anas strepera), cesena
(Turdus pilaris), codone (Anas acuta), fischione (Anas penelope), folaga (Fulica atra), gallinella
d'acqua (Gallinula chloropus), gazza (Pica pica), gennano reale (Anas platyrhyncos/ ghiandaia
(Garrulus glandarius), mestolone (Anas clypeata), moretta (Aythya fuligula), moriglione
('anythya ferina), pavoncella (Vanellus vanellus), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo
sassello (Tur dus iliacus).
- Fagiano (Phasianus colchicus), solo nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agrovenatorie.
mammiferi:
- Volpe (Vulpes vulpes).
Dal 1o al 3l gennaio 2011 la caccia alla volpe con I'ausilio dei cani da seguita è consentita
esclusivamente in battuta, regolata con provvedimento da emanarsi, a cura della Ripartizione
Faunistico Venatoria ed Ambientale competente per territorio, entro il lo ottobre 2010.
e) dal 10 ottobre al21 novembre 2010 incluso:
mammiferi: lepre italica (Lepus corsicanus).
Nell'A.T.C. CTI I'attività venatoria alla lepre italica è consentita soltanto nei Comuni di:
Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Castel di Judica, Castiglione di Sicilia,
Catania, Fiumefreddo, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Militello Val di Catania, Mineo,
Misterbianco, Motta S.A., Palagonia, Paternò, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca,
Randazzo, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina e Scordia;
Nell'A.T.C. CT2 è consentita soltanto nei Comuni di: Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea
Nell'A.T.C. SRl è consentita soltanto nei Comuni di: Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Melilli,
Palazzolo Acreide e Sortino;
Nell'A.T.C. SR2 è consentita soltanto nei Comuni di: Canicattini Bagni, Noto e Rosolini.
f) dal 17 ottobre al30 dicembre 2010 incluso:
uccelli: allodola (Alauda arvensis);
g) dal lo novembre 2010 al 31 sennaio 2011 incluso:
mammiferi: cinghiale (Sus scrofo).
L'attività venatoria al cinghiale non è prevista negli A.T. C. della provincia di Catania e Siracusa
in quanto la specie non risulta presente.
La caccia al cinghiale in battuta, previa autorizzazione della Ripartizione Faunistico Venatoria ed
Ambientale competente per territorio, è consentita esclusivamente un giorno la settimana: lunedì o
mercoledì o giovedì.
Dal 1o al 31 gennaio 2010 Ia caccia al cinghiale con l'ausilio dei
esclusivamentei n batfuta.
da seguita è consentita
h) dal 1" novembre 2010 al 15 eennaio 2011 incluso:
uccelli: beccaccia (Scolopax rusticola).
Con il divieto di caccia alla posta o da appostamento durante i transiti mattutini e serali.
Dal 1 gennaio al 31 gennaio 2010 l'esercizio venatorio sottoforma di caccia vagante
consentito soltanto con l'ausilio dei cani da ferma, ad eccezione della caccia in battuta alla volpe ed
al cinghiale.
ART. 2 - a) Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare la caccia nell'ambito
territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso. Il cacciatore,
inoltre, può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in un massimo di no 4 AA.TT.CC.
della Regione,a sua scelta,c on esclusioned ell'A.T.C. PA3 (Ustica).
Il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria è possibile per un numero massimo complessivo
di 28 giornate, nel rispetto delle limitazioni di cui appresso e delle disposizioni contenute nel
presente calendario venatorio. L'ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la migratoria
devono essere indicati nel tesserino venatorio al momento del suo rilascio dal funzionario comunale
incaricato, previa esibizione della ricevuta di versamento di e 5,16 ad ambito. Il versamento, che
può essere cumulativo per i quattro ambiti, va effettuato su c/c n.10575900 intestato al Banco di
Sicilia, cassiere della Regione Siciliana, recante la causale "Tassa per caccia alla selvaggina
migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti". La sezione del bollettino di c/c postale relativa
all'atlestazione di versamento, deve essere consegnata all'Ufficio del Comune all'atto del rilascio
del tesserino.
Le suddette 28 giornate di caccia all'avifauna migratoria potranno essere utilizzate secondo il
seguente calendario:
n" l6 giornate dal2 settembre al 14 novembre 2010;
n" 12 giornate dal 15 novembre 2010 aI31 gennaio 2011.
Le giornate previste per il primo periodo, se non fruite, non potranno essere utilizzate neI
secondo periodo.
b) I cacciatori provenienti da altre regioni italiane in cui viene attuato il principio di reciprocità,
possono esercitare I'attività venatoria soltanto nell'ambito territoriale di caccia in cui vengono
ammessi (art.22, coÍtma 5, lettera "d" della L.R.33197).
selvaggina.
Per le seguenti specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le limitazioni sotto riportate:
SELVAGGINA MIGRATORIA LIMITE MASSIMO GIORNALIERO
quaglia
beccaccia 2 conil tetto massimo di 20 capi annui
10Allodola,
5
alzavola, gallinella d' acqua, folaga
canapiglia I con il tetto massimo di 4 capi annu
moretta 1 con il tetto massimo di 2 capi annu
lepre italica 1 con il tetto massimo di2 capi annui
comunque, essere superiore a 3, fermi restando i limiti giomalieri per singola specie.
Nelle isole di Pantelleria (TP4) e di Linosa (AG3) il cacciatore può abbattere, nel rispetto dei
periodi consentiti, fino ad un massimo di 10 conigli selvatici per ogni giornata di caccia.
ART. 5 - La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
Le Ripartizioni Faunistico Venatorie ed Ambientali prowederanno alla divulgazione degli orari
ufficiali nel territorio di propria competenza.
ART. 6 - L'attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta, nel territorio
cacciabile, senza possibilità di sparo, nelle tre settimane che precedono I'apertura della caccia alla
selvaggina stanziale e con I'esclusione dei due giorni precedenti I'apertura stessa.
Le a6ività cinofile potranno essere esercitate nell'arco temporale compreso tra un'ora dopo l'alba
alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 ad un'ora prima del tramonto.
Nelle ZPS I'attività di allenamentoe di addestramentod ei cani è vietata prima del lo settembree
ART. 8 - L'uso dei cani da seguita, da cerca, da tana e/o di meticci è consentito a partire dall'Il
miei cari amici conigliari tutti a tortore e colombacci dato che noi i merli mancu li caghiamo ahahahaha
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